Language of document : ECLI:EU:T:2012:496

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

27 settembre 2012 (*)

«Aiuti di Stato – Settore dei prodotti ortofrutticoli – “Piani di campagna” diretti al sostegno del mercato dei prodotti ortofrutticoli in Francia – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Nozione di aiuto di Stato – Risorse statali – Cofinanziamento da parte di un ente pubblico e attraverso contributi volontari delle organizzazioni di produttori – Argomenti non sollevati durante il procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑139/09,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da E. Belliard, G. de Bergues e A.‑L. During, successivamente da E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2009) 203 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

1        Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

 Normativa nazionale applicabile

 Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture

2        L’articolo L.621‑1 del codice rurale francese, nella versione in vigore al 1° gennaio 2002 (in prosieguo: il «codice rurale»), stabilisce che, «[al] fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Trattato che istituisce la Comunità europea e di contribuire alla garanzia e al miglioramento dei redditi, alla riduzione delle disuguaglianze, all’impiego ottimale dei fattori di produzione e alla regolarizzazione dei mercati nell’interesse dei produttori, dei trasformatori, dei negozianti, dei commercianti e dei consumatori, possono essere creati nei settori agricolo e alimentare, con decreto emesso previo parere del Conseil d’État, uffici di intervento per prodotto o gruppo di prodotti».

3        L’articolo L.621‑2 del codice rurale precisa quanto segue:

«Detti uffici sono enti pubblici a carattere industriale e commerciale posti sotto la tutela statale ed esercitanti le loro competenze sull’intero settore agricolo e alimentare corrispondente ai prodotti di cui sono responsabili. Possono venir loro conferiti incarichi di carattere amministrativo connessi all’esercizio delle loro attribuzioni. Il personale di tali organismi è disciplinato da uno statuto comune di diritto pubblico definito con decreto».

 Comitati economici agricoli

–       Compiti e registrazione

4        L’articolo L.551‑1 del codice rurale prevede che, «[i]n una determinata regione, le società cooperative agricole e le loro unioni, le società di interesse collettivo agricolo, i sindacati agricoli diversi dai sindacati a vocazione generale disciplinati dalle disposizioni del libro IV del codice del lavoro, nonché le associazioni tra produttori agricoli regolate dalle disposizioni della legge del 1° luglio 1901, quando hanno lo scopo di controllare in modo duraturo la valorizzazione della loro produzione, di rafforzare l’organizzazione commerciale dei produttori, di organizzare e di perpetuare la produzione su un determinato territorio, possono essere riconosciuti dall’autorità amministrativa come organizzazioni di produttori».

5        Ai sensi dell’articolo L.552‑1 del codice rurale:

«Al fine di armonizzare i regimi di produzione, di commercializzazione, di prezzi e di applicare norme comuni di immissione sul mercato, gli organismi riconosciuti elencati nell’articolo precedente e i sindacati agricoli a vocazione generale o speciale possono raggrupparsi per costituire, in una determinata regione, e per un medesimo settore di prodotti quale definito al punto 2 dell’articolo L.551‑1, un comitato economico agricolo.

I comitati economici agricoli devono essere o sindacati agricoli disciplinati dal libro IV del codice del lavoro oppure associazioni regolate dalla legge del 1º luglio 1901 (…).

I comitati economici agricoli dettano norme comuni per i loro membri.

I comitati economici agricoli contribuiscono all’attuazione delle politiche economiche nazionali e comunitarie e possono essere consultati sugli orientamenti della politica di filiera che li riguardano».

6        L’articolo L.552‑2 del medesimo codice precisa quanto segue:

«Le priorità e i vantaggi particolari di cui beneficiano i raggruppamenti di produttori riconosciuti possono essere concessi ai comitati economici agricoli, qualora questi abbiano ottenuto la registrazione da parte dell’autorità amministrativa.

La registrazione è accordata, sospesa o ritirata dall’autorità amministrativa, previo parere del Conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire [Consiglio superiore di orientamento dell’economia agricola e alimentare] previsto dall’articolo 14 I della legge modificata dell’8 agosto 1962, integrativa della legge di orientamento agricolo».

