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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

23 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio»

Nella causa C‑365/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Bamberg (Tribunale superiore del Land, Bamberga, Germania), con decisione del 4 giugno 2021, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2021, nel procedimento penale a carico di

MR

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, D. Gratsias, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MR, da S. Buhlmann e F. Ufer, Rechtsanwälte;

–        per la Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, da N. Goldbeck, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, F. Halabi, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da M. Augustin, A. Posch, J. Schmoll e K. Steininger, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall’altro, sull’interpretazione degli articoli 54 e 55 della CAAS nonché degli articoli 50 e 52 della Carta.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato, in Germania, a carico di MR per costituzione di un’organizzazione criminale e truffa in materia di investimenti finanziari.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La CAAS

3        La CAAS è stata conclusa al fine di garantire l’applicazione dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13).

4        Gli articoli da 54 a 56 della CAAS sono contenuti nel capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III di quest’ultima, a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza». L’articolo 54 della CAAS prevede quanto segue:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

5        L’articolo 55 della CAAS così dispone:

«1.      Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

(...)

b)      quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

(...)

2.      Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all’eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b) preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

(...)».

6        L’articolo 56 della CAAS così recita:

«Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest’ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite».

 Decisione quadro 2008/841/GAI

7        Il considerando 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42), è formulato nei termini seguenti:

«L’obiettivo del programma dell’Aia è di migliorare le capacità comuni dell’Unione [europea] e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale obiettivo deve essere perseguito in particolare mediante il ravvicinamento delle legislazioni. La pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace che corrisponda alle aspettative dei cittadini e alle esigenze degli Stati membri e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri [dell’Unione]. In tale prospettiva, il punto 14 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 afferma che i cittadini dell’Europa si aspettano che [l’Unione], pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, adotti una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata».

8        Ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione quadro, intitolato «Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale»:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale o entrambi:

a)      il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

b)      il comportamento di una persona consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività».

9        L’articolo 3 della decisione quadro di cui trattasi, intitolato «Pene», prevede quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che:

a)      il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni; o

b)      il reato di cui all’articolo 2, lettera b), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o compresa tra due e cinque anni.

2.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il fatto che i reati di cui all’articolo 2, quali determinati da tale Stato membro, siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante».

 Diritto tedesco

10      Al momento della ratifica della CAAS, la Repubblica federale di Germania ha adottato una dichiarazione (BGBl. 1994 II, pag. 631), ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della stessa, che prevede, in particolare, che la Repubblica federale di Germania non è vincolata dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS quando, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono il reato previsto dall’articolo 129 dello Strafgesetzbuch (codice penale; in prosieguo: lo «StGB»).

11      Tale articolo 129 dello StGB, intitolato «Costituzione di organizzazioni criminali», nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«(1)      Chiunque costituisca un’organizzazione o sia membro di un’organizzazione, i cui obiettivi o le cui attività siano volti alla commissione di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno due anni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Chiunque sostenga una siffatta associazione o recluti membri o sostenitori per la stessa è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

(2)      Si intende per organizzazione un gruppo organizzato di più di due persone, destinato a durare a lungo, a prescindere dall’esistenza di ruoli formalmente definiti per i suoi membri, di una continuità nella composizione e di una struttura articolata, costituito per il perseguimento di un interesse comune sovraordinato.

(...)

(5)      Nei casi particolarmente gravi di cui al paragrafo 1, prima frase, la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si verifica un caso particolarmente grave quando l’autore del reato è uno dei capi o delle persone che operano dietro le quinte dell’organizzazione».

