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Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 - Völkl/UAMI - Marker Völkl (VÖLKL)

(Causa T-504/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Völkl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: avv. C. Raßmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marker Völkl International GmbH (Baar, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1387/2008-1;

annullare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 2008, relativa all'opposizione n. B 1 003 153, nei limiti in cui l'opposizione è stata accolta;

respingere l'opposizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "VÖLKL" per prodotti delle classi 3, 9, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 403 705)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Marker Völkl International GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "VÖLKL" (marchio internazionale n. 571 440) per prodotti delle classi 18, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione relativamente alla constatazione del rischio di confusione dei marchi a confronto e rinvio alla divisione di opposizione al fine dell'ulteriore decisione; rigetto del ricorso per quanto concerne la decisione relativa alla prova dell'uso serio

Motivi dedotti:

violazione del principio dispositivo [art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94 1] in quanto la commissione di ricorso avrebbe rinviato il procedimento alla divisione di opposizione con riferimento a merci che non sarebbero oggetto dell'opposizione;

violazione del divieto della reformatio in peius, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe potuto rinviare il procedimento alla divisione di opposizione con riferimento a merci per le quali la divisione di opposizione avrebbe già acconsentito alla registrazione;

violazione del principio del diritto ad essere ascoltati (art. 38, n. 3, e art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94);

violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 2, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere sussistente l'uso serio del marchio opposto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).