Language of document : ECLI:EU:C:2019:336

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 30 aprile 2019 (1)

Causa C390/18

intervenienti

YA,

AIRBNB Ireland UC,

Hotelière Turenne SAS,

Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP),

Valhotel

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2000/31/CE – Intermediazione tra titolari, professionisti o privati, di alloggi da locare con persone alla ricerca di alloggi di tal genere – Prestazione aggiuntiva di altri servizi diversi – Normativa nazionale che prevede regole restrittive per l’esercizio della professione di agente immobiliare»






I.      Introduzione

1.        Nelle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi (2) e Uber France (3), la Corte ha dichiarato che un servizio di intermediazione per effetto del quale vengono messi in contatto, da un lato, conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo e, dall’altro, persone che intendono effettuare uno spostamento in area urbana, indissolubilmente collegato ad un servizio di trasporto, non costituisce un servizio della società dell’informazione ed è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE (4).

2.        La causa in esame si colloca parimenti nella problematica della qualificazione dei servizi forniti grazie alle piattaforme elettroniche. La Corte viene, infatti, invitata dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ad acclarare se un servizio consistente nel mettere in contatto titolari di alloggi da locare, da un lato, e persone alla ricerca di alloggi di tal genere, dall’altro, corrisponda alla definizione della nozione di «servizi della società dell’informazione» e benefici, pertanto, della libera circolazione dei servizi, quale garantita dalla direttiva 2000/31.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

3.        I fatti in esame sono avvenuti nel corso del periodo compreso fra l’11 aprile 2012 e il 24 gennaio 2017. A tal riguardo, va osservato che, a decorrere dal 7 ottobre 2015, la direttiva (UE) 2015/1535 (5)ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34/CE (6). L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 definisce la nozione di «servizi della società dell’informazione» tramite un rinvio all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, il quale così recita:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

b)      “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)      “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)      “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)      “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

(…)».

4.        La definizione della nozione di «servizio della società dell’informazione» contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 è in sostanza identica a quella prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34. Inoltre, i riferimenti alla direttiva 98/34 si intendono fatti alla direttiva 2015/1535 (7). Per tali ragioni, l’analisi concernente la qualificazione di un servizio come «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2015/1535, alla quale mi riferirò dunque nelle presenti conclusioni, è trasponibile, a mio avviso, alle disposizioni della direttiva 98/34.

5.        L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(…)

h)      “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i)      l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

–        l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

–        l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

ii)      l’ambito regolamentato non comprende le norme su:

–        le merci in quanto tali,

–        la consegna delle merci,

–        i servizi non prestati per via elettronica».

6.        A termini del successivo articolo 3:

«1.      Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2.      Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

3.      I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.

4.      Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)      i provvedimenti sono:

i)      necessari per una delle seguenti ragioni:

–        ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

–        tutela della sanità pubblica;

–        pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

–        tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)      relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)      proporzionati a tali obiettivi;

b)      prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

–        chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

–        notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.      In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.

6.      Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza».

B.      Normativa francese

7.        L’articolo 1 della legge n. 70-9, del 2 gennaio 1970, recante disciplina delle condizioni di esercizio delle attività relative a talune operazioni concernenti immobili e fondi commerciali, nel testo consolidato (in prosieguo: la «legge Hoguet») (8), prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone fisiche o giuridiche che esercitano o prestano la loro assistenza abitualmente, anche a titolo accessorio, alle operazioni che hanno ad oggetto beni altrui e relative a:

1°      l’acquisto, la vendita, la ricerca, lo scambio, la locazione o la sub‑locazione, stagionale o meno, di immobili costruiti o meno, vuoti o ammobiliati;

(…)».

8.        L’articolo 3 della legge medesima così dispone:

«Le attività di cui all’articolo 1 possono essere esercitate solo da persone fisiche o giuridiche titolari di una licenza di autorizzazione all’esercizio della professione, rilasciata, per una durata e secondo le modalità prefissate dal decreto del Consiglio di Stato, dal presidente della camera di commercio e dell’industria territoriale o dal presidente della camera di commercio e dell’industria dipartimentale dell’Île-de-France, precisando quali operazioni possono essere svolte. (…)

Tale licenza può essere rilasciata solo alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:

1°      dimostrino il possesso di competenze professionali;

2°      producano una garanzia finanziaria che consenta il rimborso degli importi (…);

3°      stipulino un’assicurazione contro le conseguenze economiche derivanti dalla loro responsabilità civile professionale;

4°      non incorrano in una delle incapacità o divieti di esercizio (…)».

9.        Il successivo articolo 5 prevede peraltro quanto segue:

«Le persone di cui all’articolo 1 che ricevono, detengono delle somme di denaro (…) devono rispettare le condizioni previste con decreto del Consiglio di Stato, in particolare le formalità di tenuta dei registri e di rilascio di ricevute, così come gli altri obblighi derivanti dal mandato».

10.      Per decreto è imposta la tenuta di registri speciali, di repertori e di una contabilità precisa in caso di gestione di fondi, al fine di tutelare gli interessi dei privati che versano fondi agli intermediari.

11.      Infine, l’articolo 14 della legge Hoguet prevede che il mancato possesso della licenza di autorizzazione all’esercizio della professione sia sanzionato con sei mesi di reclusione e con EUR 7 500 di ammenda. Il successivo articolo 16 sanziona peraltro con due anni di reclusione e con EUR 30 000 di ammenda la gestione di somme di denaro in violazione dell’obbligo di possedere una licenza di autorizzazione all’esercizio della professione (articolo 3) o dell’obbligo di tenere dei registri speciali, dei repertori e una contabilità precisa (articolo 5).

III. Fatti

12.      La AIRBNB Inc., società stabilita negli Stati Uniti, è la società madre del gruppo AIRBNB.

13.      La AIRBNB Ireland UC, società di diritto irlandese con sede a Dublino (Irlanda), appartiene al gruppo AIRBNB ed è detenuta al 100% dalla AIRBNB Inc. La AIRBNB Ireland gestisce per tutti gli utenti stabiliti al di fuori degli Stati Uniti una piattaforma online volta a mettere in contatto, da un lato, titolari di alloggi (professionisti e privati) da dare in locazione e, dall’altro, persone alla ricerca di alloggi di tal genere.

14.      A seguito di una denuncia contro X con costituzione di parte civile depositata, segnatamente, dall’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (associazione per l’alloggio e il turismo professionale) (AHTOP), il Parquet de Paris (procura di Parigi, Francia) avviava, in data 16 marzo 2017, una requisitoria introduttiva per operazioni relative a fondi per attività di mediazione e gestione di immobili e esercizi commerciali da parte di un soggetto sprovvisto di licenza di autorizzazione all’esercizio della professione, ai sensi della legge Hoguet e per altre pretese infrazioni commesse nel periodo fra l’11 aprile 2012 e il 24 gennaio 2017, ponendo la AIRBNB Ireland come testimone assistita.

15.      La AIRBNB Ireland contesta il fatto di esercitare l’attività di agente immobiliare e deduce l’inapplicabilità della legge Hoguet per incompatibilità con la direttiva 2000/31.

IV.    Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16.      Ciò premesso, il giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia), con decisione del 6 giugno 2018, pervenuta alla Corte il 13 giugno 2018, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla valutazione della Corte le seguenti questioni:

«1)      Se le prestazioni fornite in Francia dalla società AIRBNB Ireland UC mediante una piattaforma elettronica gestita dall’Irlanda godano della libertà di prestazione di servizi prevista all’articolo 3 della [direttiva 2000/31].

2)      Se le norme restrittive relative all’esercizio della professione di agente immobiliare in Francia, previste dalla [legge Hoguet], siano opponibili alla società AIRBNB Ireland».

17.      Hanno depositato osservazioni scritte la AIRBNB Ireland, l’AHTOP, i governi francesi, ceco, spagnolo e lussemburghese, nonché la Commissione europea. Gli stessi interessati, ad eccezione dei governi ceco e lussemburghese, sono intervenuti all’udienza tenutasi il 14 gennaio 2019.

V.      Analisi

A.      Sulla prima questione pregiudiziale

18.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si debba ritenere che i servizi forniti dalla AIRBNB Ireland ricadano nella qualificazione di «servizi della società dell’informazione» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, al quale rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 e beneficino, pertanto, della libera circolazione garantita da tale direttiva.

19.      Infatti, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 che ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Per contro, a termini del successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 3, gli Stati membri diversi da quello, sul cui territorio è stabilito il prestatore non possono, in linea di principio, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione di tali servizi. Sono dunque i servizi della società dell’informazione a beneficiare della libertà di prestazione dei servizi di cui alla prima questione pregiudiziale.

20.      A tal riguardo, il giudice del rinvio si limita ad indicare che la direttiva 2000/31 osta all’applicazione di norme nazionali restrittive quali la legge Hoguet in materia di commercio elettronico e che occorre pertnato accertare se l’attività della AIRBNB Ireland rientri nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.

