Language of document : ECLI:EU:T:2016:748





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2016 –
DEI / Commissione

(causa T421/09 RENV)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso – Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE – Articolo 86, paragrafo 3, CE – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Libertà contrattuale»

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza

(Art. 253 CE)

(v. punti 109, 110)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 230 CE e 253 CE)

(v. punto 111)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Libertà contrattuale – Restrizioni – Ammissibilità – Presupposti – Restrizioni apportate in applicazione delle regole di concorrenza

(Art. 6, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; art. 86, § 3, CE)

(v. punti 130144)

4.      Concorrenza – Imprese pubbliche e imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi accordati dagli Stati membri – Competenze della Commissione in base al suo dovere di sorveglianza – Decisione che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali di un’infrazione alle regole di concorrenza – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Art. 86, § 3, CE)

(v. punti 147162)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 6244 definito della Commissione, del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della DEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.