Language of document : ECLI:EU:C:2021:457

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 3 giugno 2021 (1)

Causa C126/20

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland rappresentata dall’Umweltbundesamt

(Ufficio federale per l’ambiente)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Accordo transitorio relativo all’assegnazione armonizzata di quote di emissioni a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE della Commissione – Articolo 3, lettera h) – Sottoimpianto con emissioni di processo – Recupero dello zolfo – “Processo Claus” – Emissioni di CO2 contenuto nel gas naturale – Portata della nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Impiego di materie prime contenenti carbonio – Gerarchia tra le diverse categorie di sottoimpianti – Domanda di assegnazione non concessa al termine di un periodo di scambio – Passaggio al periodo di scambio successivo»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), verte principalmente sulla portata di ciò che viene qualificato come «sottoimpianto con emissioni di processo», conformemente all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278/UE della Commissione (2). Si tratta di una delle categorie in forza delle quali un impianto potrebbe vedersi assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai fini della direttiva 2003/87/CE (3), che istituisce un sistema di quote di emissioni di gas a effetto serra per le imprese che operano nell’Unione.

2.        Sebbene tale questione sia senza dubbio di carattere estremamente tecnico – in particolare, se l’emissione di biossido di carbonio (CO2), che è naturalmente rilasciata nel corso di un processo industriale noto come «processo Claus», debba ottenere quote di emissioni a titolo gratuito – essa è nondimeno dotata di notevole importanza economica. Ciò è dimostrato dal fatto che il credito della ExxonMobil Production Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ExxonMobil») ammonta a circa 3,5 milioni di certificati del valore di mercato di circa EUR 78,5 milioni per il periodo compreso tre il 2013 e il 2019 (4). Prima di esaminare i fatti e le questioni giuridiche, occorre tuttavia esporre anzitutto le norme giuridiche pertinenti.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 2003/87

3.        La direttiva 2003/87 definisce il suo ambito di applicazione all’articolo 2, paragrafo 1, che così recita:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

4.        Nell’articolo 3 sono contenute definizioni pertinenti:

«b)      “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

(…)

e)      “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;»

5.        Il capo III della direttiva 2003/87 è dedicato alle norme relative agli impianti fissi. L’articolo 10 di tale direttiva sancisce il principio secondo cui, a decorrere dal 2013, gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater.

6.        L’articolo 10 bis è intitolato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote». Al paragrafo 1, primo comma, esso prevede che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito.

7.        Mentre l’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87 prevede che il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito diminuisca ogni anno in vista della cessazione delle quote gratuite nel 2027, il paragrafo 12 di tale disposizione precisa che i settori o i sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non sono soggetti a tale riduzione.

8.        L’articolo 10 bis, paragrafi da 13 a 18, della direttiva 2003/87 prevedeva norme relative al modo di determinare i settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

9.        L’articolo 12 della direttiva 2003/87, intitolato «Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni (...) pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente (...) e che tali quote siano successivamente cancellate».

10.      L’articolo 13, relativo alla validità delle quote, così dispone:

«1.      Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

2.      Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12.

(…)».

11.      Il testo dell’articolo 13 è stato sostituito dalla direttiva 2018/410 (5). Esso dispone ora quanto segue:

«Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un’indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi».

2.      Decisione 2011/278

12.      Il considerando 12 della Decisioni 2011/278 enuncia quanto segue:

«Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile. I valori dei parametri di riferimento relativi al calore e ai combustibili sono stati calcolati sulla base dei principi di trasparenza e semplicità utilizzando come riferimento l’efficienza di un combustibile di uso generale che può essere considerato come seconda migliore opzione in termini di emissioni di gas a effetto serra, tenuto conto delle tecniche efficienti sotto il profilo energetico. Per le emissioni di processo, è opportuno che le quote di emissioni siano assegnate sulla base delle emissioni storiche. (...)».

13.      L’articolo 3, lettera h), iv e v), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti con emissioni di processo come segue:

«h)      “sottoimpianto con emissioni di processo”, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato I della [direttiva 2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

(…)

(iv)      le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

(v)      l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

(…)».

14.      L’articolo 6 della decisione 2011/278 descrive il sistema dei sottoimpianti. Le parti pertinenti nel presente contesto prevedono quanto segue:

«1.      Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo10 bis della [direttiva 2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c)      un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d)      un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE.

(…)

2.      La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell’impianto».

15.      L’articolo 7, paragrafo 7, e l’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2011/278 prevedono che gli Stati membri devono garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti e accertarsi che non esistano doppi conteggi.

3.      Regolamento n. 601/2012

16.      Come previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede tali norme.

17.      L’articolo 3 del regolamento n. 601/2012 contiene talune definizioni che mancano nella direttiva 2003/87 o nella decisione 2011/278, come ad esempio:

«30)      “emissioni di processo”, emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la formazione di sostanze da utilizzare come prodotti o come cariche;

(…)

40)      “CO2 intrinseco”, il CO2 che fa parte di un combustibile;

(…)».

18.      L’articolo 2 del regolamento n. 601/2012 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all’allegato I della direttiva [2003/87]».

19.      L’articolo 48 del regolamento n. 601/2012, riguardante il CO2 intrinseco, prevede quanto segue:

«1.      Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale o in un gas di scarico tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria, è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile.

(…)

Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall’impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, esso è conteggiato tra le emissioni dell’impianto di origine.

(…)».

4.      Decisione 2015/1814

20.      La decisione 2015/1814 (7) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato per far fronte agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. L’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 5, della decisione 2015/1814 stabilisce le quote che sono immesse in tale riserva di mercato. Esso prevede quanto segue:

«2.      La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d’asta durante il periodo 2014‑2016, come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, della [direttiva 2003/87], non è aggiunta ai volumi da mettere all’asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva.

3.      Le quote non assegnate agli impianti a norma [della disposizione relativa a una riserva per i nuovi entranti] e quelle non assegnate agli impianti in applicazione [delle disposizioni relative alla cessazione delle operazioni] sono integrate nella riserva nel 2020. (…)

(…)

5.      Ogni anno, un numero di quote pari al 12% del numero totale di quote in circolazione, (...) è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della [direttiva 2003/87] ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. (…)».

B.      Diritto tedesco

1.      TreibhausgasEmissionshandelsgesetz (TEHG)

21.      Il testo dell’articolo 7, paragrafo 2, del Treibhausgas‑Emissionshandelsgesetz (legge relativa allo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra; in prosieguo: il «TEHG») (8), nella versione vigente nel 2011, corrispondeva al testo dell’articolo 13 della direttiva 2003/87 (9).

22.      L’articolo 9, paragrafo 1, del TEHG così dispone:

«1)      Ai gestori di impianti sono assegnate quote di emissioni a titolo gratuito in conformità ai principi enunciati all’articolo 10 bis (...) della direttiva [2003/87] (...) e a quelli enunciati nella decisione [2011/278] (...)»

23.      L’allegato 1, parte 2, del TEHG, intitolato «Attività», elenca, al punto 1, tra gli impianti le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione di detta legge, le «[u]nità di combustione per la combustione di carburanti di potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 [megawatts (MW)] in un impianto (...)».

C.      Zuteilungsverordnung 2020

24.      L’articolo 2, punto 29, lettera b), ee), della Zuteilungsverordnung über Treibhausgas-Emissionsberechtigungen 2020 (10) (regolamento relativo all’assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020; in prosieguo: la «ZuV 2020») contiene una definizione di sottoimpianto con emissioni di processo corrispondente a quella contenuta nell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/78.

25.      L’articolo 3 della ZuV 2020, intitolato «Formazione di elementi di assegnazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Nella domanda di assegnazione gratuita di quote per un impianto, tutti i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni correlate rilevanti ai fini dell’assegnazione sono assegnati ai seguenti elementi di assegnazione nel corso del periodo di riferimento determinato (…)

1)      uno o più elementi di assegnazione con valore di emissioni di prodotto conformemente [ad un elemento di assegnazione del prodotto];

2)      un elemento di assegnazione con valore di emissioni di calore (...), sempreché non contenga elementi di assegnazione ai sensi del punto 1;

3)      un elemento di assegnazione con valore di emissione di combustibile (...), sempreché non contenga elementi di assegnazione ai sensi dei punti 1 e 2, e

4)      un elemento di assegnazione con emissioni di processo conformemente all’articolo 2, punto 29, sempreché non contenga elementi di assegnazione conformemente ai punti da 1 a 3».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

26.      La ExxonMobil gestisce un impianto di trattamento del gas naturale per il recupero dello zolfo a Großenkneten (Germania) (in prosieguo: l’«impianto»). Poiché tale attività implica la combustione di carburanti la cui potenza termica nominale totale è superiore a 20 MW, l’impianto rientra nell’ambito di applicazione del TEHG (11), che recepisce nel diritto nazionale la direttiva 2003/87 (12).