21.      Le parti sostengono, al riguardo, posizioni diametralmente opposte e formulano considerazioni relative alla questione se, ed eventualmente a quali condizioni, l’attività della AIRBNB Ireland sia paragonabile a quella di Uber, ove quest’ultima è stata oggetto delle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi (9) e Uber France (10).

22.      In sostanza, la AIRBNB Ireland, i governi ceco e lussemburghese, nonché la Commissione ritengono che un servizio come quello fornito dalla AIRBNB Ireland – nella misura in cui consente l’avvio di rapporti tra prestatori di servizi e potenziali clienti – soddisfi i criteri enunciati nella definizione di «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31.

23.      Per contro, l’AHTOP, nonché i governi francese e spagnolo ritengono che, conformemente al ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Asociación Profesional Elite Taxi (11), un servizio di intermediazione, come quello fornito dalla AIRBNB Ireland, combinato agli altri servizi proposti dalla AIRBNB Ireland, costituisca un servizio globale il cui elemento principale è un servizio connesso all’immobile.

24.      Al fine di risolvere la prima questione pregiudiziale, svolgerò, anzitutto, alcune osservazioni generali sull’attività della AIRBNB Ireland e sul funzionamento della sua piattaforma elettronica (paragrafi da 25 a 33 infra). Successivamente, risponderò alla questione se, alla luce di tali osservazioni, l’attività della AIRBNB Ireland ricada nella nozione di «servizi della società dell’informazione». In tale contesto, richiamerò i requisiti normativi in base ai quali si può ritenere che un servizio rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione» e illustrerò i problemi specifici posti dalle piattaforme elettroniche per quanto attiene alla loro qualificazione sotto il profilo della direttiva 2000/31 (paragrafi da 35 a 44 infra). Dopo aver richiamato la soluzione giurisprudenziale elaborata al fine di superare tali problemi (paragrafi da 45 a 53 infra), verificherò se tale soluzione sia trasponibile, ed eventualmente a quali condizioni, alle circostanze del procedimento principale (paragrafi da 55 a 78 infra). Infine, alla luce di tali considerazioni, esaminerò l’incidenza di altri servizi proposti dalla AIRBNB Ireland sulla qualificazione del suo servizio di intermediazione (paragrafi da 80 a 85 infra).

1.      Lattività della AIRBNB Ireland

25.      Come emerge dai fatti del procedimento principale e dalle spiegazioni fornite da alcune delle parti, nonché dalle condizioni di servizio per gli utenti dell’Unione europea della piattaforma di cui trattasi (12), la AIRBNB Ireland gestisce una piattaforma elettronica che consente l’avvio di contatti tra, da un lato, titolari di alloggi da dare in locazione e, dall’altro, persone alla ricerca di alloggi di tal genere.

26.      La AIRBNB Ireland centralizza gli annunci sulla propria piattaforma, cosicché la ricerca di un alloggio da locare può essere effettuata sulla scorta di diversi criteri, indipendentemente dal luogo in cui si trova il potenziale locatario. I risultati di una ricerca effettuata, segnatamente, in funzione della destinazione e del periodo di soggiorno vengono evidenziati sotto forma di un elenco di alloggi accompagnati da foto dei medesimi e da informazioni generali, in particolare dai prezzi. Successivamente, l’utente della piattaforma può accedere alle informazioni più dettagliate concernenti i singoli alloggi e, sulla base di queste ultime, effettuare la propria scelta.

27.      Spetta al locatore fissare le tariffe, il calendario delle disponibilità e i criteri di prenotazione, nonché redigere un regolamento interno che gli eventuali locatari devono accettare. Inoltre, il locatore deve selezionare una delle opzioni predefinite dalla AIRBNB Ireland per quanto riguarda le condizioni di cancellazione della locazione dell’alloggio di cui è titolare.

28.      I servizi forniti dalla AIRBNB Ireland non si limitano alla messa a disposizione di una piattaforma che consente l’avvio di contatti tra locatori e locatari.

29.      Anzitutto, la AIRBNB Ireland ha predisposto un sistema in cui i locatori e i locatari possono recensirsi a vicenda, con attribuzione di un voto da zero a cinque stelle. I voti, accompagnati da eventuali commenti, sono accessibili sulla piattaforma ai locatori e ai locatari.

30.      In taluni casi, poi, segnatamente qualora un locatore riceva voti mediocri o commenti negativi o cancelli prenotazioni confermate, la AIRBNB Ireland può procedere alla sospensione temporanea dell’annuncio, alla cancellazione di una prenotazione ovvero al divieto di accesso al sito.

31.      Infine, la AIRBNB Ireland propone parimenti al locatore (i) uno schema che definisce il contenuto della sua offerta, (ii) un servizio di fotografia, (iii) un’assicurazione della responsabilità civile, (iv) una garanzia per i danni per un massimale di EUR 800 000 e (v) uno strumento di stima del prezzo del suo affitto alla luce delle medie di mercato risultanti dalla piattaforma.

32.      All’interno del gruppo AIRBNB, la AIRBNB Payments UK Ldt, società britannica stabilita a Londra, fornisce servizi di pagamento online agli utenti della piattaforma elettronica della AIRBNB Ireland e gestisce le attività di pagamento del gruppo all’interno dell’Unione. Pertanto, quando il locatore accetta un locatario, quest’ultimo effettua un pagamento alla AIRBNB Payments UK, il cui importo corrisponde al prezzo della locazione, maggiorato dal 6 al 12% per gli oneri e il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland. La AIRBNB Payments UK detiene l’importo per conto del locatore e quindi, 24 ore dopo il check‑in del locatario, lo trasmette al locatore tramite bonifico bancario, consentendo così al locatario di ricevere la garanzia dell’esistenza del bene e al locatore la garanzia del pagamento.

33.      Pertanto, gli utenti Internet francesi stipulano, da un lato, un contratto con la AIRBNB Ireland per l’utilizzo del sito (inserimento dell’annuncio, prenotazioni) e, dall’altro, con la AIRBNB Payments UK Limited per i pagamenti realizzati tramite il sito medesimo.

34.      Ciò premesso, occorre ritornare sulla questione se il servizio della AIRBNB Ireland possa essere considerato quale servizio della società dell’informazione.

2.      Lattività della AIRBNB Ireland alla luce della definizione della direttiva 2000/31

35.      Un servizio della società dell’informazione è definito dalla direttiva 2015/1535 come un servizio prestato a titolo oneroso, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.

36.      A tal riguardo, è ben vero che, a priori e considerato isolatamente, un servizio che consenta di mettere in contatto gli utenti di una piattaforma elettronica corrisponde alla definizione di un servizio della società dell’informazione. Si tratta peraltro della conclusione cui la Corte è pervenuta nella sentenza L’Oréal e a. (13), secondo la quale la gestione di un mercato online, vale a dire di un servizio su Internet consistente nell’agevolare i rapporti tra i venditori e gli acquirenti di prodotti può costituire, in linea di principio, un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31.

37.      Tuttavia, come ho avuto modo di osservare nelle mie conclusioni relative alla causa Asociación Profesional Elite Taxi (14), nel caso delle piattaforme elettroniche, se i criteri del carattere oneroso del servizio e della prestazione a richiesta individuale non sembrano sollevare problemi, così non è invece per quelli relativi alla prestazione a distanza e per via elettronica. Infatti, è talvolta difficile tracciare il confine fra la componente dei servizi fornita per via elettronica e quella fornita con modalità diverse.

38.      Più specificamente, per quanto riguarda la questione se il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland rivesta di norma carattere oneroso, risulta dalla decisione di rinvio pregiudiziale che l’importo della locazione pagato dal locatario include gli oneri e la remunerazione per il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland. Di conseguenza, si deve rilevare che esistono due categorie di destinatari per quanto riguarda i servizi forniti dalla AIRBNB Ireland: i locatori e i locatari, fermo restando che tali categorie non sono disgiunte. Tuttavia, come si evince dalla sentenza Papasavvas (15), la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito della propria attività economica non è necessariamente versata dalle persone che ne beneficiano. A fortiori, nel caso di servizi consistenti nella mediazione nei confronti dei loro destinatari, i quali si dividono in due categorie, è sufficiente che una di tali categorie versi la remunerazione al prestatore di un servizio della società dell’informazione.

39.      Per quanto riguarda il requisito relativo alla prestazione di un servizio a richiesta individuale del suo destinatario, occorre osservare che, nella sentenza Google France e Google (16), la Corte ha dichiarato che un servizio di posizionamento a pagamento, utilizzato nell’ambito di un motore di ricerca su Internet, tramite il quale un operatore economico può far apparire, presso coloro che si servono di tale motore di ricerca, un link pubblicitario verso il suo sito, soddisfa il requisito relativo alla richiesta individuale di tale operatore economico. Per quanto riguarda i servizi della AIRBNB Ireland, un locatore deve rivolgersi alla piattaforma gestita dalla società medesima affinché il suo alloggio compaia su tale piattaforma. Inoltre, è con l’ausilio della piattaforma della AIRBNB Ireland che un locatario dovrà effettuare una ricerca al fine di poter prendere in locazione un alloggio pubblicato sulla piattaforma stessa.

