Language of document : ECLI:EU:T:2003:49

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 febbraio 2003 (1)

«Pesca - Contributo finanziario comunitario - Sospensione del contributo - Ricorso per risarcimento»

Nella causa T-61/01,

Vendedurías de Armadores Reunidos, SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J.-R. García-Gallardo, Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, assistita dall'avv. J. Guerra Fernández,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno arrecato dalla sospensione illegittima del contributo assegnato al progetto della società mista di pesca SM/ESP/18/93,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento, come modificato, nell'ordine, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1), prevede, al titolo VI bis (artt. 21 bis-21 quinquies), la possibilità per la Commissione di accordare a progetti di società miste di pesca vari tipi di contributi finanziari, di importo variabile a seconda del tonnellaggio e della vetustà dei pescherecci interessati, purché tali progetti rispettino le condizioni ivi stabilite.

2.
    La «società mista» (in prosieguo, anche: la «joint venture») è definita, all'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, come segue:

«Ai sensi del presente titolo, per “società mista” s'intende una società di diritto privato che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo con il quale la Comunità abbia delle relazioni e che siano vincolati da un contratto di società mista, destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità».

3.
    L'art. 21 quinquies, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4028/86 stabilisce le modalità relative alla presentazione di una domanda di contributo e alla procedura di concessione del medesimo. Al n. 3 dello stesso articolo si stabilisce che, per i progetti che hanno beneficiato del contributo finanziario, il beneficiario deve trasmettere alla Commissione e allo Stato membro una relazione periodica sull'attività della joint venture.

4.
    L'art. 44 del regolamento n. 4028/86 dispone:

«1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

-    se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero

-    se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte ovvero

-    (...).

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.

La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47».

5.
    L'art. 47 del regolamento n. 4028/86 così recita:

«1. Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. (...)

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviarne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare misure diverse entro il termine di un mese».

6.
    Il 20 aprile 1988 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1116/88, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1).

7.
    L'art. 7 del regolamento n. 1116 prevede quanto segue:

«Prima di avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 4028/86, la Commissione:

-    ne informa lo Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato, affinché prenda posizione in merito;

-    consulta l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi;

-    invita il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste».

8.
    Il 21 giugno 1991 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1956, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 4028/86 per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181, pag. 1).

9.
    L'art. 5 del regolamento n. 1956/91 dispone che il pagamento del contributo comunitario viene effettuato solo quando la società mista è costituita nel paese terzo interessato e allorché i pescherecci trasferiti sono stati definitivamente cancellati dal registro comunitario e registrati in un porto del paese terzo in cui ha sede la joint venture. Esso aggiunge che, quando il contributo comunitario consiste, in tutto o in parte, in una sovvenzione in conto capitale, tale sovvenzione può formare oggetto di un primo versamento non superiore all'80% del suo importo totale, sempreché siano rispettate le dette condizioni. La domanda di pagamento del saldo della sovvenzione deve essere accompagnata dal primo rapporto periodico relativo all'attività della società mista. Tale domanda non può essere presentata prima che siano passati dodici mesi dalla data di pagamento del primo versamento.

10.
    Ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1956/91, la relazione periodica di cui all'art. 21 quinquies, n. 3, del regolamento n. 4028/86 deve essere trasmessa alla Commissione ogni dodici mesi per tre anni consecutivi, deve contenere i dati indicati nell'allegato III del regolamento n. 1956/91 e dev'essere presentata nelle forme prescritte dallo stesso allegato.

11.
    La parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91 contiene una nota, intitolata «IMPORTANTE», redatta come segue:

«Si ricorda ai richiedenti che affinché una società mista possa beneficiare di un premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, questa deve in particolare:

-    riguardare pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri, misurata fra perpendicolari, tecnicamente idonei alle operazioni di pesca previste, in attività da oltre 5 anni, battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrati in un porto della Comunità ma che saranno trasferiti definitivamente nel paese terzo interessato dalla società mista (...)

-     essere destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del paese terzo interessato,

-    mirare all'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità,

-    essere fondata su una convenzione di società mista».