27.      Tale impianto è costituito, in particolare, da un impianto di estrazione dello zolfo (comprendente impianti Claus, un surriscaldatore a vapore, una caldaia a vapore e un dispositivo di motore a gas), impianti di desolforazione (di depurazione) e di essiccamento del gas naturale, impianti di depurazione dei gas di scarico e dispositivi di combustione di emergenza a torcia. Gli impianti Claus sono le fonti principali di emissioni di CO2.

28.      L’impianto tratta gas naturale estratto da fonti naturali, che consiste in una forte concentrazione di acido solfidrico (H2S) nonché di vapore acqueo (H2O), metano (CH4) e CO2. A causa dell’elevato tasso di H2S presente nel gas naturale, esso è anche denominato «gas acido». Il CO2, al pari degli altri componenti, è naturalmente presente nel gas grezzo prodotto nel sottosuolo. Il suo quantitativo può variare in funzione del foro di trivellazione e del giacimento, ma, secondo la ExxonMobil (13), è presente in tutti i giacimenti di gas naturale europei. Affinché il gas corrisponda alla qualità richiesta dal gestore della rete, il CO2 e altri componenti naturali devono essere parzialmente rimossi dal gas naturale prima della sua immissione nella rete di trasporto.

29.      Prima di proseguire, occorre descrivere brevemente il «processo Claus», che costituisce l’aspetto centrale del presente procedimento. Si tratta di un processo multifase di desolforazione del gas che prende il nome dal suo inventore tedesco e che costituisce il metodo standard del settore industriale a partire dal rilascio, a tal fine, di un brevetto britannico nel 1883. A seguito dell’applicazione di tale processo chimico, lo zolfo viene estratto dall’acido solfidrico gassoso presente nel gas naturale grezzo. Tuttavia, fondamentalmente, il CO2 è rilasciato quale sottoprodotto naturale del processo chimico senza essere esso stesso coinvolto nella serie di reazioni chimiche che producono direttamente lo zolfo.

30.      Nell’impianto di trattamento del gas naturale di Großenkneten il gas acido è depurato per assorbimento chimico con un solvente (processo del sulfinolo). Il solvente viene rigenerato e l’H2S rilasciato è convertito in zolfo liquido puro negli impianti Claus. Il CO2 rimosso dal gas acido, che è intrinsecamente presente in tale gas, viene poi scaricato nell’atmosfera attraverso una ciminiera. Il CO2 non partecipa alla reazione chimica Claus che porta al recupero dello zolfo elementare (14). Il calore prodotto durante la fase termica viene racchiuso in una caldaia a recupero di calore e utilizzato nell’impianto.

31.      La ExxonMobil ha presentato una domanda di quote di emissioni a titolo gratuito relativamente all’impianto. Tale domanda era basata su ripartizioni diverse dei vari parametri di riferimento. Con decisione del 17 febbraio 2014, la Deutsche Emissionshandelsstelle (autorità tedesca competente in materia di scambio di emissioni; in prosieguo: la «DEHSt») ha assegnato alla ExxonMobil, a titolo gratuito, 4 216 048 quote di emissioni per il periodo di scambio compreso fra il 2013 e il 2020. Tale assegnazione si fondava, in parte, sull’applicazione del parametro di riferimento relativo al calore (15) e, in parte, sull’applicazione del parametro di riferimento relativo ai combustibili, con il rischio che fosse presa in considerazione la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, la DEHSt ha negato alla ExxonMobil l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito da essa richiesta per le emissioni di processo. Essa ha giustificato tale rifiuto con il fatto che le emissioni di CO2 non derivavano dal «processo Claus», ma piuttosto che il CO2 era già contenuto nella materia prima utilizzata per il processo. È tale particolare rifiuto a dare origine al presente procedimento.

32.      I reclami presentati dalla ExxonMobil avverso tale decisione sono stati respinti con decisione della DEHSt del 7 ottobre 2019 (16). In tale decisione la DEHSt ha ribadito che un’assegnazione che applica il parametro di riferimento relativo al processo ai sensi della seconda alternativa dell’articolo 2, punto 29, lettera b), ee), della ZuV 2020 non poteva essere concessa in quanto il CO2 è solo un gas associato che è stato rilasciato come sottoprodotto accessorio del processo piuttosto che un gas che ha partecipato alla reazione chimica Claus in quanto tale. Ne è conseguito quindi che il CO2 emesso da una ciminiera nell’atmosfera al termine del «processo Claus» non poteva beneficiare di un’assegnazione gratuita di certificati di emissione.

33.      La ExxonMobil fa valere la propria pretesa con ricorso proposto l’8 novembre 2019 dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania; in prosieguo: il «giudice del rinvio»).

34.      Le ricorrenti nella causa C‑682/17 e nella presente causa coincidono. L’impianto di cui trattasi nella causa in esame non è, tuttavia, un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 (17). Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’elettricità prodotta dalla ExxonMobil nel suo impianto di Großenkneten è generata mediante cogenerazione ad alto rendimento e non sarebbe quindi esclusa, in generale, dall’assegnazione di certificati di emissione a titolo gratuito (articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87). Poiché così non era stato per l’impianto in questione nella causa C‑682/17, la Corte aveva deciso – già per questo motivo – che la ExxonMobil non aveva diritto all’assegnazione di quote a titolo gratuito per tale impianto. Questa serie di accertamenti ha reso superflua la risposta alle seguenti questioni. La terza questione con le sottoquestioni a) e b) e la quarta questione nella causa C‑682/17 sono state ora nuovamente sollevate dal giudice del rinvio nelle questioni dalla prima alla quarta della presente causa.

35.      Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto «processo Claus» mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della [decisione 2011/278], un’emissione risultante dall’attività menzionata nell’articolo 3, lettera h), punto v).

2)      Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della [decisione 2011/278], emissioni di CO2 possano sussistere “a seguito” di un’attività nell’ambito della quale il CO2 presente nella materia prima venga rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo, ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

3)      Se una materia prima contenente carbonio sia “impiegata” ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della [decisione 2011/278] ove, nell’ambito del cosiddetto «processo Claus», il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale venga rilasciato nell’atmosfera senza partecipare alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo, ovvero se la nozione di “impiego” presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia, anzi, a tal fine necessario.

4)      In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione:

nel caso in cui un impianto soggetto al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili.

5)      In caso di risposta affermativa alla prima, seconda, terza e quarta questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del terzo periodo di scambio, o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine del terzo periodo di scambio».

36.      La ExxonMobil, l’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania) (18), in risposta a quesiti scritti della Corte, il governo tedesco (19) e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte e sono stati rappresentati all’udienza del 24 febbraio 2021.

IV.    Valutazione

37.      Con le questioni dalla prima alla terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il rilascio di CO2 nell’atmosfera, inerente alla materia prima utilizzata per la fabbricazione di un prodotto e che si produce al di fuori dei limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, possa essere considerato un «sottoimpianto con emissioni di processo» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278 qualora il CO2 in questione non sia parte della reazione chimica di fabbricazione di tale prodotto. Poiché tutte e tre le questioni sono incentrate su diversi aspetti del testo dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, occorre esaminarle congiuntamente.

A.      Osservazioni preliminari: applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni al processo di recupero dello zolfo

38.      Tali questioni presuppongono, tuttavia, che le emissioni di CO2 inerenti al gas naturale rientrino effettivamente nel sistema per lo scambio di quote di emissioni. A prima vista, sembra del tutto sorprendente trattare tale questione in quanto la Corte ha già constatato nella sentenza pronunciata nella causa C‑682/17, che aveva altresì ad oggetto un impianto di «processo Claus», «che un impianto come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 e, pertanto, nel sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito da quest’ultima, senza che rilevi che il CO2 risultante dall’attività di tale impianto sia naturalmente presente o meno nella materia prima da questo trattata» (20).

39.      Nonostante tale sentenza, il governo tedesco nonché la Commissione sostengono che il sistema per lo scambio di quote di emissioni si applica solo alle emissioni di gas a effetto serra generate dalla combustione – che non sono qui in discussione – e non a quelle risultanti dal CO2 inerente al gas naturale e che viene emesso come sottoprodotto naturale al termine del processo di recupero dello zolfo senza essere stato esso stesso coinvolto nel processo di combustione. Essi sostengono che queste due attività dovrebbero essere trattate separatamente (21).

40.      Alla luce di quanto precede, occorre ripercorrere l’iter logico seguito dalla Corte nella causa C‑682/17 senza ritornare necessariamente sugli stessi argomenti. Ciò appare appropriato, dal momento che le parti sembrano concordare sulla comparabilità degli impianti nelle due cause.

