Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011 – Yorma’s / UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S)
(causa T‑213/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “yorma’s” – Marchio comunitario denominativo anteriore NORMA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 55, 86, 88)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 20 febbraio 2009 (procedimento R 1897/2007-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e la Yorma’s AG. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Yorma’s AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «yorma’s» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda di registrazione n. 2048205). |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio denominativo NORMA (marchio comunitario n. 213769) per prodotti delle classi 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25, 28‑36, nonché la denominazione sociale NORMA utilizzata nel commercio in Germania e l’elemento figurativo NORMA |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La Yorma’s AG è condannata alle spese. |