Language of document : ECLI:EU:T:2013:634

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

11 dicembre 2013 (*)

«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002/2006) – Contratti Dicoems e Cocoon – Mancata conformità di una parte delle spese dichiarate alle pattuizioni contenute nel contratto – Risoluzione dei contratti – Rimborso di una parte degli importi versati – Risarcimento danni – Domanda riconvenzionale – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Nota di addebito – Irricevibilità»

Nella causa T‑116/11,

European Medical Association (EMA), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Franchi e L. Picciano, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Delaude e F. Moro, in qualità di agenti, assistite da D. Gullo, avvocato,

convenuta,

vertente, da un lato, su una domanda in via principale diretta, in primo luogo, al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto n. 507126, relativo al progetto Cocoon, e del contratto n. 507760, relativo al progetto Dicoems, conclusi rispettivamente il 7 e il 19 dicembre 2003 fra la Commissione e la ricorrente, in secondo luogo, alla dichiarazione d’illegittimità della decisione della Commissione, recante risoluzione dei suddetti contratti, in terzo luogo, all’annullamento della nota di addebito corrispondente e, in quarto luogo, al versamento di un risarcimento per il danno subìto, e, dall’altro, una domanda in subordine basata sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1.     Contesto contrattuale

1        L’articolo 166, paragrafo 1, CE prevede l’adozione di un programma quadro pluriannuale che comprende il complesso delle azioni europee nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2        Nel contesto del sesto programma quadro, adottato con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006) (GU L 232, pag. 1), sono stati conclusi, rispettivamente il 7 e il 19 dicembre 2003, un contratto n. 507126, relativo al progetto Cocoon (in prosieguo: il «contratto Cocoon»), e un contratto n. 507760, relativo al progetto Dicoems (in prosieguo: il «contratto Dicoems»), dalla Commissione delle Comunità europee, da un lato, e dai coordinatori e partecipanti ai progetti, fra cui la ricorrente, la European Medical Association (EMA), dall’altro.

3        La partecipazione della ricorrente e degli altri soggetti selezionati ai progetti di ricerca si è svolta nell’ambito di consorzi, costituiti secondo quanto previsto dai contratti Cocoon e Dicoems e composti, da un lato, da un coordinatore, cui erano attribuiti specifici compiti di carattere amministrativo e gestionale, e dagli altri partecipanti al progetto, dall’altro.

4        L’articolo 5 del contratto Cocoon stabilisce un contributo finanziario europeo massimo di EUR 6,7 milioni. Il contratto, della durata totale di 42 mesi, all’articolo 6 prevede una suddivisione del progetto in quattro periodi di rendicontazione (in prosieguo anche: i «reporting periods» o i «periodi»). Da tale disposizione e dai formulari C (in prosieguo anche: i «Forms C») allegati all’atto introduttivo del ricorso risulta che il primo periodo si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, il secondo dal 2 gennaio al 31 dicembre 2005, il terzo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e il quarto dal 1° gennaio al 30 giugno 2007.

5        L’articolo 5 del contratto Dicoems stabilisce un contributo finanziario europeo massimo di EUR 2 milioni. Il contratto ha una durata totale di 30 mesi, suddivisa, in base all’articolo 6 del citato contratto, in tre reporting periods. Dalla menzionata disposizione e dai formulari C allegati all’atto introduttivo del ricorso risulta che il primo periodo si svolge dal 1° gennaio al 30 giugno 2004, il secondo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 e il terzo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

6        Conformemente all’articolo 7 di entrambi i contratti, alla scadenza di ogni reporting period i consorzi trasmettono, entro un certo termine, alla Commissione relazioni sull’attività svolta, lo stato di avanzamento dei progetti, l’utilizzo delle risorse nonché il «Form C−Financial Statement» redatto e fornito da ogni contraente, relativo ai costi sostenuti nell’ambito dell’esecuzione dei contratti e di cui è chiesto il rimborso.

7        Per ciascuno dei due progetti è previsto un meccanismo di prefinanziamento e le modalità di concessione del contributo finanziario sono fissate segnatamente all’articolo 8 del contratto Cocoon e all’articolo 8 del contratto Dicoems. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dei contratti in questione, ogni pagamento effettuato al termine di un reporting period corredato di un certificato di revisione contabile sarà considerato definitivo, fatti salvi gli esiti di eventuali revisioni contabili (in prosieguo anche: «audit») o controlli che potrebbero essere svolti ai sensi dell’articolo II.29 delle Condizioni generali, che figurano nell’allegato II dei menzionati contratti (in prosieguo: le «condizioni generali»).

8        L’articolo 12 dei contratti Cocoon e Dicoems stabilisce che agli stessi è applicabile il diritto belga.

9        L’articolo 13 dei suddetti contratti prevede una clausola compromissoria la quale precisa che il Tribunale è il solo competente a conoscere delle controversie tra la Commissione e i contraenti relative alla validità, all’interpretazione o all’applicazione di tali contratti.

10      Le condizioni generali che, conformemente all’articolo 14 dei due contratti, ne costituiscono parte integrante, includono una prima sezione relativa in particolare all’esecuzione dei progetti in parola, al termine dei contratti e alla responsabilità (articoli da II.2 a II.18), una seconda sezione relativa alle disposizioni finanziarie e ai controlli, alle revisioni contabili, ai rimborsi e alle sanzioni (articoli da II.19 a II.31) e una terza sezione relativa ai diritti di proprietà intellettuale (articoli da II.32 a II.36).

11      L’articolo II.6 delle condizioni generali stabilisce che il subappalto è ammesso per servizi minori che non costituiscono il c.d. core element (cuore) del progetto. Affinché i costi relativi ad un contratto di subappalto diano diritto al contributo, occorre che siano soddisfatte talune condizioni.

12      In base all’articolo II.7, paragrafo 1, delle condizioni generali le relazioni sono presentate alla Commissione entro i 45 giorni successivi al termine dei periodi rilevanti. L’articolo II.7, paragrafo 2, precisa che, per ogni reporting period, il consorzio presenta le relazioni previste nei contratti (segnatamente le relazioni sull’attività e la gestione; in prosieguo anche: gli «activity reports»), che includono in particolare i formulari C di dichiarazione finanziaria forniti dai contraenti per ogni periodo.

13      Ai sensi dell’articolo II.8, paragrafo 3, delle condizioni generali, la Commissione s’impegna a valutare le relazioni presentate entro 45 giorni dal loro ricevimento. La mancanza di riposta entro il termine summenzionato non equivale ad approvazione. La Commissione può respingere dette relazioni anche dopo il termine ultimo di pagamento fissato nel contratto. L’articolo II.8, paragrafo 4, dispone che l’approvazione delle relazioni non comporta l’esenzione dalle revisioni contabili e dai controlli eseguiti ai sensi dell’articolo II.29.

14      L’articolo II.16 delle condizioni generali elenca le situazioni nelle quali può cessare la partecipazione di un contraente.

15      Secondo l’articolo II.16, paragrafo 1, delle condizioni generali, se il contraente non adempie i suoi obblighi contrattuali, la Commissione richiede al consorzio di trovare una soluzione adeguata entro un termine massimo di 30 giorni e, in assenza di una soluzione soddisfacente entro tale termine, la Commissione dispone la cessazione della partecipazione del contraente in questione.

16      L’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali prevede che la Commissione può disporre la cessazione immediata della partecipazione di un contraente qualora:

«a)      il contraente, deliberatamente o per negligenza, avesse commesso una “irregolarità” nell’esecuzione del contratto;

b)      il contraente non avesse rispettato i principi etici fondamentali contenuti nelle regole di partecipazione [Rules for Participation]».

17      L’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali definisce la nozione di «irregolarità» come indicativa «di qualsiasi inosservanza di una disposizione di diritto comunitario oppure di qualsiasi violazione di un’obbligazione contrattuale derivante da un’azione od omissione del contraente che, comportando una spesa ingiustificata, arrechi pregiudizio, o possa arrecare pregiudizio, al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee».

18      All’articolo II.16, paragrafo 8, delle condizioni generali è previsto che, quando il consorzio prosegua il progetto, la Commissione emette un ordine di recupero (recovery order) nei confronti del contraente inadempiente o gli richiede, con il consorzio in copia, di trasferire al consorzio l’importo dovuto alla Commissione entro 30 giorni. Qualora il contraente non si attivi in tal senso, essa emette un ordine di recupero per tutti gli importi da questo dovuti. Talune disposizioni del contratto (e segnatamente gli articoli II.29, II.30 e II.31 relativi a controlli, audit e rimborsi) continuano ad applicarsi al contraente inadempiente dopo la cessazione della sua partecipazione e ai contraenti in caso di cessazione del contratto.

19      L’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce le spese che possono godere del finanziamento e prevede quanto segue:

«Le spese ammissibili al finanziamento sostenute per l’attuazione del progetto devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)      devono essere effettive, economicamente razionali e necessarie ai fini dell’attuazione del progetto;

b)      devono essere determinate in conformità ai principi contabili normalmente applicati dal contraente;

c)      devono essere sostenute per la durata del progetto come definita all’articolo 4, paragrafo 2 (…);

d)      devono essere iscritte nei registri contabili del contraente che le ha sostenute entro la data di redazione del certificato di audit previsto all’articolo II. 26. Le procedure contabili adottate per l’iscrizione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento del contraente nonché consentire il confronto diretto tra le spese e le entrate incorse per l’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività del contraente (…)».

20      L’articolo II.19, paragrafo 2, lettere da a) ad h), delle condizioni generali menziona otto categorie di spese non consentite. Nell’articolo II.19, paragrafo 2, lettera i), si aggiunge che non sono consentite tutte le spese che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

21      Gli articoli II.20 e II.21 delle condizioni generali definiscono due tipi di costi consentiti alle condizioni di cui all’articolo II.19, ossia, in primo luogo, i costi diretti, imputabili direttamente ai progetti e, in secondo luogo, i costi indiretti, non imputabili direttamente ai progetti, ma suscettibili di essere identificati e giustificati dal sistema contabile del singolo contraente come sostenuti in relazione con i costi diretti.

22      Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti per l’esecuzione dei progetti e dei relativi contratti, l’articolo II.22 delle condizioni generali prevede tre modelli di rendicontazione dei costi (cost reporting models), fra cui il modello dei costi addizionali (additional cost model), utilizzabile da enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro di diritto privato o pubblico o da organizzazioni internazionali, che non dispongono di un sistema contabile che permetta di distinguere la quota di costi (diretti ed indiretti) da loro sostenuti per l’esecuzione dei progetti.

23      L’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali enuncia che i contraenti che adottano il modello dei costi addizionali possono imputare al progetto unicamente i costi diretti che siano addizionali rispetto ai loro costi ricorrenti. È ivi altresì previsto che:

«I costi diretti relativi al personale sono limitati ai costi effettivi del personale dedicato al progetto quando il contraente abbia concluso con detto personale:

–      un contratto temporaneo per lavorare su progetti di RST della Comunità;

–      un contratto temporaneo per terminare un dottorato;

–      un contratto parzialmente o interamente dipendente da finanziamenti esterni che si aggiungono al finanziamento ricorrente ordinario del contraente. In tal caso i costi imputati al presente contratto devono escludere tutti i costi coperti dal finanziamento ordinario ricorrente».

24      L’articolo II.26 delle condizioni generali prevede l’elaborazione di certificati di revisione contabile da parte di un revisore esterno. Detta clausola dispone, in fine, che la certificazione effettuata da revisori esterni non riduce minimamente la responsabilità dei contraenti ai sensi del contratto, né i diritti attribuiti all’Unione europea dall’articolo II.29 delle condizioni generali.

25      Dall’articolo II.27 delle condizioni generali risulta che gli anticipi concessi al coordinatore per conto del consorzio restano proprietà dell’Unione.

26      L’articolo II.28, paragrafo 1, delle condizioni generali enuncia che, fatti salvi controlli e revisioni contabili, l’importo del pagamento definitivo al contraente è adottato sulla base delle relazioni di cui all’articolo II.7 approvate dalla Commissione.

27      L’articolo II.29 delle condizioni generali concerne i controlli e gli audit cui possono essere sottoposti i contraenti. Esso recita:

«1.      La Commissione, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto e fino a cinque anni successivi alla conclusione del progetto, può predisporre audit, eseguiti da revisori scientifici o tecnici o da revisori esterni, oppure dai servizi della Commissione stessa, compreso l’OLAF. Siffatti audit possono vertere sugli aspetti scientifici, finanziari, tecnologici o su altri aspetti (inclusi i principi contabili e gestionali) relativi alla buona esecuzione del progetto e del contratto. Tutti gli audit anzidetti devono essere eseguiti conformemente al principio di riservatezza. Gli importi eventualmente dovuti alla Commissione a seguito delle conclusioni di tali audit possono dar luogo a rimborso come previsto all’articolo II.31.

(…)

2.      I contraenti sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti i dati particolareggiati eventualmente richiesti dalla stessa al fine di verificare che il contratto sia correttamente gestito ed eseguito.

3.      I contraenti sono tenuti a conservare l’originale o, in casi eccezionali, debitamente comprovati, copie autenticate, di tutti i documenti relativi al contratto fino a cinque anni a decorrere dalla conclusione del progetto. Detti documenti devono essere messi a disposizione della Commissione su richiesta presentata nel corso dell’esecuzione di qualsiasi audit previsto dal contratto.

(…)».

28      L’articolo II.31, paragrafo 1, delle condizioni generali disciplina il recupero, da parte della Commissione, delle somme non dovute e corrisposte ai contraenti o delle somme il cui rimborso è giustificato in applicazione del contratto. L’articolo II.31, paragrafo 5, dispone che, in base all’articolo 256 CE, la Commissione può adottare una decisione costituente titolo esecutivo che stabilisce un importo a carico di soggetti diversi dagli Stati.

29      Ai sensi dell’articolo II.32 delle condizioni generali, il c.d. knowledge, definito all’articolo II.1, paragrafo 14, delle menzionate condizioni generali come attinente ai risultati dei progetti in questione nonché ai diritti ad essi connessi, è di proprietà di quelle fra le parti, che hanno stipulato il contratto con la Commissione, che hanno contribuito ad ottenerlo.

 2. Diritto belga

30      L’articolo 1134 del codice civile belga stabilisce che i «contratti stipulati secondo la legge hanno forza di legge tra le parti contraenti» (primo comma) e che «possono essere sciolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge» (secondo comma).

31      L’articolo 1134, terzo comma, prevede che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede. L’articolo 1135 del medesimo codice enuncia che «i contratti obbligano non solo a quanto ivi espressamente previsto, bensì anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo equità, consuetudine o legge», esprimendo quindi parimenti il principio dell’esecuzione in buona fede dei contratti.

32      Quando sorge una controversia relativamente all’esecuzione di un contratto, l’onere della prova è disciplinato da quanto disposto all’articolo 1315 del codice civile belga, ai sensi del quale:

«Chi richiede l’esecuzione di un’obbligazione deve fornirne la prova.

