Language of document : ECLI:EU:C:2023:905

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato svedese del trasporto aereo – Regime di aiuto notificato dal Regno di Svezia – Garanzie su prestiti dirette a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑209/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1° aprile 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da V. Blanc, F.-C. Laprévote e E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da A.‑L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stéhelin e N. Vincent, successivamente da A.‑L. Desjonquères, T. Stéhelin e N. Vincent, e infine da A.‑L. Desjonquères e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da O. Simonsson, H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, e successivamente da O. Simonsson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella,

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Ryanair DAC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑238/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:91), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 2366 final della Commissione, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID-19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree (GU 2020, C 269, pag. 2; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3        Il 3 aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti a determinate compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuto in questione»). Il regime di aiuto in questione doveva consentire alle compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato membro (in prosieguo: la «licenza svedese»), che contribuivano alla «connettività» del territorio svedese, di disporre di liquidità sufficienti per evitare che i turbamenti causati dalla pandemia di COVID-19 compromettessero la loro redditività e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la crisi sanitaria. Del regime di aiuto in questione dovevano beneficiare tutte le compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, della licenza svedese per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3), ad eccezione delle compagnie aeree la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi non di linea di trasporto aereo di passeggeri. L’importo massimo dei prestiti garantiti a titolo di tale regime ammontava a 5 miliardi di corone svedesi (SEK) (circa EUR 455 milioni). Le garanzie, relative a crediti all’investimento e a crediti per il capitale circolante, potevano essere concesse al più tardi fino al 31 dicembre 2020, per una durata massima di sei anni.

4        L’11 aprile 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale, dopo aver concluso che il regime di aiuto in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» [C(2020) 1863, GU 2020, C 91 I, pag. 1], come modificata dalla sua comunicazione del 3 aprile 2020 [C(2020) 2215, GU 2020, C 112 I, pag. 1] (in prosieguo: il «quadro temporaneo»).

5        A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha rilevato che, conformemente al regolamento n. 1008/2008, le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuto in questione avevano il loro «principale centro di attività» in Svezia e che la loro situazione finanziaria era regolarmente controllata dall’autorità nazionale responsabile del rilascio delle licenze. Essa ha considerato, inoltre, che la gestione di servizi di linea di trasporto passeggeri da parte dei beneficiari della misura in questione poteva svolgere un ruolo importante nella «connettività» del paese e che, di conseguenza, i criteri di ammissibilità di tale regime erano pertinenti per individuare le compagnie aeree aventi un legame con la Svezia e che contribuivano alla «connettività» di quest’ultima, conformemente all’obiettivo di detto regime. In secondo luogo, essa ha considerato che il regime di aiuto in questione era necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia svedese, e che soddisfacesse tutte le condizioni pertinenti di cui al punto 3.2 del quadro temporaneo, intitolato «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti».

6        Essa ha quindi concluso che il regime di aiuto in questione era compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, pertanto, non ha sollevato obiezioni nei suoi confronti.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° maggio 2020, la Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

8        A sostegno del suo ricorso, la Ryanair ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e della libera prestazione dei servizi, il secondo, su una violazione dell’obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata, il terzo, sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti procedurali nel rifiutare di avviare il procedimento d’indagine formale malgrado l’esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della misura notificata con il mercato interno, e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

9        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso dedotti dalla Ryanair in quanto infondati. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, esso ha considerato, in particolare alla luce della motivazione che aveva portato al rigetto dei primi due motivi di ricorso, che non era necessario esaminarne la fondatezza. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, senza pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

10      Con la sua impugnazione, la Ryanair chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia alle spese o, in subordine;

–        annullare la sentenza impugnata, e

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

11      La Commissione e il Regno di Svezia chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      La Repubblica francese chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

 Sull’impugnazione

13      A sostegno della sua impugnazione, la Ryanair deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha erroneamente respinto il motivo del ricorso in primo grado vertente su una violazione del principio di non discriminazione. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti nell’esame del motivo di tale ricorso vertente sulla violazione della libera circolazione dei servizi. Il terzo motivo di impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo l’applicazione del criterio del bilanciamento tra gli effetti benefici e gli effetti negativi del regime di aiuto. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il quinto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti commessi dal Tribunale nel decidere di non esaminare la fondatezza del terzo motivo del ricorso in primo grado, relativo a una violazione dei diritti procedurali della ricorrente.

 Sul primo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

14      Con il suo primo motivo di impugnazione, che comprende quattro parti e riguarda i punti da 25 a 57 della sentenza impugnata, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel considerare che il regime di aiuto in questione non violava il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

15      Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente applicato il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, che sarebbe un principio essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Sebbene il Tribunale abbia riconosciuto, al punto 30 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento istituita dal regime di aiuto in questione poteva essere assimilata a una discriminazione alla luce di uno dei criteri di ammissibilità, ossia il possesso di una licenza svedese, esso avrebbe erroneamente considerato che una siffatta discriminazione doveva essere valutata solo alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per la motivazione che tale disposizione costituiva una disposizione particolare ai sensi dell’articolo 18 TFUE. Infatti, la limitazione del beneficio del regime di aiuto in questione alle imprese di trasporto aereo titolari di una licenza svedese equivarrebbe ad una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità dato che, per ottenere una siffatta licenza, una compagnia aerea deve necessariamente avere il suo principale centro di attività in Svezia.