40.      Per contro, la risposta alla questione se il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland soddisfi il terzo e il quarto requisito enunciati al paragrafo 35 supra, vale a dire se tale servizio sia fornito a distanza e per via elettronica, dipende ampiamente, come mostra il dibattito fra le parti, dal punto di vista accolto ai fini della determinazione della portata del servizio in questione.

41.      Per illustrare la mia tesi, la AIRBNB Ireland, certamente, non incontra fisicamente i destinatari dei propri servizi: né i locatori né i locatari. Come si evince dalle osservazioni introduttive inerenti all’attività della AIRBNB Ireland, il locatore non è affatto obbligato a rivolgersi di persona alla AIRBNB Ireland al fine di pubblicare il proprio alloggio sulla piattaforma. Inoltre, un utente della piattaforma gestita dalla AIRBNB Ireland può prendere in locazione un alloggio a distanza, senza dover entrare fisicamente in contatto col prestatore stesso. Tuttavia, è evidente che l’intermediazione tra gli utenti della piattaforma gestita dalla AIRBNB Ireland sfocia nell’uso di un alloggio; quest’ultimo può essere considerato una componente non elettronica del servizio fornito da tale società.

42.      Ciò detto, si pone la questione se si possa ritenere che il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland costituisca un servizio fornito a distanza, nel senso che, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2015/1535, tale servizio è fornito senza la presenza simultanea delle parti.

43.      Analogamente, si pone la questione se sia possibile ritenere che il servizio consistente nell’intermediazione tra locatori e locatari e avente come risultato l’uso di un alloggio sia interamente fornito mediante dispositivi elettronici, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva 2015/1535, e non si riferisca ai servizi contemplati nell’elenco indicativo figurante all’allegato I della direttiva stessa, vale a dire ai servizi di contenuto materiale, sebbene implichino l’utilizzazione di dispositivi elettronici.

44.      Al fine di risolvere queste due questioni, esaminerò la giurisprudenza della Corte, la quale è già stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione dei servizi misti, vale a dire dei servizi composti da un elemento fornito per via elettronica e da un altro elemento fornito con modalità diverse (17).

3.      I servizi misti alla luce della direttiva 2000/31

45.      Nella sentenza Ker-Optika (18), la Corte ha verificato se il fatto di subordinare la vendita o la consegna di lenti a contatto al previo consulto medico che necessita di un esame fisico del paziente sia idoneo ad impedire la qualificazione della vendita delle lenti a contatto via Internet come «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che una consultazione medica di tal genere non fa indissociabilmente parte della vendita di lenti a contatto, potendo essere effettuato indipendentemente dall’atto della vendita.

46.      Ne desumo che servizi non indissociabilmente connessi al servizio fornito per via elettronica, nel senso che i primi possono essere forniti indipendentemente dal secondo, non sono idonei ad incidere sulla natura del servizio stesso. Il servizio fornito per via elettronica non perde il proprio interesse economico e resta autonomo rispetto ai servizi a contenuto materiale.

47.      Per contro, la qualificazione come servizio fornito per via elettronica esige un’analisi minuziosa qualora tale servizio e un servizio a contenuto materiale rappresentino un insieme inscindibile (19).

48.      In quest’ottica, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Asociación Profesional Elite Taxi (20), che un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana, può, considerato separatamente e a priori, essere qualificato come «servizio della società dell’informazione» (21). Tuttavia, alla luce del complesso delle caratteristiche dell’attività della Uber, la Corte ha dichiarato che il suo servizio di intermediazione doveva essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto, ed essere escluso, pertanto, dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

49.      A tal riguardo, la Corte ha rilevato, anzitutto, che un servizio come quello fornito dalla Uber, non costituisce soltanto un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, il fornitore di «tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici (…), e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana» (22).

50.      La Corte ha poi fornito alcune precisazioni che consentono di valutare se questi due criteri siano soddisfatti.

51.      Più specificamente, la Corte ha affermato che, senza l’applicazione fornita dalla Uber, da un lato, i conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendano effettuare uno spostamento nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti (23). A mio avviso, tali precisazioni riguardano il criterio relativo al fatto che la Uber crea un’offerta di servizi a contenuto materiale.

52.      Inoltre, la Corte ha rilevato che la Uber esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti fissando, mediante la sua applicazione, quantomeno il prezzo massimo della corsa, ed esercitando un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti (24). Tali precisazioni sono intese a dimostrare, a mio avviso, il fatto che la Uber organizza il funzionamento generale dei servizi che non vengono forniti per via elettronica.

53.      Pertanto, nelle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi (25) e Uber France (26), la Corte ha fissato due criteri che consentono di rispondere alla questione se un servizio fornito per via elettronica, il quale, considerato isolatamente, corrisponda a priori alla definizione di «servizio della società dell’informazione», sia separabile o meno da altri servizi a contenuto materiale, ossia, il primo, relativo al fatto che il prestatore crea un’offerta di servizi a contenuto materiale e, il secondo, al fatto che il prestatore esercita un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti servizi.

54.      Occorre dunque stabilire se questi due criteri ricorrano nelle circostanze del procedimento principale.

4.      Il criterio relativo alla creazione di unofferta di servizi

a)      Applicazione nel caso di specie

55.      Si pone la questione se la AIRBNB Ireland abbia creato, nell’ambito della propria attività, un’offerta ai sensi delle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi (27) e Uber France (28).

56.      A mio avviso, tale questione dev’essere risolta negativamente, per i seguenti motivi.

57.      L’offerta della Uber, la quale ha rappresentato un fenomeno nuovo, perlomeno per quanto riguarda il servizio UberPop, si basa su conducenti non professionisti e questa è la ragione per la quale la Corte ha ritenuto che, in assenza dell’applicazione fornita dalla Uber, tale servizio di trasporto su richiesta, garantito da conducenti non professionisti, non possa essere fornito. È ben vero che un conducente non professionista potrebbe cercare di fornire egli stesso un servizio di trasporto su richiesta. Tuttavia, senza l’applicazione de qua, tale conducente non sarebbe in grado di assicurare l’incontro fra la sua offerta e la domanda.

58.      A differenza di quella della Uber, la piattaforma della AIRBNB Ireland è accessibile ai locatori sia professionisti sia non professionisti. Il mercato degli alloggi brevi, professionali o meno, esisteva ben prima dell’inizio dell’attività del servizio della AIRBNB Ireland. Come osservato dal governo lussemburghese, i locatori professionisti e non professionisti possono offrire i loro beni tramite canali più tradizionali. Inoltre, non è insolito che un locatore crei un sito Internet dedicato unicamente al proprio alloggio rintracciabile con l’ausilio dei motori di ricerca.

59.      Pertanto, i servizi di alloggio non sono connessi indissolubilmente al servizio fornito per via elettronica dalla AIRBNB Ireland, nel senso che essi possono essere forniti indipendentemente dal servizio medesimo. Servizi di tal genere conservano sempre il loro interesse economico e restano autonomi rispetto al servizio elettronico della AIRBNB Ireland.

60.      Poiché il criterio relativo alla creazione di un’offerta di servizi ai sensi della sentenza Asociación Profesional Elite Taxi (29) non ricorre nella specie, si pone la questione della correlazione fra tale criterio e quello relativo all’esercizio del controllo sulla prestazione di siffatti servizi. Tale questione non si poneva in relazione all’attività della Uber, in quanto questi due criteri, nella specie, erano soddisfatti (30).

b)      La correlazione fra la creazione di unofferta di servizi e lesercizio del controllo su tali servizi

61.      Le nuove tecnologie come l’Internet consentono di rispondere, ad un livello finora sconosciuto, a qualsiasi domanda tramite un’offerta adeguata. Analogamente, qualsiasi offerta è idonea a trovare una domanda. Ciò è possibile, segnatamente, grazie alle innovazioni introdotte da operatori economici desiderosi di aumentare la propria competitività. Simili innovazioni intensificano in tal senso lo scambio economico e svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un mercato senza frontiere. Esse possono parimenti dare luogo alla creazione di un’offerta – o anche di una domanda – inesistente in precedenza.

62.      Tutto ciò si colloca nella logica del mercato interno, il quale, come ricordato dal legislatore dell’Unione al considerando 3 della direttiva 98/48, consente segnatamente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le proprie attività transfrontaliere e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi.

