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Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2012 - Dow Chemical/Consiglio

(Causa T-158/10) 

["Dumping - Importazione di etanolamina originaria degli Stati Uniti - Dazio antidumping definitivo - Scadenza di misure antidumping - Riesame - Probabilità di continuazione o di reiterazione del dumping - Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Stati Uniti), (rappresentanti: inizialmente J.-F. Bellis, R. Luff e V. Hahn, successivamente J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, R. Szostak e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e M. França, successivamente M. França e A. Stobiecka-Kuik, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (GU L 17, pag. 1).

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America, è annullato nella parte in cui riguarda The Dow Chemical Company.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da The Dow Chemical Company.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 161 del 19.6.2010.