Viceversa, chi afferma di essersene liberato deve dimostrare il pagamento o il fatto che ha causato l’estinzione della sua obbligazione».

33      L’articolo 1341 del codice civile belga stabilisce che, in materia di prova, «occorre redigere atto notarile o scrittura privata relativamente ad ogni bene che superi l’importo o il valore di EUR 375, anche qualora si tratti di depositi volontari». Tale articolo precisa che «non è ammessa la prova per testimoni contro e oltre quanto contenuto negli atti, né su quanto si asserisce essere stato detto precedentemente, nel corso o successivamente agli atti, e benché si tratti di un importo o valore inferiore a EUR 375». Esso aggiunge:

«Ciò non pregiudica quanto disposto nelle leggi relative al commercio».

34      L’articolo 1347 del medesimo codice prevede quanto segue:

«Le disposizioni precedenti sono soggette a deroga quando vi è un principio di prova per iscritto.

Si considera tale ogni atto scritto proveniente dal soggetto contro cui è diretta la domanda, o da colui che detto soggetto rappresenta, e che rende verosimile il fatto asserito».

 Fatti

35      La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga con sede in Bruxelles (Belgio).

36      Essa fa presente di aver partecipato per un importo di EUR 166 410,50 al progetto Dicoems, e per un importo di EUR 260 756,53 al progetto Cocoon, ossia complessivamente per EUR 427 167,03, affermando altresì di aver ricevuto l’importo di EUR 176 167,87 e di essere quindi ancora in credito di EUR 250 999,16 nell’ambito dei due progetti.

37      In seguito al fallimento del coordinatore nell’ambito del contratto Dicoems, la ricorrente è stata designata al posto di quest’ultimo con effetto dal 19 gennaio 2007. Nell’ambito del contratto Cocoon, il coordinatore, cancellato dal registro delle imprese, è stato sostituito da un altro soggetto.

38      Con lettera del 12 febbraio 2009 la Commissione ha informato la ricorrente di aver deciso di sottoporla a una revisione contabile, ai sensi dell’articolo II.29 delle condizioni generali, al fine di verificare la corretta esecuzione dei contratti Dicoems e Cocoon sul piano contabile e finanziario. La revisione contabile ha avuto luogo il 3 e 4 marzo e il 7 aprile 2009.

39      Con lettera del 19 maggio 2009 la Commissione ha trasmesso un progetto di relazione di revisione contabile (in prosieguo: il «progetto di relazione di revisione contabile») alla ricorrente, invitandola a presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

40      Con lettera del 18 giugno 2009 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di concederle una proroga di quattro mesi del termine per presentare le suddette osservazioni, facendo valere, in particolare, un trasloco avvenuto nel 2004 e la necessità di procedere ad una completa revisione della documentazione rilevante nonché alla ricerca di documenti utili e/o mancanti.

41      Con lettera del 23 giugno 2009 la Commissione ha accordato alla ricorrente un termine di trenta giorni supplementari per trasmettere le sue osservazioni, spiegando che la proroga di quattro mesi inizialmente richiesta dalla ricorrente non era ragionevole in quanto, ai sensi dell’articolo II.29, paragrafo 3, delle condizioni generali, i contraenti sono tenuti a conservare gli originali (o, in certi casi, le copie autentiche) di tutti i documenti relativi ai contratti fino a cinque anni dalla fine dei progetti e che, secondo la medesima clausola, tali documenti debbono essere messi a disposizione della Commissione allorché quest’ultima ne fa domanda nell’ambito di un’eventuale procedura di revisione contabile.

42      La Commissione ha altresì precisato che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali, i costi consentiti, sostenuti per la realizzazione dei progetti, dovevano essere registrati nei documenti contabili del contraente al massimo entro la data di emanazione del certificato di revisione contabile previsto dall’articolo II.26 delle suddette condizioni generali. La Commissione ha pertanto rilevato che, in realtà, tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti sarebbe già dovuta essere in possesso della ricorrente il giorno in cui è stata realizzata la revisione contabile nei suoi locali.

43      Con messaggi di posta elettronica del 3 e 6 luglio 2009 la ricorrente ha spiegato che i documenti erano in Italia e che, per il contratto Cocoon, era necessaria l’autorizzazione di un tribunale. Essa ha chiesto alla Commissione una copia dei contratti Dicoems e Cocoon, compresa una descrizione completa dei progetti corrispondenti e degli obblighi dei contraenti, e delle dichiarazioni di spesa trasmesse dai coordinatori dei progetti, spiegando di voler verificare che la documentazione di cui la Commissione disponeva corrispondesse a quella che essa aveva trasmesso.

44      Con messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2009 la Commissione ha inviato alla ricorrente la copia dei contratti con i rispettivi allegati, nonché la documentazione finanziaria ricevuta per conto della ricorrente.

45      Con lettera del 19 agosto 2009, la ricorrente ha inviato le proprie osservazioni alla Commissione riguardo al progetto di relazione di revisione contabile, insieme a taluni documenti.

46      Il 30 settembre 2009 la Commissione ha informato la ricorrente della chiusura della revisione contabile e le ha trasmesso la relazione finale di revisione contabile (in prosieguo: la «relazione finale di revisione contabile»).

47      Nell’ambito della relazione finale di revisione contabile, la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva violato le disposizioni contrattuali e commesso gravi irregolarità, ai sensi dell’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali, nell’esecuzione dei contratti Dicoems e Cocoon. In particolare, essa ha rilevato l’assenza di tracciabilità, nella contabilità della ricorrente, dei costi di cui quest’ultima ha chiesto il rimborso, la mancanza degli originali (o delle copie autenticate, ove ammesse) dei documenti relativi all’esecuzione dei contratti, il fatto che alcune spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso non erano reali e non corrispondevano ai documenti giustificativi relativi ai progetti, il fatto che la ricorrente, firmando la documentazione finanziaria trasmessa alla Commissione, ha certificato circostanze non conformi alla realtà riguardanti i costi sostenuti e i relativi documenti giustificativi e il fatto che alcuni contratti di subappalto erano stati stipulati in violazione delle disposizioni contrattuali. Essa ha pertanto considerato che dall’importo di EUR 329 140,99, reclamato a titolo di costi consentiti, dovesse essere esclusa la somma di EUR 315 739,99 ed ha concluso che si dovesse porre fine alla partecipazione della ricorrente ai progetti, in applicazione dell’articolo II.16 delle condizioni generali.

48      Il 3 dicembre 2009 si è svolto un incontro tra la ricorrente e la Commissione.

49      Con messaggio di posta elettronica dell’11 gennaio 2010 la Commissione ha risposto agli argomenti della ricorrente e le ha spiegato che l’indebita mancata conoscenza, da parte sua, delle disposizioni finanziarie e contabili che regolavano i progetti Cocoon e Dicoems non poteva in alcun caso esonerarla da responsabilità quanto alle irregolarità dalla stessa commesse.

50      Con lettera del 20 gennaio 2010 la Commissione ha informato la ricorrente della sua volontà di porre termine alla sua partecipazione ai progetti Dicoems e Cocoon, in forza dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali, e quindi di chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite per un totale di EUR 165 302,15, ossia un importo di EUR 121 261,96 per il progetto Cocoon e di EUR 44 041,09 per il progetto Dicoems.

51      Con lettera del 24 febbraio 2010 la ricorrente ha presentato osservazioni sulla lettera della Commissione del 20 gennaio 2010.

52      Con lettera del 21 aprile 2010 la Commissione ha risposto alle suddette osservazioni.

53      La ricorrente ha inoltre presentato, in particolare con lettere del 24 febbraio, del 3 e 10 maggio 2010, una domanda di accesso alla corrispondenza tra la Commissione e gli altri membri dei consorzi dei due progetti. Il 1° luglio 2010 si è svolto un incontro tra i rappresentanti della ricorrente e la Commissione. Il 9 luglio 2010 la ricorrente ha limitato l’elenco dei documenti ai quali chiedeva di avere accesso. I documenti richiesti le sono stati trasmessi il 5 agosto 2010.

54      Con lettera del 15 settembre 2010 la ricorrente ha inviato alla Commissione alcune osservazioni sulla relazione finale di revisione contabile.

55      Il 22 ottobre 2010 la Commissione ha risposto a tali osservazioni concludendo, dopo aver effettuato una nuova analisi dei costi di cui la ricorrente aveva chiesto il rimborso e dei motivi del rifiuto dello stesso ai sensi delle disposizioni contrattuali, che gli elementi e gli argomenti presentati non erano idonei a rimettere in discussione le conclusioni formulate al termine della procedura di revisione contabile.

56      Con lettera del 4 novembre 2010 la ricorrente ha chiesto un nuovo termine per rispondere alla lettera del 22 ottobre 2010.

57      Con lettera del 5 novembre 2010 la Commissione ha notificato alla ricorrente la cessazione della sua partecipazione ai progetti Cocoon e Dicoems sulla base dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali per i motivi indicati nella sua lettera del 20 gennaio 2010. Essa, inoltre, ha dichiarato che, in applicazione dell’articolo II.16, paragrafo 8, delle condizioni generali, avrebbe proceduto al recupero con nota di addebito della somma di EUR 164 080,03 indebitamente versata alla ricorrente (vale a dire, EUR 121 098,51 con riferimento al contratto Cocoon e EUR 42 981,52 con riferimento al contratto Dicoems).

58      Il 1° dicembre 2010 la ricorrente ha depositato una denuncia dinanzi al Mediatore europeo per cattiva amministrazione della Commissione. Il Mediatore ha respinto la denuncia il 1° febbraio 2011.

59      Il 7 dicembre 2010 la ricorrente ha inviato osservazioni finali chiedendo, in particolare, la sospensione del recupero dell’importo indicato nella lettera del 5 novembre 2010, in attesa della decisione del Mediatore.

60      Il 13 dicembre 2010 la Commissione ha inviato alla ricorrente una nota di addebito di importo pari a EUR 164 080,03 (in prosieguo: la «nota di addebito»), precisando per ciascun contratto l’importo ritenuto consentito, gli importi già versati e l’importo da recuperare.

 Procedimento e conclusioni delle parti

61      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La sua domanda di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione datata 5 novembre 2010, recante risoluzione dei contratti relativi ai progetti Cocoon e Dicoems, e della nota di addebito, depositata con atto separato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2011, è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 18 novembre 2011, EMA/Commissione (T‑116/11 R, non pubblicata nella Raccolta).

62      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti, il che è stato eseguito entro il termine assegnato.

63      All’udienza del 27 febbraio 2013 le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

64      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        in via principale:

–        accertare e dichiarare che essa ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali che le incombevano in base ai contratti Dicoems e Cocoon, ed ha pertanto diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di tali contratti come risultanti dai formulari C inviati alla Commissione, ivi compreso il formulario C relativo al quarto periodo del contratto Cocoon;

–        accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione della Commissione di risoluzione dei suddetti contratti, contenuta nella lettera del 5 novembre 2010;

–        per l’effetto, dichiarare che la domanda della Commissione volta a ottenere la restituzione della somma di EUR 164 080,10 è infondata, e conseguentemente annullare la nota di addebito attraverso l’emissione di una corrispondente nota di credito o comunque dichiararne l’illegittimità;

–        condannare la Commissione al pagamento delle restanti somme ad essa spettanti in forza dei formulari C consegnati alla Commissione, pari a EUR 250 999,16;

–        condannare la Commissione a versarle un equo risarcimento per il danno subìto a causa della mancanza di controllo;

–        in subordine:

–        accertare la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa e per fatto illecito;

–        conseguentemente condannare la Commissione al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale da essa sofferti, che dovranno essere stimati nel corso del presente giudizio;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

65      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile e infondato;

–        respingere la domanda di risarcimento danni, come irricevibile e infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

66      Nell’ambito della controreplica la Commissione formula una domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di confermare la nota di addebito e la cessazione della partecipazione della ricorrente ai contratti e, pertanto, di condannare la ricorrente a rimborsare la somma di EUR 164 080,03, maggiorata degli interessi conformemente all’articolo II.31, paragrafo 2, delle condizioni generali.

 In diritto

1.     Osservazioni preliminari

67      In primo luogo, è d’uopo fare presente che, il 20 luglio 2011, la ricorrente ha depositato, in aggiunta alla replica, una lettera che è stata inserita nel fascicolo e sulla quale la Commissione è stata invitata a rispondere nella controreplica. Nella menzionata lettera del 20 luglio 2011 la ricorrente lamenta che il controricorso della Commissione contiene numerosi riferimenti ad argomenti e documenti relativi al procedimento sommario, il quale costituisce un procedimento distinto. A suo avviso ciò crea confusione e comporta un aumento indiretto delle pagine di cui consiste il controricorso, che va oltre il limite delle pagine imposto dalle istruzioni alle parti.

68      Il Tribunale rileva che non si tratta di un motivo vero e proprio e che da esso non si traggono argomenti connessi al petitum del ricorso. Volendolo interpretare come argomento dedotto a sostegno del presente ricorso, esso deve essere quindi respinto in quanto inconferente.

69      Inoltre e in ogni caso, è d’uopo osservare che gli argomenti del procedimento sommario sono ripresi dalla Commissione nell’ambito del procedimento principale in modo autonomo e indipendente rispetto a quelli fatti valere nell’ambito del procedimento sommario e che essi non costituiscono meri rinvii. Di conseguenza, non possono aver contribuito ad aumentare il numero delle pagine fissato dalle istruzioni alle parti. Si aggiunga che essi sono sviluppati in modo completo e strutturato. Infine, i documenti ad essi relativi sono citati con chiarezza nel controricorso, senza possibilità di confusione, e sono nuovamente allegati alla controreplica.

70      Pertanto siffatto argomento deve essere in ogni caso respinto.

71      In secondo luogo, dall’atto introduttivo del ricorso, e segnatamente dal quarto capo delle conclusioni, risulta che la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento della nota di addebito diretta ad ottenere il rimborso da parte della ricorrente dell’importo in questione.

72      A tale riguardo occorre rammentare che gli atti adottati dalle istituzioni che s’inseriscono in un contesto contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’articolo 288 TFUE, il cui annullamento può essere domandato al giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v. ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, Racc. pag. II‑7213, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).

73      Orbene, nel caso di specie, con la nota di addebito, che rinvia alla sua lettera del 5 novembre 2010, la Commissione domanda alla ricorrente il pagamento di un debito, di cui si ritiene titolare, costituito da importi versati corrispondenti a spese che essa considera non consentite ai sensi dei contratti in questione e che non ha accettato. Siffatta posizione non esula dal quadro contrattuale ed è segnatamente basata sul combinato disposto degli articoli II.29, paragrafo 1, e II.31 delle condizioni generali.

74      La nota di addebito si inserisce quindi nel contesto dei contratti stipulati tra la Commissione e la ricorrente, in quanto è volta al recupero di un credito la cui base si trova nelle disposizioni contrattuali e si propone di fare valere diritti che la Commissione trae dalle clausole dei menzionati contratti stipulati con la ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, Racc. pag. II‑2431, punto 53; ordinanze del Tribunale del 31 agosto 2011, IEM/Commissione, T‑435/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 44, e Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, punto 72 supra, punto 26).