7        L’articolo L.554‑1, primo comma, del codice rurale dichiara che «[i] comitati economici agricoli comprovatamente dotati di sufficiente esperienza in talune discipline possono chiedere all’autorità amministrativa competente che le norme accettate dai loro membri previste all’articolo 15 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, siano rese obbligatorie per i produttori stabiliti, nell’ambito della loro regione, in una o più circoscrizioni economiche».

8        L’articolo R*552‑1 del codice rurale precisa che «[l]a domanda di registrazione presentata, per una regione o per un settore di prodotti determinati, da un comitato economico agricolo è inviata al Ministro dell’[A]gricoltura tramite il Prefetto del dipartimento della sede sociale del comitato», mentre l’articolo R*552‑2 stabilisce che tale domanda deve essere corredata di taluni documenti, tra cui «lo statuto del comitato», il quale deve contenere clausole che prevedano che «[l]e norme dettate dal comitato siano applicabili solo dopo l’approvazione del Ministro dell’[A]gricoltura», una «[d]ichiarazione che precisa la natura e le forme dell’aiuto che può essere fornito, se del caso, agli aderenti da parte del comitato», e i «[t]esti delle norme dettate dal comitato conformemente alle disposizioni dell’articolo L.552‑1». L’articolo R.552‑4 del codice rurale sottolinea infine che, «[p]revio parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire [Consiglio superiore di orientamento e di coordinamento dell’economia agricola e alimentare], il Ministro dell’Agricoltura, in applicazione dell’articolo L.552‑2, si pronuncia sulla domanda di registrazione».

–       Funzionamento

9        A norma dell’articolo R.552‑10, primo comma, del codice rurale, «[u]n comitato economico agricolo registrato può dettare nuove norme o modificare norme già approvate solo con l’approvazione esplicita del Ministro dell’[A]gricoltura, previo parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire».

10      L’articolo R.552‑11 del codice rurale dispone inoltre che «[i]l Ministro dell’[A]gricoltura nomina un delegato presso ciascun comitato economico agricolo registrato», e che tale «delegato, il quale riveste presso il comitato un ruolo di consigliere tecnico, assiste o, alle condizioni fissate dal Ministro dell’Agricoltura, può farsi rappresentare alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale», «può consultare in loco od ottenere qualunque atto o documento concernente l’attività del comitato o degli organismi che ne fanno parte», ed «è tenuto regolarmente al corrente di tutte le decisioni prese dal consiglio di amministrazione e delle risoluzioni adottate dall’assemblea generale».

11      Infine, ai sensi dell’articolo R.552‑14 del codice rurale:

«Il Ministro dell’[A]gricoltura, in qualunque momento, dopo aver raccolto le osservazioni del comitato e sentito il parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, può revocare l’approvazione delle norme in vigore precedentemente approvate. Egli fissa la data di efficacia della revoca dell’approvazione. Il comitato, se intende tuttavia mantenere tali norme, perde la qualifica di comitato registrato (...)».

–       Diritti di iscrizione e quote di contribuzione

12      Secondo l’articolo L.553‑1 del codice rurale, «[g]li organismi riconosciuti o registrati alle condizioni previste dagli articoli L.551‑1 e L.552‑2 possono essere autorizzati con decreto, previo parere del Conseil d’État, a riscuotere diritti di iscrizione e quote di contribuzione calcolate sul valore dei prodotti o sulle superfici oppure su questi due elementi combinati».

13      L’articolo R*553‑2 del codice rurale, relativo ai raggruppamenti di produttori riconosciuti, stabilisce che questi ultimi «sono autorizzati a riscuotere presso ciascuno dei loro membri un diritto di iscrizione il cui importo è fissato su base uniforme per produttore, nonché quote di contribuzione calcolate sul valore della produzione commercializzata per la quale essi sono stati riconosciuti», e che «l’importo dei diritti di iscrizione e l’aliquota delle contribuzioni non possono eccedere i massimali stabiliti con decisione del Ministro dell’[A]gricoltura, previo parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire».