12      L’articolo 129b dello StGB, intitolato «Organizzazioni criminali e terroristiche all’estero; confisca», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Gli articoli 129 e 129a si applicano anche alle organizzazioni stabilite all’estero. Qualora il reato riguardi un’organizzazione situata al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea, tale applicazione ha luogo solo se il reato è stato commesso nell’ambito di un’attività esercitata nel campo di applicazione territoriale della presente legge o se l’autore o la vittima è una persona tedesca o si trova in Germania. Nei casi di cui alla seconda frase, il reato è perseguito solo previa autorizzazione del Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz [(Ministero federale della Giustizia e della Tutela dei consumatori, Germania)]. L’autorizzazione può essere concessa per un singolo caso o, in generale, anche per perseguire reati futuri relativi a una specifica associazione. Per pronunciarsi sull’autorizzazione, il Ministero esamina se i fini dell’associazione siano diretti contro i valori fondamentali di un ordine pubblico rispettoso della dignità umana o contro la coesistenza pacifica dei popoli e se, alla luce di tutte le circostanze, essi appaiano riprovevoli».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      MR, cittadino israeliano, residente da ultimo in Austria, è stato condannato con sentenza definitiva, il 1° settembre 2020, dal Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna, Austria) a una pena privativa della libertà di quattro anni per truffa aggravata nell’esercizio di un’attività commerciale e riciclaggio di denaro.

14      MR ha scontato una parte di tale pena e ha successivamente beneficiato di una sospensione dell’esecuzione della pena residua a partire dal 29 gennaio 2021. Tuttavia, con decisione in pari data, MR è stato sottoposto a custodia cautelare in Austria, ai fini della sua consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso, l’11 dicembre 2020, dall’Amtsgericht Bamberg (Tribunale circoscrizionale di Bamberga, Germania) per costituzione di un’organizzazione criminale e truffa in materia di investimenti finanziari. Alla scadenza di tale periodo di custodia, il 18 maggio 2021, è stato sottoposto a trattenimento amministrativo ai fini dell’allontanamento verso Israele, dove si sarebbe trovato alla data di proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

15      Sulla base di tale mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di MR, viene contestato a quest’ultimo il fatto di aver creato, in associazione con altre persone sottoposte a procedimento penale, un sistema di investimento fraudolento, nell’ambito del quale a investitori situati in diversi paesi europei, tra cui la Germania e l’Austria, venivano offerti investimenti vantaggiosi tramite Internet. In realtà, le somme versate sarebbero state sottratte a beneficio, in particolare, di MR, che avrebbe agito come uno dei capi dell’organizzazione criminale di cui trattasi.

16      Con ordinanza dell’8 marzo 2021, il ricorso di MR avverso tale mandato d’arresto europeo, nonché avverso il mandato d’arresto nazionale che ne costituisce il fondamento, è stato respinto dal Landgericht Bamberg (Tribunale del Land, Bamberga, Germania) con la motivazione che, poiché la condanna di MR da parte del Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna) era stata pronunciata per truffa commessa ai danni delle parti lese residenti in Austria, mentre MR era allora sottoposto a procedimento penale dinanzi al Landgericht Bamberg (Tribunale del Land, Bamberga) per truffa commessa ai danni di parti lese residenti in Germania, i fatti oggetto di tali due procedimenti erano diversi, cosicché il principio del ne bis in idem, previsto dall’articolo 54 della CAAS, non trovava applicazione.

17      In subordine, il Landgericht Bamberg (Tribunale del Land, Bamberga) ha fatto riferimento all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, precisando che MR era sottoposto a procedimento penale per un reato di cui all’articolo 129 dello StGB, il quale è coperto dalla dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania al momento della ratifica della CAAS.

18      MR ha presentato all’Oberlandesgericht Bamberg (Tribunale superiore del Land, Bamberga, Germania), giudice del rinvio, una domanda di riesame relativa a detta ordinanza.

19      Tenuto conto delle condizioni di applicazione dell’articolo 54 della CAAS, il giudice del rinvio si domanda se i fatti per i quali MR è stato condannato in Austria siano o meno gli stessi per i quali è sottoposto a procedimento penale in Germania.

20      Ciò posto, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 54 della CAAS non sia necessariamente pertinente per dirimere la controversia di cui è investito. MR è infatti sottoposto a procedimento penale per il reato di costituzione di un’organizzazione criminale. Orbene, tale reato, previsto dall’articolo 129 dello StGB, figura nella dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di Germania in forza dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione tra i reati per i quali, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della stessa, uno Stato membro ha la facoltà di precisare di non essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sua sicurezza o contro altri suoi interessi egualmente essenziali.

