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Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 - Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials / Consiglio

(Causa T-423/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltrd (Dashiqiao City, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente con regolamento (CE) del Consiglio 7 settembre 2009, n. 826, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato nel corso dell'indagine iniziale per tener conto del mancato rimborso dell'IVA cinese sull'esportazione conformemente all'art. 2, n. 10, del regolamento di base;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente, società con sede in Cina, chiede l'annullamento regolamento (CE) del Consiglio 7 settembre 2009, n. 826, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese 1 in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato nel corso dell'indagine iniziale per tener conto del mancato rimborso dell'IVA cinese sull'esportazione conformemente all'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base) 2.

La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che il metodo utilizzato dalla Commissione per trattare il mancato rimborso dell'IVA all'esportazione nel riesame che ha dato luogo al regolamento impugnato violi il principio del confronto equo tra il prezzo all'esportazione e il valore normale posto dall'art. 2, n. 10, del regolamento di base. Infatti, invece di dedurre dal prezzo all'esportazione l'importo non rimborsato dell'IVA all'esportazione, come ha fatto nell'indagine iniziale, la Commissione ha confrontato il prezzo all'esportazione con il valore normale su una base IVA inclusa basandosi su un'interpretazione erronea dell'art. 2, n. 10, lett. b) del regolamento di base.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il regolamento sarebbe viziato anche da una violazione dell'art. 11, n. 9, del regolamento di base in quanto il metodo applicato per la presa in conto del mancato rimborso dell'IVA nel confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale differisce radicalmente da quello applicato nell'indagine iniziale senza alcuna giustificazione valida.

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1 - GU L 240, pag. 7.

2 - GU L 56, pag. 1.