16      Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se una siffatta discriminazione fosse giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 52 TFUE, o, comunque, se fosse fondata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità degli interessati.

17      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti per quanto riguarda la determinazione dell’obiettivo del regime di aiuto in questione. In particolare, esso avrebbe erroneamente considerato che l’obiettivo di tale regime si limitava a garantire la «connettività» della Svezia, o che era conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, mentre dalla decisione controversa risulterebbe chiaramente che tale obiettivo era di garantire una liquidità sufficiente alle compagnie aeree «titolari di una licenza svedese».

18      Con la terza parte del suo primo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da un manifesto snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha considerato, ai punti da 38 a 44 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione, di cui beneficiano solo le compagnie aeree titolari di una licenza svedese, era idoneo a conseguire il suo obiettivo. A tale riguardo, il Tribunale, interpretando erroneamente il regolamento n. 1008/2008 e integrando illegittimamente la motivazione della decisione controversa, avrebbe a torto ritenuto, in primo luogo, che uno Stato membro che ha concesso una licenza a una compagnia aerea possa controllare le modalità di utilizzo dell’aiuto da parte dei beneficiari, in secondo luogo, che tale Stato membro possa assicurarsi che la compagnia aerea titolare della licenza onori i prestiti concessi, in modo da ridurre il rischio che la garanzia sia escussa, e, in terzo luogo, che le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio abbiano un legame più stretto con l’economia dello Stato membro che ha concesso tale licenza. Infatti, non esisterebbe alcuna differenza, in termini di controlli esercitati dallo Stato membro che ha concesso l’aiuto, di rischio di mancato rimborso dei prestiti e di legami con l’economia di tale Stato membro, tra le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata da detto Stato membro e quelle in possesso di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro.

19      Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair deduce, in sostanza, un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha considerato, ai punti da 45 a 54 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione era proporzionato.

20      In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, ai punti 45 e 51 della sentenza impugnata, che il requisito di una licenza svedese era «il più idoneo a garantire la presenza permanente di una compagnia aerea (nel) territorio [svedese]» e che il «principale centro di attività», il luogo di adozione delle decisioni amministrative e finanziarie, era «particolarmente importante nella fattispecie al fine di garantire che la connettività della Svezia non sia interrotta da un giorno all’altro». Tale nesso di causalità tra l’obbligo di possedere una licenza svedese e la garanzia di un servizio sul territorio svedese sarebbe del tutto ipotetico e contraddetto dai dati forniti dalla Ryanair al Tribunale.

21      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, al punto 45 della sentenza impugnata, che le compagnie aeree ammissibili «contribuiscono, nel complesso, maggiormente al collegamento di linea della Svezia». Si tratterebbe di un manifesto snaturamento dei fatti, dato che, sulla base delle cifre fornite dal Tribunale stesso al punto 46 della sentenza impugnata, le compagnie aeree titolari di una licenza svedese rappresentavano una minoranza dei servizi aerei di linea in Svezia in due dei tre segmenti di tali servizi, ossia i voli all’interno dell’Unione, con una quota di mercato combinata del 49%, e i voli al di fuori dell’Unione, con una quota di mercato combinata del 35%. Inoltre, tale motivazione sarebbe altresì viziata da un errore di diritto, e più precisamente da un’applicazione erronea del principio di proporzionalità, così come la motivazione esposta al punto 46 della sentenza impugnata, secondo cui le compagnie aeree titolari di una licenza svedese rappresentavano il 98% del traffico interno di passeggeri e l’84% del trasporto interno di merci e che si trattava di «un dato fondamentale tenuto conto dell’estensione e della situazione geografiche» della Svezia. Conformemente a tale principio, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la proporzione del traffico interno sul traffico totale della Svezia.

22      In terzo luogo, il Tribunale avrebbe omesso, nella sentenza impugnata, di valutare l’effetto concorrenziale del regime di aiuto in questione ai fini del criterio della proporzionalità. Orbene, una siffatta valutazione sarebbe essenziale per determinare, secondo i termini stessi del Tribunale, se il regime di aiuto in questione non vada «al di là di quanto è necessario» per conseguire il suo obiettivo dichiarato.

23      In quarto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente giustificato, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, i criteri di ammissibilità discriminatori e l’incoerenza che ne deriverebbe con l’asserito obiettivo del regime di aiuto in questione, affermando che le piccole compagnie operavano «in particolare» voli con una finalità specifica, che la ricorrente aveva ridotto la sua presenza in Svezia a una sola base con un solo velivolo e che la sua quota di mercato era diminuita prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. Esso avrebbe così trascurato l’importanza della quota di mercato del 5% della Ryanair. La ricorrente contesta altresì l’affermazione del Tribunale secondo cui «le risorse che possono essere assegnate dallo Stato membro interessato non sono infinite e devono quindi rispondere a priorità».

24      In quinto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato, al punto 53 della sentenza impugnata, di esaminare un altro scenario di aiuto con la motivazione che la Commissione non poteva essere incaricata di «esaminare qualsiasi misura alternativa contemplabile». A tale riguardo, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla sua sentenza del 6 maggio 2019, Scor/Commissione (T‑135/17, EU:T:2019:287), dalla quale risulterebbe soltanto che la Commissione non aveva il dovere di esaminare tutte le misure alternative nella sua motivazione.