21      A tal riguardo, il giudice del rinvio specifica che i reati di cui a detto articolo 129 dello StGB sono, in linea di principio, reati diretti contro interessi essenziali della Repubblica federale di Germania. La mera esistenza di organizzazioni criminali costituirebbe un potenziale pericolo per l’ordine pubblico, avente un’intensità diversa da quella che risulta da atti illeciti individuali, a causa della grave minaccia che la criminalità organizzata comporta per la comunità. Sarebbe dunque irrilevante, al fine di valutare se un’organizzazione criminale ponga in pericolo la sicurezza o altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, il fatto che tale organizzazione criminale commetta esclusivamente reati contro il patrimonio senza perseguire, oltre a ciò, obiettivi politici, ideologici, religiosi o filosofici né avere l’intenzione di esercitare con mezzi illeciti un’influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati di giustizia o sull’economia.

22      Ciò premesso, il giudice del rinvio specifica che la questione della compatibilità della dichiarazione della Repubblica federale di Germania con l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS si pone soltanto ove sia accertato, in via preliminare, che la facoltà prevista da quest’ultima disposizione sia a sua volta compatibile con l’articolo 50 della Carta.

23      Date tali circostanze, l’Oberlandesgericht Bamberg (Tribunale superiore del Land, Bamberga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 55 della [CAAS] sia compatibile con l’articolo 50 della [Carta] e ancora valido, nella misura in cui esso consente di derogare al principio del ne bis in idem, nel senso che una parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione di detta convenzione, dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 della stessa quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza dello Stato o contro altri interessi egualmente essenziali di quella parte contraente.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se gli articoli 54 e 55 della CAAS e gli articoli 50 e 52 della Carta ostino ad un’interpretazione, da parte dei giudici tedeschi, della dichiarazione resa dalla Repubblica federale di Germania all’atto della ratifica della CAAS in riferimento all’articolo 129 dello [StGB], in virtù della quale tale dichiarazione comprende anche quelle organizzazioni criminali – come quella in discussione nel presente caso – che commettono esclusivamente reati contro il patrimonio e che, oltre a ciò, non perseguono obiettivi politici, ideologici, religiosi o filosofici, né intendono esercitare con mezzi illeciti un’influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati di giustizia o sull’economia».

 Procedimento dinanzi alla Corte

24      Il giudice del rinvio ha chiesto che la causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. In subordine, detto giudice ha chiesto che la causa fosse sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, con decisione del 7 luglio 2021 la Quinta Sezione ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non occorreva dare seguito a tale domanda, non ricorrendo le condizioni dell’urgenza previste all’articolo 107 del regolamento di procedura.

26      Per quanto concerne, in secondo luogo, la domanda di applicazione del procedimento accelerato, il 9 luglio 2021 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, che non occorreva accogliere tale domanda.

27      Va infatti ricordato che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

28      Orbene, da un lato, l’incertezza giuridica che affligge una persona ricercata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una circostanza eccezionale atta a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 23 dicembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non pubblicata, EU:C:2015:862, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

29      Dall’altro lato, la circostanza che una domanda di pronuncia pregiudiziale verta sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può di per sé essere sufficiente a giustificare che una causa sia sottoposta a procedimento accelerato e il fatto che l’interessato non si trovi attualmente in stato di detenzione costituisce un motivo per non accogliere una domanda di procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 e C‑509/18, non pubblicata, EU:C:2018:766, punti 11 e 13 nonché giurisprudenza ivi citata).

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

30      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, se è vero che il giudice del rinvio si interroga sull’eccezione al principio del ne bis in idem prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, esso nutre altresì dubbi quanto alla questione se il procedimento penale cui il ricorrente nel procedimento principale è sottoposto rientri nell’ambito di applicazione del principio di cui trattasi.

31      A tal riguardo, si deve ricordare che detto principio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 50 della Carta [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata].

32      Inoltre, il principio del ne bis in idem, sancito anche all’articolo 54 della CAAS, risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Occorre quindi interpretare tale ultimo articolo alla luce dell’articolo 50 della Carta, di cui esso garantisce il rispetto del contenuto essenziale [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 65 nonché giurisprudenza ivi citata].

33      L’articolo 50 della Carta stabilisce che «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». L’applicazione del principio del ne bis in idem è dunque soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem») (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 28).

34      Per quanto attiene, segnatamente, alla condizione «idem», dalla formulazione stessa di tale articolo 50 discende che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per lo stesso reato (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 31).