14      L’articolo R*553‑5 del codice rurale, relativo ai diritti di iscrizione e alle quote di contribuzione dei raggruppamenti di produttori riconosciuti, prevede che l’«importo dei diritti di iscrizione e l’aliquota delle contribuzioni nonché le modalità del loro pagamento sono fissati dall’assemblea generale ordinaria».

15      L’articolo R*553‑6 del codice rurale precisa altresì che i «comitati economici registrati sono autorizzati a riscuotere presso ciascuno dei loro membri un diritto di iscrizione e, a titolo di quota di contribuzione, presso i loro membri aventi la qualifica di raggruppamenti agricoli riconosciuti, una frazione delle quote di contribuzione percepite dai raggruppamenti stessi», e che «il Ministro dell’[A]gricoltura, previo parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, può fissare l’importo massimo delle quote di contribuzione percepite da un comitato».

16      L’articolo R*553‑7, primo comma, del codice rurale sottolinea che, «[q]ualora un comitato economico agricolo registrato, in applicazione dell’articolo L.552‑2, abbia ottenuto l’estensione all’insieme dei produttori della sua circoscrizione di una o più norme dettate per i produttori e i raggruppamenti che ne fanno parte, i produttori per i quali tale norma è diventata obbligatoria a causa di detta estensione sono debitori nei confronti del comitato, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’[A]gricoltura, di tutte o di parte delle quote di contribuzione fissate in applicazione dell’articolo R.553‑2».

–       Controllo da parte dell’autorità amministrativa

17      L’articolo R*553‑10 del codice rurale stabilisce quanto segue:

«Il controllo effettuato dal Ministro dell’Agricoltura sui comitati economici registrati e sui raggruppamenti di produttori riconosciuti verte in particolare:

–      sulla contabilità e sulla regolarità delle operazioni di tali organismi;

–      sull’utilizzo dell’aiuto ricevuto, in particolare di quello che potrebbe essere concesso dallo Stato, dalle autorità pubbliche, dagli enti pubblici e dalle società private a capitale pubblico;

–      sull’applicazione, da parte dei raggruppamenti di produttori, dei comitati economici agricoli, e degli organismi e produttori che ne fanno parte, delle norme dettate ai sensi degli articoli L.551‑1 e L.552‑1, nonché sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti in vigore, segnatamente delle leggi e dei regolamenti intervenuti in materia di repressione delle frodi e di normalizzazione».

18      A tal fine, l’articolo R*553‑13 del codice rurale prevede che «[i] funzionari del Ministero dell’[A]gricoltura, all’uopo autorizzati dal Ministro dell’[A]gricoltura, hanno accesso [agli] uffici dei raggruppamenti di produttori riconosciuti e dei comitati economici agricoli registrati» e «possono ivi prendere conoscenza di tutti gli atti, le lettere o i documenti contabili o amministrativi». Del pari, a norma dell’articolo R*553‑14, «[i] funzionari e gli agenti del Ministero dell’[A]gricoltura, in particolare quelli del Servizio della repressione delle frodi e del controllo della qualità, partecipano, congiuntamente con gli agenti degli organismi interessati, al controllo dell’applicazione, da parte di tali organismi e dei produttori agricoli, delle norme in vigore dettate dai raggruppamenti e dai comitati economici agricoli».

19      Infine, l’articolo R*553‑16 del codice rurale precisa che «[i]l controllo che deve essere garantito ai fini dell’applicazione [dell’articolo] R.553‑7, riguardante i diritti di iscrizione e le quote di contribuzione, è esercitato alle condizioni previste dall’articolo R.553‑14».

 Fatti

20      L’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture [Ufficio nazionale interprofessionale per i prodotti ortofrutticoli e l’orticoltura] (Oniflhor), ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato francese, ha lo scopo, segnatamente, di rafforzare l’efficacia economica della filiera ortofrutticola.

