Language of document : ECLI:EU:T:2012:105

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 marzo 2012 (*)

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Obbligo di giustificazione delle spese — Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori»

Nella causa T‑230/10,

Regno di Spagna, rappresentato, inizialmente, dai sigg. M. Muñoz Pérez e A. Rubio González, successivamente dal sig. Rubio González, abogados del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Jimeno Fernández, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), in quanto esclude talune spese effettuate dal Regno di Spagna nel settore ortofrutticolo,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 7 aprile 2008, a seguito di cinque inchieste, recanti i riferimenti FV/2004/381/ES, FV/2005/301/ES, FV/2005/302/ES, FV/2006/354/ES, FV/2005/385/ES, effettuate dal servizio di revisione contabile delle spese agricole della Commissione delle Comunità europee aventi ad oggetto gli aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, notificava alle autorità spagnole le conclusioni relative alle suddette inchieste.

2        Con lettera 27 maggio 2008 il Regno di Spagna chiedeva l’intervento dell’organismo di conciliazione. Il 29 ottobre 2008 l’organismo di conciliazione emetteva la sua relazione finale. Il 25 agosto 2009 la Commissione comunicava al Regno di Spagna la sua posizione definitiva.

3        Sulla base degli argomenti presentati nel rapporto di sintesi del 30 settembre 2009, la Commissione, con decisione 2010/152/UE, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7; in prosieguo: la «decisione impugnata»), decideva di escludere dal finanziamento, in particolare, due tipi di spese effettuate dal Regno di Spagna nel settore ortofrutticolo.

4        Da un lato, la Commissione applicava una prima rettifica specifica, per un importo complessivo di EUR 33 339 525,05, alle spese dichiarate a titolo dei costi di gestione delle spese di confezionamento per inammissibilità dei costi esposti in materia di gestione ecologica degli imballaggi. Dall’altro, applicava una seconda rettifica specifica del 100%, per un importo complessivo di EUR 4 940 378,44, agli aiuti concessi all’organizzazione di produttori SAT Royal (in prosieguo: l’«OP SAT Royal») per carenze nell’applicazione dei criteri che ne hanno consentito il riconoscimento.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Tribunale il 21 maggio 2010, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

6        Il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata in quanto esclude dal finanziamento dell’Unione talune spese notificate dal Regno di Spagna;

—        condannare la Commissione alle spese.

7        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare il Regno di Spagna alle spese.

 In diritto

8        A sostegno del ricorso, il Regno di Spagna solleva due motivi. Con il primo, deduce in sostanza un errore di diritto nel quale la Commissione è incorsa circa l’esclusione dei costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi, nell’interpretazione da essa accolta delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario (GU L 203, pag. 25). Con il secondo, deduce, in sostanza, un errore di diritto nel quale la Commissione è incorsa a proposito delle deficienze del sistema di controllo relativo al riconoscimento dell’OP SAT Royal, nell’interpretazione da essa accolta delle disposizioni del regolamento n. 2200/96 e del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).

 Sul primo motivo

9        Nell’ambito del primo motivo, in sostanza è controversa tra le parti la questione se le disposizioni del regolamento n. 2200/96 e del regolamento n. 1433/2003 prescrivano che i costi supplementari generati dalla gestione ecologica degli imballaggi siano sopportati direttamente o indirettamente dall’organizzazione di produttori (in prosieguo: l’«OP») e che quest’ultima, al fine di percepire l’aiuto finanziario previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, corredi la sua domanda di finanziamento di una precisa prova scritta che giustifichi i suddetti costi.

10      In limine, ai fini dell’esame del primo motivo, vanno esaminate le disposizioni e la giurisprudenza pertinenti.

11      In primo luogo, l’articolo 15 del regolamento n. 2200/96 così dispone:

«1. Un aiuto finanziario [dell’Unione] è concesso, alle condizioni definite al presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

Tale fondo è alimentato da contributi finanziari effettivi degli aderenti calcolati in base ai quantitativi e al valore [degli] ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato e con l’aiuto finanziario di cui al primo comma.

2. Il fondo di esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

a)      al finanziamento di ritiri dal mercato alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b)      al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1.

(…).

5. L’aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all’entità dei contributi finanziari menzionati al medesimo paragrafo ed effettivamente versati, ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2.

(…)».