41.      Nella causa C‑682/17 la Corte ha esaminato i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. È questa disposizione a definire l’ambito di applicazione di tale direttiva e quindi, per estensione, l’applicabilità del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. La direttiva si applica, in forza di tale disposizione, alle emissioni di gas a effetto serra elencate nel suo allegato II – il CO2 è tra le emissioni elencate – se tali emissioni derivano «dalle attività indicate nell’allegato I». Tra tali attività figura la «[c]ombustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (…)» (22).

42.      La Corte ha poi constatato, ai punti da 47 a 53 di detta sentenza, che il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera b) – disposizione, quest’ultima, che definisce il termine «emissioni» – non richiedeva che il gas a effetto serra emesso fosse esso stesso prodotto nel corso delle attività indicate nell’allegato I. La Corte ha trovato conferma a tale tesi nell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 601/2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni ai sensi della direttiva 2003/87. Esso prevede che il CO2 intrinseco, come definito all’articolo 3, punto 40, di tale regolamento, deve essere incluso, quando è contenuto nel gas naturale, nel fattore di emissione per quel combustibile. La Corte si è altresì basata sulla finalità della direttiva 2003/87, ossia promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica (23).

43.      Tale ragionamento comporta che i gestori di impianti Claus, come quello di cui trattasi nel caso di specie, devono restituire un numero di quote di emissioni che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, devono essere pari alle emissioni totali di tale impianto. Il termine «impianto» è definito all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, come «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento». Tale definizione offre la possibilità di includere un’unità separata se le attività ivi svolte sono associate e presentano un collegamento tecnico con l’impianto interessato (24). D’altro canto, non rientra in tale formulazione l’argomento del governo tedesco e della Commissione secondo cui se un impianto esercita diverse attività – come nel caso di specie, la combustione di carburanti con potenza termica nominale superiore a 20 MW indicata nell’allegato I nonché il recupero dello zolfo non menzionato nell’allegato I – l’attività non contemplata dall’allegato I non è oggetto del sistema per lo scambio di quote di emissioni (25).

44.      Nella sentenza Trinseo Deutschland (26), relativa a una causa nella quale l’impianto della ricorrente non generava le emissioni elencate nell’allegato II della stessa direttiva 2003/87, sebbene la sua attività fosse indicata nell’allegato I di tale direttiva – e che riguardava quindi, per certi versi, l’ipotesi inversa rispetto alla presente causa – la Commissione aveva sostenuto che le «emissioni indirette» provenienti dalla produzione di calore avrebbero dovuto essere considerate ai fini dell’applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni, esprimendosi quindi a favore di un’interpretazione delle emissioni separate dall’impianto. La Corte si è tuttavia attenuta al testo dell’articolo 3, lettera b), della direttiva 2003/87, che collega le emissioni all’impianto. Per quanto mi riguarda, non vedo alcuna ragione per discostarsi da tale chiara formulazione.

45.      Poiché l’articolo 6 della decisione 2011/278 suddivide gli impianti in sottoimpianti, si tratterebbe solo di un esercizio analitico ai fini dell’applicazione dei parametri di riferimento. La disposizione stabilisce chiaramente che ciò avviene solo ai fini della decisione 2011/278. Il linguaggio della disposizione, che precisa che gli impianti sono suddivisi in sottoimpianti, chiarisce altresì che tale suddivisione non incide in alcun modo sulla nozione di «impianto» quale definita all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

46.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che, conformemente alle constatazioni della Corte nella causa C‑682/17, il sistema per lo scambio di quote di emissioni si applichi non solo alle emissioni di CO2 risultanti dal processo di combustione, ma si applichi anche a quelle derivanti dal processo di recupero dello zolfo che si svolge nello stesso impianto.

47.      Nei limiti in cui la Commissione sostiene che l’inclusione nel sistema di attività non inserite nell’allegato I sarebbe in contrasto con la decisione del legislatore dell’Unione di includere nel sistema solo le attività che presentano un particolare potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra economicamente efficace (27), la Corte ha già rilevato nella causa C‑682/17 che «anche se il CO2 è presente nella composizione del gas acido, l’attività di combustione di carburanti effettuata in un impianto come l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzata alla desolforazione del gas naturale e al recupero dello zolfo secondo il «processo Claus», presenta un determinato potenziale di riduzione delle emissioni di CO2, dal momento che il tenore del gas acido in CO2 può variare a seconda dei giacimenti. Contrariamente a quanto ha fatto valere la ExxonMobil, è irrilevante, al riguardo, che tale tenore non sia sistematicamente prevedibile» (28).

B.      Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza: il CO2 rilasciato nell’atmosfera nell’ambito del condizionamento del gas acido nel «processo Claus» può essere qualificato come «emissione di processo» ai fini dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278?

48.      Mentre il governo tedesco, rappresentato dal Ministero federale per l’Economia e l’Energia, e la Commissione non concordano con l’Ufficio federale per l’ambiente sulla questione se il CO2 rilasciato nell’atmosfera nell’ambito del processo di recupero dello zolfo rientri nel sistema per lo scambio di quote di emissioni, queste tre parti concordano sul fatto che nessuna quota gratuita dovrebbe essere concessa per tali emissioni. Occorre tuttavia ricordare che qualsiasi argomento del governo tedesco e della Commissione secondo cui tali emissioni non possono essere considerate come emissioni di processo disciplinate dall’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278 si inserisce in un contesto in cui, secondo le loro osservazioni, la ExxonMobil non è tenuta a restituire alcuna quota per tali emissioni.

49.      Le prime tre questioni del giudice del rinvio vertono su diversi elementi dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, che definisce un «sottoimpianto con emissioni di processo» (29). Affinché tale disposizione sia applicabile, devono essere rispettati i seguenti elementi costitutivi: devono sussistere i) emissioni di CO2, che ii) sono prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I e, infine, iii) a seguito dell’«impiego di (...) materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore». È pacifico tra le parti che le prime due condizioni sono soddisfatte. L’emissione del CO2 (intrinseco) avviene come sottoprodotto naturale al termine del processo di recupero dello zolfo, processo per il quale non esiste un parametro di riferimento di prodotto (30). Vi è quindi disaccordo sulla terza condizione.

50.      Il giudice del rinvio esamina tre aspetti di tale terzo criterio: in primo luogo, la questione se l’emissione di CO2 intrinseco possa essere considerata «un risultato» di un altro processo e, in secondo luogo, se siffatto CO2 intrinseco possa considerarsi «impiegato» in un processo se non partecipa alla reazione chimica. Una terza questione che viene discussa è se si tratti di «materie prime contenenti carbonio». Coloro che propongono una risposta negativa a tale terza questione sembrano sostenere che la materia prima «impiegata» nel processo non è il gas acido, bensì l’acido solfidrico che non contiene CO2. Tuttavia, è pacifico che il processo di recupero dello zolfo non ha principalmente lo scopo di produrre calore.

51.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che, oltre al tenore letterale della disposizione pertinente – la quale, «secondo i canoni ermeneutici tradizionali, costituisce sempre il punto di partenza e al contempo il limite di ogni interpretazione» (31) –, si debba tener conto anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (32).

1.      Interpretazione letterale

52.      Partendo dalla formulazione dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, le emissioni di CO2 devono derivare dall’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore. Dato che le emissioni di biossido di carbonio devono essere il risultato del processo, piuttosto che la produzione di biossido di carbonio, mi sembra che rientri proprio nella formulazione di tale disposizione il fatto che il CO2 intrinseco viene emesso al termine di un processo quale il «processo Claus», benché non sia effettivamente utilizzato nell’ambito di una reazione chimica nel corso di tale processo (33). Una questione molto più delicata è se tali emissioni di CO2 possano essere considerate il risultato dell’impiego di un additivo o di una materia prima contenente carbonio.

53.      Anche in questo caso, ho pochi dubbi riguardo alla nozione di «materia prima». Secondo il dizionario Cambridge (34), per «materia prima» si intende «qualsiasi materia, come l’olio, il cotone o lo zucchero allo stato naturale, prima che sia trasformata in vista di un utilizzo». È certamente vero che solo l’acido solfidrico viene effettivamente trasformato nel «processo Claus», mentre il CO2 contenuto nel gas acido si limita a passare attraverso l’impianto di «processo Claus» senza partecipare a tale processo. Tuttavia, esaminando il semplice significato dell’espressione «materia prima» non mi sembra che sia limitato alle parti di una materia che sono oggetto di una trasformazione attiva. Potrebbe essere corretto affermare, come suggerito dall’Ufficio federale per l’ambiente, che se il CO2 fosse separato dal gas acido prima di essere trasformato nell’impianto Claus, il CO2 non sarebbe una materia prima, in quanto esso non viene ulteriormente trasformato mentre lo sarebbe la parte restante del gas (35). Se, tuttavia, tale fase preliminare non ha luogo, ciò non significa che una materia contenente CO2 che entra in un impianto per essere trasformata non sia una materia prima semplicemente perché solo una parte di essa viene trasformata.

