Language of document : ECLI:EU:T:2012:452

Causa T‑154/10

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuti cui la Francia ha asseritamente dato esecuzione sotto forma di una garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dal suo statuto di organismo pubblico — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Onere della prova dell’esistenza di un aiuto di Stato — Vantaggio»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012…….?II ‑ 0000

Massime — Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2010

1.      Ricorso di annullamento — Ricorsi degli Stati membri — Ricorso proposto contro la decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Atto impugnabile — Soppressione da parte dello Stato membro della misura, qualificata come aiuto esistente dalla decisione della Commissione, vari mesi prima dell’adozione di quest’ultima — Irrilevanza

(Art. 263 TFUE)

3.      Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, e 48, § 2)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Libero apprezzamento dei fatti e delle prove

7.      Diritto nazionale — Diritto francese — Garanzia illimitata da parte dello Stato dei debiti degli organismi pubblici

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuto concesso sotto forma di garanzia — Riferimento alle prese di posizione delle agenzie di rating per dimostrare un vantaggio finanziario

(Art. 107, § 1, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Necessità di disporre di una base sufficiente di informazioni per stabilire l’esistenza di un vantaggio che configura un aiuto di Stato

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36-37)

2.      Una decisione della Commissione che conclude per l’esistenza di un aiuto di Stato a favore di un’impresa sotto forma di garanzia illimitata e lo dichiara incompatibile con il mercato comune è destinata necessariamente a produrre effetti giuridici obbligatori e costituisce pertanto un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

A questo proposito, si deve notare che, nonostante il fatto che uno Stato membro, per ragioni sue proprie e al di fuori di qualsiasi pressione esercitata dalla Commissione, abbia deciso di sopprimere la misura qualificata come aiuto esistente dalla decisione impugnata vari mesi prima dell’adozione di quest’ultima, resta cionondimeno che lo Stato membro era giuridicamente tenuto ad eseguire la decisione impugnata. Il fatto che potesse esistere, nell’esecuzione della decisione impugnata, una convergenza tra gli interessi sostenuti dalla Commissione e quelli dello Stato membro non può impedire a quest’ultimo di proporre un ricorso di annullamento avverso questa stessa decisione. Infatti, ammettere un simile approccio porterebbe a penalizzare gli Stati membri a seconda che essi abbiano o meno potuto trovare un interesse proprio a conformarsi ad una decisione della Commissione e presenterebbe un carattere eminentemente soggettivo. Orbene, l’esame della questione se un determinato atto sia idoneo a costituire oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto produce o è inteso a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, deve riposare su una valutazione obiettiva della sostanza di tale atto.

(v. punti 38,40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54-56)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66, 76, 78, 83-84, 87, 90-91, 94, 96, 98)

8.      La concessione di una garanzia a condizioni che non corrispondono a quelle del mercato, quale una garanzia illimitata concessa senza contropartita, è, in generale, tale da conferire un vantaggio alla persona che ne beneficia, nel senso che ha come conseguenza un miglioramento della posizione finanziaria del beneficiario con un alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. A questo proposito, la nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, dato che comprende non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato i quali, sotto forme diverse, alleviano gli oneri di norma gravanti sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono della stessa natura e hanno effetti identici. Al fine di valutare se una misura di Stato costituisca un aiuto, si deve stabilire se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato.

Una garanzia di Stato illimitata consente in particolare al suo beneficiario di ottenere condizioni di credito più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere in base ai suoi soli meriti e quindi consente di ridurre la pressione che grava sul suo bilancio. Per stabilire se un organismo pubblico abbia beneficiato di condizioni di credito più favorevoli e, di conseguenza, di un vantaggio finanziario, la Commissione può fare riferimento alle prese di posizione delle agenzie di rating e, in particolare, alle più importanti tra di esse. Infatti, essendo pacifico che il mercato tiene in considerazione il rating di importanti agenzie di rating nel valutare il credito da concedere a una determinata impresa, un rating da parte di tali agenzie migliore di quello che sarebbe stato dato in assenza di garanzia è tale da produrre un vantaggio per l’organismo pubblico, che quest’ultimo non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

(v. punti 106-109)

9.      La Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato fondandosi semplicemente su una presunzione negativa, basata sull’assenza di informazioni che permettano di giungere alla conclusione contraria, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio. In tale prospettiva la Commissione è, quantomeno, tenuta ad assicurarsi che le informazioni di cui dispone, per quanto possano essere frammentarie e incomplete, costituiscono una base sufficiente per stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato.

A questo proposito, la natura degli elementi di prova che devono essere prodotti dalla Commissione dipende ampiamente dalla natura della misura di Stato considerata. Per quanto riguarda in particolare la prova dell’esistenza di una garanzia di Stato di natura implicita, essa può essere dedotta da un complesso di elementi convergenti dotati di una certa affidabilità e coerenza – tratti, tra l’altro, dall’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale pertinenti – e, in particolare, dagli effetti giuridici che lo statuto giuridico dell’impresa beneficiaria implica. A questo proposito, al fine di dimostrare che uno Stato ha concesso una garanzia finanziaria implicita, che per definizione non viene esplicitamente riconosciuta dalla legge nazionale, a un’impresa dotata di uno statuto particolare, possono essere considerate pertinenti note e circolari interpretative.

Per quanto riguarda la dimostrazione degli effetti reali della misura controversa, la Commissione non è tenuta a procedervi ove si tratti di aiuti già concessi. A questo proposito, non va operata alcuna distinzione fra gli aiuti esistenti e gli aiuti illegittimi. Peraltro, l’effetto reale del vantaggio che una garanzia di Stato procura può essere presunto. Una siffatta garanzia offre al soggetto finanziato la possibilità di beneficiare di un tasso d’interesse più basso o di fornire una cauzione meno elevata. Anche un vantaggio concesso mediante un onere potenziale supplementare per lo Stato è tale da costituire un aiuto di Stato. È quanto avviene sovente nel caso di garanzie che sono generalmente collegate ad un prestito o ad un’altra obbligazione finanziaria contratta da un mutuatario presso un mutuante.

(v. punti 119-120, 123-124)