12.
    Con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1), la gestione e il finanziamento delle joint venture sono stati integrati nello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

13.
    Come sintetizzato nella relazione speciale della Corte dei Conti delle Comunità europee n. 18/98, sulle misure comunitarie volte a incoraggiare la creazione di società miste nel settore della pesca, corredata delle risposte della Commissione (GU 1998, C 393, pag. 1, punto 16), le conseguenze più rilevanti dell'integrazione nello SFOP della politica degli aiuti alle joint venture sono le seguenti: «[G]li Stati membri sono ora responsabili della selezione dei progetti finanziabili, nei limiti delle risorse complessive stabilite dai rispettivi programmi operativi. Gli Stati membri sono inoltre responsabili della gestione e del controllo dei progetti, ivi compresi i versamenti ai beneficiari ed il controllo successivo dei progetti approvati. Il ruolo della Commissione, una volta approvati i programmi operativi, [è] limitato alla partecipazione ai comitati di sorveglianza ed al versamento agli Stati membri di anticipi globali, sulla base dei piani finanziari approvati e delle dichiarazioni degli Stati membri».

14.
    Il regolamento n. 2080/93 ha abrogato, con effetto a partire dal 1° gennaio 1994, i regolamenti nn. 4028/86 e 1116/88. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 2080/93, il regolamento n. 4028/86 e le sue disposizioni di applicazione restano tuttavia applicabili alle richieste di contributo presentate antecedentemente al 1° gennaio 1994.

15.
    Il 22 dicembre 1994 la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento n. 3699/93, la decisione 94/930/CE, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Spagna [Obiettivo n. 5 a), ad esclusione delle regioni dell'obiettivo n. 1, periodo dal 1994 al 1999] (GU L 364, pag. 54). Emerge dall'art. 5 di tale decisione che le misure approvate nel 1994 in forza del regolamento n. 4028/86 sono incluse nel finanziamento SFOP.

Fatti all'origine della controversia

16.
    Il 13 agosto 1993 la Vendedurías de Armadores Reunidos, SA (in prosieguo: la «ricorrente»), presentava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 per un progetto di costituzione di una società di pesca ispano-mauritana. Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, dei pescherecci Ydalsan e Yolanda de la Cinta alla joint venture Leminepeche, costituita dalla ricorrente e da un socio mauritano, il sig. Mohamed Lemine Ould Cheigue.

17.
    Con decisione 7 settembre 1994 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la Commissione accordava al progetto di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/18/93; in prosieguo: il «progetto») un contributo comunitario per un importo massimo di ECU 1 698 440. Tale decisione prevedeva l'integrazione del contributo comunitario da parte del Regno di Spagna con un aiuto pari a ECU 339 688.

18.
    Nell'ottobre 1996 la ricorrente percepiva l'80% del contributo assegnato al progetto.

19.
    L'8 gennaio 1997 aveva luogo un'assemblea generale straordinaria della Leminepeche durante la quale, alla luce delle difficoltà commerciali e finanziarie incontrate dalla società, si decideva di trasferire i pescherecci Leminepeche 6 e Leminepeche 7 - già denominati Ydalsan e Yolanda de la Cinta - nella Repubblica del Camerun e di cederli alla società Peix Camerún SA.

20.
    Con una nota 22 settembre 1997, indirizzata alle autorità spagnole, la ricorrente comunicava a queste ultime le modifiche apportate al progetto e domandava loro di informarne la Commissione, affinché quest'ultima autorizzasse il cambio di destinazione dei due pescherecci interessati.

21.
    Il 16 febbraio 1998 le autorità spagnole inviavano alla Commissione la nota di cui al punto precedente.

22.
    L'11 settembre 1998 la ricorrente faceva pervenire alle autorità spagnole una domanda volta ad ottenere il versamento del saldo del contributo. A tale domanda era allegata una relazione sull'attività relativa al periodo tra il 4 agosto 1997 e il 24 agosto 1998.

23.
    Il 2 dicembre 1998 la Commissione procedeva ad un controllo del progetto presso la sede della ricorrente, a Huelva. Da tale controllo emergeva che i pescherecci della società mista disponevano di licenze di pesca rilasciate dalle autorità della Costa d'Avorio per il periodo compreso tra il 20 maggio 1998 e il 19 maggio 1999.

24.
    Il 13 gennaio 1999 la ricorrente inviava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una serie di informazioni complementari concernenti, in particolare, la società Peix Camerún SA.