25      Inoltre, la motivazione esposta dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui l’ipotetica misura alternativa, consistente nell’estendere il regime di aiuto in questione a compagnie non stabilite in Svezia, non avrebbe consentito di conseguire l’obiettivo di «connettività» nella stessa misura, si fonderebbe, mediante rinvio ai punti da 40 a 44 di tale sentenza, sull’ipotesi giuridica errata secondo cui, in forza del regolamento n. 1008/2008, le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro possono più facilmente interrompere i loro collegamenti da e verso la Svezia.

26      La Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sostengono che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

27      Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, EU:C:2018:506, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

28      È quindi nei confronti di misure che presentano siffatte caratteristiche e che producono simili effetti, nei limiti in cui sono idonee a falsare il gioco della concorrenza e a incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE enuncia il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

29      In particolare, il requisito di selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone che la Commissione dimostri che il vantaggio economico, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, va a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

30      L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede tuttavia talune deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, menzionato al punto 28 della presente sentenza, come quella enunciata all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, riguardante gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Sono pertanto compatibili o possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno aiuti di Stato concessi ai fini e alle condizioni previsti da tali disposizioni derogatorie, nonostante presentino le caratteristiche e producano gli effetti di cui al punto 27 della presente sentenza.

31      Da ciò discende che, salvo privare dette disposizioni derogatorie di qualsivoglia effetto utile, gli aiuti di Stato concessi in conformità a tali prescrizioni, vale a dire ai fini di un obiettivo ivi riconosciuto e nei limiti di quanto necessario e proporzionato al raggiungimento di tale obiettivo, non possono essere dichiarati incompatibili con il mercato interno unicamente alla luce delle caratteristiche o degli effetti, menzionati al punto 27 della presente sentenza, o degli effetti che sono inerenti a qualsiasi aiuto di Stato, ossia, in particolare, per ragioni legate al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falserebbe la concorrenza (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, un aiuto non può essere considerato incompatibile con il mercato interno per ragioni legate unicamente al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 108).

33      Ciò premesso, per quanto riguarda la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, con la quale la Ryanair deduce un errore di diritto derivante dal fatto che il Tribunale non ha applicato, al punto 31 della sentenza impugnata, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE, ma ha esaminato la misura in questione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato FUE. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (sentenze del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 96, nonché del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 109).

34      Tuttavia, per quanto riguarda specificamente l’articolo 18 TFUE, secondo costante giurisprudenza tale articolo è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenze del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punto 25, e del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 110).

35      Poiché, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede deroghe al principio, menzionato al paragrafo 1 di tale articolo, dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, e ammette quindi, in particolare, differenze di trattamento tra imprese, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tali deroghe, queste ultime devono essere considerate «disposizioni particolari» previste dai trattati, ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 111).

36      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando, al punto 31 della sentenza impugnata, che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE costituiva una siffatta disposizione particolare e che occorreva soltanto verificare se la differenza di trattamento comportata dalla misura in questione fosse consentita ai sensi di tale disposizione.

37      Da ciò discende che le differenze di trattamento comportate dal regime di aiuto in questione non devono neppure essere giustificate alla luce dei motivi enunciati all’articolo 52 TFUE, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair.

38      In considerazione di quanto precede, occorre respingere la prima parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.

39      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene, in sostanza, che il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha individuato erroneamente l’obiettivo del regime di aiuto in questione, quale risulta dalla decisione controversa, e che esso ha erroneamente considerato, in particolare, che tale obiettivo consisteva nel preservare la «connettività» della Svezia.

40      A tale riguardo, il Tribunale, al punto 32 della sentenza impugnata, ha rilevato che l’obiettivo del regime di aiuto in questione consisteva, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, nel porre rimedio al grave turbamento dell’economia svedese causato dalla pandemia di COVID-19, garantendo la «connettività» della Svezia.

41      Tale descrizione dell’obiettivo perseguito da detto regime è conforme a quella esposta nella decisione controversa, in particolare ai suoi punti 8 e 43, citati nella sentenza impugnata, con i quali la Commissione ha, da un lato, enunciato l’obiettivo consistente nel garantire la «connettività» del territorio svedese e, dall’altro, valutato la pertinenza di tale obiettivo ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Per contro, contrariamente a quanto sostiene la Ryanair, da tale decisione non risulta che il possesso di una licenza svedese costituisse un obiettivo in sé del regime di aiuto in questione, ma che un siffatto possesso costituisse piuttosto, come sostanzialmente considerato dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, un criterio di ammissibilità di tale regime.

42      Nei limiti in cui, con tale seconda parte, la Ryanair contesta ancora al Tribunale di aver snaturato gli elementi di fatto sottoposti al suo esame, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

43      Pertanto, la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

44      Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

45      Nel caso di specie, occorre constatare che, a sostegno di detta parte, la Ryanair non precisa gli elementi di prova che il Tribunale avrebbe snaturato nel determinare l’obiettivo del regime di aiuto in questione e, a fortiori, non dimostra in che modo tali elementi sarebbero stati snaturati.

46      In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.

47      Con la terza parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti dichiarando, ai punti da 38 a 44 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione, in quanto andava unicamente a beneficio delle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese, ad esclusione di quelle che gestiscono servizi non di linea di trasporto aereo di passeggeri, era idoneo a conseguire il suo obiettivo.