54.      La questione del nesso di causalità, vale a dire, se si può ritenere che le emissioni di CO2 derivino dall’impiego di tale materia prima, è tuttavia meno chiara. In questo caso, l’interpretazione letterale indica piuttosto che ciò non rientra nel testo dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278. Ancora una volta, consultando il dizionario Cambridge (36), la definizione ivi contenuta, che meglio descrive l’uso del termine nel caso di specie è «l’atto di utilizzare qualcosa o un periodo di tempo in cui qualcosa viene utilizzato», con il verbo «utilizzare» che significa «utilizzare qualcosa come uno strumento, una competenza o una costruzione per uno scopo particolare» (37). Tale utilizzo per uno scopo particolare implica, a mio avviso, che qualcosa viene realizzato con tale parte della materia prima – ossia il contenuto di carbonio – a cui viene fatto specifico riferimento.

55.      È pacifico tra le parti che il CO2 non partecipa alla reazione chimica durante il «processo Claus». Tuttavia, la ExxonMobil sostiene che essa utilizza in qualche modo il CO2 intrinseco. Secondo la ExxonMobil, il CO2 svolge un ruolo procedurale nel «processo Claus» quale gas non combustibile avente una funzione termoregolatrice per il controllo tecnicamente necessario della temperatura di combustione nel «processo Claus» finalizzato alla produzione dello zolfo. Ciò non sembra essere contestato dall’Ufficio federale per l’ambiente. Come è stato sottolineato, tuttavia, dal suo rappresentante in udienza, non si tratta di un ruolo necessario, in quanto esistono altri modi per conseguire lo stesso risultato (38). Ciò solleva, a sua volta, l’ulteriore questione se sia sufficiente fare un certo uso del CO2 perché il processo possa essere qualificato come sottoimpianto con emissioni di processo o se il suo utilizzo debba essere necessario per il processo (39).

56.      È stato altresì sostenuto che, poiché l’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278 si riferisce specificamente alle «sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione», mentre l’articolo 3, lettera h), v), di tale decisione non contiene detto riferimento, tale partecipazione a una reazione chimica non può costituire un requisito ai sensi di quest’ultima disposizione.

57.      Aprendo una parentesi, e sebbene io ritenga che, per quanto riguarda il termine cruciale di «impiego» quale figura all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, la formulazione letterale indichi un’interpretazione secondo cui il CO2 deve svolgere un ruolo attivo e necessario nel processo, può essere opportuno – secondo costante giurisprudenza – tener conto della ratio della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278 nonché degli obiettivi da esse perseguiti quale ausilio a tale processo interpretativo (40).

2.      Interpretazione contestuale e teleologica

58.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la direttiva 2003/87, e quindi anche la decisione 2011/278 che ne dà attuazione, è volta a istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che mira alla riduzione di tali emissioni nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (41). Tale sistema si fonda su una logica che stimola i partecipanti ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad essi inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad altri partecipanti (42). Al fine di conseguire tale obiettivo, l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 prevede, per gli impianti che ricadono in taluni settori di attività, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, il cui quantitativo, conformemente al paragrafo 11 di detta disposizione, è ridotto gradualmente, nel corso del periodo dal 2013 al 2020, al fine di pervenire alla soppressione totale di dette quote gratuite nel 2027 (43).

59.      Ciò significa che le regole di assegnazione armonizzata di quote di emissioni a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, per le quali la decisione 2011/278 determina la normativa, hanno carattere eccezionale (o addirittura temporaneo). Inoltre, l’articolo 3, lettere c), d) e h), della decisione 2011/278 (44) definisce i cosiddetti «parametri di riferimento alternativi» che entrano in gioco solo se «le emissioni corrispondenti non [sono] disciplinat[e] da un parametro di riferimento di prodotto» (45)/«[sono] prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto» (46). La Corte ha già dichiarato, nella sentenza INEOS, che da ciò conseguiva che l’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278 non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva (47). Lo stesso deve valere per tutte le attività elencate all’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/78.

60.      Di conseguenza, non posso condividere la tesi secondo cui il fatto che l’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278 si riferisca specificamente alla partecipazione di un materiale contenente carbonio a sintesi chimiche, mentre l’articolo 3, lettera h), v), di tale decisione non contiene tale riferimento, implica che il termine «impiego» contenuto in quest’ultima disposizione debba essere oggetto di un’interpretazione così ampia da non rientrare più nel termine «impiego» semplicemente per distinguerlo dai casi contemplati dalla prima disposizione. Il termine «impiego» sarebbe infatti più ampio e potrebbe comprendere un «impiego» non consistente in una reazione chimica. Il termine «impiego» implica, tuttavia, che la materia prima contenente carbonio debba essere necessaria per la finalità primaria perseguita (che non è la generazione di calore) (48).

61.      Una siffatta interpretazione più restrittiva potrebbe essere confermata dalla definizione di «emissioni di processo» di cui all’articolo 3, punto 30, del regolamento n. 601/2012. Secondo tale definizione, per «emissioni di processo» si intendono le «emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione (...)». Il CO2 contenuto nel gas acido tuttavia non deriva chiaramente da una reazione voluta o non voluta tra sostanze o dalla loro trasformazione.

62.      Il regolamento n. 601/2012 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra. L’articolo 14 della direttiva 2003/87 ha previsto l’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento a tal fine. Il regolamento n. 601/2012 non tratta quindi, né tantomeno definisce, i casi in cui quote di emissioni saranno assegnate a titolo gratuito. Per lo stesso motivo, il fatto che l’articolo 48 del regolamento n. 601/2012 contenga una disposizione che stabilisce a quale impianto il CO2 intrinseco debba essere attribuito ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra non fornisce alcuna indicazione reale sulla questione se possano essere fornite gratuitamente assegnazioni di certificati di emissione di processo per siffatte emissioni intrinseche.

63.      Come già rilevato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nella causa ExxonMobil Production Deutschland, le nozioni di «emissioni di processo» di cui all’articolo 3, punto 30, del regolamento n. 601/2012 e di «sottoimpianto con emissioni di processo» di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278 si sovrappongono solo parzialmente in quanto le «emissioni di processo» sono, in gran parte, coperte dai parametri di riferimento di prodotto previsti all’allegato I di detta decisione (49).

64.      Sarei altresì restio a trarre conclusioni dal fatto che l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 601/2012 contiene una disposizione che prevede che «[i]l CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale (...) è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile». Se si ritiene che il gas naturale sia un combustibile (50), come la Corte sembra suggerire nella sentenza nella causa C‑682/17 (51), l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 601/2012 contiene, tuttavia, solo una regola relativa al metodo di monitoraggio. Esso non fornisce alcuna concreta indicazione sulla questione se eventuali assegnazioni di certificati di emissione di processo possano essere fornite gratuitamente per siffatte emissioni intrinseche.

65.      Passando all’obiettivo dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278 e dei sottoimpianti con emissioni di processo in generale, le parti dissentono su tale questione. La ExxonMobil ritiene che, essendo riconosciuto il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il settore del recupero dello zolfo, debba sussistere, di conseguenza, un’assegnazione gratuita di certificati di quote di emissioni per le emissioni di CO2 intrinseco. Tenuto conto di tale «risultato necessario», secondo la ExxonMobil, si deve applicare l’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, in quanto nessun’altra opzione è applicabile. L’Ufficio federale per l’ambiente sostiene invece che i sottoimpianti con emissioni di processo possono essere riconosciuti solo per le emissioni provenienti da una delle categorie di attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87. Poiché, nel caso di specie, solo la combustione di carburanti rientra in tale categoria, ne consegue che solo le emissioni da essa derivanti possono essere considerate ai fini delle assegnazioni gratuite, qualora non esista alcun parametro di riferimento delle emissioni di prodotto come nel caso di specie. Ciò significherebbe che la finalità dell’articolo 3, lettera h), è limitata a prevedere quote di emissioni a titolo gratuito se le emissioni di CO2 derivano da un’attività (supplementare) indicata nell’allegato I della direttiva 2003/87 – diversa dalla combustione di carburanti – per la quale non esiste un parametro di riferimento di prodotto.

a)      Ruolo del «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» nel sistema dello scambio di quote

66.      Come indicato nel considerando 24 della direttiva 2009/29, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio descrive una situazione in cui «altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno [a un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici] (...) si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (...) Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità» (52). Al fine di evitare che ciò si verifichi, la direttiva 2003/87 prevede misure specifiche. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 12, di detta direttiva, le quote da assegnare annualmente a titolo gratuito – che devono essere assegnate conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, di tale direttiva – saranno mantenute al 100% per il terzo periodo di scambio (53). La situazione è diversa per gli impianti di settori e sottosettori che non sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in cui l’assegnazione iniziale nel 2013 deve essere limitata all’80% del quantitativo assegnato conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87. In tali settori il quantitativo di quote gratuite sarà ulteriormente diminuito ogni anno per un importo uguale, raggiungendo il 30% di assegnazioni gratuite nel 2020, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 11, della direttiva 2003/87 (54).