Fase precontenziosa

25.
    Con lettera 4 giugno 1999, inviata alla ricorrente e rispedita a quest'ultima il 28 luglio 1999, il sig. Cavaco, direttore generale della direzione generale «Pesca» della Commissione (DG XIV), le rendeva noto che, secondo le informazioni in suo possesso, il saldo del contributo relativo al progetto finanziato dallo SFOP era stato versato il 15 ottobre 1998 a seguito della presentazione del primo rapporto sull'attività, riguardante il periodo tra il 4 agosto 1997 e il 24 agosto 1998. Dopo aver rammentato i termini della decisione di concessione e il contenuto della nota della ricorrente 22 settembre 1997, egli comunicava che dal controllo in loco, realizzato il 2 dicembre 1998, era emerso che il trasferimento dalla Mauritania al Camerun dei pescherecci interessati dal progetto era giustificato, ma che era parimenti stato rilevato che i detti pescherecci esercitavano la propria attività nelle acque della Costa d'Avorio sulla base di una licenza di pesca rilasciata per il periodo tra il 20 maggio 1998 e il 19 maggio 1999, in violazione, secondo la Commissione, dei regolamenti nn. 4028/86 e 1956/91, i quali prevedono, infatti, che l'oggetto della joint venture debba essere lo sfruttamento delle risorse ittiche del paese terzo citato nella decisione di concessione del contributo. Egli annunciava che, conformemente all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, la Commissione aveva pertanto deciso di ridurre il contributo inizialmente accordato al progetto, tenendo in considerazione il periodo di attività effettiva dei detti pescherecci nelle acque della Mauritania e del Camerun. A tal fine, egli domandava alla ricorrente di fargli pervenire le informazioni relative a tale periodo e l'avvertiva che, se non avesse ricevuto tali informazioni entro trenta giorni, sarebbe stato obbligato a dare disposizioni ai propri servizi di proseguire il procedimento di riduzione sul presupposto che i pescherecci non avessero mai operato in Mauritania o in Camerun.

26.
    Lo stesso giorno veniva inviata una copia della lettera 4 giugno 1999 al sig. Almécija Cantón, direttore generale per le strutture e i mercati della pesca presso il Segretariato generale della pesca marittima del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione.

27.
    Con lettera 3 giugno 1999, inviata per telefax alla Commissione il giorno 7 dello stesso mese, le autorità spagnole affermavano che la documentazione comunicata alla Commissione successivamente al controllo del dicembre 1998 dimostrava sufficientemente che il progetto era stato eseguito come previsto. Esse evidenziavano l'urgenza del versamento relativo al saldo del contributo e domandavano alla Commissione di indicare loro le ragioni ostative a tale versamento, qualora ve ne fossero state, al fine di poterne informare gli interessati e di chiarire gli eventuali dubbi esistenti.

28.
    Con telefax 26 agosto 1999 i legali della ricorrente domandavano alla Commissione una proroga fino al 10 settembre 1999 del termine relativo alla presentazione di osservazioni in merito alla lettera 4 giugno 1999.

29.
    Nella forma di una lettera dei propri legali, datata 5 ottobre 1999, la ricorrente inviava alla Commissione i propri commenti inerenti alla lettera 4 giugno 1999. In sostanza, essa sosteneva che le licenze di pesca rilasciate dalle autorità della Costa d'Avorio non erano mai state utilizzate. Essa sollecitava peraltro la fissazione di una riunione con i servizi della Commissione, per poter fornire a quest'ultima le precisazioni atte a risolvere la questione. Tale riunione aveva luogo il 22 ottobre 1999.

30.
    Il 21 dicembre 1999 i legali della ricorrente trasmettevano alla Commissione i giornali di bordo relativi al periodo tra maggio 1998 e aprile 1999, dai quali si evinceva che i pescherecci della joint venture, durante tale periodo, avevano esercitato la loro attività nella zona di pesca del Camerun e non in quella della Costa d'Avorio.

31.
    Con decisione 15 giugno 2000 la Commissione modificava la decisione di concessione cambiando, nel titolo del progetto, il termine «società mista ispano-mauritana» con la definizione «società mista ispano-camerunese» e sostituendo, per quanto riguarda il socio del paese terzo, la Peix Camerún SA al sig. Mohamed Lemine Ould Cheigue.

32.
    Con lettera 17 luglio 2000, il sig. Bruyninckx, capo unità presso la DG «Pesca», informava il sig. Angel Barrios, del Segretariato generale spagnolo della pesca marittima, del fatto che, alla luce delle verifiche effettuate e dell'esame della documentazione fornita dalla ricorrente, i suoi servizi ritenevano che il pagamento del saldo del contributo potesse essere effettuato. Egli comunicava parimenti l'adozione da parte della Commissione della decisione 15 giugno 2000.

