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Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

(Causa C-389/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agenti)

Altra parte nel procedimento: Crédit lyonnais

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

condannare il Crédit lyonnais alle spese.

Motivi e principali argomenti

La BCE sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale avrebbe:

–    superato i limiti del sindacato giurisdizionale, sostituendo la propria valutazione di elementi economici complessi alla valutazione della BCE, in violazione del criterio stabilito dal giudice dell’Unione in materia;

–    violato il suo obbligo di motivazione, non consentendo alla BCE di comprendere in che modo la sua valutazione della doppia garanzia dello Stato concessa nell’ambito del risparmio regolamentato poteva essere viziata da errore;

–    snaturato gli elementi presentatigli nel corso della controversia, dando un’interpretazione manifestamente errata tanto della decisione impugnata in primo grado (decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39 del 3 maggio 2019), quanto della metodologia applicata dalla BCE, sulla cui scorta era stata esaminata la domanda di esenzione presentata dal Crédit lyonnais;

–    avrebbe travisato l’articolo 4, paragrafo 1, punto 94), del CRR 1 , aggiungendo alla definizione del rischio di leva finanziaria eccessiva criteri che non compaiono in esso, nonché avrebbe travisato l’articolo 429, paragrafo 14, del CRR relativo all’esenzione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, privando la BCE del potere discrezionale che tale articolo le concede.

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1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU 2015, L 11, pag. 37)