Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 – Lotte / EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Raffigurazione di un koala)
(causa T‑41/17)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante alcuni koala – Marchio nazionale tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Potere di riforma»
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
(v. punto 22)
2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)
(v. punto 40)
3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)
(v. punti 47‑49, 51, 52)
4. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)
(v. punto 50)
5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
(v. punto 65)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2016 (procedimento R 0250/2016 5), relativa ad un’opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2016 (procedimento R 250/2016 5) è annullata, nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto l’opposizione quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30. |
2) | | L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30. |
3) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale. |
2) | | L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30. |
3) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale. |
4) | | La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese. |
3) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale. |
4) | | La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese. |
4) | | La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese. |