33.
    Una copia della lettera di cui al punto precedente veniva inviata alla ricorrente e ai suoi legali.

34.
    Il 25 settembre 2000 la Direzione generale del Tesoro spagnolo versava alla ricorrente il saldo del contributo.

Procedimento

35.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

36.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a produrre alcuni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini fissati.

37.
    All'udienza del 7 novembre 2002 le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale.

Conclusioni delle parti

38.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    in forza della sua competenza giurisdizionale estesa anche al merito e sulla base delle soluzioni proposte nel ricorso, condannare la Commissione a risarcirle i danni causati dal ritardo nel pagamento di parte del contributo;

-    condannare la Commissione alle spese.

39.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso manifestamente infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

40.
    Si deve ricordare che, in forza di una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il ricorrente provi l'esistenza di una serie di condizioni cumulative relative all'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, all'effettività del danno subito e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-175/94, International Procurement Services/Commissione, Racc. pag. II-729, punto 44, e 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 54).

41.
    La ricorrente fa valere che tali diverse condizioni sussistono nel caso di specie.

42.
    Il Tribunale ritiene che si debba innanzi tutto esaminare l'argomento della ricorrente vertente sul presunto comportamento illecito della Commissione.

43.
    Dopo aver rammentato le disposizioni degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, ed evidenziato l'importanza rivestita, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte 5 ottobre 1999, causa C-10/98 P, Le Canne/Commissione, Racc. pag. I-6831, punto 25), dal rispetto di tali disposizioni, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la Commissione ha violato queste ultime sotto un duplice profilo.

44.
    In primo luogo, la ricorrente riferisce di aver presentato l'11 settembre 1998 una domanda volta ad ottenere il versamento del saldo del contributo e che tale domanda è stata integrata con l'invio di informazioni complementari richieste dalla Commissione in occasione del suo controllo in loco del dicembre 1998. La Commissione si sarebbe in seguito espressa solo il 4 giugno 1999, data in cui avrebbe inviato alla ricorrente una lettera che segnalava la sua intenzione di proseguire il procedimento di riduzione avviato. Essa non avrebbe tuttavia preventivamente informato le autorità spagnole e la ricorrente della sua intenzione di avviare un procedimento di sospensione o di riduzione del contributo, la qual cosa costituirebbe una violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88.

45.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le lettere nelle quali la Commissione faceva riferimento al proseguimento del procedimento di riduzione del contributo devono essere considerate recanti una decisione implicita di sospensione del contributo, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86. Orbene, secondo la ricorrente, la decisione di sospendere il contributo doveva essere adottata in conformità agli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 (sentenza della Corte 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca' Pasta/Commissione, Racc. pag. I-3977, punti 26-35).

46.
    La ricorrente non nega che la Commissione debba sospendere o ridurre il contributo in caso di dubbi sul rispetto degli obiettivi assegnati al progetto. Essa non contesta neanche il fatto che i controlli imposti dall'apparire di sospette irregolarità possano comportare un ritardo nel versamento del saldo del contributo. Tuttavia, essa sostiene che, se, a seguito dei controlli da essa operati nel periodo tra settembre e dicembre 1998, la Commissione avesse ritenuto di necessitare di un certo tempo per esaminare accuratamente le informazioni complementari relative all'attività dei pescherecci della joint venture, fornitele nel dicembre 1998 e nel gennaio 1999, essa avrebbe dovuto adottare una decisione di sospensione del contributo rispettando le norme di procedura e di forma previste a tal fine nell'interesse finanziario sia della Comunità che dell'impresa beneficiaria del contributo, invece di ricorrere direttamente ad una procedura di riduzione.

47.
    La ricorrente conclude che la Commissione ha illegalmente sospeso il contributo tra il dicembre 1998, quando avrebbe dovuto adottare una decisione di sospensione del contributo, e il 25 settembre 2000, data in cui è stato versato il saldo di tale contributo.

48.
    Al Tribunale preme sottolineare, in via preliminare, che le obiezioni sollevate dalla ricorrente durante la fase scritta del procedimento vertono su due censure ben precise, ossia, da un lato, sul fatto che la Commissione avrebbe avviato il procedimento di riduzione del contributo in violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88 e, dall'altro, sulla decisione della Commissione di sospendere il saldo del contributo senza rispettare la procedura prevista agli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e all'art. 7 del regolamento n. 1116/88.