35      A tal riguardo, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio nonché delle considerazioni svolte dagli interessati tanto nelle loro osservazioni scritte quanto nel corso dell’udienza, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio pertinente ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato, ai sensi di detto articolo 50, è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come l’esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. Quindi, tale articolo vieta di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 128 nonché giurisprudenza ivi citata].

36      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che la qualificazione giuridica dei fatti in diritto nazionale e l’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita dall’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

37      Al riguardo, va precisato che la condizione «idem» esige che i fatti materiali siano identici. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 129 nonché giurisprudenza ivi citata].

38      Orbene, come precisato dalla Corte, l’identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 130 nonché giurisprudenza ivi citata].

39      Spetta al giudice del rinvio, il solo competente a pronunciarsi sui fatti, e non alla Corte, determinare se i fatti oggetto del procedimento penale di cui trattasi nel procedimento principale siano gli stessi di quelli giudicati in via definitiva dai giudici austriaci. Ciò premesso, la Corte può fornire a detto giudice elementi di interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito della valutazione dell’identità dei fatti [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 133 nonché giurisprudenza ivi citata].

40      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il ricorrente nel procedimento principale avrebbe costituito e partecipato a un’organizzazione criminale di dimensione transfrontaliera, la quale avrebbe agito secondo un modus operandi sofisticato e i cui atti illeciti avrebbero causato danni finanziari a migliaia di vittime, che risiedono, tra l’altro, in Germania e in Austria.

41      Alla luce delle informazioni fornite alla Corte, il ricorrente nel procedimento principale è stato condannato definitivamente in Austria per «truffa aggravata nell’esercizio di un’attività commerciale e riciclaggio di denaro».

42      In tale contesto, occorre sottolineare che il legislatore dell’Unione attribuisce un’importanza particolare alla lotta contro la criminalità organizzata, come risulta dalla decisione quadro 2008/841 ad essa dedicata. Il considerando 1 della decisione medesima precisa infatti, in particolare, che la pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace che corrisponda alle aspettative dei cittadini e alle esigenze degli Stati membri e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione. Gli articoli 2 e 3 di tale decisione quadro impongono quindi agli Stati membri di adottare le misure necessarie, da un lato, per far sì che taluni tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale siano considerati reati e, dall’altro, per far sì, in particolare, che tali reati siano passibili di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni.

43      In dette circostanze, al fine di stabilire se la controversia dinanzi ad esso pendente rientri nell’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem, spetterà al giudice del rinvio valutare, in particolare, in quale misura la condanna già pronunciata nei confronti del ricorrente nel procedimento principale dal Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna) lo sia stata sulla base degli stessi fatti contestati a quest’ultimo in forza del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti dall’Amtsgericht Bamberg (Tribunale circoscrizionale di Bamberga), o, piuttosto, come affermato, tra l’altro, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, esclusivamente per i fatti integranti il reato di truffa commesso a danno delle parti lese residenti in Austria, e non già per quelli integranti reati a danno di persone residenti in Germania. Nel secondo caso, non si può ritenere che la decisione definitiva anteriore in Austria concernente il ricorrente nel procedimento principale abbia avuto ad oggetto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale instaurato a suo carico in Germania. Tutt’al più si potrebbe ritenere che detta decisione anteriore abbia avuto ad oggetto fatti analoghi, il che, tuttavia, non è sufficiente per concludere che la condizione «idem» sia soddisfatta, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza.

44      Fatte salve tali osservazioni preliminari, occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulla prima questione

45      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nei limiti in cui consente a uno Stato membro di dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di tale Stato membro, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS sia valido alla luce dell’articolo 50 della Carta.

46      Come ricordato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, l’articolo 54 della CAAS, la quale è stata incorporata nel diritto dell’Unione dal protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dal Trattato di Amsterdam (GU 1997, C 340, pag. 93), sancisce, al pari dell’articolo 50 della Carta, il principio del ne bis in idem.

47      Pertanto, la possibilità, prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, per uno Stato membro di derogare a tale principio quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di tale Stato membro rappresenta una limitazione del diritto fondamentale garantito da detto articolo 50 della Carta.