63.      Ciò detto, sarebbe contrario, da un lato, alla logica del mercato interno, e, dall’altro, alla liberalizzazione dei servizi della società dell’informazione, la quale costituisce l’obiettivo della direttiva 2000/31 (31), che, per il solo fatto della creazione di un’offerta nuova, le innovazioni degli operatori economici che consentano ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni o a servizi escludano tali operatori economici dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

64.      Tuttavia, un’innovazione che conduca ad una prestazione di servizi a contenuto materiale da parte di un operatore economico o sotto il suo controllo non può garantire l’applicabilità della direttiva 2000/31 poiché, con il pretesto della fornitura di un servizio della società dell’informazione, tale operatore economico rivaleggerebbe con altri attori del mercato che non beneficiano di tale liberalizzazione.

65.      Per tali motivi, il criterio relativo alla creazione di un’offerta di servizi costituisce unicamente, a mio avviso, un indizio del fatto che un servizio fornito per via elettronica rappresenti un insieme inscindibile con un servizio a contenuto materiale. Non è sufficiente che un prestatore crei un’offerta nuova di servizi che non sono forniti per via elettronica nel senso illustrato supra ai paragrafi da 49 a 51: la loro creazione dev’essere seguita dal rispetto, sotto il controllo del prestatore stesso, delle condizioni relative alla loro prestazione.

66.      A tal riguardo, occorre osservare che un prestatore di servizi forniti per via elettronica può organizzare la propria attività in modo da essere in grado di esercitare un controllo sulla prestazione dei servizi a contenuto materiale, anche qualora essi rientrino nell’offerta preesistente. Si pone la questione se occorra allora ritenere, in tale contesto, che tale prestatore fornisca un servizio della società dell’informazione e benefici, per questo motivo, della liberalizzazione prevista dalla direttiva 2000/31. Per le ragioni illustrate supra al paragrafo 64, occorre, a mio avviso, rispondere negativamente a tale domanda.

67.      Risulta dalle suesposte considerazioni che il criterio relativo alla creazione di un’offerta di servizi non forniti per via elettronica non è determinante in relazione alla questione se i servizi stessi rappresentino un insieme inscindibile con un servizio fornito per tale via. Infatti, è l’influenza determinante esercitata dal prestatore sulle condizioni della prestazione dei servizi a contenuto materiale ad essere idonea a rendere tali servizi inscindibili dal servizio fornito per via elettronica dal prestatore medesimo.

68.      Per questi motivi, seguendo il ragionamento della Corte concernente l’attività della Uber, occorre ora stabilire se la AIRBNB Ireland eserciti un controllo sulle condizioni della prestazione dei servizi di alloggio di breve durata.

5.      Il controllo esercitato sulle condizioni della prestazione dei servizi 

69.      Va ricordato che, nelle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi (32) e Uber France (33), la Corte ha ritenuto che la Uber eserciti un’influenza determinante sulle condizioni delle prestazioni di trasporto, segnatamente fissando il prezzo massimo della corsa, ricevendo tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo ed esercitando un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei rispettivi conducenti, nonché sul comportamento di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione (34). La lettura di dette sentenze mette in evidenza che tale enumerazione ha carattere indicativo.

70.      Per questo motivo, reputo opportuno ricordare che, nelle mie conclusioni presentate in tali cause, avevo richiamato l’attenzione della Corte sul fatto che la Uber esercitava un controllo su altri aspetti rilevanti di un servizio di trasporto urbano, ossia sulle condizioni minime di sicurezza attraverso la fissazione di requisiti preliminari per quanto riguarda i conducenti e i veicoli e sull’accessibilità dell’offerta di trasporto mediante l’incentivazione dei conducenti ad operare in momenti e luoghi di grande richiesta (35).

71.      Il complesso di tali circostanze mi aveva indotto a concludere che la Uber esercita un controllo su tutti gli aspetti economicamente rilevanti del servizio di trasporto offerto nell’ambito della propria piattaforma. Infatti, nel caso dei servizi di trasporto urbano su richiesta, il prezzo, la disponibilità immediata dei mezzi di trasporto, assicurata dal volume dell’offerta, la qualità minima accettabile per i passeggeri di tali mezzi di trasporto, nonché la sicurezza di questi ultimi costituiscono i fattori più rilevanti per i destinatari di tali servizi. Per contro, nella specie, non ritengo che la AIRBNB Ireland eserciti un controllo su tutti gli aspetti economicamente rilevanti del servizio di alloggio di breve durata, come l’ubicazione degli alloggi e il loro standard, i quali rivestono un’importanza maggiore in relazione ad un servizio di tal genere. Per contro, il prezzo non sembra svolgere un ruolo altrettanto importante nel contesto dei servizi di alloggio come in quello dei servizi di trasporto urbano su richiesta. In ogni caso, come discende dalla mia analisi, la AIRBNB Ireland non controlla il prezzo dei servizi di alloggio.

72.      È pur vero che, come osservato segnatamente dal governo spagnolo all’udienza, il servizio elettronico della AIRBNB Ireland presenta un impatto sul mercato delle locazioni di breve durata e, in realtà, sul mercato delle locazioni in generale. Ciò premesso, la AIRBNB Ireland non sembra agire né come un’autorità di regolamentazione degli aspetti economici di tale mercato né come un prestatore che eserciti un controllo determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di alloggio. Tutte le implicazioni sociali ed economiche del funzionamento della sua piattaforma discendono dalle azioni degli utenti di tale piattaforma e dalla logica dell’offerta e della domanda.

73.      A tal riguardo, ritengo che la AIRBNB Ireland, sebbene fornisca un aiuto opzionale alla determinazione del prezzo non fissi tuttavia il prezzo stesso, il quale viene determinato dal locatore. Inoltre, diversamente dalla situazione nella causa Uber (36), i locatori che utilizzano la piattaforma della AIRBNB Ireland non vengono dissuasi dal fissare essi stessi il prezzo, fermo restando che l’unico fattore che può scoraggiarli inerisce alla logica dell’offerta e della domanda.

74.      Per quanto riguarda, poi, le modalità di prestazione dei servizi di alloggio, occorre osservare che sono i locatori a determinare le condizioni di locazione. È ben vero che la AIRBNB Ireland predefinisce le opzioni delle condizioni di cancellazione. Tuttavia, è sempre il locatore a scegliere deliberatamente una delle opzioni proposte e, pertanto, la decisione finale sulle condizioni di cancellazione spetta al medesimo.

75.      Inoltre, mi sembra che, sulla base delle informazioni provenienti dai voti e dai commenti degli utenti, la AIRBNB Ireland possa procedere, in taluni casi, alla sospensione temporanea di un annuncio, alla cancellazione di una prenotazione ovvero al divieto di accesso alla sua piattaforma. A tal riguardo, il gestore di una piattaforma elettronica può attribuirsi una competenza di polizia amministrativa, segnatamente al fine di assicurare che le condizioni dei contratti da esso conclusi con gli utenti di tale piattaforma vengano rispettate. Inoltre, tali condizioni contrattuali possono imporre obblighi agli utenti affinché gli standard di funzionamento di una piattaforma elettronica siano osservati. Per quanto riguarda la qualificazione dei servizi della società dell’informazione, si pone tuttavia la questione dell’intensità di tale competenza, la quale si traduce in un’influenza sulla prestazione dei servizi forniti da utenti di detta piattaforma.

76.      Occorre osservare, a tal riguardo, che la Uber esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, nonché sul comportamento di questi ultimi rispetto agli standard da essa stessa fissati. Per contro, come si evince dai paragrafi 27 e 29 supra, il controllo esercitato dalla AIRBNB Ireland verte sul rispetto, da parte degli utenti, di standard definiti o, quantomeno, scelti da questi ultimi. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività della Uber, l’esercizio della competenza di polizia amministrativa rappresenta soltanto uno degli elementi che hanno indotto a ritenere che tale prestatore eserciti un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di trasporto.

77.      Infine, per quanto attiene alla circostanza, dedotta dall’AHTOP, che la AIRBNB Ireland, al pari della Uber, percepisce le somme corrispondenti al prezzo della locazione e le trasferisce successivamente al locatore, occorre osservare ancora una volta che, nel caso dell’attività della Uber, il fatto che tale prestatore percepisca il prezzo ha costituito uno degli elementi presi in considerazione per ritenere che il servizio dal medesimo prestato non rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione». Occorre osservare che tale elemento del servizio fornito dalla AIRBNB Ireland, assicurato dalla AIRBNB Payments UK, è tipico della maggior parte dei servizi della società dell’informazione, comprese le piattaforme che consentono di prenotare un albergo o di acquistare biglietti aerei (37). Il mero fatto che un servizio fornito per via elettronica comporti talune agevolazioni per quanto riguarda il pagamento per i servizi che sono forniti in altro modo non consente di ritenere che tutti questi servizi siano inscindibili.