49.
    In udienza, la ricorrente ha criticato la lentezza del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione e la cattiva gestione generale del fascicolo da parte di quest'ultima. Essa ha contestato parimenti alla Commissione di aver violato nel caso di specie le norme di condotta che essa stessa si è imposta in materia di termini di pagamento. Tuttavia, tali obiezioni, che costituiscono un nuovo motivo rispetto agli argomenti formulati nel ricorso, devono essere dichiarate irricevibili, in conformità all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

50.
    Fatta tale precisazione, occorre esaminare la fondatezza delle due censure formulate dalla ricorrente nelle sue memorie a sostegno dell'affermazione relativa al presunto comportamento illecito da parte della Commissione nel caso di specie.

51.
    La prima censura concerne il fatto che, con lettera 4 giugno 1999, la Commissione abbia avvisato la ricorrente e le autorità spagnole che era in corso un procedimento di riduzione, senza averle previamente informate della sua intenzione di avviare un tale procedimento o un procedimento di sospensione del contributo. Procedendo in tal modo la Commissione avrebbe violato l'art. 7 del regolamento n. 1116/88.

52.
    A tale proposito si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, la Commissione deve, prima di far ricorso alla procedura di riduzione «di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 4028/86», «informa[rne] lo Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato, affinché prenda posizione in merito», «consulta[re] l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi» e «invita[re] il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste» (v. supra, punto 7). L'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 rinvia alla «procedura di cui all'articolo 47» (v. supra, punto 4). Ai sensi dell'art. 47, n. 1, dello stesso regolamento, «[n]ei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante dello Stato membro» (v. supra, punto 5). Il n. 2 dello stesso articolo dispone che «[i]l rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere», sul quale «[i]l comitato formula il proprio parere (...) entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema» (v. supra, punto 5).

53.
    Dagli elementi riportati al punto precedente emerge che la procedura di cui all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 corrisponde a quella che viene applicata quando il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente per ottenerne il parere sul progetto delle misure proposto dalla Commissione. Il rispetto di tale articolo implica quindi che la Commissione soddisfi gli obblighi da esso prescritti prima di interpellare eventualmente tale comitato.

54.
    Dalle memorie della ricorrente emerge che le sue critiche riguardano il fatto che, nella presente fattispecie, la Commissione, contrariamente a quanto impongono il primo e il terzo trattino dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, non avrebbe informato lo Stato membro interessato, nel caso in esame il Regno di Spagna, di voler avviare un procedimento di riduzione, né avrebbe invitato la ricorrente, prima di applicare tale procedura, a esprimere, tramite le autorità spagnole, i motivi della presunta inosservanza delle condizioni previste nella decisione di concessione. La ricorrente non nega, invece, il fatto che la Commissione, nel caso di specie, abbia rispettato l'obbligo previsto dal regolamento n. 1116/88, art. 7, secondo trattino, consultando in tempo utile l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi.

55.
    Occorre dunque pronunciarsi sulla fondatezza delle critiche della ricorrente relative all'asserita inosservanza, da parte della Commissione, degli obblighi previsti al primo e al terzo trattino dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88.

56.
    A tale proposito il Tribunale constata, leggendo la lettera 4 giugno 1999 (v. supra, punto 25), che la Commissione, alla luce degli elementi rilevati durante la sua ispezione in loco del 2 dicembre 1998, dai quali risultava che i pescherecci della joint venture operavano nelle acque della Costa d'Avorio in violazione della normativa applicabile, comunicava alla ricorrente che aveva deciso di ridurre, conformemente all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, il contributo inizialmente accordato al progetto. Essa domandava alla ricorrente di farle pervenire entro 30 giorni, al fine di calcolare la riduzione prevista, le informazioni relative al periodo di attività effettiva dei pescherecci in esame nelle zone di pesca della Mauritania e del Camerun, in mancanza delle quali sarebbe stata costretta ad applicare la procedura di riduzione. Una copia di tale lettera veniva inviata al sig. Almécija Cantón, alto funzionario del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, responsabile per le strutture e i mercati della pesca, la cui veste di autorità dello «Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato», ai sensi dell'art. 7, primo trattino, del regolamento n. 1116/88, non è contestata dalla ricorrente.

