Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 maggio 2009

Causa F‑73/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rigetto di domande di rimborso di spese mediche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede segnatamente, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha implicitamente respinto, da una parte, le sue domande del 27 e del 30 giugno 2007 in cui si chiedeva il rimborso al tasso normale di varie spese mediche e, dall’altra, le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 dirette ad ottenere il rimborso «complementare», vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche, in secondo luogo, l’annullamento della decisione esplicita del 29 aprile 2008, con la quale la Commissione ha respinto i suoi reclami avverso le decisioni stesse, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero ogni altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, maggiorata degli interessi al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale a decorrere dal 7 novembre 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda di rimborso di spese mediche

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Atto confermativo

(Statuto dei funzionari, artt. 72, n. 1, 90 e 91)

1.      Una decisione di rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche è sufficientemente motivata qualora informi il funzionario quanto al modo in cui è stata trattata la sua domanda e alle ragioni di fatto e di diritto che giustifichino un recupero da parte del regime di assicurazione malattia delle Comunità europee, anche se tale funzionario non è stato destinatario di tutte le distinte emesse dall’ufficio liquidatore. La circostanza secondo cui il funzionario ignorava l’esistenza di tali distinte prima di ricevere la notifica della decisione di rigetto non rileva ai fini della legittimità della decisione.

Inoltre, in ogni caso, una siffatta decisione, anche nell’ipotesi in cui sia insufficientemente motivata, dovrebbe essere interpretata nel senso che presenta quantomeno un principio di motivazione, che consente all’istituzione di fornire informazioni ulteriori nel corso del giudizio e di adempiere il proprio obbligo di motivazione.

(v. punti 51, 52 e 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II‑463, punti 41 e 44)

2.      Una decisione di rigetto di una domanda di accollo al 100% di spese mediche che non contiene alcun elemento nuovo rispetto a una domanda identica in precedenza respinta e che ha già formato oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario non modifica la situazione giuridica del ricorrente e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Anche a voler ritenere che una siffatta decisione possa essere interpretata come un atto di conferma della prima decisione, che essa possa in tal modo confondersi con quest’ultima e sia, in tal misura, potenzialmente lesiva, il giudice comunitario investito di un ricorso contro detta decisione dovrebbe rilevare d’ufficio il fatto che il ricorso vede contrapposte le stesse parti, ha lo stesso oggetto e si basa sugli stessi motivi. Di conseguenza, il ricorso urterebbe contro l’eccezione di litispendenza e sarebbe pertanto manifestamente irricevibile.

(v. punti 60 e 61)

Riferimento:

Corte: 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio (Racc. pag. 511, punti 3‑5), e 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione (Racc. pag. 2831, punto 9)

Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 16); 9 luglio 2008, cause riunite T‑296/05 e T‑408/05, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 47‑49); 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39‑41), e 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 32‑34)

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2008, causa F‑80/06, Duyster/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52)