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Impugnazione proposta il 2 giugno 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM / Commissione europea

(Causa C-341/21 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente:: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e B. Mongin, agenti)

Altre parti nel procedimento: KM, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia,

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-374/20, KM/Commissione;

rigettare il ricorso;

condannare la resistente alle spese del procedimento di primo grado;

condannare la resistente alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la Commissione deduce tre motivi.

Con il primo motivo di impugnazione la Commissione deduce un errore di diritto in relazione ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e la violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale non ha rispettato il principio, secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su allegazioni imperniate sulle conseguenze dell’atto nel singolo caso. L'illegittimità di una disposizione dello Statuto non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore. Il Tribunale ha violato i principi enunciati nella sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-460/18 P1 , in quanto non ha tenuto conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato le due situazioni da confrontare.

Con il secondo motivo di impugnazione la Commissione deduce un errore di diritto nell’interpretazione del divieto di discriminazione, in base alla quale le situazioni menzionate agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto sono comparabili. La data del matrimonio non è l’unico criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII. La differenza si fonda su una serie di elementi, che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della condizione di durata minima del matrimonio di cui agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII, il che avrebbe reso chiara la differenza tra essi intercorrente. La stessa conclusione vale per la discriminazione in base all’età.

Con il terzo motivo di impugnazione, infine, la Commissione deduce un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali2 e varie violazioni dell’obbligo di motivazione. Da una parte sussiste un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a mente della quale le conseguenze del decesso del funzionario per il coniuge superstite non devono essere distinte a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio; dall’altra parte il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’obiettivo della prevenzione delle frodi e ha violato l’obbligo di motivazione.

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1Sentenza del 19 dicembre 2019, HK / Commissione, ECLI :EU :C :2019 :1119.

1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 391).