75      Dal momento che la nota di addebito è inscindibile dal quadro contrattuale, il quarto capo delle conclusioni diretto al suo annullamento o alla dichiarazione della sua illegittimità deve pertanto essere considerato irricevibile. Gli argomenti dedotti a sostegno di tale capo delle conclusioni devono di conseguenza essere respinti in quanto fatti valere a sostegno di un capo delle conclusioni irricevibile. Inoltre, anche volendo supporre che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della nota di addebito possa essere riqualificato come diretto al rimborso degli importi in questione in applicazione della giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, punto 72 supra, punti 34 e 35, e giurisprudenza ivi citata), occorre constatare che, in ogni caso, i motivi fatti valere avverso la nota di addebito sono riconducibili a quelli dedotti a sostegno della domanda di rimborso.

76      Nell’ambito del ricorso, basato sugli articoli 268 TFUE, 272 TFUE e 340 TFUE, la ricorrente deduce cinque motivi. I primi quattro sono fatti valere a titolo di domanda principale e il quinto, relativo alla responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa e comportamento illecito, lo è a titolo di domanda in subordine.

2.     Sulla domanda in via principale, basata sui primi quattro motivi

77      La ricorrente deduce quattro motivi. Il primo è relativo alla violazione degli articoli II.19, II.20, II.21 e II.25 delle condizioni generali. Il secondo motivo è relativo alla violazione, da parte della Commissione, degli obblighi di controllo e dei principi di buona fede e di leale collaborazione nell’esecuzione dei contratti. Il terzo motivo è relativo alla violazione da parte della Commissione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e proporzionalità e il quarto motivo concerne la violazione dei diritti della difesa e un difetto di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli II.19, II.20, II.21 e II.25 delle condizioni generali

78      È d’uopo innanzitutto pronunciarsi circa la domanda della ricorrente relativa all’importo concernente il quarto periodo del progetto Cocoon, che non le è stato corrisposto e che non è oggetto di revisione contabile. Successivamente la ricorrente fa valere, in sostanza, la censura relativa alla mancanza di scelta per il modello di costi, la censura relativa alla mancata approvazione di costi fatturati non ancora pagati, la censura relativa ai costi diretti del personale, quella relativa ai costi indiretti del personale ed infine quella relativa all’incoerenza della relazione finale di revisione contabile, che occorre esaminare in successione.

 Sulla domanda di rimborso relativa al quarto periodo

79      Si deve innanzitutto rilevare che nella sua domanda di rimborso la ricorrente include l’importo di EUR 98 030,42, a titolo del quarto periodo del progetto Cocoon. Essa sostiene che dalla relazione finale di revisione contabile risulta che la Commissione disponeva dei dettagli relativi ai costi e che non le sono ascrivibili ritardi nella trasmissione della documentazione, aggiungendo, nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, che il termine di cinque anni previsto all’articolo II.29 delle condizioni generali è scaduto e che non è più possibile effettuare revisioni contabili.

80      Il Tribunale constata che l’importo corrispondente al quarto periodo, che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, non è stato versato alla ricorrente e non ha costituito oggetto di revisione contabile. Dalle risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale risulta, infatti, che la documentazione finanziaria relativa a tale periodo è attualmente sottoposta all’esame della Commissione.

81      Occorre rammentare che, sebbene le disposizioni contrattuali applicabili nel caso di specie non richiedano di per sé di effettuare una revisione contabile, dall’articolo 8, paragrafo 2, dei contratti e dall’articolo II.28, paragrafo 1, delle condizioni generali risulta che l’importo del pagamento finale al contraente è adottato sulla base delle relazioni previste all’articolo II.7 delle summenzionate condizioni generali, approvate dalla Commissione. Inoltre, dall’articolo II.8, paragrafo 3, delle condizioni generali si evince che il silenzio della Commissione non equivale all’approvazione delle relazioni in parola.

82      Nella fattispecie è d’uopo osservare che, indipendentemente dalla questione di accertare a chi sia ascrivibile il ritardo nella trasmissione della documentazione relativa al quarto periodo del contratto Cocoon, la Commissione non ha preso posizione rispetto al diritto al finanziamento degli importi in questione e non ha approvato le relazioni afferenti al citato quarto periodo. Il mero fatto che le somme in discussione non siano state oggetto di critiche da parte della Commissione non è sufficiente per poter ritenere che essa le abbia approvate e che i relativi importi siano consentiti.

83      Inoltre, la prescrizione menzionata all’articolo II.29 delle condizioni generali, di cinque anni a partire dalla fine del progetto, fatta valere dalla ricorrente, è irrilevante, poiché riguarda la possibilità di effettuare una revisione contabile o un controllo e non l’approvazione da parte della Commissione delle dichiarazioni finanziarie.

84      Infine, la ricorrente non fa riferimento a documenti o giustificativi relativi all’importo da essa citato e ai costi relativi al quarto periodo in questione.

85      Di conseguenza, la domanda della ricorrente vertente sulla somma di EUR 98 030,42, corrispondente al quarto periodo del contratto Cocoon, che non è stato respinta dalla Commissione e il cui importo e legittimità non risultano nemmeno giustificati dalla ricorrente, deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla censura relativa alla mancanza di scelta del modello di costi

86      La ricorrente pone in evidenza che, nella sua qualità di associazione senza scopo di lucro, era obbligata ad optare per il modello dei costi addizionali. Nella fattispecie essa avrebbe scelto tale modello poiché la sua contabilità non le consente l’individuazione dei costi diretti, ma le consente di identificare i costi addizionali sostenuti per il progetto. Tale sistema era quindi, a suo avviso, una «scelta obbligata».

87      È necessario rilevare che è pacifico che la ricorrente ha optato per il modello dei costi addizionali conformemente all’articolo II.22, paragrafo 3, delle condizioni generali.

88      La circostanza che siffatta scelta fosse necessaria in considerazione del suo sistema contabile non costituisce altro che l’applicazione delle disposizioni contrattuali accettate dalla ricorrente. Essa non può dunque lamentarsi di aver dovuto scegliere il modello dei costi addizionali.

89      Tale censura va pertanto respinta.

 Sulla censura relativa alla mancata approvazione di costi fatturati non ancora pagati

90      La ricorrente sostiene che le spese per il personale iscritte nella sua contabilità corrispondono a prestazioni già eseguite e giustificate da fatture emesse dai consulenti e dai fogli di presenza (time-sheets), e che si tratta di costi consentiti, anche se le fatture non sono ancora state pagate. Richiedere un movimento di cassa sarebbe contrario all’articolo II.19, paragrafo 2, delle condizioni generali e costituirebbe una discriminazione in forza delle vigenti norme contabili.

91      Si deve notare che l’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali prevede sostanzialmente, che, per essere consentite, le spese devono soddisfare diversi requisiti. In particolare, esse devono essere sostenute nel corso della durata del progetto, tranne che per quanto riguarda i costi relativi all’elaborazione della relazione finale [articolo II.19, paragrafo 1, lettera c)] e devono essere iscritte nella contabilità del contraente che le ha effettuate, non oltre la data della redazione del certificato di revisione contabile (audit certificate) di cui all’articolo II.26 delle condizioni generali. Le procedure contabili adottate per l’iscrizione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento della controparte, nonché permettere il confronto diretto tra le spese e le entrate collegate all’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività del contraente [articolo II.19, paragrafo 1, lettera d)].

92      Nel caso di specie, dalla relazione finale di revisione contabile emerge che taluni costi non sono stati registrati nei conti della ricorrente forniti nel corso della revisione contabile e che non erano stati nemmeno sostenuti dalla ricorrente, che applica una contabilità per cassa (cash basis). Siffatta conclusione è stata mantenuta alla luce della contabilità e delle dichiarazioni finanziarie comunicate il 19 agosto 2009.

93      Il Tribunale rileva che, nella lettera del 19 agosto 2009 indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha negato di applicare una contabilità «per cassa». Tuttavia, dinanzi al Tribunale, e come riconosciuto nel corso dell’udienza, la ricorrente fa presente di applicare una siffatta contabilità «per cassa», elemento di cui si dà atto nel verbale d’udienza. In altri termini, le spese e le entrate sono contabilizzate, rispettivamente, al momento dell’incasso degli introiti e dell’effettivo versamento delle spese.

94      Orbene, dai documenti prodotti il 19 agosto 2009 risulta che taluni costi per il personale compaiono nei forms C come «da pagare» («to be paid»).

95      Tali spese non ancora pagate non possono pertanto essere considerate come registrate nella contabilità dalla ricorrente nell’ambito della sua contabilità per cassa.

96      Pertanto, la Commissione correttamente ne ha desunto che taluni costi non erano stati sostenuti dalla ricorrente e che non sono stati «registrati» entro e non oltre la data di redazione del certificato di revisione contabile, come richiesto dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali.

97      Ne consegue che la ricorrente non dimostra che le constatazioni della Commissione riguardo all’inosservanza dei requisiti contabili posti dalle disposizioni contrattuali applicabili in materia di diritto al finanziamento dei costi, segnatamente dall’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali, non fossero fondate.

98      Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non inficiano tale conclusione.

99      Essa afferma difatti che i costi in questione concernono costi reali, effettivi, e non eccessivi. Ciò nondimeno detto argomento non risponde alla critica della Commissione relativa alla mancata registrazione nella contabilità.

100    Inoltre, la ricorrente afferma che richiedere un movimento di cassa sarebbe contrario all’articolo II.19, paragrafo 2, delle condizioni generali. È d’uopo rammentare che l’articolo II.19, paragrafo 2, lettere da a) ad h), delle condizioni generali menziona otto categorie di costi non consentiti. L’articolo II.19, paragrafo 2, lettera i), aggiunge che non sono consentiti tutti i costi che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Poiché, nel caso di specie, è stato giustamente considerato che i costi non soddisfano taluni requisiti posti dall’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali (punto 97 supra), l’argomento della ricorrente deve essere respinto in applicazione dell’articolo II.19, paragrafo 2, lettera i), delle condizioni generali.

101    Infine, la ricorrente sostiene che la circostanza di poter considerare consentite unicamente le spese effettivamente pagate costituirebbe una discriminazione alla luce delle vigenti norme contabili.

102    Detto argomento deve tuttavia essere parimenti respinto. La Commissione, infatti, si limita ad applicare, nella fattispecie, le disposizioni contrattuali relative alle condizioni di finanziamento dei costi tenendo conto delle norme contabili applicabili alla ricorrente le quali, nella fattispecie, comportano che le spese non ancora pagate non possono essere considerate come registrate nella contabilità e di conseguenza come consentite. Risulta peraltro dal fascicolo, e in particolare dalla lettera della Commissione del 22 ottobre 2010, che gli anticipi versati alla ricorrente erano tali da coprire i costi sostenuti per l’attuazione dei progetti di cui trattasi.

103    Si aggiunga che, secondo costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., per analogia, sentenza della Corte dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, Racc. pag. I‑7907, punto 65). Quindi, anche qualora si volesse supporre che, come fa presente la ricorrente, alle società soggette a norme contabili diverse siano applicate disposizioni contrattuali diverse da quelle applicabili alla ricorrente, una constatazione del genere non è, di per sé, in contrasto con il principio di non discriminazione.

104    Pertanto, tale censura deve essere respinta.

 Sulla censura relativa ai costi diretti del personale

105    La ricorrente afferma di aver prodotto la prova dell’esistenza di contratti di lavoro per il personale impiegato nell’ambito dei progetti Cocoon e Dicoems, per mezzo di dichiarazioni scritte relative alle prestazioni effettuate e alle somme ricevute, di fatture emesse dai consulenti e di dichiarazioni sull’onore. A suo avviso i costi del personale avrebbero quindi dovuto essere consentiti anche in mancanza di contratti scritti, dal momento che il diritto belga ammette la possibilità di contratti conclusi in forma orale.

106    È d’uopo far presente che non è in discussione la circostanza che il diritto belga ammette la possibilità di contratti non in forma scritta. La Commissione stessa l’ha riconosciuto nell’ambito della revisione contabile (pagina 43 della relazione finale di revisione contabile) nonché nella sua lettera del 22 ottobre 2010 indirizzata alla ricorrente.

107    Inoltre, l’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali prevede in particolare che i costi diretti relativi al personale devono essere limitati ai costi effettivi del personale assegnato al progetto quando il contraente abbia concluso con detto personale un contratto.

108    La summenzionata disposizione prevede dunque l’esistenza di contratti, ma non la loro forma scritta.

109    Nel caso di specie, nell’ambito del contraddittorio, la ricorrente, con lettera del 19 agosto 2009, ha indirizzato alla Commissione alcuni documenti riguardanti diverse persone nell’ambito dei progetti Cocoon e Dicoems.

110    Si deve innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione ha esaminato la documentazione trasmessa e ne ha tenuto conto nel contesto della revisione contabile. Le osservazioni della ricorrente del 19 agosto 2009 sono infatti espressamente menzionate nella relazione finale di revisione contabile. Risulta, in particolare dalle pagine 2 e 42 della succitata relazione, che dette osservazioni sono state oggetto di un esame accurato e che, quando ciò era appropriato, come nel caso dei costi diretti concernenti i viaggi e dei costi indiretti ad essi relativi, le conclusioni della revisione contabile sono state riviste e modificate, e gli importi consentiti ricalcolati. Il punto 12 della relazione finale di revisione contabile ha quindi sintetizzato le osservazioni del 19 agosto 2009 (pagina 42 della relazione finale di revisione contabile) e ha esposto le ragioni per cui le informazioni in esse contenute sono state o meno prese in considerazione, e ciò per i due contratti e per categoria di costi.

111    Occorre poi esaminare se, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, l’esistenza di contratti tra essa e le varie persone in questione nei contratti Cocoon e Dicoems avrebbe dovuto essere constatata nell’ambito della revisione contabile e se i relativi costi del personale avrebbero dovuto essere considerati consentiti, e ciò nell’ambito dei due contratti in questione.

112    A tale proposito occorre rammentare che spetta alla ricorrente, sulla quale grava l’onere di provare la fondatezza in diritto e in fatto della sua domanda, sostanziare le sue pretese e, in caso di contestazione, dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso possono godere del finanziamento dell’Unione alla luce delle disposizioni applicabili in materia (sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, Movimondo Onlus/Commissione, T‑329/05punto 31).

–       Sui costi del personale richiesti nell’ambito del contratto Cocoon

113    Nell’ambito del contratto Cocoon, il 19 agosto 2009 la ricorrente ha indirizzato alla Commissione una documentazione riguardante nove persone.

114    In primo luogo, per una di dette persone (S.G.), le spese di viaggio, soli elementi interessati, sono state dichiarate consentite, come posto in evidenza dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, e non sono quindi in discussione nel caso di specie.

