Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 - Özdemir / UAMI - Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)
(Causa T-11/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rahmi Özdemir (Dreieich, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Heinrich, I. Hoes, C. Schröder, K. von Werder e J. Wittenberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca)
Conclusioni del ricorrente
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008, nel procedimento R 858/2007-2;
respingere l'opposizione della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso 25 gennaio 2005 contro la domanda di registrazione del marchio comunitario - domanda n. 3 493 137; e
ordinare alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di opposizione.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "James Jones", per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo "Jack & Jones" registrato con il n. 1 107 747 per prodotti delle classi 3, 18 e 25; il marchio denominativo "Jack Jones" registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo "Jack Jones" registrato nel Benelux con il n. 474 622 per prodotti della classe 25; il marchio denominativo "Jack & Jones" registrato in Danimarca con il n. VR 1990 06569 per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame; violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendo stata prodotta alcuna prova dell'uso dinanzi alla commissione di ricorso riguardo al marchio registrato nel Regno Unito con il n. 2 063 437.
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