57.
    Dopo aver sollecitato una proroga, la ricorrente faceva pervenire alla Commissione, sotto forma di una lettera dei propri legali 5 ottobre 1999, le proprie osservazioni in merito alla lettera 4 giugno 1999, nelle quali sosteneva, in sostanza, che le licenze di pesca rilasciate dalle autorità della Costa d'Avorio non erano mai state utilizzate (v. supra, punto 29). Su richiesta della ricorrente aveva parimenti luogo, il 22 ottobre 1999, una riunione con i servizi della Commissione (v. supra, punto 29). A seguito di tale riunione la ricorrente, tramite i suoi legali, inviava alla Commissione, il 21 dicembre 1999, taluni documenti relativi all'attività dei pescherecci della joint venture, dai quali emergeva che questi ultimi non avevano mai pescato nelle acque della Costa d'Avorio (v. supra, punto 30).

58.
    Alla luce degli elementi riportati ai due punti precedenti, occorre rilevare che, anche se, come evidenziato dalla ricorrente nelle sue memorie, la Commissione fa certamente riferimento, nella lettera 4 giugno 1999, alla «procedura di riduzione in corso», la ricorrente non contesta tuttavia che il comitato permanente per le strutture della pesca non fosse stato consultato su un progetto di misure proposte dalla Commissione allorché hanno avuto luogo l'invio della lettera 4 giugno 1999 al sig. Almécija Cantón e alla ricorrente, la comunicazione alla Commissione delle osservazioni della ricorrente in merito a tale lettera, la riunione del 22 ottobre 1999 tra la ricorrente e i servizi della Commissione, nonché la trasmissione alla Commissione, il 21 dicembre 1999, di informazioni complementari sull'attività dei pescherecci della joint venture.

59.
    Si deve dunque constatare che le autorità spagnole erano state avvertite in tempo utile dell'intenzione della Commissione di ridurre il contributo conformemente all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86. Parimenti, in tempo utile, la ricorrente ha avuto modo di esprimersi sugli elementi, menzionati nella lettera 4 giugno 1999, che inducevano la Commissione a pensare che l'attività dei pescherecci della joint venture non fosse conforme alla regolamentazione applicabile. Ciò è peraltro confermato dal fatto che il comitato permanente per le strutture della pesca non è stato consultato nel caso di specie e che il contributo non è stato ridotto, dato che la Commissione aveva in realtà deciso, come confermato dalla sua lettera 17 luglio 2000, inviata alle autorità spagnole, alla ricorrente e ai suoi legali, che alla luce, in particolare, della «documentazione trasmessa dal beneficiario», si doveva procedere al versamento del saldo del contributo.

60.
    Secondo l'analisi che precede (punti 52-59), occorre respingere la censura formulata dalla ricorrente, secondo la quale la Commissione avrebbe violato l'art. 7 del regolamento n. 1116/88 in quanto, prima di inviare la lettera 4 giugno 1999, non aveva informato le autorità spagnole e la ricorrente della sua intenzione di avviare un procedimento di riduzione del contributo.

61.
    La questione se la Commissione abbia violato l'art. 7 del regolamento n. 1116/88, in quanto l'invio della lettera 4 giugno 1999 non sarebbe stato preceduto da un'informazione riguardante l'avvio di un procedimento di sospensione del contributo, deve essere esaminata unitamente all'argomento sviluppato dalla ricorrente a titolo di seconda censura, invocata a sostegno della tesi del presunto comportamento illecito della Commissione, secondo cui quest'ultima avrebbe, nel caso di specie, sospeso il contributo senza rispettare la procedura prevista.

62.
    Con tale seconda censura la ricorrente adduce che la Commissione, con le sue diverse lettere che le comunicavano il proseguimento del procedimento di riduzione del contributo, avrebbe preso una decisione implicita di sospensione del contributo. Orbene, una decisione volta a sospendere un contributo prima concesso potrebbe essere adottata unicamente in conformità agli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e all'art. 7 del regolamento n. 1116/88, che la Commissione, nel caso di specie, non avrebbe osservato.

63.
    A tale proposito si deve sottolineare che, anche se il contributo è stato concesso sulla base del regolamento n. 4028/86, il finanziamento del progetto, approvato nel 1994, rientra, conformemente all'art. 5 della decisione della Commissione 22 dicembre 1994 (v. supra, punto 15), nell'ambito dello SFOP, come confermato dall'indicazione, che appare nella lettera della Commissione 4 giugno 1999 (v. supra, punto 25), secondo la quale il progetto è stato «finanziato dallo SFOP».

