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Ricorso proposto il 9 aprile 2010 - The Dow Chemical Company / Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-158/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Dow Chemical Company (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e V. Hahn, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio, n. 54/2010 1, nella parte relativa alla la ricorrente,

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo con il quale sostiene che il regolamento controverso viola l'art. 11, n. 2, del regolamento di base 2, in ragione di quanto segue:

l'asserzione secondo cui l'etanolamina proveniente dagli Stati Uniti continuerà a essere oggetto di dumping è erroneamente fondata sull'accertamento di pratiche di dumping nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame in relazione a produttori esportatori cui era riconducibile soltanto una percentuale alquanto esigua di importazioni dagli Stati Uniti; le istituzioni hanno ignorato il fatto che il produttore cui si riferisce la stragrande maggioranza delle importazioni dagli Stati Uniti non era risultato coinvolto in pratiche di dumping e che, di conseguenza, le importazioni di etanolamina, provenienti dagli Stati Uniti, complessivamente considerate, non erano oggetto di dumping;

l'asserzione secondo cui l'asserito dumping di etanolamina proveniente dagli Stati Uniti sarebbe aumentato dopo il periodo dell'inchiesta di riesame è basata su una scelta arbitraria di quotazioni che non riflettono l'andamento dei prezzi successivamente al periodo dell'inchiesta di riesame;

l'asserzione secondo cui l'eccesso di capacità negli Stati Uniti condurrà ad un aumento nelle esportazioni di etanolamina verso l'Unione europea è basata su un errore manifesto, dal momento che non ci sussistono capacità inutilizzate negli Stati Uniti;

l'asserzione secondo cui le misure anti-dumping sull'etanolamina proveniente dagli Stati Uniti, imposte dalla Cina dal 2004, condurranno gli esportatori statunitensi di etanolamina a vendere quantitativi maggiori nell'Unione europea è contraddetta dalla variazione, a partire dal 2005, dei flussi commerciali;

l'asserzione secondo cui il possibile sviluppo della domanda negli Stati Uniti e negli altri mercati condurrà i produttori statunitensi a indirizzare le esportazioni verso l'UE, è puramente speculativa;

l'asserzione secondo cui i prezzi molto bassi e la capacità di espansione per il glicole monoetilene, che, come l'etonolamina, è un prodotto derivato dall'ossido di etilene, rappresenteranno per i produttori un incentivo a passare dalla produzione di glicole monoetilene a quella di etanolamina, è in contraddizione con i riscontri fattuali ed è viziata da un errore di valutazione;

il convenuto elabora un ragionamento contraddittorio circa la relazione tra i prezzi statunitensi e quelli europei, dal momento che esso sembra sostenere, al contempo, che i prezzi europei più elevati forniscono un incentivo agli esportatori statunitensi per indirizzare le loro vendite verso l'UE e che i prezzi inferiori nell'UE impongono ai produttori statunitensi di vendere a prezzi di dumping all'interno dell'UE.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 19 gennaio 2010, n. 54, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (GU L 17, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1)