48      Tuttavia, una limitazione del genere può essere giustificata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, della stessa (sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. In base alla seconda frase del succitato paragrafo, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a detti diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

50      Nel caso di specie, in primo luogo, la limitazione del principio del ne bis in idem deve ritenersi prevista dalla legge, in quanto essa risulta dall’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS (v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 57).

51      Se il requisito per il quale ogni limite all’esercizio dei diritti fondamentali dev’essere previsto dalla legge comporta che la base giuridica che consente ingerenze in tali diritti deve definire essa stessa la portata della limitazione dell’esercizio del diritto di cui trattasi, tale requisito si sovrappone largamente ai requisiti di chiarezza e precisione derivanti dal principio di proporzionalità, ed è da questo punto di vista che va esaminato (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BV, C‑570/20, EU:C:2022:348, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

52      In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una limitazione del principio del ne bis in idem rispetta il contenuto essenziale dell’articolo 50 della Carta nel caso in cui tale limitazione consista unicamente nel consentire di perseguire e di sanzionare nuovamente i medesimi fatti al fine di perseguire un obiettivo distinto (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 43).

53      Al riguardo, secondo i termini stessi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, l’eccezione a detto principio prevista da tale disposizione vale solo quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro che intenda avvalersi di tale eccezione.

54      Senza che sia necessario, nel caso di specie, definire in modo esaustivo ciò che rientra nella nozione di «sicurezza [dello Stato]», ai sensi di detta disposizione, quest’ultima deve, in ogni caso, essere assimilata, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, a quella di «sicurezza nazionale», la quale è, segnatamente, contemplata dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

55      Per quanto concerne quest’ultima, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo della salvaguardia della sicurezza nazionale corrisponde all’interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società, mediante la prevenzione e la repressione delle attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese e, in particolare, da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 135, nonché del 20 settembre 2022, SpaceNet e Telekom Deutschland, C‑793/19 e C‑794/19, EU:C:2022:702, punto 92 nonché giurisprudenza ivi citata).

56      Ne consegue che, oltre alla loro particolare gravità, i reati per i quali, in quanto compromettono la sicurezza dello Stato membro interessato, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS autorizza a derogare al principio del ne bis in idem, devono riguardare direttamente tale Stato membro. Lo stesso vale per i reati contro gli altri interessi dello Stato membro, contemplati da detta disposizione. Infatti, dal momento che devono essere essenziali per lo Stato membro di cui trattasi nello stesso modo in cui lo è la sicurezza dello Stato membro medesimo, tali altri interessi devono rivestire un’importanza analoga a quest’ultima e, dunque, essere altrettanto inerenti a detto Stato membro.

57      Di conseguenza, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, nei limiti in cui prevede la facoltà per uno Stato membro di derogare a detto principio unicamente per i reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di tale Stato membro, rispetta il contenuto essenziale di questo stesso principio, in quanto consente a detto Stato membro di reprimere reati che lo riguardano direttamente e, in tal modo, di perseguire obiettivi che sono necessariamente diversi da quelli per i quali la persona sottoposta a procedimento penale è già stata giudicata in un altro Stato membro.

58      In terzo luogo, tenuto conto dell’importanza della repressione dei pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, la limitazione del principio del ne bis in idem prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS risponde a un obiettivo di interesse generale.

59      In quarto luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, quest’ultimo richiede che le limitazioni che possono essere apportate, in particolare, da atti del diritto dell’Unione a diritti e a libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da tale misura non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Così, la possibilità di giustificare una limitazione al principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una limitazione siffatta comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

60      A tale titolo, occorre osservare che la facoltà prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS è idonea a realizzare l’obiettivo di interesse generale di repressione, da parte di uno Stato membro, dei pregiudizi alla sua sicurezza o ad altri suoi interessi egualmente essenziali.

61      Peraltro, tenuto conto della natura e della particolare gravità di siffatti pregiudizi, l’importanza di tale obiettivo di interesse generale supera quella della lotta contro la criminalità in generale, anche grave. Fatto salvo il rispetto degli altri requisiti previsti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, un siffatto obiettivo è quindi idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali che non sarebbero autorizzate al fine di perseguire e sanzionare i reati in generale (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 136, nonché del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 57 nonché giurisprudenza ivi citata).