48      A tale riguardo, la Ryanair fa valere, con una prima censura, in sostanza, che, affermando, in particolare al punto 40 della sentenza impugnata, che il criterio del possesso di una licenza rilasciata dallo Stato membro che concedeva l’aiuto consentiva di controllare le modalità del suo utilizzo da parte dei beneficiari, il Tribunale ha addotto una giustificazione che non figurava nella decisione controversa, di modo che esso ha sostituito la propria motivazione a quella accolta dalla Commissione a sostegno di tale decisione.

49      È vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la Corte e il Tribunale non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 nonché giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, si deve constatare che, al punto 43 della decisione controversa, la Commissione enuncia il fatto che le compagnie aeree titolari di una licenza svedese hanno il loro principale centro di attività in Svezia e sono ivi soggette a un regolare monitoraggio della loro situazione finanziaria. Pertanto, al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomentazione della ricorrente menzionata al punto 38 di tale sentenza, ad esplicitare la motivazione della decisione controversa e, più in particolare, a trarre talune indicazioni dagli elementi in essa contenuti, senza tuttavia procedere ad una sostituzione della motivazione di tale decisione.

50      Per quanto riguarda la seconda censura dedotta nell’ambito della terza parte del primo motivo di impugnazione, occorre constatare che, basandosi sulle affermazioni di cui ai punti da 40 a 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, al punto 43 di tale sentenza, che, limitando il beneficio del regime di aiuto in questione alle sole compagnie aeree in possesso di una licenza svedese e che avevano, pertanto, il loro principale centro di attività in Svezia, il Regno di Svezia aveva legittimamente cercato, in sostanza, di assicurarsi dell’esistenza di un legame permanente tra sé e le compagnie aeree beneficiarie della sua garanzia, e, al punto 44 di detta sentenza, che il criterio di ammissibilità relativo al possesso di una siffatta licenza fosse quindi idoneo a conseguire l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell’economia di tale Stato membro.

51      A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale si è basato sul regolamento n. 1008/2008, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, solo al fine di stabilire la specificità e la stabilità del legame che unisce compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio con lo Stato membro che ha concesso tale licenza, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento che disciplina le loro relazioni e, in particolare, dei controlli finanziari che le autorità di tale Stato membro esercitano su dette compagnie aeree. Orbene, è di per sé irrilevante per la valutazione di tale legame, al fine di determinare se i criteri di ammissibilità siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito dal regime di aiuto in questione, il fatto che tali controlli non riguardino specificamente l’utilizzo degli aiuti concessi alle compagnie aeree titolari di una licenza svedese, o che un controllo dell’utilizzo di tali aiuti possa essere effettuato anche presso compagnie aeree che non possiedono una licenza svedese, come sostiene la Ryanair.

52      Sebbene, in secondo luogo, la Ryanair deduca uno snaturamento dei fatti per quanto riguarda le considerazioni menzionate al punto 50 della presente sentenza, è sufficiente constatare che essa non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia commesso un siffatto snaturamento, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza.

53      In considerazione di quanto precede, occorre respingere la terza parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.

54      Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto ha considerato, ai punti da 45 a 54 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione era proporzionato.

55      A tale riguardo, nella misura in cui la ricorrente contesta, con la prima, la seconda e la quarta censura di tale parte, talune affermazioni del Tribunale contenute, in particolare, ai punti 45 e 46 nonché 50 e 51 della sentenza impugnata ed enunciate ai punti 20 e 21 della presente sentenza, occorre constatare, da un lato, che la ricorrente mira quindi, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione sovrana dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale per statuire, in particolare al punto 55 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva commesso errori di valutazione per quanto riguarda la proporzionalità del regime di aiuto in questione.

56      Dall’altro lato, sebbene, nell’ambito della seconda censura, la ricorrente abbia dedotto uno snaturamento dei fatti che il Tribunale avrebbe commesso al punto 45 della sentenza impugnata, in quanto l’affermazione di quest’ultimo secondo cui le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuto in questione «contribuiscono, nel complesso, maggiormente al collegamento di linea della Svezia» non risulterebbe dai dati che il Tribunale stesso ha utilizzato, occorre rilevare che la valutazione di tali dati non dimostra alcuna valutazione manifestamente erronea che costituisca uno snaturamento dei fatti.

57      Infatti, tenuto conto delle percentuali così elevate della quota di traffico interno di passeggeri (98%) e di merci (84%) assicurato dalle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese, atteso che tali dati sono fondamentali al fine di garantire l’obiettivo perseguito dal regime di aiuto in questione, il che, in quanto tale, non è stato contestato dalla ricorrente, nonché delle percentuali rilevanti per quanto riguarda la quota di tali compagnie nel traffico aereo di passeggeri sia interno (49%) che esterno (35%) all’Unione, il Tribunale ha potuto affermare, senza incorrere in uno snaturamento di tali elementi di fatto, che, nel complesso, le compagnie aeree ammissibili contribuiscono maggiormente al collegamento di linea della Svezia sia per quanto riguarda le merci che il trasporto passeggeri, il che corrisponde all’obiettivo di garantire la «connettività» della Svezia, che si tratti di collegamenti aerei in Svezia, dalla Svezia o verso la Svezia.

