Language of document : ECLI:EU:C:2015:63

Causa C‑317/14

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Libera circolazione dei lavoratori – Accesso al lavoro – Servizio pubblico locale – Conoscenze linguistiche – Modalità di prova»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015

1.        Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Accesso al lavoro – Servizio pubblico locale – Requisito di conoscenze linguistiche – Normativa nazionale che richiede di provare tali conoscenze per mezzo di un certificato rilasciato esclusivamente da un solo ente ufficiale dello Stato membro a seguito di un esame organizzato da detto ente sul territorio del medesimo Stato membro – Natura sproporzionata di siffatta normativa – Inadempimento

(Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011)

2.        Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

3.        Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

1.        Esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali di talune regioni linguistiche, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di dimostrare le proprie conoscenze linguistiche per mezzo di un unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo ente ufficiale dello Stato membro a seguito di un esame organizzato da tale ente sul territorio del medesimo Stato membro, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

Tale requisito, infatti, risulta, in considerazione della libera circolazione dei lavoratori, sproporzionato rispetto all’obiettivo della valutazione delle conoscenze linguistiche dei suddetti candidati. Da un lato, il menzionato requisito esclude completamente che possa essere preso in considerazione il grado di conoscenze che un diploma ottenuto in un altro Stato membro, alla luce della natura e della durata degli studi di cui attesta il compimento, consente di presumere in capo al titolare. Dall’altro, siffatta normativa nazionale costringe, infatti, gli interessati residenti in altri Stati membri, ossia, in maggioranza, cittadini di tali Stati, a recarsi nel territorio nazionale al solo fine di far valutare le proprie conoscenze nell’ambito di un esame indispensabile per il rilascio del certificato richiesto per il deposito della candidatura. Gli oneri supplementari che una siffatta restrizione comporta sono tali da rendere più difficile l’accesso agli impieghi di cui trattasi.

(v. punti 28, 29, 31, 35, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 34)