Language of document : ECLI:EU:T:2015:601





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 settembre 2015 –
Amitié / Commissione

(causa T‑234/12)

«Clausola compromissoria – Sovvenzione – Contributo finanziario – Sospensione dei pagamenti – Domanda di rimborso dei costi dichiarati – Risarcimento danni – Interessi moratori – Nota di debito – Responsabilità contrattuale – Domanda riconvenzionale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento (Artt. 256, § 1, TFUE e 272 TFUE) (v. punto 71)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Oggetto della lite – Definizione – Modifica in corso di causa – Divieto [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, e 48, § 2] (v. punti 84‑88, 95‑97)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Conclusioni formulate in sede di replica dirette al rigetto parziale di una domanda riconvenzionale formulata nel controricorso – Proposizione tardiva – Insussistenza (v. punti 90, 91)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa – Divieto – Mancata formale ripresa delle conclusioni in sede di replica per errore materiale commesso in occasione della loro modifica – Insussistenza di una volontà di rinunciare alle conclusioni – Reintroduzione delle conclusioni nella memoria recante loro adeguamento destinata a correggere un errore materiale commesso in sede di replica – Ricevibilità (v. punti 102‑105)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Presupposti per la ricevibilità dei ricorsi – Conclusioni dirette a ottenere la dichiarazione di esecutività della futura sentenza del Tribunale – Conclusioni prive di oggetto – Irricevibilità (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60) (v. punti 109, 110)

6.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero di acconti versati nell’ambito del contributo – Determinazione delle obbligazioni controverse – Ripartizione dell’onere della prova (v. punti 115‑119, 143‑145)

7.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Considerazione delle conclusioni finali di una revisione contabile – Obbligo di rispettare le regole relative alla raccolta di prove nell’ambito della revisione contabile – Insussistenza di una violazione delle convenzioni oggetto di revisione contabile (v. punti 135‑140)

8.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza (Art. 317 TFUE) (v. punti 146, 147, 152, 153)

9.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero di acconti versati nell’ambito del contributo – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento – Situazioni non comparabili – Insussistenza di discriminazione (v. punti 155‑158, 210)

10.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Contraente che beneficia contemporaneamente di più contributi finanziari – Inosservanza dell’obbligo di tenere una contabilità che consenta di ravvicinare direttamente i costi riportati nelle dichiarazioni finanziarie relative a ciascuna convenzione di contributo finanziario a quelli registrati nella contabilità generale – Spese inammissibili (v. punti 163‑165, 171‑181)

11.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Inosservanza dell’obbligo di produrre registrazioni dell’orario di lavoro affidabili al fine di giustificare i costi di personale dichiarati per l’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili – Conseguenze – Spese di trasferta del personale inammissibili (v. punti 194‑208, 211, 212, 216‑219)

12.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Domanda di rimborso delle spese processuali fondata sulla responsabilità contrattuale dell’Unione – Insussistenza di un nesso di causalità tra il danno e il comportamento dell’istituzione – Rigetto della domanda di rimborso (v. punti 303‑307)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 340, primo comma, TFUE, diretto, in primo luogo, a far accertare anzitutto che gli importi percepiti dalla ricorrente in esecuzione di una convenzione di sovvenzione e di due convenzioni di contributo finanziario concluse tra quest’ultima e la Comunità, rappresentata dalla Commissione, nonché la sanzione pecuniaria e gli interessi di mora che la Commissione chiede alla ricorrente di rimborsare o di pagare, alla luce delle conclusioni finali di una revisione contabile, non sono dovuti o, per lo meno, non sono integralmente dovuti, inoltre, che il diritto della Commissione di estendere le conclusioni finali della revisione contabile a un’altra convenzione di sovvenzione è prescritto e, infine, che la Commissione ha impegnato la responsabilità contrattuale dell’Unione sospendendo, avuto riguardo alle conclusioni preliminari della revisione contabile, il pagamento degli importi dovuti alla ricorrente in esecuzione di altre due convenzioni di sovvenzione e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione a versarle, da un lato, gli importi che le restano dovuti in forza delle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa e in forza di un’altra convenzione di contributo finanziario, nonché gli interessi moratori e, dall’altro, il risarcimento alla ricorrente del danno subito in conseguenza dell’esercizio abusivo, da parte della Commissione, dei diritti derivanti in capo a quest’ultima dalle convenzioni di contributo finanziario o di sovvenzione soggette alla revisione contabile e dalle convenzioni di sovvenzione la cui esecuzione è stata sospesa, in seguito a tale revisione.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dell’Amitié Srl con cui quest’ultima chiede che sia preso atto della rinuncia della Commissione europea a contestare gli importi che sarebbero da essa ancora dovuti in esecuzione delle convenzioni di sovvenzione con il riferimento ECP-2007-DILI‑517005, relativa all’azione Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), e ECP-2008-DILI‑538025, relativa all’azione Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Amitié è condannata a versare alla Commissione, in primo luogo, l’importo di EUR 50 458,23, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 6 aprile 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in secondo luogo, l’importo di EUR 261 947,36, maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,25% annuo a decorrere dal 28 dicembre 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, in terzo luogo, l’importo di EUR 358 712,35 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5% annuo a decorrere dall’8 maggio 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo, e, in quarto luogo, l’importo di EUR 5 045,82 maggiorato degli interessi moratori al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 23 giugno 2012 e fino al pagamento integrale di tale importo.

4)

L’Amitié è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione.

5)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese.