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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Spagna) il 19 novembre 2020 – ZU e TV / Ryanair Ltd

(Causa C-618/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Parti nel procedimento principale

Attrici: ZU e TV

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 1 , una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia.

Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia, qualora tale diversa compagnia che effettua il volo faccia parte del gruppo di imprese della compagnia che ha venduto il volo.

Se la nozione di vettore contrattuale di cui all’articolo 45 della Convenzione di Montreal sia assimilabile a quella di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004.

Se la nozione di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 sia assimilabile a quella di vettore di fatto cui fa riferimento l’articolo 45 della Convenzione di Montreal.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004, L 46, pag.1).