67.      Tale direttiva prevede inoltre all’articolo 10 bis, paragrafo 6, che «[g]li Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito».

68.      Da quanto esposto è evidente che, come ha già sottolineato l’avvocato generale Wahl nella causa ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, «la direttiva non stabilisce che i settori ritenuti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio debbano, in tutti i casi, beneficiare di quote di emissioni gratuite corrispondenti a tutte le emissioni di gas a effetto serra che essi emettono» (55). Piuttosto, per quanto riguarda l’assegnazione di certificati di emissione a titolo gratuito, costituisce un requisito obbligatorio il fatto che i quantitativi di quote gratuite siano assegnati conformemente alle norme adottate ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Sono queste ultime a stabilire il quantitativo preliminare di quote. Solo allora può essere applicato l’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva 2003/87, non riducendo il numero di quote raggiunto. In nessuna parte di tali disposizioni è previsto che si tenga conto del «rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio» quando si tratta di decidere se quote dei certificati di emissione possano essere assegnate a titolo gratuito (56).

69.      Da tutto quanto precede risulta che sarebbe contrario al tenore letterale nonché all’economia della direttiva 2003/87 interpretare estensivamente il requisito di causalità di cui all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278 per il semplice fatto che il procedimento di cui trattasi è considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

b)      Scopo del «sottoimpianto con emissioni di processo»

70.      La ExxonMobil sostiene che l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione con i sottoimpianti con emissioni di processo ai sensi dell’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278 è di creare un sottoimpianto per procedimenti da cui derivano emissioni di CO2 inevitabili, ma per i quali non è stato stabilito alcun parametro di riferimento di prodotto. Ciò non può essere, tuttavia, chiaramente dedotto dalla decisione 2011/278. Il considerando 12 della decisione 2011/278 stabilisce semplicemente che «[n]ei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. (...) Per le emissioni di processo, è opportuno che le quote di emissioni siano assegnate sulla base delle emissioni storiche (57)».

71.      L’articolo 10 bis, paragrafo 1, comma quarto, della direttiva 2003/87 prevede che «[p]er ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato (58)». Ciò significa che le emissioni di processo saranno generalmente incluse in un parametro di riferimento di prodotto. Tuttavia, non è stato sempre possibile sviluppare un parametro di riferimento di prodotto. Una delle ragioni risiede nel fatto che numerosi impianti sono inclusi nel sistema per lo scambio di quote solo perché gestiscono unità di combustione di carburanti in impianti con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Tale ampia definizione include impianti, in una varietà di settori, che, per altri versi, non sono inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni. Come spiegato dallo studio commissionato dalla Commissione europea «Methodology for the free allocation of emission allowances in the EU ETS post 2012» (Metodo per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nell’ETS dell’Unione post 2012), gli impianti che dispongono di una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW o che ricevono calore proveniente da impianti di proprietà diversa non sono compresi. Il fatto che una parte sostanziale degli impianti di produzione che realizzano il prodotto non sia stata inclusa nel sistema per lo scambio di quote di emissioni, ha reso difficile la determinazione di un parametro di riferimento di prodotto (59). In tali circostanze, tenendo a mente questa tipologia di casi, sono state elaborate quelle che si potrebbero definire opzioni alternative.

72.      Tutto ciò significa che non vi è un nesso immediato tra il fatto che le emissioni non possono essere evitate e le opzioni alternative. Neppure l’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, che esclude specificamente solo gli impianti di produzione di elettricità dall’assegnazione di quote gratuite (con alcune eccezioni), consente di corroborare un approccio così ampio. Sarebbe stato facile prevedere che il metodo della tutela dei diritti acquisiti (grandfathering) si dovesse applicare a tutte le emissioni soggette al sistema per lo scambio di quote di emissioni, ad eccezione di quelle coperte da un parametro di riferimento di processo, da un parametro di riferimento di calore o da un parametro di riferimento di carburante. Al contrario, è stata scelta una definizione specifica per i sottoimpianti con emissioni di processo. Inoltre, come sottolineato in udienza dal rappresentante dell’Ufficio federale per l’ambiente, anche se esiste un parametro di riferimento di prodotto, non tutte le emissioni costituenti sottoprodotti inevitabili di processi chimici sono necessariamente coperte da tale parametro di riferimento di prodotto (60).

73.      Risulta quindi che la direttiva 2003/87 non ha lo scopo di prevedere l’assegnazione di certificati di emissione a titolo gratuito per ogni emissione costituente l’inevitabile sottoprodotto dell’impiego di un processo chimico industriale quale il «processo Claus» (61).

74.      Alla luce dell’analisi teleologica che precede, mi ritrovo a concludere che il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel «processo Claus», mediante la separazione dalla miscela gassosa del CO2 intrinseco nel gas naturale, non si produce «a seguito» del processo di cui all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, poiché il gas acido, che è una materia prima contenente carbonio, non è «impiegato» ai sensi di tale disposizione, anche se, considerato semplicemente sotto profilo della formulazione letterale del testo, detto testo è di per sé certamente ambiguo.

C.      Sulla quarta questione: esiste una gerarchia tra i diversi parametri di riferimento alternativi?

75.      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede quale parametro di riferimento debba essere applicato qualora un impianto soddisfi i criteri di un sottoimpianto con emissioni di calore nonché quelli di un sottoimpianto con emissioni di processo.

76.      In via preliminare, occorre rilevare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se necessario, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (62).

77.      Il giudice del rinvio sottolinea che, fatta salva la risposta fornita alle questioni dalla prima alla terza, nel caso di specie appare plausibile che le emissioni prodotte dal «processo Claus» possano soddisfare sia la definizione di sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore sia la definizione di sottoimpianto con emissioni di processo. Suggerisco, pertanto, che sarebbe opportuno rispondere alla questione del parametro di riferimento da applicare se le emissioni dovessero effettivamente soddisfare (in senso contrario alla mia opinione) i criteri di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore nonché quelli di un sottoimpianto con emissioni di processo (63). Ciò include la questione più ampia se esista una gerarchia tra i diversi parametri di riferimento alternativi nel caso in cui un impianto soddisfi i criteri di più parametri.

78.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio suggerisce che la quarta questione si porrebbe solo in caso di risposta affermativa alle questioni dalla prima alla terza. Poiché propongo di rispondere in senso negativo a tali questioni – il che implica che l’impianto della ExxonMobil non può beneficiare dell’assegnazione di quote a titolo gratuito nell’ambito del parametro di riferimento di emissioni di processo – una risposta alla quarta questione non è strettamente necessaria. La esaminerò, tuttavia, nel caso in cui la Corte dovesse rispondere in modo diverso alle prime tre questioni.

79.      Riguardo a tale questione, la normativa tedesca di attuazione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, della ZuV 2020 si distingue in qualche modo dal testo dell’articolo 6 della decisione 2011/278. La prima disposizione stabilisce chiaramente una gerarchia tra i parametri di riferimento. I richiedenti quote di emissioni devono assegnare i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti ad uno solo dei sottoimpianti. Tale disposizione prevede che i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti possano essere assegnati soltanto a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore nei limiti in cui tali materiali in ingresso, materiali in uscita ed emissioni corrispondenti non rientrano già in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. L’assegnazione di materiali in ingresso, di materiali in uscita e di emissioni corrispondenti ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili può aver luogo solo se non rientrano già in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o di prodotto. Infine, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti possono essere assegnati a un sottoimpianto con emissioni di processo solo se non rientrano in nessuno degli altri sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento (64).

80.      La decisione 2011/278 è un po’ meno chiara quando si tratta del rapporto reciproco tra i parametri di riferimento alternativi, sebbene le definizioni di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo prevedano, rispettivamente, all’articolo 3, lettere c), d) e h), che esse si applicano solo ai materiali in ingresso, ai materiali in uscita e alle emissioni corrispondenti che non rientrano altrimenti in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Tuttavia, esaminando più attentamente le condizioni del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il primo riguarda «gli input, gli output e le emissioni corrispondenti (...) legati alla produzione di calore misurabile – o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe (65)», con talune altre condizioni ad essi relative. D’altro canto, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili riguardano gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, legati alla produzione di calore non misurabile a determinate condizioni supplementari.

81.      Ciò è stato constatato anche dalla Corte nella sentenza Borealis e a., nella quale essa ha dichiarato che le definizioni dei diversi sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento si escludono reciprocamente (66). Per quanto attiene alla qualificazione di sottoimpianti con emissioni di processo, essa ha considerato che ciò derivava dal fatto che «solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all’articolo 3, lettera h), punti da i) a vi), della (...) decisione [2011/278] consente di applicare tale qualificazione» (67). La Corte ha inoltre constatato, basandosi sul considerando 12 di tale decisione, che, nei casi in cui non era stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma erano stati generati, nondimeno, gas a effetto serra che potevano beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, era stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi (68).

