Language of document :

Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 - DEI / Commissione

(Causa T-421/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. P. Anestis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 5 marzo 2008, la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 824 relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (in prosieguo: la "ricorrente"), in cui sosteneva che la Repubblica ellenica avesse violato l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 82 CE, nei limiti in cui aveva concesso e mantenuto diritti privilegiati a favore della ricorrente per lo sfruttamento della lignite in Grecia, dando luogo, di conseguenza, ad una disparità di opportunità tra imprese con riguardo all'accesso a materie prime combustibili per la produzione di energia elettrica e fornendo alla ricorrente la possibilità di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della fornitura all'ingrosso di energia elettrica.

Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee domanda di annullamento, registrata con numero di ruolo T-169/08, attualmente pendente.

Con il presente ricorso si chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230,quarto comma, CE, della decisione della Commissione 4 agosto 2009, C(2009) 6244 (in prosieguo: la "decisione impugnata") "per la determinazione di misure concrete ai fini della correzione delle conseguenze sfavorevoli per la concorrenza derivanti dalla violazione accertata nella decisione della Commissione 5 marzo 2008, C (2008) 824, relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E.".

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in errore di diritto nonché in errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto, dal momento che, in primo luogo, avrebbe erroneamente determinato i mercati rilevanti, non avendo preso in considerazione il fatto che, per la produzione di elettricità, farebbero concorrenza alla lignite estratta anche altri combustibili, come il gas naturale, che sono costituiti da surrogati della lignite e, conseguentemente, fanno parte del medesimo mercato e, in secondo luogo, avrebbe erroneamente valutato la dimensione geografica del mercato della fornitura di lignite in Grecia per la produzione di elettricità, in quanto il mercato della fornitura di lignite si estenderebbe su una più vasta area dei Balcani.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto nonché da un errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto quanto alla necessità dell'imposizione di misure correttive. In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore, dal momento che non avrebbe preso in considerazione, per la determinazione delle misure correttive, gli argomenti giuridici e i dati di fatto assunti nel procedimento amministrativo e in quello di annullamento con riguardo alla decisione del marzo 2008. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente respinto i nuovi elementi significativi dedotti dalla DEI quanto all'ulteriore apertura del mercato della fornitura all'ingrosso di elettricità, sull'erroneo assunto che non sussistessero nuove circostanze di fatto sostanziali. In terzo luogo, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, si fonda su un calcolo erroneo dei quantitativi di lignite che devono essere attribuiti ai concorrenti al fine di correggere la presunta infrazione.

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non soddisfa i criteri di motivazione, ma si limita a ripetere sinteticamente alcuni degli argomenti dedotti dalla ricorrente nel procedimento amministrativo senza però dar loro una risposta. Del pari, la motivazione della decisione relativamente alla dimensione geografica del mercato della lignite non consentirebbe al destinatario della decisione di comprendere le conclusioni finali della convenuta su tale punto. Infine, secondo le affermazioni della ricorrente, la decisione non chiarisce per quale ragione si ritiene che il 40% costituisca la percentuale necessaria delle riserve di lignite conosciute per lo sfruttamento, alle quali i concorrenti della DEI dovrebbero avere accesso.

Infine, in base al quarto motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola i principi di libertà negoziale e di proporzionalità. La decisione, nella misura in cui impone ai privati che acquistino in futuro, mediante procedure di appalto, diritti di sfruttamento dei giacimenti di Drama, Elassona, Vegora e Vevi, il divieto di vendere quantitativi di lignite estratta alla DEI, automaticamente limiterebbe in modo eccessivo la libertà negoziale sia della ricorrente sia dei terzi privati. Inoltre, in vista di rilevanti sviluppi che dimostrerebbero chiaramente la progressiva apertura del mercato greco dell'elettricità, l'esclusione della DEI dalle procedure di appalto per la concessione di tutti i nuovi diritti relativi alla lignite e l'ingiustificata limitazione della sua attività imprenditoriale costituirebbero misure non necessarie e sproporzionate rispetto all'infrazione dedotta.

____________