Language of document :

Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 dal Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

(Causa C-515/22 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022, causa T-601/20.

Dichiarare la nullità della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione del 2 marzo 2020, limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, in uno con l’articolo 2.

In via subordinata al n. 2: rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale del 18.5.2022, nel caso T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA c. Commissione, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020, limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, in uno con l’articolo 2, con la quale la Commissione ha dichiarato “incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso”, cui “è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell’art. 108, paragrafo 3” del TFUE.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura una violazione di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione per il recupero degli interessi sugli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili.

Per la ricorrente il Tribunale ha più volte errato: a) nel ritenere che, rispetto alla specifica contestazione del mancato recupero degli interessi relativi al periodo compreso tra il 1.1.2007 al 26.3.2007, non sia decorso il termine di prescrizione decennale; b) nell’affermare che la mancata contestazione di tale violazione, traducendosi in una palese violazione del contraddittorio e, quindi, dei diritti di difesa, non possa essere censurata dalla ricorrente, in quanto riguarderebbe lo Stato membro interessato.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura l’erronea qualificazione dell’aiuto come nuovo, l’illegittimità della decisione che dichiara l’aiuto di Stato nuovo e incompatibile, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità.

Il Tribunale non ha dimostrato in che modo la Commissione abbia, con la decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020, sanato il vizio che è stato contestato, con la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, nei confronti della decisione del 2004 (2005/163/CE).

Il Tribunale ha errato nel ritenere che la Commissione abbia colmato il difetto di motivazione accertato nel 2009 e abbia dimostrato con la decisione (UE) 2020/1411 che le sovvenzioni per OSP concesse ad Adriatica sono aiuti nuovi.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che la Commissione ha correttamente qualificato le sovvenzioni per OSP concesse ad Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, incompatibili con il mercato interno.

La ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente verificare se la Commissione, nella decisione (UE) 2020/1411, a) ha definito concretamente la situazione sul mercato; b) ha correttamente messo a confronto l’oggetto della misura di aiuto e quello dell’intesa; c) ha correttamente spiegato in che modo la distorsione della concorrenza causata dalla misura di aiuto sia stata amplificata dal combinato disposto tra tale misura (altrimenti, ritenuta compatibile) e la partecipazione a un cartello e, dunque, d) ha motivato il rapporto di causa ed effetto per quanto riguarda l’esistenza di ostacoli agli scambi intracomunitari conseguenti.

La ricorrente, inoltre, ritiene che le conclusioni cui giunge il Tribunale si pongano in contrasto con il principio generale di proporzionalità.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che, nel suo complesso, la procedura che ha portato all’adozione della decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020 non ha avuto una durata eccessiva e che, quindi, non sono stati violati i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità.

La ricorrente ritiene, altresì, in virtù del principio del legittimo affidamento e nel rispetto degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentale, che la decisione (UE) 2020/1411 del 2 marzo 2020 non avrebbe potuto imporre il recupero dell’aiuto.

Per la ricorrente, il Tribunale, non avendo rilevato la violazione da parte della Commissione dei sopra menzionati principi generali, nonché della Carta dei diritti fondamentali, ha commesso un errore di diritto.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso versamento da parte del Tribunale nel suo fascicolo istruttorio di un elemento di prova.

La ricorrente lamenta di non avere potuto depositare nel fascicolo di causa, ai sensi dell’art. 85, par. 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, la decisione della Commissione del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (C(2021) 6990 def.), che la ricorrente ha acquisito dalla Commissione a seguito di un’istanza di accesso agli atti.

Per la ricorrente, tenuto conto della rilevanza della decisione Saremar, il mancato versamento di tale ulteriore elemento probatorio nel fascicolo ha viziato la sentenza del Tribunale, sia in ragione del fatto che è avvenuto in violazione del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale e dell’obbligo di motivazione che si impone a qualsiasi istituzione dell’UE; sia per avere comportato una palese violazione dei diritti di difesa della ricorrente.

____________