58      Di conseguenza, la prima, la seconda e la quarta censura della quarta parte del primo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, in quanto infondate.

59      Per quanto riguarda la quinta censura di tale parte del primo motivo di impugnazione, diretta contro il punto 53 della sentenza impugnata, occorre constatare che è solo ad abundantiam che il Tribunale ha considerato, in tale punto 53, che la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutte le misure alternative al regime di aiuto in questione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 54 di tale sentenza, che, in ogni caso, le misure alternative proposte dalla ricorrente non avrebbero consentito di conseguire l’obiettivo perseguito da tale regime. Il Tribunale si è basato, a tal fine, sui punti da 40 a 44 di detta sentenza, i quali, come risulta dai punti da 48 a 53 della presente sentenza, non sono viziati da un errore di diritto.

60      Tale censura, quindi, deve essere respinta, in quanto inoperante.

61      In considerazione di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza, fatto salvo l’esame della terza censura della quarta parte di quest’ultimo, menzionata al punto 22 della presente sentenza, che si ricollega all’argomentazione dedotta nell’ambito del terzo motivo di impugnazione ed è esaminata congiuntamente a quest’ultimo, ai punti da 84 a 90 della presente sentenza.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

62      Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale, ai punti da 62 a 64 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti nel respingere la terza parte del primo motivo del suo ricorso in primo grado, con la quale essa deduceva una violazione del principio della libera prestazione dei servizi.

63      Con la prima parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere che, contrariamente a quanto indicato al punto 63 della sentenza impugnata, essa aveva dedotto, dinanzi al Tribunale, una violazione del regolamento n. 1008/2008, sostenendo che era stato violato il principio della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo. Respingendo i suoi argomenti con la motivazione erronea che «la ricorrente non deduce alcuna violazione di tale regolamento», il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato le sue memorie e non avrebbe motivato la sua sentenza in modo giuridicamente adeguato.

64      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha dichiarato, al punto 64 della sentenza impugnata, in modo contraddittorio ed erroneo, che essa non dimostrava in che modo la sua esclusione dal regime di aiuto in questione fosse tale da dissuaderla dall’effettuare prestazioni di servizi dalla Svezia e verso la Svezia. Il fatto che alcune compagnie aeree siano escluse da un vantaggio riservato a quelle che essa chiama le «compagnie aeree svedesi» sarebbe infatti sufficiente a dimostrare che la libera prestazione dei servizi è scoraggiata, senza che sia necessaria nessun’altra dimostrazione. Peraltro, la circostanza che la ricorrente abbia progressivamente ridotto la sua attività sul mercato svedese non sarebbe pertinente per determinare se il regime in questione restringa la libera prestazione dei servizi.

65      Il Tribunale avrebbe quindi snaturato le prove omettendo di esaminare gli elementi significativi forniti dalla ricorrente riguardo all’effetto restrittivo del regime di aiuto in questione sulla libera prestazione dei servizi, e facendo riferimento a considerazioni prive di pertinenza in relazione alle evoluzioni passate della quota di mercato della ricorrente.

66      Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, essa ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, che gli effetti restrittivi del regime di aiuto in questione sulla libera prestazione dei servizi non erano giustificati.

67      Il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato tale restrizione in considerazione dei criteri pertinenti dell’adeguatezza e della proporzionalità. La ricorrente avrebbe inoltre fornito molteplici elementi di prova che dimostravano che il regime di aiuto in questione aveva effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi che sarebbero stati inutili, inadeguati e sproporzionati rispetto all’obiettivo di detto regime, ossia quello di garantire la «connettività» della Svezia. Essa avrebbe inoltre menzionato, in tale contesto, un criterio alternativo di ammissibilità dell’aiuto, fondato sulle quote di mercato, che sarebbe stato meno pregiudizievole per la libera prestazione dei servizi. Del resto, essa avrebbe espressamente menzionato tale criterio nelle lettere inviate, prima dell’adozione della decisione controversa, al Primo ministro svedese e alla commissaria europea per la concorrenza, che ha allegato al ricorso in primo grado.

68      Orbene, secondo la Ryanair, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che non era necessario esaminare tale misura alternativa nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui trattasi.

69      La Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sostengono che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

70      Con la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, la Ryanair fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha inficiato la sentenza impugnata con errori di diritto, al punto 64 della sentenza impugnata, nella parte in cui ha esaminato il fatto che del regime di aiuto in questione beneficiavano unicamente quelle che essa chiama le «compagnie aeree svedesi», vale a dire le compagnie aeree in possesso di una licenza svedese, esclusivamente alla luce dei criteri di cui all’articolo 107 TFUE, anziché verificare se tale misura fosse giustificata alla luce dei motivi di cui alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera prestazione dei servizi. Orbene, la Ryanair avrebbe sottoposto al Tribunale elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero una violazione di tali disposizioni.

71      A tale riguardo, come ricordato al punto 33 della presente sentenza, il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

72      Tuttavia, da un lato, gli effetti restrittivi che una misura di aiuto produrrebbe sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento non costituiscono ciononostante una restrizione vietata dal Trattato, in quanto può trattarsi di un effetto insito nella natura stessa di un aiuto di Stato, come la sua selettività (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 132).