78.      Alla luce di tutte le suesposte ragioni, ritengo che non si possa affermare, in conclusione, che il servizio elettronico della AIRBNB Ireland soddisfa il criterio relativo all’esercizio del controllo dei servizi a contenuto materiale, ossia i servizi di alloggio di breve durata.

79.      Occorre adesso esaminare un ultimo aspetto, ossia l’argomento dell’AHTOP, secondo il quale, poiché la AIRBNB Ireland propone altri servizi ai propri utenti, la qualificazione come servizio della società dell’informazione non potrebbe essere accolta nella specie.

6.      Sugli altri servizi proposti dalla AIRBNB Ireland

80.      È pacifico che la AIRBNB Ireland proponga parimenti altri servizi, ossia un servizio di fotografia, un’assicurazione sulla responsabilità civile e una garanzia per i danni.

81.      Occorre ricordare che, nella sentenza Ker-Optika (38), la Corte ha concluso che i servizi che non sono indissolubilmente connessi al servizio fornito per via elettronica, nel senso che i primi possono essere forniti indipendentemente dal secondo, non sono idonei ad incidere sulla natura del servizio stesso. Il servizio fornito per via elettronica non perde il suo interesse economico e resta autonomo rispetto ai servizi a contenuto materiale.

82.      Trasponendo tale conclusione al caso in esame, occorre osservare che gli altri servizi proposti dalla AIRBNB Ireland sono facoltativi e, pertanto, hanno un carattere accessorio rispetto al servizio fornito elettronicamente. Di conseguenza, questi altri servizi sono separabili da quello fornito per via elettronica. Un locatore può infatti procurarsi, preliminarmente e con mezzi propri, fotografie e sottoscrivere assicurazioni o garanzie prezzo terzi.

83.      È pur vero che questi altri servizi proposti dalla AIRBNB Ireland sono forniti dalla medesima, mentre l’analisi svolta dalla Corte nella sentenza Ker‑Optika (39)riguardava non le consultazioni e i controlli effettuati dal venditore di lenti a contatto, bensì quelli effettuati dai medici oftalmologi.

84.      Tuttavia, dubito che la risposta data dalla Corte in tale sentenza sarebbe stata diversa se tali servizi fossero stati forniti dal prestatore del servizio fornito per via elettronica. Mi sembra logico che, al fine di rendere più competitiva la loro offerta, i prestatori estendano la gamma dei servizi forniti, segnatamente proponendo servizi che non sono forniti per via elettronica. Sempreché tali servizi siano separabili dal servizio della società dell’informazione, i primi non snaturano il secondo. Laddove venisse accolta un’interpretazione contraria, ciò potrebbe indurre i prestatori di servizi della società dell’informazione a limitare l’attrattività della loro offerta o ad esternalizzare, anche artificiosamente, i servizi a contenuto materiale.

85.      Riassumendo, il fatto che il prestatore di un servizio della società dell’informazione proponga ai destinatari del servizio stesso altri servizi a contenuto materiale non impedisce di qualificare il servizio de quo come «servizio della società dell’informazione», a condizione che questi altri servizi non siano inscindibili dal servizio fornito per via elettronica, nel senso che quest’ultimo non perda il suo interesse economico e resti autonomo rispetto ai servizi a contenuto materiale.

7.      Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

86.      A fronte dell’analisi effettuata, ritengo che i servizi a contenuto materiale non indissolubilmente connessi al servizio fornito per via elettronica non siano idonei ad incidere sulla natura di detto servizio. Il servizio fornito per via elettronica non perde il suo interesse economico e resta autonomo rispetto ai servizi a contenuto materiale.

87.      I due criteri fissati a tal riguardo dalla Corte nella propria giurisprudenza, ossia il criterio relativo alla creazione di un’offerta di servizi e quello relativo all’esercizio di un controllo sulle condizioni della prestazione di tali servizi, consentono di rispondere alla questione se un servizio fornito per via elettronica, il quale, isolatamente considerato, risponda a priori alla definizione di «servizio della società dell’informazione», sia scindibile o meno da altri servizi a contenuto materiale.

88.      Tuttavia, il criterio relativo alla creazione di un’offerta costituisce unicamente un indizio quanto al fatto che un servizio fornito per via elettronica rappresenti un insieme inscindibile con un servizio a contenuto materiale. Non è sufficiente che un prestatore abbia creato una nuova offerta di servizi che non sono forniti per via elettronica nel senso illustrato supra. La creazione di tale offerta dovrebbe essere seguita dal mantenimento del controllo, da parte di tale prestatore, delle condizioni di prestazione di tali servizi.

89.      Alla luce di tali considerazioni, suggerisco pertanto di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore di detto servizio non eserciti un controllo sulle modalità essenziali di tali prestazioni, costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi di dette disposizioni. Il fatto che detto prestatore proponga parimenti altri servizi a contenuto materiale non osta alla qualificazione del servizio fornito elettronicamente come servizio della società dell’informazione, a condizione che quest’ultimo servizio non rappresenti un tutto inscindibile con i servizi medesimi.

90.      Si deve rilevare che le condizioni di locazione degli alloggi, vale a dire dei servizi prestati dai locatori, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 e devono essere valutate alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione (40).

91.      Poiché la prima questione dev’essere risolta affermativamente e, di conseguenza, il servizio fornito dalla AIRBNB Ireland dev’essere considerato un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31, occorre affrontare la risposta alla seconda questione.

B.      Sulla seconda questione pregiudiziale

92.      Con la seconda questione, posta nell’eventualità in cui la risposta alla prima questione sia affermativa, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i requisiti sanciti dalla legge Hoguet siano opponibili alla AIRBNB Ireland in quanto prestatore di servizi della società dell’informazione.

1.      Sulla ricevibilità

93.      Il governo francese ritiene, in via principale, che la Corte sia manifestamente incompetente a rispondere a tale questione. Secondo il governo medesimo, la seconda questione implica l’accertamento se la AIRBNB Ireland ricada nella sfera di applicazione ratione materiae della legge Hoguet, il che rientrerebbe nell’interpretazione del diritto nazionale e, pertanto, nella competenza esclusiva del giudice del rinvio.

94.      In subordine, il governo francese ritiene che la seconda questione sia manifestamente irricevibile anche in quanto non soddisfa i requisiti fissati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, non specificando se la AIRBNB Ireland rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della legge Hoguet (41).

95.      Non condivido le riserve formulate dal governo francese in ordine alla ricevibilità della seconda questione.

96.      In tale contesto, occorre osservare che, nell’ambito del proprio argomento dedotto in via di subordine, il governo francese riconosce che si potrebbe ritenere che il giudice del rinvio indichi implicitamente che la AIRBNB Ireland ricada nell’ambito di applicazione della legge Hoguet. Infatti, con la seconda questione si chiede non se tale legge sia applicabile alla AIRBNB Ireland, bensì se norme restrittive della legge Hoguet siano ad essa opponibili.

97.      Inoltre, una domanda di pronuncia pregiudiziale beneficia di una presunzione di rilevanza ed è, dunque, soltanto in casi rari ed estremi che la Corte si rifiuta di rispondervi, segnatamente qualora sia manifesto che il diritto dell’Unione non possa essere applicato alle circostanze del procedimento principale (42), il che non ricorre nella specie. Infatti, intendo la seconda questione nel senso che il giudice del rinvio si chiede se uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio un prestatore di un servizio della società dell’informazione sia stabilito (lo Stato membro d’origine) possa effettivamente imporre, tramite norme come quelle previste dalla legge Hoguet, taluni requisiti al prestatore medesimo. Come emerge dal dibattito fra le parti, tale questione può rientrare nell’ambito di applicazione di diversi strumenti del diritto dell’Unione.

98.      Ferme restando le considerazioni sin qui svolte, va osservato che, all’udienza, il governo francese ha affermato che i requisiti previsti dalla legge Hoguet non si applicano a prestatori quali la AIRBNB Ireland.

99.      In ogni caso, spetta al giudice nazionale stabilire con precisione l’ambito di applicazione della legge nazionale. Occorre pertanto procedere all’esame della seconda questione, lasciando al contempo al giudice del rinvio il compito di risolvere la questione relativa alla definizione della sfera d’applicazione della legge Hoguet.

2.      Nel merito

a)      Sullapplicabilità della direttiva 2005/36/CE

100. Secondo l’AHTOP, l’opponibilità della legge Hoguet alla AIRBNB Ireland dovrebbe essere valutata alla luce della direttiva 2005/36/CE (43), la quale autorizzerebbe gli Stati membri a disciplinare determinate professioni tramite norme di categoria, deontologiche e di responsabilità.

101. Per contro, la AIRBNB Ireland sostiene, in primo luogo, che la direttiva 2000/31 non contiene alcuna esclusione, per effetto della quale le disposizioni della direttiva 2005/36 prevarrebbero su quelle della prima.

