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Ricorso proposto il 6 agosto 2007 - Dittert / Commissione

(Causa F-82/07)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: (B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee di promuovere il ricorrente al grado AD 9 e non al grado AD 10, per l'esercizio di promozione 2006, come confermata dalla decisione di tale stessa istituzione 23 aprile 2007, che respinge il reclamo n. R/132/07 del ricorrente,

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, promosso al vecchio grado A 7 con effetto al 1° aprile 2002, era promuovibile al grado A 6 il 30 aprile 2004. Il 1° maggio 2004 l'APN ha sostituito il grado A 7 nel fascicolo personale del ricorrente col nuovo grado A*8 indicando quale motivo del cambiamento "riforma carriera del 1° maggio 2004". In seguito il grado A*8 è stato ridenominato AD 8 con effetto al 1° maggio 2006.

Il ricorrente fa valere che sia i dipendenti promossi nel 2004, sia quelli promossi nel 2005 o nel 2006 a partire dal vecchio grado A 7 lo sono stati dopo l'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, ma gli uni sono stati nominati al grado A*10/AD 10 mentre gli altri, tra cui il ricorrente, lo sono stati al grado A*9/AD 9. Il ricorrente invoca la violazione dei principi della parità di trattamento e della vocazione alla carriera.

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