Language of document : ECLI:EU:F:2007:10

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 gennaio 2007

Causa F‑115/05

Philippe Vienne e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzionari – Obbligo di assistenza a carico dell’amministrazione – Diniego – Trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in Belgio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Vienne e altri 163 funzionari e agenti temporanei del Parlamento chiedono, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento con cui vengono respinte le loro domande di assistenza presentate ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno causato da tale decisione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario

(Statuto dei funzionari, art. 24, primo comma; allegati VIII, art. 11, n. 2, e XIII, art. 26, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

Un’istituzione non può respingere, per il fatto che essa sarebbe diretta contro uno dei suoi atti, una domanda ai sensi dell’art. 24 dello Statuto con cui un funzionario chiede la sua assistenza tecnica e finanziaria al fine di verificare, innanzi tutto, che egli abbia individualmente interesse a chiedere un nuovo trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità in un regime pensionistico belga alle condizioni, generalmente più vantaggiose, di una nuova normativa di tale Stato membro, poi ad ottenere, se del caso, tale nuovo trasferimento, qualora tale istituzione non abbia in nessun modo espresso il suo rifiuto di revocare la decisione iniziale di trasferimento. Vero è che il trasferimento si configura come un’operazione comprendente due decisioni adottate, su domanda dell’interessato, nell’ordine, dall’ente nazionale gestore del regime pensionistico che procede al conteggio dei diritti acquisiti, poi dell’istituzione comunitaria che, tenuto conto di tali diritti, fissa il numero di annualità completato nel regime pensionistico comunitario in base ai diritti trasferiti. Tuttavia, il fatto che la realizzazione dello scopo in vista del quale una domanda di assistenza è presentata possa presupporre la revoca di un atto dell’istituzione non implica necessariamente, in particolare se l’istituzione è disposta alla detta revoca, che l’assistenza sia chiesta contro un atto dell’istituzione, che la esclude così dall’ambito di applicazione dell’art. 24 dello Statuto, il quale prevede la difesa dei funzionari contro comportamenti scorretti di terzi e non contro gli atti dell’istituzione stessa. Una domanda di revoca può essere considerata come diretta contro l’atto la cui revoca viene richiesta solo se l’istituzione esclude in ogni caso di procedere a tale revoca.

Tale istituzione non può neppure respingere una domanda del genere per il motivo che l’incompatibilità della nuova normativa belga con il diritto comunitario non sia stata accertata. Infatti, l’obbligo di assistenza dell’istituzione non è subordinato alla condizione che l’illegittimità dei comportamenti scorretti a seguito dei quali il funzionario ha chiesto l’assistenza sia preliminarmente stabilita da una decisione giudiziaria. Tale condizione sarebbe del resto in contrasto con lo scopo stesso della domanda di assistenza nei frequenti casi in cui quest’ultima è appunto presentata al fine di ottenere, attraverso un’azione giudiziaria assistita dall’istituzione, che i detti comportamenti scorretti siano riconosciuti illegittimi, posto che il termine «comportamenti scorretti» designa del resto fatti o atti la cui illegittimità è sospettata, ma non provata. L’obbligo di assistenza è dovuto solo contro comportamenti scorretti che possano ragionevolmente essere interpretati come attentati ai diritti dei funzionari, e il giudice comunitario deve così verificare la realtà del pregiudizio di cui il funzionario che chiede la protezione dell’istituzione pretende di essere vittima, ma basta che quest’ultimo fornisca un inizio di prova della realtà di tale pregiudizio.

Per contro, l’istituzione può legittimamente ritenere che il ricorrente non abbia subìto alcun pregiudizio ai suoi diritti che giustifichi l’assistenza. Infatti, la disparità di trattamento tra i funzionari che hanno ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa belga non è, in se stessa, discriminatoria, a meno di rendere impossibile ogni modifica della legge. Anche supponendo che il ricorrente si trovi colpito da una discriminazione, la disparità di trattamento ingiustificata non ha ad origine la nuova normativa in quanto tale, ma gli effetti congiunti di tale normativa e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, introdotto dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari nonché il regime applicabile agli altri agenti, il quale ha concesso transitoriamente la facoltà di presentare, entro un termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, una domanda di trasferimento o una nuova domanda di trasferimento a tre categorie di funzionari che, a seguito della presentazione tardiva della loro domanda o della loro scelta di non chiedere il trasferimento o di non confermare la loro domanda, non avevano ottenuto il trasferimento dei loro diritti a pensione, il che non può essere interpretato come comportamento scorretto di un terzo ai sensi dell’art. 24 dello Statuto.

D’altro canto, in un siffatto contesto, l’interessato non può validamente far valere il dovere di sollecitudine contro la decisione di rigetto della sua domanda, dato che tale dovere non può costringere l’istituzione a escludere le condizioni alle quali lo Statuto subordina la sua assistenza. Egli non è neppure legittimato a far valere la violazione del principio pacta sunt servanda, dato che non menziona alcun contratto o accordo che l’istituzione non avrebbe rispettato, e il principio patere legem quam ipse fecisti, poiché lo Statuto è una normativa emanata non da un’istituzione in quanto autorità che ha il potere di nomina, ma dal legislatore comunitario.

Infine, il motivo dedotto contro il rigetto di tale domanda, secondo il quale la modifica della normativa belga avrebbe creato una discriminazione tra i funzionari comunitari che hanno trasferito i loro diritti a pensione acquisiti in Belgio, a seconda che essi abbiano chiesto il trasferimento dei detti diritti prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, è inefficace. Il motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento sarebbe infatti efficace solo se fosse asserito che l’istituzione aveva concesso la sua assistenza ad altri funzionari e agenti che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente.

(v. punti 35, 36, 38–41, 43, 44, 51, 52, 54-56, 59, 63, 70, 80, 96 e 97)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1997, causa T‑81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑607, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata); 14 dicembre 2000, causa T‑213/99, Verheyden/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑1355, punto 28); 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑957, punto 49)

Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)