12      L’articolo 18 del regolamento n. 1433/2003, intitolato «Domande», dispone, al paragrafo 2, lettera c), che «[l]e domande sono corredate dei documenti giustificativi (…) [del]le spese effettuate a titolo del programma operativo».

13      Secondo il punto 2, lettera c), dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003, intitolato «Elementi facoltativi dei programmi operativi», cui fa rinvio l’articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento, i programmi operativi possono tra l’altro contenere elementi vertenti su «spese specifiche (…) relative a misure ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi».

14      Alla fine del punto 2, lettera c), dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003, viene fatto rinvio alla nota a fondo pagina n. 3 a norma della quale:

«La gestione ecologica degli imballaggi dev’essere debitamente giustificata e conforme ai criteri di cui all’allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (…)».

15      In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il FEAOG finanzia soltanto gli interventi effettuati conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenze della Corte dell’8 maggio 2003, Spagna/Commissione C‑349/97, Racc. pag. I‑3851, punti 45‑47 e 49, e del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, C‑300/02, Racc. pag. I‑1341, punti 32‑36 e giurisprudenza ivi citata).

16      In via principale occorre esaminare qui di seguito gli argomenti esposti dal Regno di Spagna a sostegno del primo motivo.

17      In primo luogo, è giocoforza constatare che erroneamente il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha riconosciuto che le autorità spagnole avevano correttamente fissato il tasso forfettario del 17% da esse applicato a titolo di costi supplementari rispetto ai costi usuali. Infatti, dagli atti risulta che, se è vero che la Commissione riconosce che il tasso del 17% applicato nella specie non è di per sé sproporzionato, per contro rimprovera al Regno di Spagna di avere inserito nel calcolo di tale tasso i costi di una gestione ecologica degli imballaggi senza aver fornito alcun elemento di prova che i suddetti costi fossero stati sostenuti dalle OP o dai loro membri.

18      In secondo luogo, va esaminato se, come sostenuto dal Regno di Spagna, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto nel pretendere che i costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi fossero necessariamente sostenuti dalle OP.

19      Si deve a questo proposito rilevare che, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, primo comma, del regolamento n. 2200/96, l’aiuto finanziario concesso dall’Unione è calcolato con riferimento alle «spese realmente sostenute», in particolare nell’ambito del finanziamento da parte del fondo operativo di un programma operativo. Parimenti, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1433/2003, le domande di aiuto presentate dalle OP debbono essere corredate dei documenti giustificativi attestanti le spese effettuate a titolo del programma operativo.

20      Dalle suddette disposizioni risulta che un aiuto finanziario dell’Unione può essere concesso a una OP, a titolo di un programma operativo, solo a condizione che venga fornita la prova dell’impegno delle spese realizzate a titolo del suddetto programma.

21      Tale interpretazione delle disposizioni di cui trattasi non può essere rimessa in discussione dall’argomento, sviluppato dal Regno di Spagna, secondo cui un siffatto requisito non si applica ai programmi operativi che contengono costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi, in quanto dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), citata nella nota n. 3 a fondo pagina dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003, risulterebbe che la gestione di tali imballaggi grava sui distributori, di modo che sarebbe illogico che il suddetto regolamento esigesse che le OP sopportassero i costi operativi della gestione degli imballaggi che non spettava loro effettuare.

22      Si deve innanzitutto constatare che la regola ricordata supra al punto 20 non esclude che costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi vengano presi in considerazione qualora, come ricorre nel caso di specie, i suddetti costi siano sostenuti direttamente dai distributori e indirettamente dalle OP. Infatti, è richiesta unicamente la prova che i costi di cui trattasi siano sostenuti direttamente o indirettamente dalle OP.

23      Si deve inoltre ricordare che il regolamento n. 1433/2003 reca le modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 per quanto riguarda i fondi operativi, i programmi operativi e l’aiuto finanziario. A tale titolo, come risulta dalle considerazioni svolte supra ai punti 19 e 20, l’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1433/2003, là dove prevede che le domande di aiuto presentate dalle OP siano accompagnate da documenti giustificativi che attestano le spese realizzate a titolo del programma operativo, dà attuazione alla regola prevista dall’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2200/96.

