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Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2015 – Amitié/Commissione

(Causa T-234/12) 1

(«Clausola compromissoria – Sovvenzione – Contributo finanziario – Sospensione dei pagamenti – Domanda di rimborso dei costi dichiarati – Risarcimento danni – Interessi moratori – Nota di debito – Responsabilità contrattuale – Domanda riconvenzionale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: D. Bogaert, M. Picat e C. Siciliano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e S. Delaude, agenti, assistiti inizialmente da R. Van der Hout e A. Krämer, successivamente da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, diretto, in primo luogo, ad accertare anzitutto che gli importi percepiti dalla ricorrente in esecuzione di una convenzione di sovvenzione e di due convenzioni di contributo finanziario concluse tra quest’ultima e la Comunità, rappresentata dalla Commissione, nonché la sanzione pecuniaria e gli interessi di mora che la Commissione chiede alla ricorrente di rimborsare o di pagare, alla luce delle conclusioni finali di una revisione contabile, non sono dovuti o, per lo meno, non sono integralmente dovuti, inoltre, che il diritto della Commissione di estendere le conclusioni finali della revisione contabile a un’altra convenzione di sovvenzione è prescritto e, infine, che la Commissione ha determinato la responsabilità contrattuale dell’Unione sospendendo, avuto riguardo alle conclusioni preliminari della revisione contabile, il pagamento degli importi dovuti alla ricorrente in esecuzione delle altre due convenzioni di sovvenzione e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione a versarle, da un lato, gli importi che le restano dovuti in forza delle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa e in forza di un’altra convenzione di contributo finanziario, nonché gli interessi moratori e, dall’altro, il risarcimento dei danni alla ricorrente per il pregiudizio subito in conseguenza dell’esercizio abusivo, da parte della Commissione, dei diritti derivanti in capo a quest’ultima dalle convenzioni di contributo finanziario o di sovvenzione soggette alla revisione contabile e dalle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa, in seguito a tale revisione.

Dispositivo

Non occorre statuire sulle conclusioni dell’Amitié Srl con cui quest’ultima chiede che sia preso atto della rinuncia della Commissione europea a contestare gli importi che sarebbero da essa ancora dovuti in esecuzione delle convenzioni di sovvenzione con il riferimento ECP-2007-DILI-517005, relativa all’azione Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), e ECP-2008-DILI-538025, relativa all’azione Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’Amitié è condannata a versare alla Commissione, in primo luogo, l’importo di EUR 50 458,23, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dal 6 aprile 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in secondo luogo, l’importo di EUR 261 947,36, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,25 % annuo a decorrere dal 28 dicembre 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in terzo luogo, l’importo di EUR 358 712,35 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dall’8 maggio 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, e, in quarto luogo, l’importo di EUR 5 045,82 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5 % annuo a decorrere dal 23 giugno 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo.

L’Amitié è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione.

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012.