102. In secondo luogo, la AIRBNB Ireland rileva che dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 e dalla sentenza X‑Steuerberatungsgesellschaft (44) risulta che quest’ultima non si applica nella fattispecie in esame, tenuto conto che la AIRBNB Ireland non si sposta sul territorio francese per esercitare la propria professione.

103. Occorre osservare, anzitutto che, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, il principio della libera prestazione di servizi, nella misura in cui riguarda le restrizioni relative alle qualifiche professionali, si applica esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposti sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la propria professione. Orbene, nulla indica che la AIRBNB Ireland si trovi in una situazione del genere. Di conseguenza, tale prestatore non beneficia del principio della libera prestazione dei servizi garantito all’articolo 5 della direttiva 2005/36.

104. Nella sentenza X‑Steuerberatungsgesellschaft (45), invocata dalla AIRBNB Ireland, la Corte ha dichiarato che, in una situazione del genere, il prestatore non beneficia neanche del principio della libera prestazione dei servizi garantito dalla direttiva 2006/123/CE (46) e che, conseguentemente, occorre valutare le condizioni di accesso ad una professione alla luce del Trattato FUE (47).

105. Nella causa in esame si pone pertanto la questione del rapporto fra la direttiva 2000/31 e il principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, da un lato, e la facoltà degli Stati membri di disciplinare le condizioni di accesso ad una professione, dall’altro.

106. È stato affermato in dottrina che le condizioni di accesso ad una professione non possono essere applicate ad un prestatore che offra servizi tramite Internet (48). Infatti, l’ambito regolamentato include, segnatamente, le prescrizioni concernenti l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica, anche qualora tali prescrizioni siano di carattere generale (49). Inoltre, a differenza della direttiva 2006/123 (50), la direttiva 2000/31 non contiene alcuna esclusione, la quale preveda che la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione non riguardi prescrizioni relative all’accesso ad una professione regolamentata.

107. Di conseguenza, perlomeno per quanto riguarda le prescrizioni concernenti l’accesso ad una professione regolamentata, un prestatore che fornisce un servizio della società dell’informazione in uno Stato membro d’origine può avvalersi della libera circolazione dei servizi garantita dalla direttiva 2000/31 (51). Poiché tale questione ricade nella sfera della direttiva 2000/31, essa non deve essere valutata alla luce del diritto primario (52).

b)      Sullapplicabilità della direttiva 2007/64/CE

108. La Commissione osserva che i servizi prestati dalla AIRBNB Payments UK sono potenzialmente soggetti alla direttiva 2007/64/CE (53).

109. Poiché la seconda questione viene sollevata nell’ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere affermativamente alla prima questione, il che implicherebbe che la AIRBNB Ireland benefici del principio della libera prestazione dei servizi della società dell’informazione garantito dalla direttiva 2000/31, limiterò la mia analisi della seconda questione a tale direttiva.

110. Inoltre, poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona la direttiva 2007/64 e la AIRBNB Payments UK non è parte del procedimento principale, non reputo opportuno esaminare, in assenza di chiarimenti da parte del giudice del rinvio e di osservazioni delle parti diverse dalla Commissione, le questioni che potrebbero discendere dalla direttiva medesima. Infatti, la Corte non dispone di informazioni sufficienti per esaminarle d’ufficio.

c)      Sulla libera circolazione dei servizi della società dellinformazione e sulla sua portata 

111. Occorre anzitutto osservare che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva. Per contro, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva medesima, eccezion fatta per i casi contemplati dal successivo paragrafo 4, vieta ad altri Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

112. I servizi della società dell’informazione beneficiano della libera circolazione assicurata dalla direttiva 2000/31 soltanto per quanto attiene ai settori che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 specifica i settori e le questioni, ai quali tale direttiva non si applica, ma la causa qui in esame non riguarda nessuno di essi(54).

113. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, i servizi della società dell’informazione non beneficiano neanche della libera circolazione per quanto riguarda i settori di cui all’allegato di tale direttiva. Le prescrizioni fissate dalla legge Hoguet non rientrano in nessuno di tali settori (55).

114. Le prescrizioni relative ai servizi della società dell’informazione che ricadono nell’ambito regolamentato possono promanare dallo Stato membro d’origine oppure – nei limiti imposti dalla direttiva 2000/31 all’articolo 3, paragrafo 4 – da altri Stati membri.

115. La causa in esame riguarda questa seconda fattispecie, nella quale la normativa di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine è tale da limitare i servizi della società dell’informazione ricadendo conseguentemente, a priori, nella sfera d’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 (56).

116. L’ambito regolamentato, come definito all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con il considerando 21 della medesima, include le prescrizioni concernenti l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, e l’esercizio di tale attività, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o specificamente destinate a tali servizi o ai loro prestatori (57). Di conseguenza, le prescrizioni sancite dalla legge Hoguet sembrano rientrare nell’ambito regolamentato.

117. Affinché una prescrizione fissata da uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore dei servizi della società dell’informazione sia opponibile a quest’ultimo e comporti una restrizione della libera circolazione di tali servizi, tale prescrizione deve costituire una misura rispondente alle condizioni sostanziali e procedurali stabilite, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) e b), della direttiva 2000/31.

d)      Sui provvedimenti derogatori alla luce della direttiva 2000/31

118. Occorre rilevare, anzitutto, che la legge Hoguet, adottata nel 1970, è anteriore alla direttiva 2000/31. È pertanto evidente che le prescrizioni sancite da tale legge non sono state formulate ab initio come i provvedimenti previsti all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. Inoltre, la direttiva 2000/31 non contiene una clausola che autorizzi gli Stati membri a mantenere provvedimenti anteriori idonei a limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

119. Ciò premesso, non posso escludere a priori che un provvedimento anteriore alla direttiva 2000/31 o adottato sulla base di una normativa anteriore alla medesima, a condizione che esso soddisfi i requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva, possa limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

120. Inoltre, dal tenore dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31 emerge che uno Stato membro può derogare all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva con due tipi di provvedimenti: quelli assoggettati alle condizioni procedurali fissate all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva e quelli che non lo sono, vale a dire, quantomeno in taluni casi, i provvedimenti adottati nell’ambito di un procedimento giudiziario (58).

121. Si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, l’insorgere della responsabilità penale della AIRBNB Ireland in esito al procedimento principale dipende dalla risposta alla questione preliminare se tale prestatore fosse obbligato al rispetto delle prescrizioni sancite dalle disposizioni della legge Hoguet. È questa la ragione, a mio avviso, per la quale il giudice del rinvio si interroga sull’opponibilità al prestatore delle norme relative all’esercizio della professione di agente immobiliare.

122. Ciò precisato, passo adesso ad analizzare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) e b), della direttiva 2000/31.

e)      Condizioni sostanziali

123. Anzitutto, risulta dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31 che deroghe alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione sono ammesse, segnatamente, qualora siano necessarie per ragioni relative all’ordine pubblico, alla tutela della sanità pubblica, alla pubblica sicurezza o alla tutela dei consumatori. Le prescrizioni di cui alla legge Hoguet sembrano essere intese alla tutela dei consumatori.

124. A termini del successivo punto ii) del medesimo articolo 3, paragrafo 4, lettera a), tali deroghe possono poi essere istituite qualora un servizio della società dell’informazione previsto da un provvedimento adottato da uno Stato membro diverso da quello d’origine sia lesivo di tale obiettivo o costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio al medesimo.

125. Infine, secondo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/31, tali deroghe dovrebbero essere proporzionate.

126. Orbene, la decisione di rinvio non fornisce alcun elemento che consenta di valutare se una normativa come quella di cui al procedimento principale soddisfi detti requisiti.

127. Ciò premesso, spetta ad uno Stato membro intenda restringere, per motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, dimostrare che la sussistenza delle condizioni sostanziali, previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

128. Infatti, in assenza di chiarimenti quanto alla necessità di adottare il provvedimento in questione e al pregiudizio eventualmente arrecato dal servizio della AIRBNB Ireland a uno degli obiettivi specificati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31, la seconda questione può essere intesa soltanto nel senso di essere volta a consentire eventualmente ad uno Stato membro diverso da quello di origine di imporre, d’ufficio e senza un esame delle condizioni sostanziali, le prescrizioni relative all’esercizio della professione di agente immobiliare ai prestatori di una categoria di servizi della società dell’informazione.

129. Ritengo che la direttiva 2000/31 osti a che uno Stato membro possa restringere, in tali circostanze e con tali modalità, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

130. In primo luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 impone agli Stati membri d’origine l’obbligo di provvedere affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detti Stati membri nell’ambito regolamentato (59). In opposizione a tale obbligo generale, al fine di non «diluire» il principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, l’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva potrebbe essere inteso nel senso di autorizzare gli Stati membri diversi da quello d’origine a derogare alla libera circolazione dei servizi unicamente in via incidentale.