24      Per contro, né il regolamento n. 2200/96, né il regolamento n. 1433/2003 e neppure la direttiva 94/62, alla quale viene fatto rinvio nella nota a fondo pagina n. 3 dell’allegato I del regolamento n. 1433/2003, prevedono una qualche deroga, che sia applicabile nel quadro dei programmi operativi contenenti costi di gestione ecologica degli imballaggi, alla regola risultante dalle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2200/96 e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1433/2003, secondo la quale l’aiuto finanziario concesso dall’Unione è calcolato con riferimento alle spese effettivamente sostenute e quindi dimostrate da chi richiede l’aiuto, cioè, nella presente fattispecie, le OP.

25      Da tutto quanto sopra considerato consegue che erroneamente il Regno di Spagna censura la Commissione per essere incorsa in un errore di diritto nel pretendere che i costi generati dalla gestione ecologica degli imballaggi siano necessariamente sostenuti dalle OP.

26      In terzo luogo, si deve valutare se, come sostenuto dal Regno di Spagna, il requisito che l’OP fornisca la prova di avere sostenuto direttamente o indirettamente i costi generati da una gestione ecologica degli imballaggi sia sproporzionato.

27      Più precisamente, il Regno di Spagna sostiene, da un lato, che le OP non sono tenute a disporre di una prova documentale che indichi l’esatto importo delle somme versate per una gestione ecologica degli imballaggi e, dall’altro, che i distributori trasferiscono tali costi alle OP, così come il resto dei costi di produzione.

28      Si deve a questo proposito ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte del 4 ottobre 2007, Geuting, C‑375/05, Racc. pag. I‑7983, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

29      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo del provvedimento adottato, in relazione allo scopo che la Commissione intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, sentenza Geuting, punto 28 supra, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

30      Nella specie, innanzitutto va respinto l’argomento dedotto dal Regno di Spagna, secondo cui l’allegato I del regolamento n. 1433/2003 autorizza l’inclusione, nei programmi operativi, dei costi generati da una gestione ecologica degli imballaggi, senza imporre la minima condizione riguardante chi li deve sostenere.

31      Infatti, come già detto supra al punto 24, i regolamenti n. 2200/96 e n. 1433/2003 non prevedono deroghe alla regola che deriva dalle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2200/96 e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1433/2003.

32      In secondo luogo, contrariamente a quanto in sostanza sostenuto dal Regno di Spagna, non può ammettersi che, al fine di dimostrare l’effettività della spesa sostenuta indirettamente dalle OP, basti basarsi sull’ipotesi asseritamente logica secondo cui, con riferimento alla pratica corrente, il prezzo di vendita fatturato dalle OP ai distributori sarebbe stato ridotto per tenere conto del fatto che questi ultimi sopportavano l’onere di gestire gli imballaggi dei prodotti di cui trattasi.

33      Infatti, da un lato, una siffatta argomentazione contravviene manifestamente alla regola ricordata sopra al punto 20. Dall’altro, non è da escludersi che, invece di una riduzione del prezzo di vendita fatturato dalle OP ai distributori, il costo supplementare prodotto dalla gestione ecologica degli imballaggi venga ripercosso a valle della catena commerciale tramite un aumento dei prezzi di vendita fatturati dai distributori ai loro clienti.

34      Pertanto, soltanto la dimostrazione da parte del richiedente l’aiuto dell’effettività della spesa sostenuta, direttamente o indirettamente, è idonea a soddisfare la regola ricordata supra al punto 20.

35      In terzo luogo, contrariamente a quanto asserito dal Regno di Spagna, la necessità di una siffatta dimostrazione non può escludersi quando, come ricorre nel caso di specie, lo Stato membro, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1433/2003, ha fissato in modo approssimativo i costi supplementari indotti dalla gestione degli imballaggi rispetto ai costi usuali. Infatti, una siffatta affermazione comporterebbe, in violazione della regola ricordata supra al punto 20, che sarebbe possibile che le OP che non hanno sostenuto alcun costo supplementare beneficino dell’aiuto di cui trattasi.

36      Da tutto quanto sopra considerato consegue che gli argomenti sollevati dal Regno di Spagna non tengono sufficientemente conto del legittimo obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi, che è garantire, come ricordato supra al punto 15, che gli interventi finanziari vengano effettuati conformemente al diritto dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Di conseguenza, né dall’argomento esposto dal Regno di Spagna né dagli elementi versati agli atti è dato considerare che la Commissione, nel richiedere che l’OP fornisca la prova di aver sostenuto i costi generati da una gestione ecologica degli imballaggi, abbia violato il principio di proporzionalità.

37      In conclusione, nessuno degli argomenti esposti dal Regno di Spagna a sostegno del primo motivo è fondato e pertanto tale motivo va disatteso.