115    In secondo luogo, per cinque delle summenzionate persone (J.M., M.D., H‑L.Y., I.A. e L.P.), sono stati prodotti soltanto i rispettivi curricula vitae. Orbene, l’esistenza di un contratto non può essere riconosciuta unicamente su tale base e il carattere erroneo delle constatazioni della revisione contabile non è pertanto dimostrato nei loro confronti.

116    In terzo luogo, quanto al presidente della ricorrente (V.C.), sono stati prodotti il suo curriculum vitae e alcune fatture. Tuttavia, occorre rilevare che i costi richiesti non sono stati approvati anche perché detti costi non erano stati iscritti nella contabilità entro la data di redazione del certificato di audit conformemente all’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali. Il form C prodotto dalla ricorrente indica infatti che gli importi compaiono come «da pagare».

117    Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla questione dell’esistenza di un contratto, si deve considerare che gli importi richiesti a lui relativi sono stati correttamente dichiarati non consentiti.

118    In quarto luogo, per quanto riguarda due altre persone (L.S. e F.M.), la ricorrente, oltre ai curricula vitae, produce dichiarazioni sull’onore che indicano la natura delle prestazioni fornite nell’ambito del progetto Cocoon, il periodo interessato, la tariffa oraria e il numero di ore di lavoro svolte, nonché le corrispondenti fatture o note di onorario. Inoltre, dalla documentazione del fascicolo risulta che taluni importi così fatturati sono stati versati alle persone in questione e registrati nella contabilità. Si aggiunga che la realizzazione del progetto non è oggetto di contestazione.

119    Nel contesto della fattispecie, caratterizzata dalla circostanza che la forma scritta dei contratti non è esplicitamente richiesta né dal contratto Cocoon né dal diritto belga, si deve giudicare che siffatti documenti, globalmente considerati, costituiscono un insieme di elementi idoneo a dimostrare l’esistenza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20 delle condizioni generali.

120    A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la menzionata disposizione non prevede forme specifiche. In particolare, i termini di detta disposizione non richiedono un contratto scritto, come riconosciuto in udienza dalla Commissione.

121    Inoltre, l’articolo 1347 del codice civile belga consente la prova per mezzo di atti scritti provenienti dal soggetto contro cui è diretta la domanda e che rendano verosimile il fatto asserito. Orbene, i documenti giustificativi forniti dalla ricorrente costituiscono siffatti principi di prova scritta ai sensi dell’articolo del summenzionato codice, i quali, nel loro insieme, rendono verosimile l’esistenza di un contratto fra la ricorrente e le due persone in discussione.

122    Di conseguenza, le constatazioni effettuate nell’ambito della revisione contabile che concludevano per la mancanza di un contratto fra la ricorrente e dette due persone, nonostante la documentazione prodotta nel contraddittorio, sono errate.

123    Gli argomenti della Commissione non inficiano tale conclusione. Essa sostiene, infatti, in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, che l’articolo 1347 del codice civile belga è irrilevante, trattandosi di dimostrare l’esistenza non di un’obbligazione pecuniaria, bensì di un contratto concluso nelle forme richieste dall’articolo II.20 delle condizioni generali.

124    Tuttavia, come ricordato in precedenza (punto 120 supra), l’articolo II.20 delle condizioni generali prevede l’esistenza di un contratto senza precisarne la forma.

125    Inoltre, l’articolo 1347 del codice civile belga è collocato nella sezione II, relativa alla prova per testimoni, che fa parte del capo VI intitolato «Della prova delle obbligazioni e del pagamento», esso stesso integrato nel titolo III, intitolato «Dei contratti ovvero delle obbligazioni convenzionali in generale». L’articolo 1347 di detto codice è quindi rilevante nel caso di specie.

126    La Commissione afferma che l’articolo 1347 del codice civile belga non sarebbe applicabile, in quanto fa riferimento agli atti scritti provenienti dal soggetto contro cui è diretta la domanda (il debitore). Orbene, a suo avviso, la ricorrente sarebbe il debitore laddove le fatture e le dichiarazioni sull’onore provengono dai collaboratori asseritamente creditori della ricorrente e non dalla ricorrente stessa.

127    Nella fattispecie, tuttavia, si tratta di determinare i costi del personale consentiti e quindi di dimostrare l’esistenza di contratti conclusi dalla ricorrente con i propri collaboratori. Gli atti prodotti dalla ricorrente sono di conseguenza rilevanti ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20 delle condizioni generali.

128    Gli argomenti della Commissione dedotti nell’ambito delle risposte ai quesiti scritti del Tribunale devono pertanto essere respinti.

129    Ne discende che, alla luce della documentazione prodotta nel corso del procedimento in contraddittorio, l’esistenza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20 delle condizioni generali avrebbe dovuto essere riconosciuta per quanto concerne L.S. e F.M., contrariamente a quanto constatato dalla revisione contabile a tale riguardo.

130    Occorre dunque verificare se i costi del personale riguardanti le due persone menzionate non fossero consentiti per altre ragioni, diverse dalla mancanza di un contratto.

131    In primo luogo, nel caso di L.S., la revisione contabile indica che i costi richiesti e rifiutati sono pari, nell’ambito del primo periodo (compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004), ad un importo di EUR 6 000 (168 ore alla tariffa oraria di EUR 35,71). La revisione contabile rileva anche, oltre alla mancanza di un contratto, che l’iscrizione contabile degli importi è corretta, che vi sono dei fogli di presenza, ma che i costi non concordano con gli importi ed i periodi indicati sulle fatture.

132    Dalla documentazione allegata alla lettera del 19 agosto 2009 indirizzata alla Commissione risulta che, nella sua dichiarazione sull’onore del 14 agosto 2009, L.S. attesta di avere fornito alla ricorrente, nell’ambito del progetto Cocoon, dal 1° gennaio 2004 al «31 giugno 2007», prestazioni di lavoro intellettuale vertenti sul supporto amministrativo e sulla gestione dei contatti per l’organizzazione di svariate riunioni concernenti il progetto. La tariffa oraria di EUR 50 è menzionata, così come l’importo totale della sua remunerazione pari a EUR 4 500, fatturato in tre note d’onorari del 1° gennaio e del 27 dicembre 2006 e del 25 giugno 2007. È indicato che i versamenti di EUR 1 500, 2 000 e 1 000 sono stati effettuati rispettivamente il 2 gennaio 2006, il 18 gennaio e il 25 giugno 2007.

133    La ricorrente ha parimenti fornito alla Commissione le note d’onorari di L.S., che riportano una tariffa oraria di EUR 30, del 1° gennaio 2006 (EUR 1 500) e del 27 dicembre 2006 (EUR 2 000) relativamente al progetto Cocoon.

134    Un foglio di presenza indica una tariffa oraria di EUR 30 e menziona segnatamente le due note d’onorari del 1° gennaio e del 27 dicembre 2006.

135    Inoltre, l’importo di EUR 3 500 compare nei forms C, indirizzati alla Commissione il 19 agosto 2009 a titolo del terzo periodo, come già saldato. Nella sua lettera del 22 ottobre 2010 la Commissione ha del resto riconosciuto che tale importo di EUR 3 500 era stato pagato e registrato nei conti.

136    Alla luce di quanto precede, è d’uopo considerare che, nel contesto del contraddittorio a monte della relazione finale di revisione contabile, la ricorrente ha presentato documenti giustificativi i quali dimostrano che, relativamente all’importo di EUR 3 500, le spese per il personale dichiarate riguardanti L.S. corrispondevano a prestazioni effettivamente svolte, dedicate al progetto, pagate e registrate in contabilità a titolo del terzo periodo. Essa ha quindi dimostrato, per l’importo di EUR 3 500, l’esistenza di costi effettivi di personale assegnato al progetto che devono essere considerati consentiti ai sensi degli articoli II.19 e II.20 delle condizioni generali.

137    Tenuto conto delle circostanze della presente fattispecie suesposte (punti da 132 a 136 supra), gli argomenti della Commissione relativi alle divergenze fra importi e periodi constatate tra la documentazione presentata nel corso della revisione contabile e quella prodotta il 19 agosto 2009, vale a dire prima della chiusura della revisione contabile del 30 settembre 2009, non sono sufficienti per ritenere che detto importo di EUR 3 500 non sia consentito.

138    Il Tribunale rileva infatti che l’importo di EUR 3 500 è stato pagato ed è iscritto nella contabilità, oltre ad essere corroborato dalle note d’onorari del 1° gennaio 2006, per una somma pari a EUR 1 500, e del 27 dicembre 2006, per una somma pari a EUR 2 000, con la menzione di una tariffa oraria di EUR 30, che sono state indirizzate alla Commissione. La differenza di tariffa oraria indicata nella dichiarazione sull’onore e nelle note d’onorari deriva da un errore nella redazione della dichiarazione sull’onore, come indicato dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto del Tribunale e quindi è effettivamente la tariffa oraria di EUR 30 ad essere applicabile.

139    Le circostanze della presente fattispecie sono diverse da quelle di cui alla sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2012, ELE.SI.A/Commissione (T‑312/10, punti 113 e 114), richiamata nel corso dell’udienza. Nella citata causa, difatti, la ricorrente non aveva giustificato il carattere reale e consentito delle spese in questione né durante il controllo né durante la procedura in contraddittorio.

140    Di conseguenza, nel caso di L.S., la revisione contabile deve essere considerata errata nella parte in cui fa menzione della mancanza di un contratto e non ritiene consentite le spese per il personale ammontanti a EUR 3 500.

141    In secondo luogo, relativamente a F.M., la revisione contabile riporta che i costi richiesti e rifiutati sono pari, per il secondo periodo, a EUR 6 540 (174 ore alla tariffa oraria di EUR 37,59) e per il terzo periodo a EUR 1 224 (27,20 ore alla tariffa oraria di EUR 50). La revisione contabile dà atto, oltre che della mancanza di un contratto, anche di una registrazione contabile di importi pari a EUR 6 540, della mancanza di fogli di presenza e di importi divergenti dalle fatture (pagina 22 della relazione finale di revisione contabile).

142    Dalla documentazione allegata alla lettera del 19 agosto 2009 indirizzata alla Commissione risulta che, nella sua dichiarazione sull’onore del 14 agosto 2009, F.M. attesta di avere fornito alcune prestazioni di lavoro intellettuale alla ricorrente nell’ambito del progetto Cocoon dal 1° gennaio 2004 al «31 giugno 2006», vertenti sulla cura degli aspetti giuridici del progetto. La tariffa di EUR 37,50 l’ora è menzionata, così come il fatto che le sue prestazioni erano a titolo gratuito, fatta eccezione per l’attività superiore a cinque giorni.

143    Una nota d’onorari datata 30 aprile 2006 è parimenti allegata e indica per il progetto Cocoon un importo fatturato di EUR 4 481,28, corrispondenti a EUR 119,5 alla tariffa oraria di EUR 37,50 per il periodo da gennaio 2004 a dicembre 2005.

144    In diversi documenti si riscontra che l’importo di EUR 4 481,28, che compare nella contabilità, è stato fatturato e versato a titolo del secondo periodo.

145    Il Tribunale constata, innanzitutto, che i costi corrispondenti al terzo periodo (EUR 1 224) non sono corroborati né iscritti in contabilità prima dell’emissione del certificato di revisione contabile, come indicato dalla Commissione in risposta ai quesiti scritti del Tribunale.

146    La ricorrente non apporta alcuna prova dell’esistenza effettiva di detti costi relativi al terzo periodo o della loro registrazione contabile.

147    È quindi giustamente che tali costi non sono stati dichiarati consentiti.

148    Per quanto riguarda i costi corrispondenti al secondo periodo, occorre rilevare che l’importo di EUR 4 481,28 è stato pagato e iscritto in contabilità. Esso è suffragato dalla nota d’onorari del 30 aprile 2006 indirizzata alla Commissione. Inoltre, nella sua lettera del 22 ottobre 2010, la Commissione ha riconosciuto che l’importo di EUR 4 481,28 era stato pagato e registrato nei conti.

149    Alla luce di quanto precede, è d’uopo considerare che, nel contesto del contraddittorio antecedente alla conclusione della revisione contabile, la ricorrente ha presentato documenti giustificativi idonei a dimostrare che le spese per il personale di EUR 4 481,28 da essa dichiarate, riguardanti F.M., corrispondevano a prestazioni effettivamente svolte a titolo del secondo periodo, dedicate al progetto, pagate e iscritte in contabilità. Essa quindi ha dimostrato, relativamente all’importo di EUR 4 481,28, l’esistenza di costi effettivi per il personale assegnato al progetto Cocoon, che devono essere considerati consentiti ai sensi degli articoli II.19 e II.20 delle condizioni generali.

150    Tenuto conto delle circostanze della presente fattispecie suesposte (punti da 142 a 144 supra), l’argomento della Commissione relativo alla mancata corrispondenza fra gli importi richiesti e gli importi che compaiono sulle fatture non è sufficiente per ritenere che l’importo di EUR 4 481,28 non fosse consentito. A tale riguardo, come precedentemente osservato (punto 139 supra), la presente situazione è diversa da quella di cui alla sentenza ELE.SI.A/Commissione, richiamata nel corso dell’udienza, dal momento che, in tale causa, la ricorrente non aveva giustificato il carattere reale e consentito delle spese in questione né durante il controllo né durante il contraddittorio.

151    Di conseguenza, nel caso di F.M., la revisione contabile deve essere considerata errata nella parte in cui fa menzione della mancanza di un contratto e non ritiene consentite le spese per il personale ammontanti a EUR 4 481,28.

–       Sui costi del personale richiesti nell’ambito del contratto Dicoems

152    Nell’ambito del contratto Dicoems, il 19 agosto 2009 la ricorrente ha indirizzato alla Commissione una documentazione riguardante nove persone.

153    In primo luogo, per cinque delle summenzionate persone (F.G., S.R., F.S., N.A. e M.R.), la ricorrente fa presente di aver prodotto contratti di consulenza per le prestazioni effettuate. Essa sostiene che i costi del personale in parola sarebbero stati ingiustamente considerati non consentiti in quanto collegati a contratti di subappalto, non previamente approvati dalla Commissione.

154    È pacifico che esistessero contratti di consulenza fra la ricorrente e detti consulenti per prestazioni svolte nell’ambito del contratto Dicoems.

155    Ciò nondimeno, occorre rilevare che i costi relativi alle persone in parola non sono stati considerati consentiti nell’ambito della revisione contabile per ragioni diverse dalla mancanza di un contratto. Infatti, la relazione finale di revisione contabile indica che tali costi non sono stati registrati in contabilità. Inoltre, dalla revisione contabile risulta altresì che non ricorrevano le condizioni per considerare dette persone come consulenti interni, che i costi ad esse relativi dovevano pertanto essere ritenuti costi di subappalto e che i requisiti previsti in materia non erano soddisfatti.

156    Il Tribunale constata che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente il 19 agosto 2009 risulta che, conformemente a quanto riscontrato nel contesto della revisione contabile, i costi relativi a dette persone non sono stati registrati in contabilità. Gli importi in questione compaiono infatti sul form C come non ancora pagati (to be paid).