131. In secondo luogo, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato in modo da garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri (60). Orbene, attribuire parimenti agli Stati membri diversi da quello d’origine la competenza ad applicare d’ufficio, a tutti i prestatori di una categoria di servizi della società dell’informazione, provvedimenti a carattere generale ed astratto, indebolirebbe considerevolmente il principio della libera circolazione dei servizi medesimi. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 garantisce ad un prestatore di servizi della società dell’informazione un certo grado di certezza del diritto: fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, il prestatore non può essere assoggettato a requisiti più rigorosi di quelli previsti dal diritto sostanziale vigenti nello Stato membro in cui è stabilito.

132. In terzo luogo, i provvedimenti adottati sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 riguardano non i servizi della società dell’informazione o i loro prestatori, bensì un determinato servizio.

133. In quarto luogo, al fine di stabilire se un servizio della società dell’informazione sia lesivo di un determinato obiettivo o costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tale obiettivo, occorre a mio avviso procedere, in tutti i casi, ad un esame delle circostanze del caso di specie.

134. In quinto luogo, infine, le suesposte considerazioni risultano avvalorate dai requisiti di ordine procedurale che devono essere rispettati dallo Stato membro che intenda restringere la libera circolazione dei servizi e sulle quali ritornerò in prosieguo (61). Occorre osservare che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, uno Stato membro che intenda adottare provvedimenti derogatori deve notificare preliminarmente il proprio intendimento alla Commissione e chiedere allo Stato membro d’origine di prendere provvedimenti per quanto riguarda i servizi della società dell’informazione. In assenza di una reazione adeguata dello Stato membro d’origine, tale Stato membro può adottare i provvedimenti previsti. Siffatte condizioni procedurali confermano in maniera chiara che i provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 possono essere adottati soltanto su una base ad hoc.

135. Per questi motivi, ritengo che uno Stato membro diverso da quello d’origine possa derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione soltanto per mezzo di provvedimenti presi «su base individuale» (62).

136. Inoltre, ritengo che le prescrizioni sancite dalla legge Hoguet possano generare dei dubbi quanto alla loro proporzionalità. Desumo dal dibattito fra le parti all’udienza che non è certo che, sulla base della legge Hoguet, la AIRBNB Ireland possa divenire titolare di una licenza di autorizzazione all’esercizio della professione. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio nella propria domanda, la Corte non è in grado di pronunciarsi su tale punto.

137. In ogni caso, incombe al giudice del rinvio accertare se, alla luce di tutti gli elementi portati a sua conoscenza, i provvedimenti in questione siano necessari ad assicurare la protezione del consumatore e non eccedano quanto richiesto per il conseguimento dell’obiettivo perseguito.

f)      Condizioni procedurali

138. Occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, uno Stato membro che intenda adottare provvedimenti restrittivi della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro deve notificare preliminarmente il proprio intendimento alla Commissione e chiedere allo Stato membro d’origine di prendere provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione.

139. Nulla indica che la Repubblica francese abbia chiesto all’Irlanda di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione.

140. Inoltre, sembra che neanche il requisito relativo alla notifica alla Commissione sia stato soddisfatto, né durante né dopo il periodo di trasposizione della direttiva 2000/31.

141. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la mancata notifica di regole tecniche, prevista dalla direttiva 2015/1535, comporta l’inapplicabilità delle regole tecniche medesime, con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli (63). Si pone la questione se la conseguenza giuridica sia la stessa per la mancata notifica alla Commissione, prevista all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 (64).

142. Occorre osservare in tale contesto che, nelle sue conclusioni nella causa Enichem Base e a. (65), l’avvocato generale Jacobs ha operato una distinzione fra, da un lato, gli obblighi di notifica accompagnati da disposizioni dettagliate che consentono alla Commissione e ai diversi Stati membri di presentare osservazioni sui progetti comunicati e impongono a tali Stati membri, in alcuni casi, di rinviare l’adozione di tali progetti per un certo periodo, e, dall’altro, obblighi di notifica, ai quali non si applicano tali modalità. L’avvocato generale Jacobs ha poi affermato che, in assenza di qualsiasi obbligo procedurale relativo alla sospensione dell’emanazione del provvedimento in questione, o al controllo comunitario, non può sostenersi che dall’inosservanza dell’obbligo di informare la Commissione derivi la conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti medesimi (66).

143. Nella propria sentenza, la Corte ha dichiarato che, in assenza di una procedura di controllo comunitaria dei progetti e senza subordinare l’entrata in vigore delle normative progettate all’accordo o alla mancata opposizione della Commissione, una norma che imponga agli Stati membri l’obbligo di informare la Commissione dei progetti stessi e di tali normative non attribuisce ai singoli alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, in quanto tale normativa sarebbe stata adottata senza che la Commissione ne fosse stata previamente informata (67).

144. In tale ottica, nella successiva giurisprudenza relativa all’omessa notificazione prevista dalle direttive precedenti la direttiva 2015/1535, la Corte ha rilevato che gli strumenti giuridici da cui deriva la sanzione dell’inopponibilità per effetto dell’omissione prevedono una procedura di controllo dell’Unione dei progetti di regolamentazioni nazionali e la subordinazione della data della loro entrata in vigore al benestare o alla non opposizione della Commissione (68).

145. È alla luce di tali considerazioni giurisprudenziali che occorre determinare gli effetti dell’omessa notificazione prevista dalla direttiva 2000/31.

146. È ben vero che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 non autorizza la Commissione ad annullare o a sopprimere gli effetti di un provvedimento nazionale. Per contro, secondo l’articolo 3, paragrafo 6, di tale direttiva, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare i provvedimenti previsti o di revocarli con urgenza. Inoltre, la Commissione può proporre un ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato membro nel caso in cui quest’ultimo non abbia rispettato l’obbligo ad esso incombente di astenersi dall’adottare un provvedimento o di revocarlo (69).

147. Inoltre, in caso di urgenza, l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 autorizza gli Stati membri ad adottare provvedimenti restrittivi della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Orbene, in caso di urgenza, i provvedimenti vanno notificati al più presto alla Commissione. Ne desumo che, a priori, un provvedimento può produrre i suoi effetti, senza che esso sia soggetto, prima della data della sua entrata in vigore, al benestare o alla non opposizione della Commissione.

148. Tuttavia, la direttiva 2015/1535 non conferisce alla Commissione neanche la competenza ad annullare o a sospendere l’attuazione di una normativa nazionale. Per contro, la direttiva de qua impone agli Stati membri di conformarsi alle istruzioni della Commissione.

149. Inoltre, nella vigenza della direttiva 2015/1535, uno Stato membro può parimenti ricorrere al procedimento d’urgenza allorché reputi necessario elaborare regole tecniche in tempi estremamente brevi.

150. Per tali motivi, alla luce dell’analogia fra la procedura di controllo relativa alle regole tecniche prevista dalla direttiva 2015/1535 e quella relativa ai provvedimenti restrittivi della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, ritengo che, nella vigenza della direttiva 2000/31, l’omessa notificazione comporti la sanzione dell’inopponibilità di un provvedimento al prestatore dei servizi in questione.

151. Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, diverso da quello sul cui territorio un prestatore di servizi della società dell’informazione sia stabilito, non può, per motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, restringere la libera circolazione dei servizi medesimi invocando, nei confronti di un prestatore di servizi della società dell’informazione, d’ufficio e senza che sia necessario un esame delle condizioni sostanziali, prescrizioni come quelle relative all’esercizio della professione di agente immobiliare, fissate dalla legge Hoguet.

VI.    Conclusione

152. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia) nei termini seguenti:

1)      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un servizio consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore del servizio medesimo non eserciti un controllo sulle modalità essenziali delle prestazioni fornite, costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi di dette disposizioni.

2)      L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, diverso da quello sul cui territorio un prestatore di servizi della società dell’informazione sia stabilito, non può, per motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, restringere la libera circolazione dei servizi medesimi invocando, nei confronti di un prestatore di servizi della società dell’informazione, d’ufficio e senza che sia necessario un esame delle condizioni sostanziali, prescrizioni come quelle relative all’esercizio della professione di agente immobiliare, fissate dalla legge n. 70-9, del 2 gennaio 1970, recante disciplina delle condizioni di esercizio delle attività relative a talune operazioni concernenti immobili e fondi commerciali.


1      Lingua originale: il francese.


2      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 48).


3      Sentenza del 10 aprile 2018 (C‑320/16, EU:C:2018:221, punto 27).


4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).


5      Direttiva del Parlamento e europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1). V. articolo 10 di tale direttiva.


6      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).


7      V. articolo 10 della direttiva 2015/1535.


8      JORF del 4 gennaio 1970, pag. 142.


9      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981).


10      Sentenza del 10 aprile 2018 (C‑320/16, EU:C:2018:221).


11      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981).