64.
    Come esposto precedentemente, al punto 13, l'integrazione della gestione e del finanziamento del progetto nello SFOP significa che le autorità spagnole erano responsabili per il pagamento del contributo nei limiti delle risorse complessive stabilite per lo Stato membro interessato dal programma comunitario d'intervento strutturale nel settore della pesca. Il documento prodotto dalla ricorrente per il fascicolo, il quale attesta il pagamento del saldo del contributo in data 25 settembre 2000, menziona del resto la Direzione generale del Tesoro spagnolo come ente pagatore.

65.
    Gli elementi evidenziati ai due punti precedenti distinguono dunque il caso di specie dalla controversia oggetto della sentenza del Tribunale 17 ottobre 2002, causa T-180/00, Astipesca/Commissione (Racc. pag. II-3985), alla quale la ricorrente ha fatto riferimento in sede d'udienza e nella quale il contributo, approvato nel 1993 e quindi non rientrante nello SFOP, era stato direttamente gestito dalla Commissione, nel senso che quest'ultima era responsabile del suo versamento all'impresa beneficiaria (v., in tal senso, il punto 9 della relazione della Corte dei conti, citata supra, punto 13).

66.
    Nell'ambito della presente causa, come precisato in precedenza, ai punti 63 e 64, la constatazione di una decisione illegittima di sospensione del contributo da parte della Commissione implica innanzi tutto che sia stato dimostrato dalla ricorrente che la Commissione abbia deciso di sospendere il contributo dello SFOP corrispondente al progetto o abbia ingiunto alle autorità spagnole di sospendere il pagamento del saldo del contributo concesso a tale progetto. Qualora sia il caso, il Tribunale dovrà in seguito verificare se tale sospensione o ingiunzione di sospensione sia avvenuta in violazione delle norme di procedura previste a tal fine.

67.
    Nelle sue memorie, la ricorrente sostiene che «le lettere con le quali la Commissione [le] ha comunicato di voler proseguire il procedimento di riduzione del contributo devono (...) essere considerate recanti una decisione implicita di sospensione del contributo finanziario comunitario».

68.
    Il Tribunale rileva tuttavia che, tra i documenti allegati alle memorie della ricorrente, solo la lettera 4 giugno 1999 allude alla procedura di riduzione. Orbene, tale lettera contiene parimenti le seguenti indicazioni:

«Secondo le informazioni in nostro possesso, [per] il progetto finanziato dallo SFOP è stato versato il saldo il 15 ottobre 1998, a seguito della presentazione del primo rapporto sull'attività, avente ad oggetto il periodo tra il 4 agosto 1997 e il 24 agosto 1998».

69.
    Come sottolineato dalla Commissione nel suo controricorso, emerge dall'estratto della lettera del 4 giugno 1999 riprodotto al punto precedente che la Commissione riteneva in tale momento che il saldo del contributo fosse stato pagato. Di conseguenza, tale estratto impedisce di sostenere che la Commissione abbia deciso anteriormente di sospendere il contributo in esame. Esso esclude parimenti che la lettera 4 giugno 1999 possa essere considerata recante una decisione implicita di sospensione di tale contributo. Contrariamente alla tesi difesa dalla ricorrente in udienza, la lettera summenzionata si distingue dalla lettera, recante la stessa data, inviata dalla Commissione all'impresa ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Astipesca/Commissione, citata prima, punto 65, e che il Tribunale ha giudicato recante una decisione di sospensione del contributo, poiché da essa emergeva che, manifestando la sua intenzione di ridurre il contributo iniziale, la Commissione, in tale causa direttamente responsabile del pagamento dell'importo, aveva deciso di sospendere il versamento del saldo del contributo in attesa che la ricorrente accettasse la proposta di riduzione del medesimo contenuta in tale lettera.

70.
    Come misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre copia di tutta la corrispondenza scambiata fra quest'ultima, la ricorrente e le autorità spagnole dopo il 4 giugno 1999, al fine di verificare la fondatezza della tesi della ricorrente concernente l'esistenza, nel fascicolo amministrativo, di lettere quali quelle indicate nel passaggio delle sue memorie riprodotto precedentemente, al punto 67.

71.
    Interrogata in udienza a tale proposito, la ricorrente ha ammesso che non vi è, tra i documenti prodotti dalla Commissione nell'ambito di tale misura di organizzazione del procedimento, alcuna lettera della Commissione che contenga una decisione di sospensione del contributo SFOP relativo al progetto o un'ingiunzione alle autorità spagnole volta a tal fine.