62      Ciò accade, in particolare, nel caso di una misura consistente nella possibilità per uno Stato membro di dichiarare di non essere vincolato dal principio del ne bis in idem al fine di perseguire e sanzionare fatti che, pur essendo già stati oggetto di una sentenza straniera, costituiscono un reato contro la sua sicurezza o contro altri suoi interessi egualmente essenziali. Al riguardo, occorre altresì rilevare che, a causa del suo scopo specifico, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS autorizza solo eccezioni materialmente limitate al principio di cui trattasi.

63      Inoltre, per quanto riguarda il carattere strettamente necessario dell’eccezione al suddetto principio prevista da tale disposizione, va osservato, anzitutto, che l’articolo 55, paragrafo 2, della CAAS esige che uno Stato membro che effettui una dichiarazione in relazione all’eccezione menzionata in detto articolo 55, paragrafo 1, lettera b), precisi le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata. Gli Stati membri che intendono avvalersi di detta eccezione sono pertanto tenuti ad adottare norme chiare e precise che consentano ai soggetti dell’ordinamento di prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di nuovi procedimenti penali, anche qualora siano già stati oggetto di una sentenza straniera (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 51).

64      Poi, l’articolo 56 della CAAS stabilisce che, se in uno Stato membro è instaurato un nuovo procedimento contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, da un lato, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest’ultimo per detti fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta e, dall’altro, occorre tener conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

65      Pertanto, la facoltà, prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, di derogare al principio del ne bis in idem è accompagnata da norme idonee a garantire che gli oneri da essa risultanti, per gli interessati, siano limitati allo stretto necessario per realizzare l’obiettivo di cui al punto 58 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 54).

66      Ne consegue che una siffatta facoltà non eccede i limiti di quanto idoneo e necessario per consentire a uno Stato membro di reprimere i pregiudizi alla sua sicurezza o ad altri suoi interessi egualmente essenziali.

67      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS alla luce dell’articolo 50 della Carta.

 Sulla seconda questione

68      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, in combinato disposto con l’articolo 50 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della CAAS secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio.

69      Laddove, mediante una dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della CAAS, uno Stato membro intenda attuare la facoltà di derogare al principio del ne bis in idem, prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, specificando che, per i reati contemplati, esso non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS, una siffatta dichiarazione è tale da rispettare l’articolo 50 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, purché siano soddisfatti i requisiti previsti, a tal fine, dalla CAAS, i quali, come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, garantiscono la compatibilità di una siffatta facoltà con detto articolo 50 della Carta.

70      In tal senso, occorre precisare, in via preliminare, che, al di là della questione della portata dei reati di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere soddisfatti i requisiti esposti al punto 63 della presente sentenza. A tal riguardo, la Repubblica federale di Germania, al momento della ratifica della CAAS, ha effettuato una dichiarazione pubblicata nel Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania) specificando, conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, della CAAS, di non essere vincolata dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS, in particolare quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato di cui all’articolo 129 dello StGB.

71      Risulta dunque che sono state adottate norme chiare e precise che consentono ai soggetti dell’ordinamento di prevedere che i fatti relativi alla costituzione di un’organizzazione criminale possono formare oggetto di nuovi procedimenti penali anche qualora siano già stati oggetto di una sentenza straniera, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

72      A tal riguardo, va precisato che l’esistenza di siffatte norme non può essere contestata con la motivazione che, come sostenuto in particolare dalla Repubblica d’Austria nelle sue osservazioni scritte, esse rendono necessario lo svolgimento di ricerche che richiedono una certa perizia giuridica.

73      Invero, come dichiarato dalla Corte, il fatto che, da un lato, oltre al testo delle disposizioni pertinenti, l’interessato debba tener conto dell’interpretazione che ne è data dai giudici nazionali e che, dall’altro, tale interessato sia indotto a ricorrere al parere di uno specialista al fine di valutare le conseguenze che possono risultare da un atto determinato non è, di per sé, idoneo a mettere in discussione il carattere chiaro e preciso delle norme relative alle eccezioni al principio del ne bis in idem (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BV, C‑570/20, EU:C:2022:348, punti 39 e 43).