82.      Ne consegue, pertanto, che la Corte ha già risposto, in realtà, alla questione sollevata dal giudice del rinvio nella citata sentenza Borealis e a. (69).

83.      Gli argomenti della ExxonMobil secondo cui non esiste una gerarchia tra le opzioni alternative o, in subordine, si dovrebbero far prevalere i sottoimpianti con emissioni di processo, in quanto si tratta dell’opzione più specifica, non sono, con tutto il rispetto, convincenti. Lo affermo per le seguenti ragioni.

84.      La ExxonMobil sostiene che i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti con emissioni di processo possono coincidere. Secondo la ExxonMobil, ciò emerge chiaramente dal modo in cui è determinato il livello storico di attività annua relativo al calore conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2011/278. L’assegnazione di quote di emissioni per un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dipende dalle emissioni derivanti dalla produzione di calore misurabile. Tali emissioni sono dedotte dal calore prodotto, misurato in terajoule l’anno. D’altro canto, un sottoimpianto con emissioni di processo, quantomeno quello previsto all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, è caratterizzato dal fatto che le emissioni derivano da un processo «per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore». Pertanto, il livello storico di attività annua, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, della decisione 2011/278, è costituito dalla quantità di emissioni misurata in tonnellate equivalenti di CO2 da esso prodotto. Tali argomenti si riferiscono alla questione se un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e un sottoimpianto con emissioni di processo possano essere presenti nello stesso impianto, ma per diverse emissioni.

85.      Se è vero che due (o più) sottoimpianti relativi ad attività diverse potrebbero eventualmente coincidere in un unico impianto, gli stessi materiali in ingresso, materiali in uscita ed emissioni (70) non possono essere coperti da più sottoimpianti, poiché, in caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di sovrapposizioni e di doppi conteggi, vietati dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278 (71). Se si dovesse supporre che i criteri applicabili a diversi sottoimpianti possano essere soddisfatti dagli stessi materiali in ingresso, materiali in uscita ed emissioni, la nozione sottesa alla decisione 2011/278 è la seguente: come spiegato nello studio commissionato dalla Commissione europea «Methodology for the free allocation of emission allowances in the EU ETS post 2012» (Metodo per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nell’ETS dell’Unione post 2012), tre fattori influenzano le emissioni specifiche di CO2. Si tratta della scelta della miscela di combustibile, dell’efficienza della produzione di calore e dell’efficacia dell’utilizzazione finale del calore. I parametri di riferimento di prodotto prendono in considerazione tutti e tre i fattori.

86.      Tutto ciò è conforme al considerando 1 della decisione 2011/278, il quale prevede che, per quanto possibile, debbano essere definiti parametri di riferimento ex ante per garantire che l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico. I metodi di determinazione dei parametri di riferimento per la produzione di calore utilizzati per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i metodi di determinazione dei parametri di riferimento per la miscela di combustibili utilizzati per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e il cosiddetto «grandfathering» (che tiene conto solo dei dati storici e viene utilizzato per le emissioni di processo), ricorrono ciascuno a un fattore in meno, mentre il metodo della tutela dei diritti acquisiti (grandfathering) non tiene conto di nessuno di essi (72). È questa la logica della gerarchia tra i diversi parametri di riferimento alternativi. I metodi di determinazione dei parametri di riferimento che incentivano riduzioni delle emissioni prevalgono sul sottoimpianto con emissioni di processo, quando tali incentivi non sono previsti.

87.      Sarebbe quindi contrario all’impianto sistematico dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278 non applicare la gerarchia tra i diversi parametri di riferimento descritti al considerando 12 di tale decisione.

88.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito debba essere effettuata in base al parametro di riferimento di calore se le emissioni soggette al sistema di scambio delle quote di emissioni dovessero soddisfare sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia i presupposti per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo. Ciò avviene semplicemente perché le quote assegnate nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore prevalgono sulle quote assegnate nell’ambito di un sottoimpianto con emissioni di processo.

D.      Sulla quinta questione: possono essere rispettati i diritti all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio dopo la fine di tale periodo di scambio?

89.      Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se i diritti a quote gratuite per il terzo periodo di scambio, stabiliti da un giudice solo dopo la fine di tale periodo di scambio, possano essere rispettati mediante quote gratuite per il quarto periodo di scambio (73). Ancora una volta, tale questione è stata sollevata dal giudice del rinvio solo in caso di risposta affermativa alle questioni dalla prima alla quarta. Tenuto conto delle mie risposte a tali questioni, tale problema non si pone. Propongo tuttavia di esaminare la questione nell’ipotesi in cui la Corte dovesse decidere diversamente.

90.      I dubbi del giudice del rinvio riguardo a tale questione derivano principalmente dalla giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania). Tale giudice aveva deciso che domande (aperte) di assegnazioni supplementari per il secondo periodo di scambio (dal 2008 al 2012) erano decadute al più tardi il 30 aprile 2013 (a mezzanotte) (74).

91.      Occorre tuttavia rilevare che la situazione giuridica al termine del secondo periodo di scambio era alquanto diversa da quella esistente al termine del terzo periodo di scambio. Mentre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le quote rilasciate durante un periodo di scambio erano valide solo per le emissioni relative a tale periodo di scambio, detta formulazione è stata modificata dalla direttiva 2018/410. La prima frase dell’articolo 13 della direttiva 2003/87 è ora formulata come segue: «Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato (...)» (75). Ciò è possibile a causa della continuità generale delle norme tra il terzo e il quarto periodo di scambio. Si tratta in sostanza di stabilire se, e in caso di risposta affermativa, in che modo un eventuale diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito possa essere soddisfatto in mancanza di una specifica disposizione che disciplini tale questione.

92.      Il giudice del rinvio ha chiesto in particolare se, in un caso del genere, un diritto ad un’ulteriore assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio possa essere rispettato con quote relative al quarto periodo di scambio. Ai sensi dell’articolo 13, seconda frase, della direttiva 2003/87 (come modificata dalla direttiva 2018/410), le quote rilasciate a decorrere dal 2021 sono valide solo a partire dall’inizio del periodo di dieci anni nel corso del quale sono state rilasciate. Pertanto, un richiedente al quale è stato concesso un diritto all’assegnazione di quote a titolo gratuito non sarebbe in grado di adempiere gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 con quote per il quarto periodo di scambio. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la sua questione potrebbe quindi essere opportunamente riformulata. Pertanto, la questione cui dare risposta non dovrebbe essere limitata ad accertare se un tale diritto possa essere rispettato con quote del quarto periodo di scambio.

93.      La questione riguardante il modo in cui può essere rispettato un eventuale diritto all’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio comporta due aspetti. Esiste, in primo luogo, il fondamento procedurale di siffatta modifica di assegnazione e, in secondo luogo, la questione dell’«origine» di tali quote. Per quanto riguarda la prima di tali problematiche, come sottolineato dal governo tedesco, rappresentato dal Ministero federale per l’Economia e l’Energia, nonché dalla Commissione, qualsiasi adeguamento costituisce una modifica della tabella nazionale di assegnazione prevista dall’articolo 52 del regolamento n. 389/2013 (76) che, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento delegato 2019/1122 (77), continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020. Se un giudice dichiara che un gestore ha diritto a un’ulteriore assegnazione gratuita di quote di emissioni, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione [articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 389/2013] e la Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (78). L’amministratore centrale provvederà quindi a che il registro dell’Unione trasferisca le rispettive quote dal conto di assegnazione dell’Unione, conformemente alla tabella nazionale di assegnazione adeguata, al conto di deposito del gestore, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 389/2013.

94.      Quanto al secondo aspetto, vale a dire l’origine di tali quote, mentre né la direttiva 2003/87, né la decisione 2011/278, né il regolamento delegato 2019/331 trattano specificamente l’adeguamento delle quote gratuite a causa di una decisione di un giudice e, sebbene l’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278 non menzioni un aumento delle quote a seguito della decisione di un giudice, quest’ultimo articolo è applicabile a tali casi per analogia. La differenza tra l’ipotesi in cui tale decisione di un giudice sia adottata prima della fine del periodo di scambio e la situazione in cui essa sia adottata successivamente è che le rispettive quote non possono più essere dedotte dal numero di quote che il rispettivo Stato membro deve mettere all’asta nel corso di tale periodo.

95.      Sebbene la riserva stabilizzatrice del mercato non abbia lo scopo di fornire certificati per richieste rimaste insoddisfatte al termine del terzo periodo di commercializzazione, ma piuttosto di affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta nel sistema per lo scambio di quote (79), le quote provenienti da tale fonte sono adeguate al primo obiettivo. La ragione di ciò è costituita dalla struttura e dalla finalità della riserva stabilizzatrice del mercato.

