Language of document : ECLI:EU:T:2010:477

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

24 novembre 2010


Causa T‑9/09 P


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑343 e II‑A‑1‑1883).

Decisione: L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑343 e II‑A‑1‑1883), è annullata nella misura in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado. L’impugnazione è respinta quanto al resto. Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. Le spese connesse al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest’ultima.

Massime

1.      Procedura — Motivazione delle sentenze — Portata — Obbligo di pronunciarsi su ciascuna violazione di diritto dedotta

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36, e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Atto inesistente — Nozione

(Art. 288 TFUE)

3.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Origine — Rapporto d’impiego — Fondamento giuridico

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

5.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori effettuata dal Tribunale della funzione pubblica — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

6.      Procedura — Termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39, n. 1, e 100, nn. 1 e 3)

7.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese — Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)

1.      Se è pur vero che l’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le proprie decisioni non implica che detto giudice risponda dettagliatamente a ogni argomento dedotto da una parte, in particolare se quest’ultimo non possiede un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fonda su elementi di prova circostanziati, tale obbligo gli impone, quanto meno, di esaminare tutte le violazioni dinanzi ad esso dedotte.

(v. punto 30)







Riferimento:

Tribunale 19 novembre 2009, causa T‑50/08 P, Michail/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑127 e II‑B‑1‑755, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a tale principio, si deve ritenere che gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter venire tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non abbiano prodotto alcun effetto giuridico. La gravità delle conseguenze che discendono dalla declaratoria di inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione impone che, per ragioni di certezza del diritto, tale declaratoria sia limitata a ipotesi assolutamente estreme.

Non può, in ogni caso, ritenersi che ricada in tali ipotesi estreme la violazione del diritto di proprietà invocata da un funzionario, tenuto a liberare il suo alloggio di servizio, contro una decisione di rigetto implicito della Commissione con cui gli viene rifiutata la restituzione dei suoi beni presso il suo domicilio, a seguito del trasloco dei suoi effetti personali, dal momento che, da una parte, la Commissione non ha mai negato che tale funzionario fosse l’unico proprietario dei beni di cui era stato disposto il trasloco e, dall’altra, la circostanza che quest’ultimo non ne abbia ancora la disponibilità dipende, almeno in parte, dalla mancata cooperazione dell’interessato stesso. Del resto, il trasloco cui ha provveduto la Commissione deve essere considerato un atto di carattere pratico con cui l’istituzione ha cercato di ovviare, con i propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso l’interessato nell’esecuzione dell’obbligo che gli incombeva di liberare l’alloggio di servizio.

(v. punti 37 e 40)

Riferimento:

Tribunale 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 39), e 5 ottobre 2009, cause riunite T‑40/07 P e T‑62/07 P, de Brito Sequeira Carvalho e Commissione/Commissione e de Brito Sequeira Carvalho (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑89 e II‑B‑1‑551, punti 150‑152 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione alla quale appartiene o apparteneva, e vertente sul risarcimento del danno, ricade nell’ambito dell’art. 270 TFUE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari e si colloca, segnatamente riguardo alla sua ricevibilità, fuori dalla sfera di applicazione degli artt. 268 TFUE e 340 TFUE.

(v. punto 45)





Riferimento:

Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 74 e giurisprudenza ivi citata), e 10 maggio 2006, causa T‑279/03, Galileo International Technology e a./Commissione (Racc. pag. II‑1291)

4.      La questione del rispetto dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica riguardo all’ordinanza che dichiari un ricorso manifestamente irricevibile, va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legalità sostanziale dell’ordinanza di cui trattasi.

Infatti, da una parte, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si fonda tale decisione. Se tali motivi sono viziati da errori, essi inficiano la legalità sostanziale della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei. Dall’altra, il fatto che il giudice di primo grado sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione differente da quella del ricorrente non può, di per sé, comportare che l’ordinanza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

(v. punti 52 e 53)

Riferimento:

Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑2481, punto 35); 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2289, punto 48); 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 181 e giurisprudenza ivi citata), e 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione (Racc. pag. I‑4469, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)

5.      La valutazione da parte del giudice di primo grado dell’efficacia probatoria di un documento, in linea di principio, non può essere assoggettata al controllo del Tribunale nel contesto dell’impugnazione. Il Tribunale della funzione pubblica è, quindi, l’unico competente a stimare il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo esame. Tale valutazione non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, una questione di diritto soggetta al giudice dell’impugnazione.

Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto condotti dal Tribunale della funzione pubblica si estende quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova.

(v. punti 57-59)

Riferimento:

Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 30); 26 novembre 2008, causa T‑284/07 P, UAMI/López Teruel (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑69 e II‑B‑1‑447, punto 47), e 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punto 198 e giurisprudenza ivi citata)

6.      In caso di notifica da parte della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica di un ricorso alla parte convenuta mediante plico postale raccomandato, la data della notifica che fa decorrere i termini è quella in cui la detta parte ha accusato ricezione del plico postale raccomandato che le è stato inviato.

(v. punti 74 e 75)

Riferimento:

Tribunale 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione, punto 64 e giurisprudenza ivi citata

7.      Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione di una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del detto Tribunale sulle spese deve essere dichiarata irricevibile.

(v. punto 82)

Riferimento:

Corte 15 aprile 2010, causa C‑485/08 P, Gualtieri/Commissione (Racc. pag. I‑3009, punto 111 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑77 e II‑B‑1‑479, punto 84)