157    Di conseguenza, siffatta constatazione è di per sé sufficiente per concludere che la relazione finale di revisione contabile ha giustamente deciso che i costi relativi alle persone in questione non erano consentiti, stante la mancata registrazione nella contabilità.

158    È pertanto necessario considerare che detti costi non sono consentiti, senza che si debba esaminare l’argomento della ricorrente relativo al carattere erroneo delle constatazioni della revisione contabile in materia di subappalto.

159    Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui gli importi in questione sono stati certificati come consentiti da un esperto contabile esterno non è tale da inficiare detta conclusione.

160    È d’uopo infatti rilevare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dei contratti in questione, ogni pagamento effettuato al termine di un reporting period corredato di un certificato di revisione contabile dev’essere considerato definitivo, fatti salvi gli esiti di eventuali revisioni contabili o controlli che potrebbero essere svolti ai sensi dell’articolo II.29 delle condizioni generali. Inoltre, all’articolo II.26, in fine, è precisato che la certificazione effettuata da revisori esterni non riduce minimamente la responsabilità dei contraenti ai sensi del contratto, né i diritti attribuiti all’Unione dall’articolo II.29 delle condizioni generali. Orbene, conformemente all’articolo II.29, paragrafo 1, delle condizioni generali, in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto, e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto, la Commissione può far svolgere revisioni contabili. Siffatti audit possono vertere su aspetti scientifici, finanziari, tecnici e su altri aspetti, quali i principi contabili e gestionali, relativi alla corretta esecuzione del progetto e del contratto. Ne discende che la produzione di certificati di revisione contabile esterna attestanti il diritto al finanziamento dell’insieme dei costi addizionali dichiarati dalla ricorrente non priva la Commissione della possibilità di effettuare un audit in esito al quale essa può rimettere in discussione il finanziamento dei costi dichiarati dalla ricorrente (sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012, Fondation IDIAP/Commissione, T‑286/10, punti da 80 a 84).

161    La ricorrente pertanto non dimostra che i costi del personale relativi ai consulenti in parola siano stati ingiustamente considerati non consentiti.

162    In secondo luogo, quanto al presidente della ricorrente (V.C.), dalla revisione contabile emerge che i costi richiesti non sono stati ritenuti consentiti in quanto non vi era un contratto e detti costi non erano stati registrati nella contabilità entro e non oltre la data del certificato d’audit, conformemente all’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali.

163    Il Tribunale constata innanzitutto che l’argomento della ricorrente, secondo cui non si può esigere un contratto di lavoro fra essa e il suo presidente, poiché ciò implicherebbe che quest’ultimo sottoscriva un contratto con se stesso, deve essere respinto. È difatti sufficiente rilevare che, nella fattispecie, il presidente della ricorrente ha agito come un soggetto giuridico distinto dall’associazione stessa, come sottolineato dalla Commissione e come confermato dalle note di onorari indirizzate alla ricorrente.

164    Successivamente, il Tribunale osserva che dai documenti indirizzati dalla ricorrente alla Commissione il 19 agosto 2009 risulta che, con l’eccezione di un importo di EUR 3 250 relativo al primo periodo del contratto Dicoems, gli importi in questione compaiono tutti sul form C come «da pagare».

165    Di conseguenza, tali importi, non registrati nella contabilità entro e non oltre la data del certificato d’audit, sono stati giustamente considerati non consentiti (punti da 90 a 104 supra). I documenti prodotti dalla ricorrente a tale riguardo non dimostrano il carattere errato di siffatte constatazioni.

166    Per contro, con riferimento all’importo di EUR 3 250, è d’uopo osservare che compare come liquidato nel documento riguardante i costi relativi a V.C., così come nel form C relativo al primo periodo, indirizzati alla Commissione il 19 agosto 2009 nel corso della procedura in contraddittorio.

167    Inoltre, detto importo corrisponde a quello fatturato con una nota di onorari del 16 marzo 2004, nel cui oggetto è indicato «Consulenza per il progetto Dicoems». Detta nota di onorari precisa anche il numero di ore effettuate per mese (12 ore nel gennaio 2004, 12 ore nel febbraio 2004 e 12,1 ore nel marzo 2004) e la tariffa oraria (EUR 90).

168    Si aggiunga che una scheda di presentazione informa che gli onorari di V.C. includono il tempo dedicato alla preparazione e alla partecipazione alle riunioni e alla presentazione del progetto in occasione di svariate conferenze.

169    Si deve parimenti rilevare che, nell’ambito della revisione contabile, detto importo è stato considerato registrato nella contabilità a titolo del primo periodo del contratto Dicoems (compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2004) e coerente con la fattura fornita (riga 1 della tabella riportata a pagina 23 della relazione finale di revisione contabile). In aggiunta si deve considerare che detti costi sono stati iscritti in contabilità a titolo del primo periodo e quindi entro la data del certificato d’audit del 2 agosto 2004 (v. allegato 3 alla relazione finale di revisione contabile, pag. 65), conformemente a quanto disposto dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali.

170    Occorre quindi considerare che, nonostante la mancanza di un contratto scritto, siffatti documenti, unitamente considerati, costituiscono un insieme di elementi idoneo a dimostrare, da un lato, l’esistenza di un rapporto contrattuale fra la ricorrente e il suo presidente e, dall’altro, sono tali da comprovare che le spese per il personale di EUR 3 250 riguardanti V.C. corrispondevano a prestazioni dedicate al progetto Dicoems svolte a titolo del primo periodo, pagate e registrate nella contabilità. La ricorrente ha quindi dimostrato, per l’importo di EUR 3 250, l’esistenza di effettivi costi del personale assegnato al progetto Dicoems, che dovevano essere ritenuti consentiti ai sensi degli articoli II.19 e II.20 delle condizioni generali.

171    Alla luce delle circostanze della presente fattispecie, la revisione contabile deve pertanto essere considerata errata nella parte in cui menziona la mancanza di un contratto e non ritiene consentite le spese per il personale riguardanti V.C. per l’importo di EUR 3 250.

172    In terzo luogo, per quanto concerne un’altra persona (E.C.), la relazione finale di revisione contabile indica che i costi del personale non sono consentiti. Oltre alla mancanza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali, la relazione finale di revisione contabile segnala altresì che non ricorrono le condizioni poste nell’ambito di un contratto di consulenza interno (in-house) in base all’articolo 6.1.1 della guida sulle questioni finanziarie connesse alle azioni indirette del sesto programma quadro. Detta relazione aggiunge che i costi relativi a E.C. dovrebbero essere ritenuti costi di subappalto e non soddisfano i requisiti fissati all’articolo II.6 delle condizioni generali.

173    Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che le constatazioni della revisione contabile fossero errate a tale riguardo. Essa, infatti, non contesta assolutamente che le condizioni poste nell’ambito di un contratto di consulenza interna non fossero soddisfatte, né che i costi relativi a E.C. dovessero essere ritenuti costi di subappalto senza con ciò soddisfare i requisiti fissati all’articolo II.6 delle condizioni generali.

174    Di conseguenza si deve respingere la domanda della ricorrente relativa a E.C., senza che occorra prendere in esame la questione dell’esistenza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali.

175    In quarto luogo, nel caso di un’altra persona (J.G.), oltre alla mancanza di un contratto, la revisione contabile menziona parimenti altri motivi di esclusione dal finanziamento. Si pone in evidenza segnatamente la mancanza di indicazioni sui costi eventualmente sostenuti nonché la mancata registrazione di questi ultimi nella contabilità della ricorrente prima dell’emissione del certificato d’audit di cui all’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali. Inoltre, la revisione contabile fa presente l’incoerenza della domanda di rimborso presentata nel contesto del progetto Dicoems con il fatto che J.G. compariva quale membro permanente del personale del progetto Cocoon.

176    Orbene, la ricorrente non ha contestato i riscontri della revisione contabile a tale proposito e, in particolare, l’incoerenza della domanda di rimborso con il fatto che detta persona comparisse quale membro permanente del personale del progetto Cocoon. La ricorrente non ha pertanto dimostrato il carattere erroneo delle constatazioni della revisione contabile.

177    Conseguentemente la sua domanda deve essere respinta per quanto riguarda dette spese per il personale, a prescindere dalla questione dell’esistenza di un contratto.

178    Infine, in quinto luogo, nel caso di L.S., la revisione contabile fa presente che i costi richiesti e rifiutati riguardo a detta persona ammontano, nell’ambito del primo periodo, all’importo di EUR 4 000 (127 ore alla tariffa oraria di EUR 31,50) e, nell’ambito del secondo periodo, all’importo di EUR 3 500 (116 ore alla tariffa oraria di EUR 30,17). L’unico motivo di esclusione dal finanziamento dedotto nella revisione contabile è la mancanza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali.

179    Dalla documentazione allegata alla lettera indirizzata alla Commissione datata 19 agosto 2009 emerge che, nella dichiarazione sull’onore del 14 agosto 2009, L.S. attesta di avere fornito alla ricorrente, nell’ambito del progetto Dicoems, dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2006, prestazioni di lavoro intellettuale vertenti sul supporto amministrativo e sulla gestione dei contatti per l’organizzazione di riunioni concernenti il progetto. È indicata la tariffa oraria di EUR 50 l’ora. L’importo totale della sua remunerazione pari a EUR 7 500 è parimenti indicato, ripartito secondo le note di onorari allegate.

180    La ricorrente ha anche fornito note di onorari di L.S., dalle quali risulta una tariffa oraria di EUR 30, del 2 gennaio 2004 (EUR 1 500), del 1° marzo 2004 (EUR 520), del 1° giugno 2004 (EUR 2 000) e del 30 giugno 2004 (EUR 3 480), per un importo complessivo di EUR 7 500.

181    È altresì allegato un foglio di presenza che indica la tariffa oraria di EUR 30, nonché un documento da cui risulta che gli importi fatturati sono stati pagati. Tale documento in forma di tabella precisa che le prime tre note di onorari riguardano il primo periodo e che quella del 30 giugno 2004 riguarda il secondo periodo, per un importo complessivo pari a EUR 7 500.

182    In aggiunta, dai forms C prodotti il 19 agosto 2009 emerge che sono stati pagati importi, rispettivamente, di EUR 4 000 a titolo del primo periodo e di EUR 3 500 a titolo del secondo periodo, vale a dire un totale di EUR 7 500, corrispondente all’importo complessivo fatturato.

183    Inoltre, la realizzazione del progetto non è oggetto di contestazione.

184    Alla luce di quanto precede, è d’uopo considerare che, nel contesto del contraddittorio antecedente alla conclusione della revisione contabile, la ricorrente ha presentato documenti giustificativi idonei a dimostrare l’esistenza di un contratto ai sensi dell’articolo II.20 delle condizioni generali. Il fatto che la tariffa oraria, indicata come pari a EUR 50 nella dichiarazione sull’onore mentre invece è di EUR 30 nelle note di onorari, derivi da un errore, come indicato dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, non è sufficiente a inficiare detta conclusione.

185    Relativamente agli importi in questione, si deve rilevare che l’importo complessivo corrisponde alle note di onorari e ai forms C e che è stato registrato nella contabilità.

186    Ciò nondimeno, dal foglio di presenza prodotto dalla ricorrente risulta che la nota di onorari di EUR 1 500 del 2 gennaio 2004, afferente al primo periodo del progetto Dicoems, corrisponde a ore effettuate in dicembre, senza precisare a quale anno si riferiscano. Non si può tuttavia trattare altro che del mese di dicembre 2003, poiché il primo periodo del progetto Dicoems va dal 1° gennaio al 30 giugno 2004. Orbene, l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni generali prevede che i costi sono consentiti se sostenuti nel corso della durata del progetto. Di conseguenza, l’importo di EUR 1 500, corrispondente ad ore effettuate nel dicembre 2003, e quindi prima dell’inizio del progetto Dicoems, non è consentito.

187    Ne consegue che la ricorrente ha dimostrato che le spese per il personale relative a L.S. corrispondono, per l’importo di EUR 6 000, a prestazioni realmente svolte, dedicate al progetto, pagate e correttamente registrate in contabilità e costituiscono quindi costi effettivi di personale che devono essere considerati consentiti ai sensi degli articoli II.19 e II.20 delle condizioni generali.

188    Alla luce delle circostanze della presente fattispecie, la revisione contabile deve pertanto essere considerata errata nella parte in cui menziona la mancanza di un contratto e ritiene non consentite le spese per il personale riguardanti L.S. per l’importo di EUR 6 000.

189    Da quanto precede risulta che gli argomenti della ricorrente, relativi alla circostanza che i costi del personale avrebbero dovuto essere riconosciuti consentiti, devono essere accolti per la parte in cui riguardano, nell’ambito del contratto Cocoon, gli importi di EUR 3 500 relativamente a L.S. e di EUR 4 481,28 relativamente a F.M. nonché, nell’ambito del contratto Dicoems, gli importi di EUR 3 250 relativamente a V.C. e di EUR 6 000 relativamente a L.S.

190    Ne discende che la sua domanda deve essere accolta relativamente ai costi diretti del personale per l’importo di EUR 7 981,28 per il contratto Cocoon e di EUR 9 250 per il contratto Dicoems, ossia per un importo complessivo di EUR 17 231,28, dovendo essere respinta per il resto.

 Sulla censura relativa ai costi indiretti

191    A parere della ricorrente la circostanza che la maggior parte dei costi diretti sia stata ritenuta non consentita avrebbe comportato, ingiustamente, una proporzionale riduzione dei costi indiretti consentiti.

192    Occorre in proposito rammentare che, ai sensi dell’articolo II.22, paragrafo 1, terzo trattino, delle condizioni generali, nell’ambito del modello dei costi addizionali i costi indiretti sono valutati in misura del 20% dei costi addizionali diretti meno i costi di subappalto.

193    Orbene, come constatato in precedenza (punti 189 e 190 supra), la relazione finale di revisione contabile deve essere considerata errata nella parte in cui riguarda il calcolo dei costi diretti del personale per l’importo di EUR 7 981,28 per il contratto Cocoon e di EUR 9 250 per il contratto Dicoems.

194    Ne deriva che l’ammontare dei costi indiretti deve essere ricalcolato al fine di tenere conto nella debita proporzione dell’aumento dei costi diretti consentiti, fatti salvi i costi di subappalto.

 Sulla censura relativa all’incoerenza della relazione finale di revisione contabile

195    La ricorrente afferma che la relazione finale di revisione contabile presenta profili incoerenti e che non precisa in maniera chiara su quali basi taluni importi sono stati considerati consentiti. A suo avviso, benché taluni contratti di lavoro fossero stati ritenuti invalidi o inesistenti, taluni costi del personale sono stati ritenuti consentiti.

196    Il Tribunale fa presente che dalla relazione finale di revisione contabile risulta che taluni costi sono stati riconosciuti consentiti poiché erano registrati nella documentazione contabile e sufficientemente suffragati. Ad esempio, il punto 5.3.3 della relazione finale di revisione contabile (pagina 28 di detta relazione) indica che l’importo di EUR 250 richiesto a titolo del secondo periodo del contratto Cocoon corrisponde alle spese sostenute per il certificato d’audit relativo al primo periodo, che tale importo è stato pagato e che compare nella contabilità. Esso è pertanto consentito, contrariamente a quello corrispondente alle spese sostenute per il certificato d’audit del secondo periodo, che non è stato iscritto in contabilità. Il medesimo ragionamento si applica al contratto Dicoems.

