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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-9/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso:

(A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

(A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.

-    In via principale:

(B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;

(B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;

-    ovvero in via subordinata:

(B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-133/06 L. Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

a) Carenza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia, nella misura in cui l'ordinanza controversa non si pronuncia sulla domanda di dichiarazione d'inesistenza ex lege della decisione impugnata davanti al Tribunale della funzione pubblica.

b) Difetto assoluto di motivazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza controversa riguardanti sia l'irricevibilità delle domande "di condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali", "di annullamento della decisione controversa" e "di risarcimento dei danni", che la condanna del ricorrente alle spese, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria, in conferenza ed irragionevolezza, nonché erronea e falsa interpretazione ed applicazione di norme e della giurisprudenza comunitarie.

c) Error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato dalla convenuta, di natura tale da essere pregiudizievole agli interessi dell'attore.

d) Violazione delle norme sul giusto processo.

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