Language of document : ECLI:EU:C:2001:574

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN MISCHO

presentate il 25 ottobre 2001 (1)

Causa C-238/99 P

Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM)

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Policloruro di vinile (PVC) - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Annullamento di una decisione della Commissione - Adozione di una nuova decisione - Atti di procedura precedenti all'adozione della prima decisione - Autorità di cosa giudicata - Principio ne bis in idem - Termine ragionevole - Motivazione - Diritto di non contribuire alla propria incriminazione - Accesso al fascicolo - Prescrizione delle azioni»

I - Introduzione

A - I fatti all'origine della controversia

1.
    In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14 ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (2), la Commissione delle Comunità europee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essa effettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a queste ultime numerose richieste di informazioni.

2.
    Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile 1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (3). Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno 1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non aveva fatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.

3.
    Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il «comitato consultivo») emetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

4.
    Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.865, PVC (4); in prosieguo: la «decisione PVC I»). Con tale decisione la Commissione infliggeva sanzioni, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (in prosieguo: la «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay e Cie (in prosieguo: la «Solvay») e Wacker-Chemie GmbH.

5.
    Tutte queste imprese, tranne la Solvay, proponevano ricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.

6.
    Con ordinanza 19 giugno 1990, Norsk Hydro/Commissione (5), il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questa impresa.

7.
    Le altre cause venivano riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

8.
    Con sentenza 27 febbraio 1992, BASF e a./Commissione (6), il Tribunale dichiarava inesistente la decisione PVC I.

9.
    Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (in prosieguo: la «sentenza 15 giugno 1994») (7), annullava la sentenza del Tribunale e la decisione PVC I.

10.
    A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuova decisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione PVC I, ad eccezione però della Solvay e della Norsk Hydro AS [decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865-PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»)]. Tale decisione imponeva alle imprese destinatarie ammende di importo identico a quelle che erano state loro inflitte con la decisione PVC I.

11.
    La decisione PVC II contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e Wacker Chemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme a Norsk Hydro [...] e Solvay [...]) per i periodi indicati nella presente decisione ad un accordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al quale i produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte a riunioni periodiche intese a fissare prezzi-obiettivo e quote obiettivo, a programmare iniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione dei predetti accordi collusivi.

Articolo 2

Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nella Comunità (eccetto Norsk Hydro [...] e Solvay [...]), che sono tuttora soggette all'obbligo di porre fine alle infrazioni, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i)    BASF AG: ammenda di ECU 1 500 000;

ii)    DSM NV: ammenda di ECU 600 000;

iii)    Elf Atochem SA: ammenda di ECU 3 200 000;

iv)    Enichem SpA: ammenda di ECU 2 500 000;

v)    Hoechst AG: ammenda di ECU 1 500 000;

vi)    Hüls AG: ammenda di ECU 2 200 000;

vii)    Imperial Chemical Industries plc: ammenda di ECU 2 500 000;

viii)    Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di ECU 750 000;

ix)    Montedison SpA: ammenda di ECU 1 750 000;

x)    Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di ECU 400 000;

xi)    Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di ECU 850 000;

xii)    Wacker Chemie GmbH: ammenda di ECU 1 500 000».

B - Il procedimento dinanzi al Tribunale

12.
    Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre 1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (in prosieguo: la «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG ed Enichem SpA proponevano ricorso dinanzi al Tribunale.

13.
    Tutte le ricorrenti chiedevano l'annullamento, totale o parziale, della decisione PVC II, e, in subordine, l'annullamento dell'ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo. La Montedison SpA chiedeva altresì la condanna della Commissione al rimborso dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione di una cauzione e per ogni altra spesa derivante dalla decisione PVC II.

C - La sentenza del Tribunale

14.
    Con sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (8) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha:

-    riunito le cause ai fini della decisione;

-    annullato l'art. 1 della decisione PVC II, in quanto assumeva che la Société artésienne de vinyle SA avesse partecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981;

-    ridotto rispettivamente a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro le ammende inflitte alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinyle e all'ICI;

-    respinto i ricorsi per il resto;

-    statuito sulle spese.

D - Il procedimento dinanzi alla Corte

15.
    Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 29 giugno 1999, la LVM ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia.

16.
    Essa conclude che la Corte voglia:

-    annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata e porre fine al procedimento o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per la ripresa del procedimento;

-    annullare in tutto o in parte la decisione PVC II;

-    annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;

-    condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

17.
    La Commissione conclude che la Corte voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

II - Analisi

18.
    La LVM deduce a sostegno del suo ricorso i seguenti motivi:

-    violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata;

-    violazione del principio «ne bis in idem»;

-    violazione del principio del termine ragionevole;

-    invalidità degli atti di procedura antecedenti alla decisione PVC I;

-    irregolarità delle modalità di adozione della decisione 27 luglio 1994;

-    carenza di motivazione;

-    violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione;

-    violazione del diritto di accesso al fascicolo della Commissione;

-    prescrizione.

19.
    La LVM sottolinea che detti motivi di ricorso sono identici, per quanto riguarda portata e contenuto, a quelli dedotti dalle ricorrenti DSM NV e DSM Kunststoffen nella causa C-244/99 P, salvo il fatto che esse ha fatto valere due motivi ulteriori.

20.
    Ritengo pertanto di potermi richiamare alle mie conclusioni presentate oggi nella causa C-244/99 P. Dalle considerazioni ivi svolte discende che occorre respingere tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

III - Conclusione

21.
    Propongo alla Corte di:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.


1: -     Lingua originale: il francese.


2: -     GU 1962, n. 13, pag. 204.


3: -     GU 1963, n. 127, pag. 2268.


4: -     GU 1989 L 74, n. 1.


5: -     Causa T-106/89 (non pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza).


6: -     Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).


7: -     Causa C-137/92 P (Racc. pag. I-2555).


8: -     Cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 (Racc. pag. II-931).