197    Analogamente, il punto 5.4.3 della relazione finale di revisione contabile (pagina 31 di detta relazione) spiega perché taluni costi diretti, collegati al progetto, debitamente giustificati e correttamente iscritti nella contabilità della ricorrente, sono stati riconosciuti consentiti nell’ambito del progetto Cocoon, senza che nemmeno fossero stati richiesti.

198    È d’uopo constatare che la revisione contabile enuncia le ragioni per cui taluni costi sono stati ritenuti consentiti. La ricorrente non dimostra, con elementi convincenti, in cosa consista l’incoerenza di detta constatazione con il fatto di avere qualificato altri costi come non consentiti. Le osservazioni orali della ricorrente in proposito non sono tali da inficiare detta conclusione.

199    Ne discende che la censura relativa all’incoerenza della relazione finale di revisione contabile deve essere respinta.

 Conclusione sul primo motivo

200    Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere accolto nella parte in cui riguarda i costi diretti del personale che occorre considerare consentiti per un importo di EUR 17 231,28 e nella parte in cui riguarda i relativi costi indiretti, derivanti dall’applicazione dei contratti. Per il resto, esso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da parte della Commissione, degli obblighi di controllo e dei principi di buona fede e di leale collaborazione nell’esecuzione dei contratti

201    La ricorrente lamenta la violazione del dovere di controllo della Commissione, facendo valere al riguardo talune disposizioni contrattuali. Essa sostiene che non ricorressero le condizioni per l’immediata risoluzione, affermando inoltre che sarebbero stati violati i principi di buona fede e di leale collaborazione del diritto civile belga. Essa chiede altresì il versamento di un equo risarcimento per il danno asseritamente subìto a causa della mancata vigilanza.

202    In primo luogo, essa invoca numerose disposizioni delle condizioni generali e lamenta la violazione del dovere di vigilanza della Commissione nella fase di esecuzione dei progetti Cocoon e Dicoems.

203    È d’uopo porre in evidenza che l’articolo II.3, paragrafo 4, lettera a), delle condizioni generali prevede che la Commissione vigili sull’esecuzione del progetto dal punto di vista scientifico, tecnologico e finanziario.

204    Ciò nondimeno nessuno degli argomenti della ricorrente dimostra che la Commissione sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi contrattuali di vigilanza nel caso di specie.

205    L’articolo II.8 delle condizioni generali dispone, infatti, che la Commissione deve valutare le relazioni ad essa trasmesse entro i 45 giorni successivi alla ricezione. Tuttavia, riguardo alle relazioni sull’attività e la gestione, e in particolare riguardo ai documenti finanziari di cui all’articolo II.7, paragrafo 2, lettera b), l’articolo II.8, paragrafo 3, prevede che la mancanza di risposta della Commissione entro il termine summenzionato non comporta che tali documenti siano approvati e non osta a che la Commissione li respinga, eventualmente anche dopo il termine per il pagamento. Nel caso di specie, il mancato intervento nel corso della fase di esecuzione dei progetti non è quindi contrario alla citata clausola contrattuale.

206    Analogamente, dall’articolo II.28, paragrafo 8, delle condizioni generali discende che la Commissione può sospendere i pagamenti se le dichiarazioni finanziarie non sono accettabili o in caso di irregolarità, ma non impone obblighi alla Commissione a questo riguardo.

207    Pertanto l’affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione sarebbe dovuta intervenire più rapidamente, chiedendole di porre rimedio alle irregolarità contabili prima della conclusione dei progetti e dello svolgimento della revisione contabile, non ha basi nelle clausole contrattuali applicabili nel caso di specie.

208    Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, la circostanza che essa abbia svolto un procedimento di revisione contabile e finanziaria, che ha consentito di svelare le irregolarità in questione nella fattispecie, attesta che essa ha rispettato il suo obbligo di vigilanza applicando l’articolo II.29 delle condizioni generali, ai sensi del quale è previsto che essa possa svolgere revisioni contabili in qualsiasi momento e fino a cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

209    Infine, l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dare prova di una maggiore vigilanza, dal momento che era a conoscenza del fallimento del coordinatore del progetto Dicoems e dell’esistenza di frodi, non inficia detta conclusione e deve essere respinta in quanto, oltre tutto, priva di nessi con le irregolarità commesse dalla ricorrente.

210    Di conseguenza, la censura relativa alla violazione delle disposizioni contrattuali per omessa vigilanza deve essere respinta.

211    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le condizioni per l’immediata risoluzione di cui all’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali non fossero soddisfatte nel caso di specie. A suo parere la Commissione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio, come previsto dall’articolo II.16, paragrafo 1, delle condizioni generali, prima di risolvere il contratto. Essa avrebbe pertanto violato, in tal modo, le disposizioni contrattuali nonché il principio di buona fede contrattuale e di leale collaborazione.

212    È d’uopo rammentare che l’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali prevede che la Commissione può disporre la cessazione immediata della partecipazione di un contraente se questi, deliberatamente o per negligenza, abbia commesso una irregolarità nell’esecuzione del contratto [articolo II.16, paragrafo 2, lettera a)] o se non abbia rispettato i principi contenuti nelle regole di partecipazione [articolo II.16, paragrafo 2, lettera b)].

213    Il termine «irregolarità» è definito all’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali come indicativo «di qualsiasi inosservanza di una disposizione di diritto comunitario oppure di qualsiasi violazione di un’obbligazione contrattuale derivante da un’azione od omissione del contraente che, comportando una spesa ingiustificata, arrechi pregiudizio, o possa arrecare pregiudizio, al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee».

214    Nella fattispecie in esame, come constatato in precedenza nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ha commesso alcune irregolarità, di cui si dà atto nella relazione finale di revisione contabile, ed è dimostrato che dette irregolarità corrispondono alla definizione fornita dall’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali.

215    Difatti, la revisione contabile ha rilevato segnatamente l’assenza di tracciabilità, nella contabilità della ricorrente, di taluni costi di cui quest’ultima ha chiesto il rimborso, la mancanza degli originali (o delle copie autenticate, ove ammesse) dei documenti relativi all’esecuzione dei contratti, il fatto che alcune spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso non fossero reali e non corrispondessero ai documenti giustificativi relativi ai progetti, il fatto che la ricorrente, firmando la documentazione finanziaria trasmessa alla Commissione, avesse certificato circostanze non conformi alla realtà riguardo a taluni costi sostenuti e ai relativi documenti giustificativi e il fatto che alcuni contratti di subappalto fossero stati stipulati in violazione delle disposizioni contrattuali (punto1.4, pagine 10 e 11, della relazione finale di revisione contabile).

216    Inoltre, siffatte violazioni da parte della ricorrente dei suoi obblighi contrattuali, e in particolare degli articoli II.19 e seguenti delle condizioni generali, incidono sul bilancio dell’Unione, dal momento che il contributo europeo al bilancio dei progetti Cocoon e Dicoems si basa sul riconoscimento del diritto al contributo per le spese dichiarate dal contraente, nella fattispecie dalla ricorrente, e sul rispetto dei suoi obblighi contrattuali.

217    In aggiunta, come posto in evidenza dalla Commissione, l’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali non implica necessariamente l’esistenza di un intento fraudolento della ricorrente affinché si proceda all’immediata risoluzione del contratto.

218    Oltretutto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nella replica, il fatto di ritenere che le irregolarità in questione fossero identificabili solamente dopo lo svolgimento di un audit non significa che siffatte irregolarità avessero rilevanza minima. In ogni caso, la definizione delle irregolarità quale risulta dall’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali non include alcuna soglia di gravità (sentenza ELE.SI.A/Commissione, punto 139 supra, punto 107). Non è pertanto contraddittorio considerare che le irregolarità commesse nel caso di specie giustificassero un’immediata risoluzione del contratto nei confronti della ricorrente, in applicazione dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali.

219    Ne consegue che le condizioni di cui all’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali erano soddisfatte nella fattispecie in esame. La circostanza che taluni importi respinti dalla revisione contabile debbano essere ritenuti consentiti (punto 200 supra) non inficia detta conclusione.

220    Pertanto, disponendo la cessazione immediata della partecipazione della ricorrente senza avviare la procedura in contraddittorio prevista all’articolo II.16, paragrafo 1, delle condizioni generali, la Commissione non ha violato le disposizioni contrattuali applicabili.

221    In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione.

222    È necessario rammentare che l’articolo 1134, terzo comma, del codice civile belga prevede che i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede e l’articolo 1135 del medesimo codice dispone che «i contratti obbligano non solo a quanto ivi espressamente previsto, bensì altresì a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo equità, consuetudine o legge».

223    Tuttavia, da un lato, la circostanza che la Commissione non abbia formulato commenti o critiche sulle dichiarazioni finanziarie della ricorrente è ininfluente sugli obblighi incombenti a quest’ultima in forza del contratto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 maggio 2001, Toditec/Commissione, T‑68/99, Racc. pag. II‑1443, punto 98).

224    D’altro lato, come posto in evidenza dalla Commissione, se essa non ha avviato un dialogo con la ricorrente volto a porre rimedio alle irregolarità finanziarie e contabili e se non ha portato la questione né all’attenzione del coordinatore dei rispettivi progetti né della ricorrente prima dell’audit, ciò si spiega considerando il fatto che la procedura di revisione contabile e finanziaria era necessaria per individuare le irregolarità in questione.

225    A tale proposito, dalle constatazioni operate nella relazione finale di revisione contabile, e segnatamente dalle irregolarità contabili rilevate (assenza di tracciabilità di taluni costi richiesti dalla ricorrente, mancata corrispondenza fra i costi richiesti e la documentazione fornita, inidoneità al finanziamento di alcuni costi scorrettamente dichiarati consentiti), risulta che solo un esame accurato condotto per mezzo di una revisione contabile e finanziaria poteva consentire di identificare le irregolarità in questione.

226    Gli argomenti della ricorrente, esposti nella replica, secondo cui la Commissione era a conoscenza del fallimento del coordinatore del progetto Dicoems, il quale era stato oggetto di investigazioni, e dell’esistenza di frodi, cosicché essa avrebbe dovuto dare prova di una maggiore vigilanza, non inficiano detta conclusione, a maggior ragione considerando che, come ricordato nel precedente punto 209, tali circostanze sono prive di nessi con le irregolarità qui in discussione, commesse dalla ricorrente. Analogamente, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il dovere di vigilanza della Commissione non perde la sua utilità, anche se i controlli sono effettuati al termine del programma, dal momento che siffatti controlli consentono appunto alla Commissione di verificare se gli obblighi contrattuali siano stati rispettati dai contraenti.

227    Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio di buona fede e leale collaborazione deve essere respinta.

228    In quarto luogo, la ricorrente afferma che l’omesso controllo da parte della Commissione le ha causato un danno, poiché gli importi non sono stati ritenuti consentiti laddove essa avrebbe potuto porre rimedio alle irregolarità prima della chiusura della revisione contabile se queste le fossero state tempestivamente contestate. Essa chiede inoltre che le sia riconosciuto un corrispettivo equo per le attività svolte nell’ambito del sesto programma quadro. In via subordinata, essa lamenta l’arricchimento senza causa.

229    Interrogata in udienza, la ricorrente ha fatto presente che, con tale domanda, essa intendeva collocarsi nel contesto del contratto e che l’argomento relativo all’arricchimento senza causa si ricollegava al quinto motivo (punti da 281 a 290 infra), elemento di cui si dà atto nel verbale d’udienza.

230    Occorre rammentare che, in materia di responsabilità contrattuale, l’articolo 1142 del codice civile belga, inserito nel titolo III del libro III, intitolato «Dei contratti ovvero delle obbligazioni convenzionali in generale», dispone che «[o]gni obbligo di fare o di non fare deve essere risarcito in caso di inadempimento da parte del debitore».

231    Inoltre, secondo l’articolo 1147 del codice civile belga, «[i]l debitore è condannato, eventualmente, al risarcimento dei danni a fronte o dell’inadempimento dell’obbligazione, o del tardivo adempimento, ogni qualvolta non giustifichi che l’inadempimento è riconducibile ad una causa a lui estranea che non gli può essere imputata, e sempreché non sussista mala fede da parte sua».

232    Ne consegue che devono ricorrere tre condizioni affinché sia risarcibile un danno di natura contrattuale, ossia la mancata esecuzione del contratto, un danno e un nesso di causalità fra la mancata esecuzione e il danno.

233    Nella fattispecie è sufficiente rilevare che, come constatato in precedenza, la Commissione non è venuta meno né al suo dovere di vigilanza quale previsto dalle clausole dei contratti in questione, né al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto o di leale collaborazione, quale invocato dalla ricorrente (punti da 201 a 227 supra).

234    La prima delle succitate condizioni non è pertanto soddisfatta.

235    Inoltre, la ricorrente afferma che i progetti sono stati realizzati e di aver fornito prestazioni per le quali sono state sostenute delle spese. Detto argomento deve ciò nondimeno essere respinto.

236    Quanto al riferimento operato dalla ricorrente alla responsabilità contrattuale, infatti, occorre rammentare che non è sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Il beneficiario dell’aiuto deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità alle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto possono beneficiare del finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce addirittura uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto per l’attribuzione del contributo finanziario dell’Unione (sentenze del Tribunale del 22 maggio 2007, Commissione/IIC, T‑500/04, Racc. pag. II‑1443, punto 94, e del 17 ottobre 2012, Commissione/EU Research Projects, T‑220/10, punto 29).

237    Orbene, nel caso di specie, come constatato in precedenza, la ricorrente non ha rispettato tutti gli obblighi finanziari e contabili ad essa incombenti (punto 200 supra).

238    La sua richiesta di risarcimento del danno ex contractu deve quindi essere respinta.

239    Nella misura in cui la ricorrente si basa sull’arricchimento senza causa, è d’uopo rinviare al ragionamento svolto nell’ambito della prima parte del quinto motivo (punti da 281 a 290 infra).

240    Infine, relativamente agli argomenti dedotti volti all’annullamento della nota di addebito, essi devono essere respinti in quanto proposti a sostegno di un capo delle conclusioni irricevibile (punto 75 supra).

241    Alla luce di tutto quanto precede risulta che il secondo motivo va respinto integralmente.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità

242    A sostegno di tale motivo la ricorrente espone due censure, una relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e l’altra relativa alla violazione del principio di proporzionalità.

243    Essa ha precisato che detto motivo era esposto a sostegno del terzo e del quarto capo delle conclusioni. Nella misura in cui siffatto motivo è rivolto all’annullamento della nota di addebito, esso deve essere respinto in quanto presentato a sostegno di un capo delle conclusioni irricevibile (punto 75 supra). Pertanto esso sarà esaminato a seguire in quanto dedotto a sostegno del terzo capo delle conclusioni, diretto a contestare la decisione di risoluzione dei contratti in questione, e del quarto capo delle conclusioni, in quanto diretto a contestare la domanda di rimborso della Commissione.