96.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 5, della decisione 2015/1814, la riserva stabilizzatrice del mercato è costituita da: i) 900 milioni di quote che si ritiene siano state messe all’asta nel corso degli anni 2019 e 2020 conformemente all’allegato IV, terza colonna, del regolamento n. 176/2014 (80), ii) quote non assegnate ai nuovi entranti conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87 e agli impianti che hanno cessato (in tutto o in parte) le loro attività o che hanno notevolmente ridotto la loro capacità (articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della direttiva 2003/87), e iii) un numero di quote pari al 12% del numero totale annuo di quote in circolazione (81) se tale numero supera i 100 milioni.

97.      Tali regole di assegnazione sono solo un modo per togliere un’eccedenza di quote dal mercato e per reintrodurle in tutto o in parte sul mercato se il numero di quote in circolazione è inferiore ad una soglia di 400 milioni di quote in circolazione. Le quote che avrebbero dovuto essere assegnate al gestore di un impianto, se la direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 fossero state applicate correttamente, non costituiscono una siffatta eccedenza e possono quindi essere dedotte dalla riserva stabilizzatrice del mercato senza incidere sul numero complessivo di assegnazioni. Deducendo un numero limitato di quote dalla riserva stabilizzatrice del mercato e aggiungendole al numero in circolazione non è compromesso neppure lo scopo della riserva stabilizzatrice del mercato. Poiché le quote per il terzo periodo di commercializzazione, che possono essere così assegnate, sono valide a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 13, prima frase, della direttiva 2003/87 (82), esse possono essere utilizzate dal beneficiario per il terzo periodo di scambio oppure durante i periodi di scambio oltre il terzo periodo di scambio.

98.      Alla luce di quanto precede propongo di concludere che i diritti a un’ulteriore assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio possono essere rispettati dopo la fine del terzo periodo di scambio con quote del terzo periodo qualora l’esistenza di un diritto alle quote sia accertata da un giudice solo dopo la scadenza del terzo periodo di scambio. Le quote per il terzo periodo di scambio non si estinguono alla scadenza del terzo periodo di scambio.

V.      Conclusione

99.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) nei seguenti termini:

1)      Il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel «processo Claus», mediante la separazione del CO2 intrinseco presente nel gas naturale dalla miscela gassosa, ma che non è esso stesso utilizzato nel corso della reazione chimica di desolforazione, non risulta dal procedimento di cui all’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il gas acido, che è una materia prima contenente carbonio, non è «impiegato» ai sensi di tale disposizione.

2)      L’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito deve essere effettuata in base al parametro di riferimento di calore qualora le emissioni soggette al sistema per lo scambio di quote di emissioni dovessero soddisfare sia le condizioni per definire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore sia le condizioni per definire un sottoimpianto con emissioni di processo. Ciò si verifica perché le quote assegnate nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore prevalgono sulle quote assegnate nell’ambito di un sottoimpianto con emissioni di processo.

3)      I diritti ad un’ulteriore assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio possono essere soddisfatti dopo la fine del terzo periodo di scambio con quote del terzo periodo di scambio qualora l’esistenza del diritto di quota sia accertata da un giudice solo dopo la scadenza del terzo periodo di scambio. Le quote per il terzo periodo di scambio non si estinguono alla scadenza del terzo periodo di scambio.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).


3      Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU 2009, L 140, pag. 63).


4      Cifre fornite dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania) in udienza.


5      Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3).


6      GU 2012, L 181, pag. 30.


7      Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU 2015, L 264, pag. 1).


8      Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475).


9      L’articolo 7, paragrafo 2, del TEHG non è stato citato dal giudice del rinvio. È stato tuttavia menzionato nelle osservazioni scritte della ExxonMobil, quale fondamento della pronuncia del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) nella sentenza del 26 aprile 2018 (DE:BVerwG:2018:260418U7C20.16.0). Il testo di tale disposizione è stato modificato dall’articolo 1 del Gesetz zur Anpassung der Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des Europäischen Emissionshandels del 18 gennaio 2019 (BGBl I S.37) con effetto a decorrere dal 25 gennaio 2019.


10      Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 vom 26. September 2011 (BGBl. I S. 1921).


11      Articolo 2, in combinato disposto con l’allegato 1, parte 2, TEHG.


12      La disposizione pertinente di tale direttiva è l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I.


13      Tale affermazione non è contestata da nessuna delle altre parti del procedimento.


14      Sebbene la ExxonMobil sottolinei, nella sua risposta, che esso assolve un compito operativo importante nel «processo Claus» quale gas non infiammabile avente una funzione di regolazione della temperatura per il controllo tecnicamente necessario della temperatura di funzionamento. Ciò è stato tuttavia contestato dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania).


15      Per l’uso del calore racchiuso nella caldaia a recupero di calore utilizzata nell’impianto.


16      Il lasso di tempo trascorso tra il reclamo presentato dalla ExxonMobil il 12 marzo 2014 e il suo rigetto da parte della DEHSt è dovuto alla sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte nella causa ExxonMobil Production Deutschland (C‑682/17, EU:C:2019:518; in prosieguo: la «causa C‑682/17»), pronunciata il 20 giugno 2019. La causa riguardava un altro impianto di trattamento del gas naturale che utilizzava il «processo Claus», anch’esso gestito dalla ExxonMobil.


17      Secondo il giudice del rinvio, la ExxonMobil ha iniziato a produrre energia elettrica per la vendita a terzi solo nell’estate del 2014, dopo che la DEHSt aveva emesso la sua decisione.


18      La Repubblica federale di Germania è parte del procedimento dinanzi al giudice del rinvio in ragione del fatto che la decisione impugnata è stata adottata dalla DEHSt, che si trova all’interno dell’Ufficio federale per l’ambiente. L’Ufficio federale per l’ambiente rappresenta la Repubblica federale di Germania quale parte nel procedimento principale. Si tratta dell’agenzia centrale per l’ambiente della Repubblica federale di Germania.


19      Che agisce in qualità di Stato membro ed è rappresentato dal suo Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Ministero federale per l’Economia e l’Energia).


20      Punto 58.


21      È tuttavia alquanto sorprendente che, pur disputando su tale questione, nell’ambito dei loro argomenti non sembrano affrontare la sentenza della Corte nella causa C‑682/17.


22      Nel caso di specie non sono in discussione le eccezioni relative agli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi o urbani.


23      Ibid., punti 54 e 56.


24      V. sentenza del 9 giugno 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid‑Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:422, punto 29).


25      Diverso, a tal riguardo, dalle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ExxonMobil Production Deutschland (C‑682/17, EU:C:2019:167, paragrafo 74).


26      Sentenza del 28 febbraio 2018 (C 577/16, EU:C:2018:127).


27      La Commissione fa valere, nel suo argomento, la sentenza della Corte del 17 maggio 2018, Evonik Degussa (C‑229/17, EU:C:2018:323, punto 42). In tale sentenza, la Corte, tuttavia, richiede solo «un determinato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», e non un particolare potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra economicamente efficace.


28      Punto 57. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:139, paragrafo 39), la quale ha rilevato che «il meccanismo di mercato prevede altresì, a seconda delle circostanze, che si abbandonino completamente determinate attività, qualora sulla base dei costi delle inevitabili emissioni non risultino più concorrenziali», una logica che potrebbe applicarsi a taluni giacimenti nel caso di specie, qualora il contenuto naturale di CO2 sia particolarmente elevato.


29      D’altro canto, la decisione 2011/278 non definisce la nozione di «emissione di processo» in quanto tale. Tornerò sul punto in seguito.


30      Le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione sono assegnate in base al parametro di riferimento relativo al calore conformemente all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.


31      V. in tal senso conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Agrana Zucker (C‑33/08, EU:C:2009:99, paragrafo 37).


32      V. in tal senso, ad esempio, causa C‑682/17, punto 71 e giurisprudenza ivi citata.


33      V. anche sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punti da 45 a 48).


34      Consultato online.


35      Ciò non osterebbe allo svolgimento del «processo Claus», dal momento che il CO2 non svolge alcuna funzione in tale processo (aspetto che sarà discusso più avanti).


36      Consultato online.


37      Altre versioni linguistiche dell’articolo 3, lettera h), v), della decisione 2011/278, quali le versioni neerlandese, francese, tedesca, italiana, portoghese, svedese e spagnola, non portano ad una diversa valutazione.


38      Il rappresentante dell’Ufficio federale per l’ambiente ha sottolineato che il CO2 potrebbe essere separato prima che il gas sia trattato nel «processo Claus» senza che ciò influisca sul risultato e che, in realtà, l’apparecchiatura del «processo Claus» dovrebbe essere adeguata allo specifico contenuto di CO2 del gas naturale utilizzato. Ciò non è stato contestato dalla ExxonMobil. In definitiva, spetta al giudice del rinvio accertare se il CO2 svolga un ruolo necessario nel processo.


