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Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 – Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / Commissione

(Causa T-39/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;

annullare la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2016 [C (2016) 7755 final] al fine di accogliere la domanda iniziale della ricorrente, ossia: «Innanzitutto, le firmatarie della presente chiedono di ricevere, in applicazione del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la copia completa del questionario e delle risposte a cui la Commissione fa riferimento nel suo parere 2016/C 302/03 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 agosto 2016»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce principalmente quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni. La Commissione avrebbe ritenuto a torto che la ricorrente non avesse dimostrato l’esistenza di un simile interesse pubblico prevalente, mentre esso è dimostrato dai trattati europei, e in particolare dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea («TUE») ma anche dagli articoli 15, paragrafo 1, e 298, paragrafo 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), nonché dall’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

Secondo motivo, vertente sulla primazia dei trattati europei e della Carta sul regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che tale regolamento, che introduce restrizioni legali ai principi di trasparenza, di partecipazione e di apertura, debba essere interpretato e applicato molto restrittivamente e tenendo conto della cronologia dell’adozione dei testi legislativi e della Carta. Pertanto, la ricorrente ritiene, da un lato, che la convenuta non avrebbe dovuto applicare la presunzione generale per cui vi è pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine in quanto, nel caso di specie, si tratterebbe di un’indagine trasversale e, dall’altro lato, che la convenuta avrebbe dovuto constatare che gli Stati membri non avevano richiesto tale tutela.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41, paragrafo 2, e 42 della Carta, che garantiscono l’accesso ai documenti che riguardano una delle parti interessate.

Quarto motivo, vertente sulla violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - e in particolare degli articoli 6 e 13 della Convenzione - che prevede una parità di accesso ai documenti nell’ambito di una controversia, anche amministrativa, per garantire il diritto di difesa delle parti interessate.

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