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Impugnazione proposta il 10 gennaio 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 25 ottobre 2023, causa T-136/19, Bulgarian Energy Holding EAD e a. / Commissione

(Causa C-14/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, J. Szczodrowski, B. Cullen e C. Georgieva, in qualità di agenti)

Altre parti nel procedimento: Bulgarian Energy Holding EAD (BEH), Bulgartransgaz EAD, Bulgargaz EAD, Repubblica di Bulgaria, Overgas Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare il procedimento dinanzi al Tribunale per un riesame; e

condannare le ricorrenti in primo grado (Bulgarian Energy Holding EAD, Bulgartransgaz EAD, Bulgargaz EAD) alle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce dieci motivi.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi sulla giurisprudenza relativa alla concorrenza potenziale nel contesto specifico della valutazione (ai sensi dell'articolo 101 TFUE) degli accordi «pay-for-delay» [paga per ritardare] nel settore farmaceutico al fine di formulare requisiti probatori supplementari che le autorità garanti della concorrenza devono rispettare per dimostrare che il fatto di impedire l'accesso ad un'infrastruttura essenziale è, in un determinato caso, idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali non puramente ipotetici. (Primo motivo)

Il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e i fatti e ha commesso errori di valutazione in diritto. (Secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo motivo)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto accogliendo la censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione ha erroneamente concluso che l'offerta alla Overgas, della durata iniziale di tre mesi del contratto di accesso al gasdotto del 2013, era insufficiente. (Quinto motivo)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 689, che la Commissione non aveva dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che il comportamento addebitato alla Bulgargaz riguardo all'accesso al gasdotto costituisse un diniego di accesso che poteva rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 102 TFUE. (Sesto motivo)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi sulla sentenza Frucona 1 nel dichiarare che, tenuto conto delle conclusioni della Commissione relative alla strategia anticoncorrenziale della BEH e dell'esistenza di un'infrazione unica e continuata, non poteva confermare la constatazione di un abuso per quanto riguarda il diniego di accesso all'impianto di stoccaggio UGS Chiren dopo il giugno 2012. (Nono motivo)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto non confrontando le informazioni già accessibili alle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo con gli elementi asseritamente «non divulgati» a queste ultime. Il Tribunale ha altresì snaturato gli elementi di prova nella parte in cui ritiene che le informazioni precedentemente «non divulgate» avessero un'importanza che non dovrebbe essere ignorata e che esse violino il proprio regolamento di procedura non rispettando il principio del contraddittorio e non offrendo alla Commissione la possibilità di presentare osservazioni sulle osservazioni delle ricorrenti. (Decimo motivo)

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1 Sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice / Commissione (C-73/11 P, EU:C:2013:32, punto 89).