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Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2024 – ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)

(Causa T-581/22)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ECE QUALITY OF LIFE – Marchio nazionale figurativo anteriore ECE – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ECE Group GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske, M. Tillwich e P. Funke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat Anonim Sirketi (Dilovasi, Turchia)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede la riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 luglio 2022 (procedimento R 1384/2021-2).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La ECE Group GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

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1     GU C 463 del 5.12.2022.