72.
    La ricorrente ha nondimeno fatto valere che la lettera 17 luglio 2000, inviata dalla Commissione alle autorità spagnole, con la quale essa rendeva noto che, a suo parere, alla luce delle sue verifiche e dell'esame della documentazione fornita dalla ricorrente, il pagamento del saldo del contributo poteva essere effettuato, dimostra l'esistenza di una decisione anteriore di sospensione del contributo da parte della Commissione.

73.
    Occorre rilevare a tale proposito che, secondo i documenti prodotti dalla Commissione nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento citata prima, al punto 70, la lettera 17 luglio 2000 costituisce la risposta della Commissione ad una lettera delle autorità spagnole del 10 luglio 2000, in cui queste ultime, in considerazione della decisione 15 giugno 2000 (v. supra, punto 31), con la quale la Commissione aveva modificato la decisione di concessione senza ridurre il contributo, le chiedevano di confermare se ciò implicasse che il contributo poteva essere pagato interamente, al fine di poter procedere, se del caso, al versamento del saldo.

74.
    Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del contesto precisato in precedenza, ai punti 63 e 64, l'indicazione riportata prima, al punto 72, si spiega in quanto le autorità spagnole, responsabili del pagamento del contributo, informate dalla Commissione con lettera 4 giugno 1999 dell'intenzione di quest'ultima di ridurre il contributo, hanno preferito sospendere il versamento del saldo del medesimo in attesa dell'esito delle verifiche condotte dalla Commissione. A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalle autorità spagnole con lettera 10 luglio 2000, la Commissione ha dunque voluto comunicare loro che, poiché le verifiche operate dai suoi servizi avevano consentito di constatare che il progetto era stato eseguito correttamente, nulla ostava al versamento del saldo del contributo.

75.
    L'indicazione, menzionata precedentemente, al punto 72, contenuta nella lettera della Commissione 17 luglio 2000, non deve pertanto essere valutata come se dimostrasse che la Commissione avesse anteriormente deciso di sospendere il contributo relativo al progetto o ingiunto alle autorità spagnole di procedere a tal fine.

76.
    In udienza, la ricorrente ha fatto riferimento anche alla lettera 3 giugno 1999, inviata dalle autorità spagnole alla Commissione (v. supra, punto 27).

77.
    Tuttavia, se il riferimento della ricorrente alla lettera di cui al punto precedente deve essere inteso come volto, da un lato, a dimostrare l'esistenza di un obbligo in capo alle autorità spagnole di ottenere il previo consenso della Commissione prima di pagare le rate del contributo concesso al progetto nonché, dall'altro, a dedurre dall'assenza di reazione della Commissione a tale lettera una decisione implicita di sospensione del contributo, occorre rilevare che non emerge da alcuna disposizione normativa né da alcun altro elemento del fascicolo che, nell'ambito dello SFOP, il pagamento delle rate di un contributo da parte delle autorità nazionali responsabili sia subordinato all'autorizzazione delle autorità comunitarie. Conseguentemente, la lettera succitata deve essere intesa come un'iniziativa delle autorità spagnole volta a chiarire, ai fini della decisione di loro competenza relativa al pagamento del saldo del contributo, la posizione della Commissione sulla regolarità dell'esecuzione del progetto in base alla documentazione trasmessa a seguito di un controllo in loco nel dicembre 1998, e non come una domanda di previa approvazione finalizzata a tale pagamento. Non si può, di conseguenza, considerare l'assenza di una risposta esplicita della Commissione a tale lettera come costitutiva di una decisione implicita di sospensione del contributo o di una ingiunzione implicita a tal fine.

78.
    Conformemente all'analisi suesposta, ai punti 63-77, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione ha sospeso il contributo nel caso di specie. L'argomento della ricorrente relativo all'adozione da parte della Commissione di una decisione illegittima di sospensione del contributo si deve conseguentemente ritenere non suffragato dai fatti. Pertanto, deve essere respinto.

79.
    Emerge da quanto esposto che la ricorrente non ha provato l'esistenza di un comportamento illecito della Commissione nella causa in esame.

80.
    Tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il ricorso deve essere respinto senza che si debbano esaminare gli argomenti della ricorrente in merito al danno e al nesso di causalità.

Sulle spese

81.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: lo spagnolo.