Language of document : ECLI:EU:T:2018:438





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 – Lotte / EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Raffigurazione di un koala)

(causa T41/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante alcuni koala – Marchio nazionale tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Potere di riforma»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 22)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

(v. punto 40)

3.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

(v. punti 47‑49, 51, 52)

4.      Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

(v. punto 50)

5.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

(v. punto 65)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2016 (procedimento R 0250/2016 5), relativa ad un’opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2016 (procedimento R 250/2016 5) è annullata, nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto l’opposizione quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.

2)

L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale.

2)

L’opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale.

4)

La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale.

4)

La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese.

4)

La Nestlé Unternehmungen Deutschland sopporterà le proprie spese.