73      Dall’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando le modalità di un aiuto sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, il loro effetto sulla compatibilità o sulla incompatibilità dell’aiuto nel suo insieme con il mercato interno deve necessariamente essere valutato mediante il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, EU:C:1977:51, punto 14; del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 97, nonché del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 133).

74      Orbene, nel caso di specie, come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, sebbene il possesso di una licenza svedese costituisse di per sé non già l’obiettivo del regime di aiuto in questione, bensì un criterio di ammissibilità di tale regime, detto criterio era in quanto tale indissolubilmente legato all’oggetto del regime in parola, che consisteva nel porre rimedio al grave turbamento dell’economia svedese causato dalla pandemia di COVID-19, garantendo la «connettività» della Svezia. Ne consegue che l’effetto derivante da tale criterio di ammissibilità del regime di aiuto in questione nel mercato interno non può essere esaminato separatamente rispetto alla compatibilità di tale misura di aiuto, nel suo insieme, con il mercato interno mediante il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE.

75      Dai punti della motivazione che precedono e dalla giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 64 della sentenza impugnata, in sostanza, che, per dimostrare che il regime di aiuto in questione, per il fatto che l’aiuto di cui trattasi andava ad esclusivo beneficio delle compagnie aeree in possesso di una licenza svedese, e non, in particolare, della Ryanair, costituiva un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, quest’ultima avrebbe dovuto provare, nel caso di specie, che tale misura produceva effetti restrittivi che andavano al di là di quelli inerenti a un aiuto di Stato concesso conformemente ai requisiti previsti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (v., per analogia, sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 135).

76      Orbene, l’argomentazione addotta dalla Ryanair a sostegno della seconda e della terza parte del secondo motivo di impugnazione è diretta, nel suo insieme, a criticare il regime di aiuto in questione nella misura in cui solo le compagnie aeree in possesso di una licenza svedese erano ammissibili a tale regime e gli effetti restrittivi di detto criterio di ammissibilità sulla libera prestazione dei servizi, benché simili effetti siano inerenti al carattere selettivo di detto regime.

77      Inoltre, per quanto riguarda gli elementi di prova che essa avrebbe presentato dinanzi al Tribunale, si deve constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che lo stesso abbia snaturato tali elementi di prova.

78      Ne consegue che occorre respingere la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondate.

79      Infine, la prima parte di tale motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante, nella misura in cui mira a contestare il punto 63 della sentenza impugnata, la cui motivazione è formulata ad abundantiam rispetto a quella esposta al punto 64 di tale sentenza. In considerazione di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

80      Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che la Commissione non è obbligata dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, quando esamina la compatibilità di un aiuto, a procedere a un bilanciamento tra gli effetti benefici di tale aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. Tale motivo di impugnazione deve essere accostato alla terza censura della quarta parte del primo motivo di impugnazione, menzionata al punto 22 della presente sentenza, con la quale la ricorrente contesta al Tribunale di aver omesso di valutare l’effetto anticoncorrenziale del regime di aiuto in questione.

81      Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale ha accolto un’interpretazione eccessivamente ampia della sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punti 20 e 39), per dichiarare che il requisito attinente al fatto che l’aiuto non incida in modo eccessivo sulle condizioni degli scambi si applicherebbe agli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ma non a quelli di cui al paragrafo 3, lettera b), di tale articolo. In primo luogo, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, applicato da tale sentenza, farebbe riferimento solo all’effetto dell’aiuto sulle condizioni degli scambi, e non già alla protezione della concorrenza non falsata, la quale, come ammesso dal Tribunale, deve parimenti essere presa in considerazione nel bilanciamento tra gli effetti positivi e gli effetti negativi dell’aiuto. In secondo luogo, in tale causa, la Corte non avrebbe esaminato in maniera approfondita l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. In terzo luogo, l’obbligo di bilanciare gli effetti positivi dell’aiuto con i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata risulterebbe anche da principi che si applicano in maniera generale a tutti gli aiuti rientranti nell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

82      Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 68 della sentenza impugnata, l’esistenza di un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro non dovrebbe consentire di presumere che gli effetti positivi di un aiuto prevalgano sui suoi effetti negativi, ma dovrebbe, al contrario, dar luogo a una vigilanza particolare nel bilanciamento di tali effetti, al fine di valutare la compatibilità di detto aiuto.

83      La Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sostengono che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

84      Occorre rilevare che, al punto 20 della sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione (C‑594/18 P, EU:C:2020:742), la Corte ha evidenziato le differenze tra le formulazioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e ha rilevato, in particolare, che solo la prima di tali disposizioni enunciava la condizione secondo cui l’aiuto in questione doveva perseguire un obiettivo di comune interesse. La Corte ne ha dedotto che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non subordinava la compatibilità di un aiuto a una siffatta condizione.

85      Per un motivo analogo fondato sul confronto delle formulazioni delle disposizioni interessate, come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, in assenza di riferimento, all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, alla dimostrazione dell’assenza di alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e, quindi, alla necessità di effettuare un bilanciamento tra gli effetti benefici e gli effetti negativi dell’aiuto, tale disposizione non può essere interpretata, a differenza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nel senso che richiede che la Commissione proceda a un siffatto bilanciamento al fine di valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

86      Come correttamente rilevato dalla Repubblica francese nella sua comparsa di risposta, tale differenza di valutazione della compatibilità degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di quelli di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE si spiega con la natura particolare degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, che perseguono obiettivi di carattere straordinario e di rilevanza particolare consistenti nel promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o nel porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Si può pertanto ritenere che le misure di aiuto che contribuiscono a uno di questi obiettivi, purché siano necessarie e proporzionate, garantiscano un giusto equilibrio tra i loro effetti benefici e i loro effetti negativi sul mercato interno e rispondano, di conseguenza, al comune interesse dell’Unione.