39      È compito del giudice nazionale definire la questione se esso sia necessario.


40      Sentenza del 3 dicembre 2020, Ingredion Germany (C‑320/19, EU:C:2020:983, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).


41      V., in particolare, sentenze dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange (C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 24), del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 22), del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 39), e causa C‑682/17, punto 62.


42      V., in particolare, sentenze dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange (C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 22), del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 22), del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 40), e causa C‑682/17, punto 63.


43      Sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Tale obiettivo è stato successivamente rinviato al 2030 per settori da considerare a basso rischio o senza rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ad eccezione del teleriscaldamento (benché sottoposto ad esame), e abbandonato riguardo a settori e sottosettori considerati a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; v. considerando 10, secondo comma, della direttiva 2018/410. L’articolo 10 bis, paragrafo 11, è stato quindi eliminato dalla direttiva 2003/87 dall’articolo 1, paragrafo 14, lettera k), della direttiva 2018/410. Ciò non modifica, tuttavia, gli obiettivi della direttiva come esistenti prima di tale modifica. Anche oltre tale periodo, le norme relative all’assegnazione di quote a titolo gratuito devono essere considerate eccezionali. Conformemente al considerando 5 della direttiva 2018/410, «l’assegnazione gratuita sarà senza limiti temporali e (...) le misure esistenti proseguiranno oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima [solo] fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi in altre importanti economie».


44      Esaminerò la questione se esista anche un ordine (discendente) tra questi tre «parametri di riferimento alternativi» quando tratterò la quarta questione.


45      V. articolo 3, lettere c) e d), della decisione 2011/278.


46      V. articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278.


47      Sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 36). La Corte ha anche indicato le emissioni di processo come l’«ultima opzione, detta “alternativa”».


48      Nel caso di specie, non sembra contestato da alcuna delle parti che lo scopo del processo di recupero dello zolfo non sia la produzione di calore.


49      Nota 42.


50      L’articolo 3, punto 40, del regolamento n. 601/2012 definisce il «CO2 intrinseco» come il CO2 che fa parte di un combustibile.


51      Punto 54.


52      Le condizioni affinché un settore o un sottosettore sia ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono stabilite all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17 della direttiva 2003/87. L’elenco dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87 è contenuto nella decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009 (2010/2/UE) che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU 2010, L 1, pag. 10). L’«estrazione di petrolio greggio e di gas naturale» figura al punto 1.4 dell’allegato.


53      V., in tal senso, causa C‑682/17, punto 94, ma v. anche nota 44 delle presenti conclusioni.


54      V., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a. (C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 47).


55      (C‑80/16, EU:C:2017:192, paragrafo 47).


56      V. altresì, per analogia, sentenza del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a. (C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 54), nella quale le ricorrenti hanno contestato l’applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme che può essere applicato al fine di limitare il quantitativo massimo annuo di quote conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 a tutti i quantitativi preliminari di quote, senza esentare gli impianti dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.


57      Il corsivo è mio.


58      Il corsivo è mio.


59      Ecofys, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, ÖKO‑Institut, novembre 2009 (studio commissionato dalla Commissione europea), pagg. ii e 25.


60      Come sottolineato da tale rappresentante, ai sensi dell’allegato II della decisione 2011/278, esiste uno specifico parametro di riferimento di prodotto per il «recupero dello zolfo» nelle raffinerie. I parametri di riferimento di prodotto nel settore delle raffinerie sono generalmente basati sull’approccio della «tonnellata ponderata di CO2», che non tiene neppure conto del CO2 intrinseco. Per quanto riguarda tale approccio, v. considerando 24 della decisione 2011/278.


61      Sebbene, come da me sottolineato, sia già discutibile il fatto che le emissioni, nel caso di specie, debbano essere considerate inevitabili. V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.


62      Sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K.  (Sequestro conservativo su conti bancari) (C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).


63      Ciò prescinde dalla questione se sia possibile, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punti da 62 a 69), che essi si escludano reciprocamente.


64      Il medesimo approccio è ora adottato all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).


65      Il corsivo è mio.


66      Sentenze dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punti da 62 a 65); nonché del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 29), e del 3 dicembre 2020, Ingredion Germany (C‑320/19, EU:C:2020:983, punto 68).


67      Sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 66).


68      Ibid., punto 67.


69      Sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647).


70      Ricorro alla formulazione ormai utilizzata all’articolo 10 del regolamento delegato 2019/331, che è più chiara in quanto non riguarda solo le emissioni, ma piuttosto «i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni dell’impianto» che sono attribuiti a uno o più sottoimpianti. Ciò costituisce un riferimento molto più adeguato ai diversi sottoimpianti.


71      Gli Stati membri sono tenuti a garantirlo conformemente agli articoli 7, paragrafo 7, e 8, paragrafo 5, della decisione 2011/278. V. altresì sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a. (C‑180/15, EU:C:2016:647, punto 69).


72      Ecofys, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, ÖKO‑Institut, «Methodology for the free allocation of emission allowances in the EU ETS post 2012: Report on the project approach and general issues» (Metodo per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nell’ETS dell’Unione post 2012: Relazione sull’approccio di progetto e sulle questioni generali), novembre 2009 (studio commissionato dalla Commissione europea), pagg. 38 e 39.


73      La ExxonMobil ha informato la Corte di aver presentato una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio il 16 luglio 2020. Essa ha chiesto a tale giudice di dichiarare che spettava alla DEHSt garantire che un numero equivalente al numero di certificati di emissione di cui si richiedeva l’assegnazione nell’ambito del procedimento all’origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale venisse inserito nel conto di deposito di gestore della ExxonMobil al più tardi entro il 31 dicembre 2020, al fine di garantire i suoi diritti di assegnazione. In risposta a ciò, ma prima della decisione del giudice del rinvio al riguardo, la DEHSt aveva chiesto alla Commissione il trasferimento di tale numero di certificati di emissione sul conto nazionale di deposito delle quote della Repubblica federale di Germania o sul conto di deposito di gestore della ExxonMobil. Tale domanda è stata respinta dalla Commissione con lettera inviata alla DEHSt l’8 dicembre 2020. Il giudice del rinvio ha emesso, il 15 dicembre 2020, un’ordinanza in cui si prevedevano provvedimenti provvisori (VG 10 L 216/2020), con la quale esso ha imposto alla DEHSt di affermare che, in caso di scadenza dei certificati di emissione per il periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, la ExxonMobil sarebbe stata trattata come se ciò non fosse avvenuto. Tale ordinanza è stata annullata dall’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunale amministrativo superiore del Land di Berlino‑Brandeburgo, Germania) il 23 dicembre 2020 e la domanda della ExxonMobil è stata infine respinta (ECLI:DE:OVGBEBB:2020:0323.OVG11S12.20.00). Una domanda di provvedimenti provvisori presentata al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha avuto esito negativo (ECLI:DE:BVerfG:2020:qk20201229.1bvq016120). Parallelamente, il 17 dicembre 2020 la ExxonMobil aveva avviato un procedimento contestando la legittimità della decisione della Commissione dell’8 dicembre 2020, inviata alla DEHSt ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Essa ha altresì presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE. Tale ricorso è stato respinto con ordinanza del presidente del Tribunale del 31 dicembre 2020, ExxonMobil Production Deutschland/Commissione (T‑731/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:654), in particolare perché era considerato poco probabile che alla fine del terzo periodo di scambio si estinguessero diritti ai certificati di emissione di quote gratuite non soddisfatti (punto 17).


74      Sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) del 26 aprile 2018 (ECLI:DE:BVerwG:2018:260418U7C20.16.0).


75      Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato 2019/331, la decisione 2011/278 continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1° gennaio 2021, oltre l’abrogazione di tale decisione.


76      Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1).


77      Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU 2019, L 177, pag. 3).


78      La Commissione verificherà, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 389/2013, se siffatta modifica sia conforme, principalmente, alla direttiva 2003/87 e alla decisione 2011/278 e, in caso contrario, la respingerà.


79      V., in tal senso, considerando 4 della decisione 2015/1814.


80      Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013‑2020 (GU 2014, L 56, pag. 11). In quanto misura a breve termine contro l’eccedenza di quote sul mercato, esse erano state inizialmente «differite», riducendo i volumi dal 2014 al 2016 con l’intento di farle mettere all’asta nel 2019 e nel 2020.


81      Secondo l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2015/1814, si tratta del numero cumulativo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1° gennaio 2008 e i diritti di utilizzo di crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti sottoposti al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre di tale anno, le quote cancellate e il numero di quote nella riserva.


82      Come modificato dalla direttiva 2018/410.