–       Sulla censura relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione

244    La ricorrente fa valere l’obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato, imparziale e diligente gli elementi rilevanti. In primo luogo, essa lamenta il mancato controllo da parte della Commissione nel corso della fase di esecuzione dei contratti. A tale riguardo, essa sottolinea la tacita accettazione da parte della Commissione della fase di esecuzione dei contratti, nonostante le sue domande dirette ad ottenere un intervento dei funzionari della Commissione a fronte di talune irregolarità commesse dal coordinatore di uno dei due progetti controversi e nonostante le lettere da essa inviate alla Commissione. Analogamente, essa sottolinea che, dopo il fallimento del coordinatore del progetto Dicoems, detto progetto è proseguito per 18 mesi senza coordinatore. In secondo luogo, essa lamenta che non si siano tenute riunioni prima della relazione finale di revisione contabile. In terzo luogo, essa censura la mancata considerazione della documentazione prodotta il 19 agosto 2009.

245    Occorre ricordare che le istituzioni dell’Unione sono soggette ad obblighi derivanti dal principio generale di buon andamento dell’amministrazione nei confronti degli amministrati esclusivamente nell’ambito dell’esercizio delle loro responsabilità amministrative. Per contro, quando il rapporto tra la Commissione ed il ricorrente è chiaramente di natura contrattuale, quest’ultimo può addebitare alla Commissione soltanto violazioni di pattuizioni contrattuali o violazioni del diritto applicabile al contratto (sentenza del Tribunale del 3 giugno 2009, Commissione/Burie Onderzoek en advies, T‑179/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 118, e ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2010, Alisei/Commissione, T‑481/08, Racc. pag. II‑117, punti 95 e 96).

246    Nel caso di specie la natura contrattuale della presente controversia non è in dubbio ed è riconosciuta dalla ricorrente stessa.

247    Gli argomenti da essa addotti secondo cui la Commissione disporrebbe di funzioni e prerogative particolari nell’ambito dell’esecuzione dei contratti in questione devono essere respinti.

248    A tale riguardo la ricorrente fa riferimento alla decisione n. 1513/2002. Detta decisione, all’articolo 6.1, così prevede: «[l]a Commissione controlla costantemente e sistematicamente, con l’aiuto di esperti qualificati indipendenti, l’attuazione del sesto programma quadro e dei suoi programmi specifici». L’allegato III, punto 2, prevede altresì che «[l]a Commissione attua le attività di ricerca in modo da garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante controlli efficaci e, qualora si individuassero delle irregolarità, mediante sanzioni dissuasive e proporzionate».

249    Analogamente, nel contesto della sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente richiama il potere della Commissione di effettuare revisioni contabili, quello di risoluzione unilaterale e il potere di recuperare gli importi contestati tramite nota di addebito. Essa afferma in tal modo l’esistenza di prerogative che rientrano nelle competenze amministrative della Commissione.

250    Ciò nondimeno, gli elementi addotti dalla ricorrente non incidono minimamente sul carattere contrattuale della presente controversia né sulla circostanza che, nella fattispecie, la Commissione ha agito in applicazione dei contratti in questione, senza esercitare le prerogative di diritto pubblico attribuitele quando essa agisce in qualità di autorità amministrativa (v. anche, in tal senso, ordinanza della Corte del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 83, e ordinanza del Tribunale del 10 aprile 2008, Imelios/Commissione, T‑97/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).

251    Di conseguenza, la ricorrente può addebitare alla Commissione unicamente violazioni di clausole contrattuali o violazioni del diritto applicabile al contratto.

252    Orbene, nella fattispecie, a sostegno della censura relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, la ricorrente fa valere alcuni inadempimenti afferenti al mancato controllo durante la fase di esecuzione dei contratti e alla mancanza di riunioni antecedentemente alla relazione finale di revisione contabile. Tuttavia, anche supponendoli dimostrati, siffatti inadempimenti non inciderebbero sugli obblighi incombenti alla ricorrente in forza dei contratti in questione e sulla risoluzione di detti contratti nel caso di specie (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T‑246/09, punto 274).

253    Tali argomenti devono essere pertanto considerati inconferenti nel presente contesto.

254    Inoltre e in ogni caso, per la parte in cui la ricorrente fa valere la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione affinché sia dichiarata illegittima la risoluzione dei contratti in questione (terzo capo delle conclusioni), è d’uopo ricordare, come constatato in precedenza, che la risoluzione in parola era conforme alle disposizioni contrattuali applicabili nonché ai principi di buona fede e di leale collaborazione (punti da 211 a 227 supra). Gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della presente censura non sono tali da inficiare dette constatazioni.

255    Inoltre, anche l’argomento basato sulla mancata considerazione della documentazione prodotta il 19 agosto 2009 deve essere respinto. Infatti, da un lato, la Commissione ha tenuto conto di tale documentazione (punto 110 supra). D’altro lato, la ricorrente non determina sotto quali profili gli asseriti inadempimenti della Commissione a detto riguardo dovrebbero comportare conseguenze diverse da quelle già constatate nell’ambito del primo motivo (punto 200 supra).

256    Infine, nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione affinché sia dichiarata infondata la domanda di rimborso della Commissione (quarto capo delle conclusioni), è necessario rilevare che la ricorrente non determina sotto quali profili gli asseriti inadempimenti della Commissione a detto riguardo dovrebbero comportare conseguenze diverse da quelle già constatate nell’ambito del primo motivo (punto 200 supra).

257    Alla luce di tutto quanto precede la censura relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione deve essere respinta.

–       Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

258    La ricorrente sostiene che le misure adottate dalla Commissione e, in particolare, la decisione di risoluzione immediata del contratto, violano il principio di proporzionalità tenuto conto della natura puramente contabile delle irregolarità addebitate.

259    È necessario ricordare che il principio di proporzionalità, sancito all’articolo 5 TUE, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione dell’Unione, siano esse contrattuali o extracontrattuali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 25 maggio 2004, Distilleria Palma/Commissione, T‑154/01, Racc. pag. II‑1493, punto 44). Detto principio impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (v., per analogia, sentenza della Corte del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Racc. pag. 2171, punto 25, e sentenza del Tribunale del 12 ottobre 1999, Conserve Italia/Commissione, T‑216/96, Racc. pag. II‑3139, punto 101).

260    Nel caso di specie, dalla relazione finale di revisione contabile risulta che le irregolarità addebitate alla ricorrente erano numerose e di vario tipo. In particolare, la relazione finale di revisione contabile ha constatato l’assenza di tracciabilità nella contabilità dei costi dei quali la ricorrente ha chiesto il rimborso, così come la mancanza degli originali (o delle copie autenticate, ove ammesse) dei documenti relativi all’esecuzione dei contratti. La relazione in parola ha parimenti posto in evidenza che taluni costi di cui era stato richiesto il rimborso non erano effettivi e non corrispondevano ai documenti giustificativi relativi ai progetti. Essa ha inoltre rilevato che, firmando la documentazione finanziaria trasmessa alla Commissione, la ricorrente aveva certificato circostanze non conformi alla realtà per quanto riguardava i costi sostenuti e i relativi documenti giustificativi, constatando altresì che alcuni contratti di subappalto erano stati stipulati in violazione delle disposizioni contrattuali.

261    Le menzionate constatazioni della relazione finale di revisione contabile sono state considerate errate nell’ambito del primo motivo per quanto riguarda una parte dei costi diretti del personale, che devono essere ritenuti consentiti per l’importo di EUR 17 231,28 e per quanto riguarda i relativi costi indiretti, derivanti dall’applicazione dei contratti (punto 200 supra).

262    Ciò nondimeno occorre considerare che, per il resto, le constatazioni della relazione finale di revisione contabile sono fondate.

263    Orbene, va ricordato che l’obbligo della Commissione di vigilare sulla corretta gestione finanziaria delle risorse dell’Unione, conformemente all’articolo 317 TFUE, e la necessità di lottare contro la frode a danno dei finanziamenti dell’Unione conferiscono un’importanza fondamentale agli impegni relativi alle condizioni finanziarie (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, Racc. pag. II‑2431, punto 126, e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, l’obbligo della ricorrente di rispettare le sue obbligazioni, segnatamente in materia di tracciabilità dei costi e di produzione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, costituisce quindi uno dei suoi impegni essenziali, volto a consentire alla Commissione di disporre dei dati necessari per verificare se i contributi in questione siano stati utilizzati conformemente a quanto stipulato nei contratti.

264    Ne discende che la Commissione ha giustamente considerato che la ricorrente aveva commesso gravi irregolarità suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali, nell’esecuzione dei contratti Dicoems e Cocoon.

265    Conseguentemente le misure adottate dalla Commissione e, segnatamente, la decisione di risoluzione immediata del contratto, in applicazione dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali, che costituisce peraltro applicazione delle disposizioni contrattuali pertinenti come constatato in precedenza (punti da 211 a 220 supra), non violano il principio di proporzionalità.

266    Tale censura va quindi respinta.

267    Pertanto, il terzo motivo dev’essere integralmente respinto.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e ad una carenza di motivazione

268    La ricorrente lamenta la violazione dei diritti della difesa e, nella replica, la carenza di motivazione. In risposta ad un quesito scritto essa ha fatto presente che detto motivo era esposto a sostegno del terzo e quarto capo delle conclusioni. Nella misura in cui siffatto motivo è diretto all’annullamento della nota di addebito, esso deve essere respinto in quanto presentato a sostegno di un capo delle conclusioni irricevibile (punto 75 supra).

–       Sulla censura relativa alla violazione del rispetto dei diritti della difesa

269    La ricorrente sostiene, in primo luogo, di non aver potuto illustrare utilmente la sua posizione nel corso della revisione contabile o successivamente al progetto di relazione di revisione contabile e, in secondo luogo, che le riunioni del 3 dicembre 2009 e del 1° luglio 2010 sulla relazione finale di revisione contabile sarebbero state tenute senza la presenza dei funzionari che avevano effettuato detta revisione.

270    Occorre rilevare, innanzitutto, che la ricorrente non lamenta la violazione di una precisa clausola dei contratti in questione, né di disposizioni del diritto applicabile a tali contratti.

271    Inoltre, anche qualora si supponesse di poter considerare che il diritto applicabile al contratto comportasse l’esistenza di obblighi contrattuali della Commissione a tale riguardo, la ricorrente non determina sotto quali profili le conseguenze sarebbero diverse da quelle già constatate in precedenza (punto 200 supra).

272    Infine, in ogni caso, dalle circostanze della fattispecie deriva che la presente censura non è fondata. Risulta, difatti, dagli elementi del fascicolo precedentemente ricordati (punti da 38 a 46 supra) che la ricorrente ha potuto illustrare utilmente la sua posizione successivamente al progetto di relazione di revisione contabile e segnatamente con la lettera del 19 agosto 2009 la quale, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, è stata presa in considerazione dalla Commissione nel contesto della relazione finale di revisione contabile (punto 110 supra). La sola circostanza che le sue domande non siano state accolte integralmente non significa che tali documenti non siano stati esaminati dalla Commissione. Si aggiunga che, successivamente alla relazione finale di revisione contabile, gli scambi fra la Commissione e la ricorrente sono stati nutriti (punti da 48 a 59 supra).

273    Pertanto tale censura deve essere respinta.

–       Sulla censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione

274    La ricorrente, nella replica, fa valere che la Commissione non avrebbe motivato la mancata considerazione della documentazione aggiuntiva e non avrebbe indicato la ragione per cui gli importi, di cui la Commissione ha tenuto conto, erano diversi da quelli che si riscontravano nella sua contabilità.

275    Senza che occorra statuire sulla ricevibilità della censura in parola dedotta nella replica, basti osservare che tale obbligo grava sulla Commissione in forza dell’articolo 296 TFUE. Esso, tuttavia, concerne solamente le condotte unilaterali della menzionata istituzione e non impegna quindi la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione e la ricorrente. Di conseguenza, detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., in tal senso, sentenza Distilleria Palma/Commissione, punto 259 supra, punto 46). Orbene, né dal ricorso né dalle risposte della ricorrente ai quesiti del Tribunale risulta che essa abbia inteso mettere in discussione la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sotto tale profilo.

276    Inoltre e in ogni caso, la ricorrente non determina sotto quali profili le conseguenze di una violazione del genere sarebbero diverse da quelle già constatate nell’ambito del primo motivo (punto 200 supra).

277    Siffatta censura deve quindi essere respinta e, di conseguenza, anche il presente motivo nella sua totalità.

 Conclusione sulla domanda in via principale

278    Alla luce di quanto precede, la domanda in via principale deve essere accolta parzialmente e quindi i costi consentiti, di cui la Commissione deve farsi carico, ai sensi dei contratti controversi, comprendono anche i costi diretti del personale per un importo di EUR 17 231,28 e i relativi costi indiretti, derivanti dall’applicazione dei contratti.

279    Per il resto, la domanda in via principale deve essere respinta, senza che occorra disporre una perizia supplementare, come suggerito dalla ricorrente in udienza.

3.     Sulla domanda in subordine, basata sul quinto motivo

280    La ricorrente deduce un quinto motivo, a sostegno della sua domanda in subordine diretta alla condanna della Commissione a versarle il risarcimento dei danni asseritamente subìti. Tale motivo si propone di ottenere la constatazione della responsabilità della Commissione, da un lato, per arricchimento senza causa e, dall’altro, sulla base di un fatto illecito.

 Sulla prima parte, basata sull’arricchimento senza causa

281    Nell’ambito della prima parte del presente motivo la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe beneficiato dei risultati scientifici dei progetti in questione e, tenuto conto della risoluzione dei contratti, lamenta l’arricchimento senza causa.

282    È necessario ricordare che l’azione basata sull’arricchimento senza causa, come prevista nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, non contiene una condizione relativa all’illiceità o alla colpa nel comportamento del convenuto. Per contro, ai fini dell’accoglimento di tale azione, è essenziale che l’arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali [sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, Racc. pag. I‑9761, punti 45 e 46].

283    Orbene, nella fattispecie, come sottolineato dalla Commissione, è sulla base dei rapporti contrattuali fra le parti che si riscontrerebbe la causa dell’asserito vantaggio ottenuto.

284    Ne risulta che un eventuale arricchimento della Commissione o l’impoverimento della ricorrente non possono essere definiti senza causa, avendo origine nel contesto contrattuale esistente.

285    Inoltre, la circostanza che i contratti in questione siano stati risolti con lettera della Commissione del 5 novembre 2010, come posto in evidenza dalla ricorrente, non modifica siffatta conclusione.

286    L’oggetto della presente censura, infatti, consiste, in realtà, in una richiesta di risarcimento di danni di origine contrattuale, nonostante la menzionata risoluzione. Inoltre, dai contratti in questione risulta che talune disposizioni contrattuali permangono applicabili nei confronti di un partecipante anche dopo la risoluzione dei contratti, e segnatamente gli articoli II.29, II.30 e II.31 riguardanti la revisione contabile, il risarcimento dei danni e il recupero di somme indebitamente erogate.

