Language of document : ECLI:EU:T:2011:37





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011 – Yorma’s / UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S)

(causa T‑213/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “yorma’s” – Marchio comunitario denominativo anteriore NORMA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 55, 86, 88)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 febbraio 2009 (procedimento R 1897/2007-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e la Yorma’s AG.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Yorma’s AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «yorma’s» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda di registrazione n. 2048205).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo NORMA (marchio comunitario n. 213769) per prodotti delle classi 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28‑36, nonché la denominazione sociale NORMA utilizzata nel commercio in Germania e l’elemento figurativo NORMA

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Yorma’s AG è condannata alle spese.