74      Fatte salve tali precisazioni preliminari, si deve sottolineare che i procedimenti penali condotti in deroga a detto principio, in applicazione di una dichiarazione di uno Stato membro che attua la facoltà prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, possono avere come scopo, conformemente a tale disposizione, soltanto la repressione di pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali verificare se sia possibile interpretare la dichiarazione effettuata dallo Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della CAAS, in modo tale che i procedimenti penali instaurati sulla base della dichiarazione di cui trattasi rispettino i requisiti di detta disposizione.

75      A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che rientrano, innanzitutto, nell’eccezione prevista da tale articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS i reati, come lo spionaggio, il tradimento o i gravi danni al funzionamento dei pubblici poteri, che, per la loro stessa natura, riguardano la sicurezza o altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato.

76      Tuttavia, da ciò non discende che l’ambito di applicazione di tale eccezione sia necessariamente limitato a reati del genere. Non si può infatti escludere che procedimenti penali per reati i cui elementi costitutivi non comprendano specificamente un pregiudizio alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro possano parimenti rientrare in questa stessa eccezione, qualora, tenuto conto delle circostanze in cui il reato è stato commesso, si possa debitamente dimostrare che la finalità dei procedimenti per i fatti di cui trattasi è quella di reprimere pregiudizi a tale sicurezza o a tali altri interessi egualmente essenziali.

77      In secondo luogo, nei limiti in cui riguardano la sicurezza o altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, i procedimenti penali condotti per un reato contemplato in una dichiarazione che attua la facoltà prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS devono vertere, come risulta dai punti 55, 56, 61 e 62 della presente sentenza, su fatti che colpiscono, con particolare gravità, direttamente lo Stato membro interessato.

78      Orbene, non tutte le organizzazioni criminali arrecano, necessariamente e in quanto tali, pregiudizi alla sicurezza o agli altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato. Pertanto, il reato di costituzione di un’organizzazione criminale può dar luogo a procedimenti penali sulla base dell’eccezione al principio del ne bis in idem prevista da tale articolo 55, paragrafo 1, lettera b), solo per le organizzazioni la cui condotta criminosa, a causa di elementi che la contraddistinguono, possa essere considerata costitutiva di siffatti pregiudizi.

79      In detto contesto, gli interrogativi del giudice del rinvio riguardano la rilevanza da attribuire al fatto che un’organizzazione criminale commetta esclusivamente reati contro il patrimonio, senza perseguire obiettivi politici, ideologici, religiosi o filosofici né avere l’intenzione di esercitare con mezzi illeciti un’influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati di giustizia o sull’economia.

80      Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che, in ogni caso, gli elementi di cui al punto precedente relativi agli obiettivi perseguiti o all’influenza auspicata non possono essere sufficienti per qualificare un’organizzazione criminale come tale da arrecare necessariamente pregiudizio alla sicurezza o agli altri interessi egualmente essenziali dello Stato membro interessato, senza che sia presa in considerazione la gravità dei pregiudizi che le sue attività hanno causato a detto Stato membro.

81      Inoltre, non si può escludere che, in determinate circostanze, un’organizzazione criminale che commetta esclusivamente reati contro il patrimonio arrechi pregiudizio alla sicurezza o agli altri interessi egualmente essenziali di uno Stato membro. A tal riguardo, affinché si possa ritenere che gli atti dell’organizzazione criminale di cui trattasi consistano in un siffatto pregiudizio, tali reati devono, indipendentemente dall’effettiva intenzione di detta organizzazione e oltre ai pregiudizi all’ordine pubblico causati da qualsiasi reato, riguardare direttamente lo Stato membro.

82      Orbene, tenuto conto delle informazioni di cui dispone la Corte, non appare che, nonostante l’entità dei pregiudizi al patrimonio delle parti lese, gli atti illeciti dell’organizzazione criminale di cui trattasi nel procedimento principale abbiano avuto l’effetto di arrecare pregiudizio direttamente alla Repubblica federale di Germania, cosicché non risulta che gli atti illeciti di tale organizzazione criminale rientrino nell’ambito dei reati contro la sicurezza dello Stato o contro altri suoi interessi egualmente essenziali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

83      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS, in combinato disposto con l’articolo 50 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della CAAS secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della CAAS per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      L’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’articolo 50 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.