287    Infine e in ogni caso, la ricorrente non può legittimamente pretendere che la Commissione si sia arricchita a causa dei contratti in parola.

288    Conformemente all’articolo II.27 delle condizioni generali, difatti, in applicazione del regolamento finanziario, gli anticipi concessi al coordinatore per conto del consorzio restano proprietà dell’Unione.

289    Ad abundantiam, dalla formulazione stessa dell’articolo II.32 delle condizioni generali, letto in combinato disposto con l’articolo II.1, paragrafo 14, nelle medesime condizioni generali, emerge che i risultati dei progetti in questione nonché i diritti ad essi connessi sono di proprietà unicamente di quelle, fra le parti che hanno stipulato il contratto con la Commissione, che hanno contribuito ad ottenerli (v. altresì, in tal senso, sentenza Insula/Commissione, punto 252 supra, punto 264).

290    La prima parte del quinto motivo deve dunque essere respinta.

 Sulla seconda parte, basata sulla responsabilità per fatto illecito della Commissione

291    La ricorrente afferma che, nell’ambito di un altro progetto di finanziamento dell’Unione (Pasodoble), la Commissione, attraverso il capo unità della Research Executive Agency (Agenzia esecutiva di ricerca) (REA), ha inviato in data 16 aprile 2010, vale a dire immediatamente dopo le verifiche contabili, una lettera al coordinatore di detto altro progetto, mettendolo in guardia circa la capacità operativa della ricorrente e raccomandandogli di distribuirle solo una parte del prefinanziamento. La ricorrente sostiene che tale lettera costituirebbe un fatto illecito della Commissione, dalla quale la REA dipende, che ha cagionato danni di natura morale ed economica.

292    Occorre rammentare che il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), attribuisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive e di affidare loro taluni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Se la Commissione continua a svolgere i compiti che comportano un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche, all’agenzia possono essere affidate la gestione di fasi del progetto, l’adozione di atti di esecuzione finanziaria e, sulla base della delega della Commissione, le operazioni necessarie per l’attuazione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all’attribuzione di appalti e sovvenzioni (articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 58/2003).

293    Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 58/2003 dispone che l’agenzia esecutiva ha personalità giuridica. All’articolo 21 del menzionato regolamento è previsto che la responsabilità contrattuale dell’agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto e che, in materia di responsabilità extracontrattuale, essa deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni. Inoltre, conformemente all’articolo 22 del menzionato regolamento, tutti gli atti di un’agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità. Il ricorso amministrativo viene depositato presso la Commissione, la cui decisione può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia.

294    In applicazione del menzionato regolamento n. 58/2003, la Commissione ha istituito la REA con decisione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’«Agenzia esecutiva per la ricerca» per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca (GU 2008, L 11, pag. 9).

295    L’articolo 1 della decisione 2008/46 stabilisce che lo statuto della REA è disciplinato dal regolamento n. 58/2003.

296    La REA è quindi fornita di personalità giuridica. Analogamente, dal combinato disposto della decisione 2008/46 e dell’articolo 21 del regolamento n. 58/2003 risulta che, in materia di responsabilità extracontrattuale, la REA deve risarcire i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

297    Inoltre, dalla decisione 2008/46 risulta che fra i compiti della REA vi sono in particolare la gestione di fasi di progetti specifici nel contesto dell’attuazione di taluni aspetti dei programmi comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione», la gestione del programma di lavoro adottato dalla Commissione, nonché i controlli necessari a tal fine. Ad essa è parimenti affidata l’adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione delle operazioni necessarie alla gestione dei programmi in questione, in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti (articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2008/46).

298    Nel caso di specie la ricorrente sostiene che la lettera inviata dal capo unità della REA al coordinatore di un altro progetto fa sorgere la responsabilità della Commissione.

299    Tuttavia, occorre constatare che detta lettera del 16 aprile 2010 reca l’intestazione della REA ed è firmata dal capo unità della REA, che è dotata di personalità giuridica. Inoltre, non è contestato che la lettera di cui trattasi si collochi nella sfera delle competenze della REA, la quale svolge compiti di gestione e di esecuzione del bilancio, e in particolare quelli relativi alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti. Infine, in materia di responsabilità extracontrattuale, la REA deve risarcire i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni (punto 296 supra).

300    Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si può considerare che la lettera in parola sia stata inviata dalla Commissione o sia a quest’ultima imputabile (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte del 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA, C‑626/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punti da 27 a 30 e da 52 a 55, e sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, Racc. pag. II‑2771, punti da 50 a 57).

301    Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente, peraltro non corroborata, secondo cui i fatti esposti in tale lettera sarebbero stati «evidentemente» suggeriti dai funzionari della Commissione. Difatti, anche qualora la REA fosse stata informata dalla Commissione dei risultati della revisione contabile, la lettera del 16 aprile 2010 continua ciò nonostante a rientrare unicamente nella responsabilità della REA.

302    Di conseguenza, la lettera in questione, imputabile alla REA, non è tale da far sorgere la responsabilità della Commissione e la seconda parte del presente motivo, diretta contro la Commissione, è irricevibile.

303    In ogni caso, anche qualora la lettera di cui trattasi fosse imputabile alla Commissione, è necessario ricordare che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’effettiva sussistenza di un diritto al risarcimento del danno subìto, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, dipendono della compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento dell’istituzione ed il danno lamentato (v., in particolare, per analogia, sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc. pag. 3057, punto 16, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 106). Poiché le tre condizioni summenzionate devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, Racc. pag. I‑2259, punto 41).

304    Orbene nel caso di specie è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che la lettera del 16 aprile 2010 sia viziata da un illecito. Infatti, l’autore di detta lettera fa presente che i suoi dubbi circa la capacità operativa della ricorrente nell’eseguire i compiti ad essa affidati in relazione al progetto sono stati di recente confermati dall’esito di una revisione contabile condotta dalla Commissione. In tale contesto, egli raccomanda al coordinatore di attribuire alla ricorrente solo una parte del prefinanziamento, suggerendo che la parte restante sia versata solo una volta che la ricorrente abbia iniziato a svolgere le sue attività in maniera soddisfacente, come previsto nella descrizione dei compiti. Inoltre, l’autore della lettera si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento ad un controllo in loco della ricorrente, al fine di appurare che i costi da essa sostenuti siano effettivamente identificabili e consentiti.

305    In tal modo l’autore della lettera si mantiene nell’ambito dei suoi compiti di gestione del bilancio e la ricorrente non dimostra che egli abbia violato una norma di diritto o commesso una qualsiasi irregolarità. In aggiunta, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il contenuto della lettera di cui trattasi non appare diffamatorio, dal momento che, nonostante il fatto che una parte dei costi del personale siano stati scorrettamente ritenuti non consentiti, la relazione finale di revisione contabile conclude giustamente per la sussistenza di irregolarità che hanno giustificato la risoluzione dei contratti Cocoon e Dicoems.

306    Ne discende che la seconda parte del presente motivo è, in ogni caso, infondata.

307    Il quinto motivo deve pertanto essere respinto senza che occorra pronunciarsi sulla domanda della ricorrente, diretta ad ottenere che la Commissione presenti la documentazione idonea a valutare il danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a causa dell’invio della lettera in parola.

 Conclusione sulla domanda in subordine

308    Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda in subordine deve quindi essere respinta.

4.     Sulla domanda riconvenzionale della Commissione

309    La Commissione sostiene che la risoluzione dei contratti Dicoems e Cocoon e l’emissione della nota di addebito sono state effettuate nel completo rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili. In sede di controreplica, in primo luogo, essa presenta una domanda riconvenzionale diretta alla condanna della ricorrente a rimborsarle l’importo di EUR 164 080,03, indicato nella nota di addebito, oltre agli interessi di mora, come previsto all’articolo II.31, paragrafo 2, delle condizioni generali. In secondo luogo, essa chiede la conferma della cessazione dalla partecipazione della ricorrente ai progetti Dicoems e Cocoon, di cui alla lettera del 5 novembre 2010.

310    È d’uopo ricordare che, adito in forza di una clausola compromissoria, il Tribunale deve risolvere la lite in base al diritto sostanziale nazionale da applicare al contratto (sentenza della Corte del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 4), vale a dire, nella fattispecie in esame, il diritto belga, il quale disciplina i contratti in questione in applicazione dell’articolo 12 di ognuno dei due contratti.

311    Per contro, conformemente al principio di diritto universalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, la competenza giurisdizionale e la ricevibilità delle conclusioni si valutano unicamente sulla base del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze della Corte Commissione/Zoubek, punto 310 supra, punto 10, e del Tribunale del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T‑110/10, punti 29 e 30).

312    Nel caso di specie la domanda riconvenzionale della Commissione è stata formulata nell’ambito della controreplica.

313    Orbene, va rammentato che ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di procedura è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa.

314    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura consenta, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, tale disposizione non può, in nessun caso, essere interpretata nel senso che autorizzi una parte a modificare, in corso di causa, l’oggetto stesso della controversia (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Commissione/Danimarca, 278/85, Racc. pag. 4069, punti 37 e 38, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1992, Asia Motor France e a./Commissione, T‑28/90, Racc. pag. II‑2285, punto 43).

315    L’articolo 48 del regolamento di procedura non opera distinzioni a seconda che si tratti del ricorrente o del convenuto.

316    Oltre a ciò, la Corte, sul fondamento della disposizione del suo regolamento di procedura che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, ha avuto occasione di considerare irricevibili un’eccezione di irricevibilità o un motivo sollevato per la prima volta nella controreplica e non basato su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento (sentenze della Corte del 5 novembre 2002, Commissione/Belgio, C‑471/98, Racc. pag. I‑9681, punti 42 e 43, e del 14 aprile 2005, Commissione/Lussemburgo, C‑519/03, Racc. pag. I‑3067, punti 22 e 23).

317    Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale presentata nella controreplica è nuova rispetto a quanto esposto nel controricorso della Commissione. Tale domanda, infatti, è diretta, in primo luogo, ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso alla Commissione dell’importo di EUR 164 080,03, indicato nella nota di addebito, oltre agli interessi di mora e, in secondo luogo, ad ottenere la conferma della cessazione dalla partecipazione della ricorrente ai progetti Dicoems e Cocoon.

318    Sebbene la cessazione dalla partecipazione della ricorrente ai contratti sia ipso facto confermata dall’esito del presente ricorso, la domanda di rimborso maggiorata degli interessi di mora costituisce, nella fase della controreplica, un capo delle conclusioni aggiuntivo rispetto a quelli esposti nel controricorso. Inoltre, come precisato dalla Commissione in udienza, la menzionata domanda riconvenzionale aggiunge al controricorso una domanda diretta ad ottenere un titolo esecutivo.

319    Di conseguenza, la domanda riconvenzionale, in quanto include una domanda di rimborso maggiorata degli interessi di mora, può essere considerata una nuova conclusione, che modifica, ampliandolo, l’oggetto delle conclusioni del controricorso.

320    Interrogata dal Tribunale, la Commissione ha fatto valere che, nel sistema degli strumenti di tutela legale del diritto dell’Unione, la competenza a statuire su un ricorso nel procedimento principale implica l’esistenza di una competenza a statuire su qualsivoglia domanda riconvenzionale proposta nel corso del medesimo procedimento che derivi dallo stesso atto o dal medesimo fatto che costituisce oggetto del ricorso (ordinanza della Corte del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting, C‑517/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 17). Tuttavia, la competenza del Tribunale a statuire sulla domanda formulata dalla Commissione in via riconvenzionale non è in discussione nel caso di specie. Siffatto argomento non incide sulla conclusione secondo cui la domanda riconvenzionale è, nel caso di specie, un nuovo capo delle conclusioni che amplia l’oggetto delle conclusioni esposte nel controricorso.

321    Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, i principi del rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa comportano che una domanda del genere sia formulata già nel controricorso, e ciò anche qualora, come nella fattispecie in esame, la domanda riconvenzionale rinnovi la domanda di rimborso contenuta nella nota di addebito.

322    Una siffatta domanda deve pertanto essere considerata tardiva e, di conseguenza, irricevibile ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di procedura.

323    Occorre, infine, aggiungere che tale carattere tardivo non impedisce alla Commissione di recuperare gli importi in questione, in applicazione dell’articolo 299 TFUE, secondo cui gli atti della stessa che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. Difatti, come previsto del resto all’articolo II.31, paragrafo 5, delle condizioni generali, la Commissione potrebbe sempre adottare una decisione costituente titolo esecutivo ai sensi di detta disposizione, sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1) (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T‑246/09, punto 252 supra, punti da 95 a 99), spettando all’autorità nazionale competente la successiva apposizione della formula esecutiva.

324    Ne discende che la domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione è irricevibile.

 Sulle spese

325    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono, come si verifica nel caso di specie, rispettivamente su uno o più capi.

326    Nelle circostanze del caso di specie si deve stabilire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nella causa T‑116/11 R.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso della European Medical Association (EMA) è accolto nella parte in cui è diretto ad ottenere il rimborso dei costi diretti del personale dei contratti Cocoon e Dicoems, per un importo pari a EUR 17 231,28, nonché dei relativi costi indiretti derivanti dall’applicazione di tali contratti.

2)      Per il resto, il ricorso dell’EMA è respinto.

3)      La domanda riconvenzionale della Commissione europea è respinta.

4)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nella causa T‑116/11 R.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2013.

Firme

Indice


Contesto normativo

1.  Contesto contrattuale

2. Diritto belga

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sulla domanda in via principale, basata sui primi quattro motivi

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli II.19, II.20, II.21 e II.25 delle condizioni generali

Sulla domanda di rimborso relativa al quarto periodo

Sulla censura relativa alla mancanza di scelta del modello di costi

Sulla censura relativa alla mancata approvazione di costi fatturati non ancora pagati

Sulla censura relativa ai costi diretti del personale

–  Sui costi del personale richiesti nell’ambito del contratto Cocoon

–  Sui costi del personale richiesti nell’ambito del contratto Dicoems

Sulla censura relativa ai costi indiretti

Sulla censura relativa all’incoerenza della relazione finale di revisione contabile

Conclusione sul primo motivo

Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da parte della Commissione, degli obblighi di controllo e dei principi di buona fede e di leale collaborazione nell’esecuzione dei contratti

Sul terzo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità

–  Sulla censura relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione

–  Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e ad una carenza di motivazione

–  Sulla censura relativa alla violazione del rispetto dei diritti della difesa

–  Sulla censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione

Conclusione sulla domanda in via principale

3.  Sulla domanda in subordine, basata sul quinto motivo

Sulla prima parte, basata sull’arricchimento senza causa

Sulla seconda parte, basata sulla responsabilità per fatto illecito della Commissione

Conclusione sulla domanda in subordine

4.  Sulla domanda riconvenzionale della Commissione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.