12      V. https://www.airbnb.fr/terms#eusec7.


13      Sentenza del 12 luglio 2011 (C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 109).


14      C‑434/15, EU:C:2017:364, punto 27.


15      Sentenza dell’11 settembre 2014 (C‑291/13, EU:C:2014:2209, punti 28 e 29).


16      Sentenza del 23 marzo 2010 (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punti 23 e 110).


17      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 33).


18      Sentenza del 2 dicembre 2010 (C‑108/09, EU:C:2010:725, punti da 32 a 38).


19      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 35).


20      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 34).


21      V. sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 35).


22      V. sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 38) (Il corsivo è mio).


23      V. sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 39).


24      V. sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 39).


25      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981).


26      Sentenza del 10 aprile 2018 (C‑320/16, EU:C:2018:221).


27      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981).


28      Sentenza del 10 aprile 2018 (C‑320/16, EU:C:2018:221).


29      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 38).


30      V., parimenti, le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 43). A tal riguardo, v. anche Van Cleynenbreuel, P., «Le droit de l’Union européenne ne se prête-t-il pas (encore) à l’ubérisation des services?» Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, n. 1, 2018, pag. 114.


31      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 31).


32      Sentenza del 20 dicembre 2017 (C‑434/15, EU:C:2017:981).


33      Sentenza del 10 aprile 2018 (C‑320/16, EU:C:2018:221).


34      V. sentenze del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, punto 39), e del 10 aprile 2018, Uber France (C‑320/16, EU:C:2018:221, punto 21).


35      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 51) e nella causa Uber France (C‑320/16, EU:C:2017:511, paragrafi 15, 16 e 20).


36      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 50).


37      V. le mie conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:364, paragrafo 34).


38      Sentenza del 2 dicembre 2010 (C‑108/09, EU:C:2010:725).


39      Sentenza del 2 dicembre 2010 (C‑108/09, EU:C:2010:725).


40      V., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 41).


41      In ulteriore subordine, il governo francese fa valere nelle proprie osservazioni scritte che un procedimento penale avviato a seguito del deposito di una denuncia con costituzione di parte civile dovrebbe essere considerato quale lite fra privati. Pertanto, la direttiva 2000/31 non potrebbe essere fatta valere nella controversia oggetto del procedimento principale e, di conseguenza, la seconda questione pregiudiziale presenterebbe carattere ipotetico. All’udienza, il governo francese sembra aver tuttavia desistito dal proprio argomento relativo al carattere ipotetico della seconda questione. In ogni caso, nulla indica che il giudice del rinvio sia investito di una controversia fra due privati. Inoltre, dal contesto normativo esplicito della decisione di rinvio pregiudiziale emerge che un procedimento penale avviato a seguito del deposito di una denuncia con costituzione di parte civile potrebbe sfociare nell’irrogazione di sanzioni penali.


42      V., segnatamente, sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a. (C‑310/10, EU:C:2011:467, punto 28).


43      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).


44      Sentenza del 17 dicembre 2015 (C‑342/14, EU:C:2015:827, punto 35).


45      Sentenza del 17 dicembre 2015 (C‑342/14, EU:C:2015:827).


46      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


47      A termini dell’articolo 17, punto 6, della direttiva 2006/123, il principio della libera circolazione dei servizi, sancito all’articolo 16 di tale direttiva, non trova applicazione nelle materie ricomprese nel titolo II della direttiva 2005/36 né con riguardo ai requisiti vigenti nello Stato membro in cui il servizio viene fornito, che riservino una determinata attività ad una particolare professione. V. sentenza del 17 dicembre 2015, X‑Steuerberatungsgesellschaft (C‑342/14, EU:C:2015:827, punto 35).


48      V., segnatamente, Hatzopoulos, V., The Collaborative Economy and EU Law, Hart Publishing, Oxford – Portland, 2018, pag. 41.


49      V. articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31. V., parimenti, Lodder, A.R., Murray, A.D. (a cura di), EU Regulation of E-Commerce: A Commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham‑Northampton, 2017, pag. 29.


50      V. supra, nota 47.


51      V., in tal senso, Guida per l’utente – Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali, https://ec.europa.eu, pag. 16.


52      V., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C‑179/14, EU:C:2016:108, punto 118). V. parimenti le mie conclusioni nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 152).


53      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).


54      Risulta dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 che quest’ultima non si applica al settore tributario, alle questioni relative al trattamento dei dati personali e a quelle relative ad accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese, nonché a talune attività dei servizi della società dell’informazione, elencate all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva medesima.


55      V. allegato della direttiva 2000/31. Sulla modalità di funzionamento dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, v. sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913, punti 24 e 25). V., parimenti, le mie conclusioni nella causa VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:649, paragrafo 19).


56      V., a contrario, sentenza dell’11 settembre 2014, Papasavvas (C‑291/13, EU:C:2014:2209, punto 35).


57      Per contro, le prescrizioni non rientranti nell’ambito regolamentato che non sono neanche oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione, devono essere valutate eventualmente sulla base del diritto primario. V., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85, punto 23). V., parimenti, Lodder, A.R., «Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the internal market», in Lodder, A.R., Murray, A.D. (a cura di), EU Regulation of ECommerce: A Commentary, Edward Elgar Publishing, Cheltenham‑Northampton, 2017, pag. 31.


58      V., parimenti, considerando 25 della direttiva 2000/31, secondo cui il giudice nazionale, anche civile, chiamato a dirimere controversie di diritto privato può adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell’informazione conformemente alle condizioni stabilite in tale direttiva. Inoltre, a termini del successivo considerando 26, gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite in quest’ultima, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare provvedimenti di tal genere alla Commissione.


59      V. sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 61) V., parimenti, D’Acunto, S., «La directive 98/48 prévoyant un mécanisme de transparence règlementaire pour les services de la société de l’information: un premier bilan après douze mois de fonctionnement», Revue du droit de l’Union européenne, n. 3, 2000, pag. 628.


60      V. sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 64).


61      V. infra, paragrafi da 138 a 150.


62      V. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea – L’applicazione ai servizi finanziari degli articoli da 3, paragrafo 4 a 3, paragrafo 6 della direttiva sul commercio elettronico del 4 maggio 2003 [COM/2003/0259 definitivo, punti 1 e 2.1.2]; Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale – Prima relazione in merito all’applicazione della [direttiva 2000/31], del 21 novembre 2003 [COM(2003) 702 definitivo, punto 4.1] V., parimenti, Crabit, E., «La directive sur le commerce électronique: le projet “Méditerranée”», Revue du droit de l’Union européenne, 2000, n. 4, pag. 762 e 792; Gkoutzinis, A., Internet Banking and the Law in Europe: Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce, Cambridge University Press, Cambridge‑New York 2006, pag. 283.


63      V., recentemente, sentenza del 7 agosto 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, punti 52 e 53). V. parimenti le mie conclusioni nella causa Uber France (C‑320/16, EU:C:2017:511, paragrafo 37).


64      Occorre osservare che, qualora si ritenesse che le prescrizioni sancite dalla legge Hoguet costituiscano provvedimenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, la questione del rapporto fra l’obbligo di notifica previsto dalla direttiva 2000/31 e quello previsto dalla direttiva 2015/1535 non si porrebbe. Per poter essere qualificato come «regola tecnica», assoggettata all’obbligo di notifica conformemente a quest’ultima direttiva, occorre che un requisito fissato dalla legge nazionale si ponga come finalità e obiettivo specifici di disciplinare in modo esplicito e mirato i servizi della società dell’informazione (v. le mie conclusioni nella causa Uber France, C‑320/16, EU:C:2017:511, paragrafi da 24 a 33). Ciò non è quanto ricorre, tuttavia, nella specie. Inoltre, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, neanche disposizioni nazionali che assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo atto autorizzativo costituiscono regole tecniche [v. sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a. (C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 16)]. In sostanza, la legge Hoguet sembra assoggettare l’esercizio di un’attività di agente immobiliare all’ottenimento di una licenza di autorizzazione all’esercizio della professione.


65      380/87, non pubblicate, EU:C:1989:135.


66      V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Enichem Base e a. (380/87, non pubblicate, EU:C:1989:135, paragrafo 14).


67      V. sentenza del 13 luglio 1989, Enichem Base e a. (380/87, EU:C:1989:318, punti 20 e 24).


68      V. sentenza del 26 settembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, punto 43).


69      V. Crabit, E., «La directive sur le commerce électronique: le projet “Méditerranée”», Revue du droit de l’Union européenne, 2000, n. 4, pag. 791, e Kightlinger, M.F., «A Solution to the Yahoo! Problem? The EC E-Commerce Directive as a Model for International Cooperation on Internet Choice of Law», Michigan Journal of International Law, 2003, vol. 24, n.3, pag. 737.