 Sul secondo motivo

38      Nell’ambito del secondo motivo, è in sostanza controversa tra le parti la questione se l’articolo 14 del regolamento n. 1432/2003 si applichi unicamente alle persone fisiche o giuridiche produttrici di ortofrutticoli che, in associazione, compongono un’OP, quale l’OP SAT Royal, oppure anche, nel caso in cui i membri siano persone giuridiche, alle persone fisiche o giuridiche che ne controllano il capitale sociale.

39      Per procedere all’esame del secondo motivo occorre, in primo luogo, ricordare le pertinenti disposizioni.

40      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, del regolamento n. 2200/96 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per “[OP]” qualsiasi persona giuridica:

(…)

d)      il cui statuto contiene le disposizioni concernenti:

      (…)

3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;

(…)».

41      In forza del quattordicesimo considerando del regolamento n. 1432/2003:

«Al fine di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, risulta necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell’[OP] in questione esercitino un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell’organizzazione».

42      L’articolo 4 del regolamento n. 1432/2003, intitolato «Dimensione minima delle organizzazioni di produttori», al paragrafo 1 così dispone:

«Il numero minimo di produttori di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (…) n. 2200/96 è fissato a cinque produttori per categoria».

43      L’articolo 13 del regolamento n. 1432/2003, intitolato «Membri non produttori», dispone:

«1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali le condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa essere accolta come aderente ad una [OP].

2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e lettera d), punto 3), del regolamento [n. 2200/96]:

(…)

b)      che gli statuti dell’[OP] contengano le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese.

(…)».

44      In forza delle disposizioni di cui all’articolo 14 del regolamento n. 1432/2003, intitolato «Controllo democratico delle organizzazioni di produttori»:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell’[OP].

2. Nessun aderente ad un’[OP] può disporre di oltre il 20% dei diritti di voto. Tuttavia, lo Stato membro può aumentare questa percentuale fino ad un massimo del 49% in proporzione al contributo dell’aderente al valore della produzione commercializzata [dall’OP]».

45      In secondo luogo, si devono esaminare, con riferimento a tali testi, gli argomenti esposti dal Regno di Spagna a sostegno del secondo motivo, il quale si articola in due parti.

46      Per quanto riguarda la prima parte, dedotta a titolo principale, il Regno di Spagna rimprovera alla Commissione di aver considerato che una medesima persona fisica, non produttore, esercitasse un controllo su quattro delle nove persone giuridiche membri dell’OP SAT Royal, e ciò in quanto tale persona fisica deteneva il 76% del capitale di una di queste quattro persone giuridiche e pressoché il 100% del capitale delle altre tre e quindi di aver violato le citate disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1432/2003. Infatti, secondo il Regno di Spagna, i membri effettivi di tale OP erano unicamente queste nove persone giuridiche, cioè società commerciali, e ciascuna di esse deteneva, conformemente alle sopra citate disposizioni, meno del 20% dei diritti di voto.

47      Si deve a questo proposito rilevare che dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2200/96 e 1432/2003, ricordate supra ai punti 40‑43, risulta chiaramente che la normativa dell’Unione relativa alle OP è intesa a garantirne il funzionamento democratico, e questo tramite due principi.

48      Da un lato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto 3, del regolamento n. 2200/96, i membri produttori dell’OP devono controllare la loro organizzazione e assumerne autonomamente le decisioni. Tale principio è inoltre espressamente confermato dalle specifiche disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1432/2003.

49      Dall’altro, dall’articolo 4 e dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003 risulta che un’OP deve contare tra i suoi membri almeno cinque produttori e che nessuno di essi può, in linea di principio, disporre di più del 20% dei diritti di voto. Tali disposizioni rispondono alla preoccupazione descritta al quattordicesimo considerando del regolamento n. 1432/2003, quale citato supra al punto 41. Inoltre, è pacifico che le suddette disposizioni si applicano non soltanto ai membri persone fisiche ma anche ai membri persone giuridiche delle OP e che, nelle specie, ciascuno dei suddetti membri dispone di un voto in seno all’OP SAT Royal.

50      Orbene, in occasione del controllo da parte degli Stati membri del funzionamento democratico di un’OP, non si può prescindere dall’identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono il capitale dei membri dell’OP. Infatti, in assenza di una siffatta verifica, una stessa persona fisica o giuridica, che detenga una grande maggioranza, se non la totalità, del capitale di più membri di un’OP, in modo da esercitare su questi ultimi un potere di controllo, in particolare sui loro processi decisionali, potrebbe dissimularsi dietro i suddetti membri.