87      Pertanto, poiché l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riflette il bilanciamento tra gli effetti degli aiuti di Stato di cui a tale disposizione alla quale gli autori del Trattato hanno proceduto, la Commissione non è tenuta ad effettuare un nuovo bilanciamento tra tali effetti quando esamina la compatibilità di un aiuto la cui concessione è prevista sulla base di detta disposizione.

88      Peraltro, sebbene la deroga al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE debba essere interpretata restrittivamente, i termini utilizzati per definire tale deroga non devono tuttavia essere interpretati in un modo tale da restringere indebitamente la sua portata o da privarla dei suoi effetti. Una deroga, infatti, deve essere interpretata in maniera conforme agli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, punto 40).

89      In considerazione di quanto precede, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che la Commissione non era obbligata, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, a procedere a un bilanciamento tra gli effetti benefici del regime di aiuto in questione e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata.

90      Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

91      Con il suo quarto motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti in quanto ha erroneamente dichiarato, ai punti da 77 a 81 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

92      Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ammesso che il contesto nel quale è stata adottata la decisione controversa, caratterizzato dalla sopravvenienza della pandemia di COVID-19 e dalle difficoltà che tale pandemia ha potuto suscitare per la redazione delle decisioni della Commissione, poteva giustificare la mancanza di taluni elementi cruciali nella motivazione di tale decisione, sebbene tali elementi le sarebbero stati necessari affinché essa comprendesse il ragionamento sotteso alle conclusioni della Commissione. L’interpretazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, effettuata dal Tribunale, sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte e priverebbe l’obbligo di motivazione di qualsiasi effetto utile.

93      La Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sostengono che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

94      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

95      Qualora si tratti, più in particolare, come nel caso di specie, di una decisione, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di non sollevare obiezioni rispetto a una misura di aiuto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che una decisione siffatta, che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e che anche una motivazione succinta di tale decisione deve essere considerata sufficiente rispetto al requisito di motivazione stabilito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, purché essa faccia apparire in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere, tenendo presente che la questione della fondatezza di tale motivazione è estranea al requisito di motivazione suddetto (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 199 e giurisprudenza ivi citata).

96      È alla luce di tali requisiti che occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione controversa fosse motivata in modo giuridicamente adeguato.

97      A tale riguardo, da un lato, nei limiti in cui la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, di aver attenuato i requisiti relativi all’obbligo di motivazione in considerazione del contesto della pandemia di COVID‑19 nel quale la decisione controversa era stata adottata, occorre constatare che, riferendosi, al punto 77 della sentenza impugnata, al contesto in cui la decisione controversa era stata adottata, ossia quello di una pandemia e dell’estrema urgenza in cui la Commissione aveva adottato il quadro temporaneo, esaminato le misure notificategli dagli Stati membri, in particolare in applicazione di tale quadro, e adottato le decisioni relative a dette misure, tra cui tale decisione, il Tribunale ha giustamente preso in considerazione, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata ai punti 94 e 95 della presente sentenza, elementi pertinenti per determinare se, con l’adozione di detta decisione, la Commissione si fosse conformata al suo obbligo di motivazione.

98      Dall’altro lato, nei limiti in cui la Ryanair menziona elementi specifici sui quali la Commissione, in violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, non si sarebbe pronunciata o che non avrebbe valutato nella decisione controversa, quali la conformità del regime di aiuto in questione al principio della parità di trattamento e alla libera prestazione dei servizi, il suo effetto sugli scambi e sulla concorrenza nonché il bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi, dai punti 79 e 80 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che tali elementi o non erano pertinenti ai fini di detta decisione, o che era stato fatto riferimento a questi ultimi, in modo giuridicamente adeguato, nella suddetta decisione affinché il ragionamento della Commissione fosse compreso al riguardo.

99      Orbene, non risulta che, con tali valutazioni, il Tribunale non abbia preso in considerazione i requisiti di motivazione di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, quali emergono dalla giurisprudenza richiamata ai punti 94 e 95 della presente sentenza, poiché tale motivazione consente, nel caso di specie, alla Ryanair di conoscere le ragioni di detta decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla stessa, come si evince del resto dalla sentenza impugnata.

100    Inoltre, nei limiti in cui l’argomentazione addotta nell’ambito del quarto motivo di impugnazione mira in realtà a dimostrare che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una valutazione insufficiente o giuridicamente erronea della Commissione, tale argomentazione, la quale attiene alla fondatezza di detta decisione piuttosto che al requisito di motivazione in quanto formalità sostanziale, deve essere respinta in considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 95 della presente sentenza.

101    Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 77 a 81 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era motivata in modo giuridicamente adeguato.

102    Infine, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia snaturato elementi di fatto, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza, nell’esaminare il quarto motivo del ricorso in primo grado.

103    Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

104    Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, nel considerare, ai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del suo ricorso in primo grado, relativo al rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, risultava privo della sua finalità dichiarata a causa del rigetto dei primi due motivi di tale ricorso ed era privo di contenuto autonomo rispetto a questi due motivi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti.

