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Impugnazione proposta il 1° marzo 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, composizione ampliata) del 20 dicembre 2023 nella causa T-494/21, Ryanair e Malta Air / Commissione (Air France-KLM and Air France; COVID-19)

(Causa C-167/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J. Carpi Badía e M. Farley, in qualità di agenti)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Malta Air ltd., Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Société Air France, Air France-KLM

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione ed annullare la sentenza impugnata;

avvalersi della sua facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un’analisi dei motivi non ancora esaminati; e

riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare i convenuti a sopportare le spese, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce due motivi d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione verte sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato per definire quando un beneficiario di un aiuto è limitato a una o più entità all'interno di un gruppo societario ai fini delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che fattori indicanti semplicemente che (i) in generale, la Air France-KLM, in qualità di società capogruppo, può esercitare un certo controllo sulla Société Air France (Air France) e sulla Koninklijke Luchtvaart Maatschapij NV (KLM) e sulle loro società figlie, e che (ii) esiste un certo grado di integrazione, coordinamento e cooperazione tra la Air France, la Air France-KLM e la KLM erano sufficienti a dimostrare che la KLM ha effettivamente beneficiato dell'aiuto - e, quindi, dovrebbe essere considerata un beneficiario ai fini delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato - in una situazione dove il contenuto e le condizioni precise in cui l'aiuto è stato concesso impediscono esplicitamente che l'aiuto venga utilizzato a vantaggio della KLM.

In secondo luogo, il Tribunale ha inammissibilmente sostituito la propria valutazione a quella della Commissione nel determinare se solo alcune società del Gruppo Air France-KLM costituissero il beneficiario della misura di aiuto – un ambito che i giudici dell'Unione hanno riconosciuto richiedere valutazioni economiche complesse e rispetto al quale la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità – senza dimostrare adeguatamente che il ragionamento della Commissione fosse inficiato da un errore manifesto di valutazione.

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