51      In siffatte circostanze, il secondo principio descritto supra al punto 49 rischierebbe di essere eluso in quanto il numero apparente di membri dell’OP non sarebbe rappresentativo del numero di membri dell’OP realmente indipendenti.

52      Tale considerazione non può essere rimessa in discussione per il fatto che la persona fisica di cui trattasi nella specie non sia un produttore. Al contrario, si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, i membri dell’OP SAT Royal sono produttori. Di conseguenza, è giocoforza constatare che il fatto che la persona fisica di cui trattasi, non produttore, detenga una grande maggioranza, se non la totalità, del capitale di più membri produttori dell’OP SAT Royal comporta una violazione dei due principi posti in atto dalla legislazione dell’Unione al fine di garantire il funzionamento democratico di un’OP, descritti supra ai punti 48 e 49. Infatti, in una circostanza del genere, non solo, in violazione del secondo principio sancito supra al punto 49, il numero apparente di membri dell’OP non sarebbe rappresentativo del numero di membri dell’OP realmente indipendenti, ma, inoltre, in violazione del primo principio enunciato supra al punto 48, poiché taluni dei membri produttori sono controllati da una persona non produttore, il potere di controllo dell’OP e l’assunzione autonoma delle sue decisioni non sono in realtà esercitati dai soli membri produttori.

53      Da tutto quanto sopra considerato consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, giustamente la Commissione ha considerato che, al fine di garantire il funzionamento democratico delle OP, occorreva tener conto dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che controllavano i membri delle OP.

54      Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo è infondata e va disattesa.

55      Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, sollevata in subordine, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione per quanto riguarda la percentuale di voti detenuti indirettamente da una stessa persona fisica nell’OP SAT Royal. La Commissione avrebbe quindi erroneamente considerato che nella specie la suddetta persona controllava quattro dei nove membri di tale OP. Orbene, il Regno di Spagna sostiene che tale persona fisica, non produttore, controllava solo tre di tali nove membri dell’OP. Quindi, il Regno di Spagna afferma che la percentuale di voti detenuti indirettamente da questa medesima persona fisica nell’OP SAT Royal non era del 44,44%, ma del 33%. Orbene, quest’ultima percentuale sarebbe conforme al tetto massimo dei diritti di voto quale aumentato dal Regno di Spagna in forza delle disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1432/2003

56      Si deve a questo proposito rilevare che, da un lato, anche supponendo, come sostenuto dal Regno di Spagna, che la persona fisica di cui trattasi abbia controllato solo tre dei nove membri dell’OP, dai documenti allegati al controricorso risulta che la quota della produzione commercializzata da queste tre persone giuridiche, rapportata al valore della produzione commercializzata dall’OP, ammontava all’11,8% e che, dall’altro, tale cifra non è stata contestata dal Regno di Spagna.

57      Orbene, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 1432/2003, l’aumento da parte dello Stato membro della percentuale massima del 20% dei diritti di voto detenuti da un solo membro deve essere proporzionata al contributo del suddetto membro al valore della produzione commercializzata dall’OP.

58      Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione, nell’ipotesi in cui la persona fisica di cui trattasi controlli solo tre dei nove membri dell’OP SAT Royal, e che ciascuno di loro disponga di un voto in seno all’OP, la suddetta persona fisica deterrebbe una percentuale di diritti di voto del 33%, certamente conforme al tetto massimo fissato dal Regno di Spagna, ma significativamente superiore alla quota del valore di produzione detenuta dalle tre persone giuridiche che essa controllerebbe in seno all’OP.

59      In simili circostanze, il Regno di Spagna sarebbe tenuto, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1432/2003 e al fine di garantire il funzionamento democratico dell’OP SAT Royal, ad adottare i provvedimenti necessari per evitare che la suddetta persona fisica controlli oltre il 20% dei diritti di voto in seno all’OP.

60      Da tutto quanto sopra considerato consegue che la seconda parte del secondo motivo è inoperante e che il secondo motivo dev’essere respinto in toto.

61      In conclusione, il ricorso va interamente respinto.

 Sulle spese

62      A norma dell’aticolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2012.

Firme


*Lingua processuale: lo spagnolo.