105    Infatti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, tale terzo motivo avrebbe presentato un contenuto autonomo rispetto ai primi due motivi del ricorso in primo grado. Il controllo giurisdizionale vertente sull’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale sarebbe diverso da quello vertente sull’errore di diritto o sull’errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa in sede di esame nel merito della misura di aiuto. L’esistenza di serie difficoltà potrebbe quindi essere constatata anche se, contrariamente a quanto la ricorrente aveva sostenuto con i suoi primi due motivi in primo grado, l’esame da parte della Commissione del regime di aiuto in questione non fosse viziato né da un errore manifesto di valutazione né da un errore di diritto.

106    Parimenti, il terzo motivo del ricorso in primo grado non risulterebbe privo della sua finalità dichiarata, in quanto la dimostrazione dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione sarebbe totalmente diversa dalla dimostrazione dell’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale. Inoltre, la Ryanair avrebbe sollevato argomenti autonomi a tal fine, dimostrando, in particolare, che la Commissione non disponeva di dati di mercato sulla «connettività» aerea della Svezia, che rivestissero un’importanza cruciale per esaminare la compatibilità del regime di aiuto in questione alla luce del suo obiettivo dichiarato. Dinanzi al Tribunale, la Ryanair avrebbe individuato precise lacune nell’informazione della Commissione e avrebbe messo in evidenza serie difficoltà che conferivano al suo motivo un contenuto autonomo rispetto ai primi due motivi di ricorso.

107    La Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sostengono che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

108    Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a proposito di un aiuto di Stato mette in discussione essenzialmente il fatto che tale decisione è stata adottata senza che detta istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, violando, così, i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, durante la fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

109    Pertanto, spetta al soggetto che richiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni dimostrare che sussistevano dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, cosicché la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale. Una prova siffatta va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione di tale decisione sia nel suo contenuto, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

110    In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio del fatto che tale istituzione ha affrontato serie difficoltà per valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato interno, il che avrebbe dovuto condurla all’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

111    A tale proposito, per quanto riguarda, anzitutto, la censura vertente sul fatto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 83 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del ricorso in primo grado era privo di contenuto autonomo, occorre rilevare che è pur vero, come ha sostenuto la Ryanair nella sua impugnazione, che se fosse stata dimostrata l’esistenza di serie difficoltà, ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 110 della presente sentenza, la decisione controversa avrebbe potuto essere annullata per quest’unico motivo, ancorché non fosse stato dimostrato, peraltro, che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto (v., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 66).

112    Inoltre, l’esistenza di simili difficoltà può essere ricercata, in particolare, in tali valutazioni e può, in linea di principio, essere dimostrata da motivi o argomenti avanzati da un ricorrente al fine di contestare la fondatezza della decisione di non sollevare obiezioni, anche qualora l’esame di tali motivi o di detti argomenti non porti a concludere che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione sono errate in fatto o in diritto (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punti 63 e 66 nonché giurisprudenza ivi citata).

113    Nel caso di specie, occorre constatare che il terzo motivo del ricorso in primo grado della Ryanair verteva, in sostanza, sul carattere incompleto e insufficiente dell’esame effettuato dalla Commissione in sede di procedimento di esame preliminare e sulla diversa valutazione della compatibilità del regime di aiuto in questione alla quale la Commissione sarebbe pervenuta se avesse deciso di avviare un procedimento d’indagine formale. Orbene, da detto ricorso risulta altresì che, a sostegno di tale motivo, la ricorrente ha, sostanzialmente, o ripreso in modo sintetico argomenti sviluppati nell’ambito del primo e del secondo motivo del medesimo ricorso, relativi alla fondatezza della decisione controversa, o rinviato direttamente a simili argomenti.

114    In tali circostanze, il Tribunale ha potuto giustamente considerare, al punto 83 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del ricorso in primo grado era «privo di contenuto autonomo» rispetto ai primi due motivi dello stesso, nel senso che, poiché aveva esaminato nel merito questi ultimi motivi, compresi gli argomenti relativi al carattere incompleto e insufficiente dell’esame condotto dalla Commissione, esso non era tenuto a valutare separatamente la fondatezza del terzo motivo di tale ricorso, a maggior ragione in quanto, come il Tribunale ha, altrettanto giustamente, rilevato in tale punto 83, la Ryanair non aveva evidenziato, con quest’ultimo motivo, elementi specifici idonei a dimostrare l’esistenza di eventuali serie difficoltà incontrate dalla Commissione per valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato interno.

115    Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, al punto 84 della sentenza impugnata, che non vi era luogo a statuire sulla fondatezza del terzo motivo del ricorso in primo grado. Non è necessario, a tale riguardo, esaminare, inoltre, se il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 82 della sentenza impugnata, che tale motivo presentava un carattere sussidiario e che risultava privo della sua finalità dichiarata.

116    Infine, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia snaturato elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza, nell’ambito del suo esame del terzo motivo del ricorso in primo grado.

117    Da quanto precede risulta che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

118    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

119    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

120    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

121    Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado che partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte può essere condannata alle spese. La Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Di conseguenza, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, intervenienti in primo grado e che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Ryanair DAC si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica francese e il Regno di Svezia si fanno carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.