Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 – U. I. Lapp / EUIPO – Labkable Asia (labkable Solutions for cables)
(Causa T-636/22)1
[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo labkable Solutions for cables – Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori LAPP KABEL STUTTGART e LAPP KABEL e denominativo anteriore LAPP – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: U. I. Lapp GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: M. Ringer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Labkable Asia Ltd (Kowloon, Cina) (rappresentante: R. Ciullo, avvocato)
Oggetto
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 luglio 2022 (procedimento R 1894/2021-2).
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 luglio 2022, (procedimento R 1894/2021-2), è annullata.
L’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo LABKABLE SOLUTIONS FOR CABLES presentata il 3 gennaio 2020 è accolta.
L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’U. I. Lapp GmbH.
La Labkable Asia Ltd si farà carico delle proprie spese.
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1 GU C 451 del 28.11.2022.