21      I comitati economici agricoli riuniscono a livello regionale le organizzazioni di produttori agricoli – denominate fino al 1999 «raggruppamenti di produttori agricoli» – di un determinato settore, e sono intesi a dettare norme comuni per i loro membri al fine di armonizzare i regimi di produzione, di commercializzazione, di prezzi e di immissione di prodotti sul mercato.

22      A seguito di una denuncia, il 31 luglio 2002 la Commissione delle Comunità europee ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni relativa ad aiuti non notificati nel settore ortofrutticolo, versati nell’ambito di piani di campagna alle organizzazioni di produttori agricoli mediante un fondo operativo gestito dai comitati economici agricoli registrati e alimentato dall’Oniflhor nonché mediante contributi delle organizzazioni di produttori (in prosieguo: le «quote degli operatori»). Detti piani di campagna avevano lo scopo di ridurre gli effetti di eccedenze temporanee dell’offerta di prodotti ortofrutticoli, di regolare l’andamento dei mercati mediante un approccio collettivo coordinato e di finanziare azioni strutturali dirette a consentire l’adattamento di un settore al mercato.

23      Il 21 ottobre 2002 si è tenuta una riunione tra la Commissione e le autorità francesi, in seguito alla quale queste ultime, in data 26 dicembre 2002, hanno fornito informazioni che confermavano che siffatti aiuti erano stati concessi a partire dal 1992 fino al 2002. Il 16 aprile 2003 la Commissione ha richiesto un inventario completo di detti aiuti. Le autorità francesi hanno risposto a tale richiesta il 22 luglio 2003.

24      Con lettera del 20 luglio 2005, la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

25      La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 settembre 2005 (GU C 233, pag. 21). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito alle misure di cui trattasi realizzate nell’ambito dei piani di campagna (in prosieguo: le «misure controverse»).

26      La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità francesi con lettera del 4 ottobre 2005.

27      Essa ha inoltre ricevuto una lettera del 20 ottobre 2005 della Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) [Federazione dell’organizzazione economica ortofrutticola], terzo interessato, che descriveva in particolare la composizione, le modalità di finanziamento nonché il ruolo dei comitati economici agricoli registrati nell’attribuzione degli aiuti in questione. Tale lettera è stata trasmessa alle autorità francesi il 1° dicembre 2005. Queste ultime non hanno contestato dette informazioni nella loro lettera del 28 dicembre 2005, con la quale hanno inoltre autorizzato l’invio alla Fedecom delle loro lettere del 26 dicembre 2002 e del 22 luglio 2003 e hanno apportato una correzione relativa all’importo degli aiuti versati nel 2002.

28      Al termine di tale procedimento di indagine formale, la Commissione ha adottato la decisione C(2009) 203 def., del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione (GU L 127, pag. 11; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

29      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che gli aiuti attribuiti nell’ambito dei piani di campagna, versati alle organizzazioni di produttori agricoli, costituivano aiuti di Stato ed erano illegittimi e incompatibili con il mercato comune. Ne ha pertanto ordinato il recupero da parte della Repubblica francese, con gli interessi, presso i loro beneficiari.

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2009, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

32      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 23 aprile 2012.

33      La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa riguarda la parte delle misure controverse finanziata mediante le quote degli operatori;

–        in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda della Repubblica francese;

–        condannare la Repubblica francese alle spese.

 In diritto

35      A sostegno del suo ricorso, la Repubblica francese deduce due motivi di annullamento, relativi, da un lato, alla violazione dell’obbligo di motivazione e, dall’altro, ad un errore di diritto, in quanto la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE misure finanziate mediante contributi volontari del settore interessato.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

36      La Repubblica francese sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui riguarda le misure controverse finanziate mediante le quote degli operatori, poiché spettava alla Commissione sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito, qualora essa, come nella fattispecie, non si inserisca nel solco di una prassi decisionale costante. In particolare, la Commissione non avrebbe giustificato l’estensione della qualificazione di aiuto di Stato a misure finanziate mediante quote di contribuzione volontarie.

37      Secondo una costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata, per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione è fondata. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, Sniace/Commissione, T‑238/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 37).

38      In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza della Corte del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, Racc. pag. I‑4777, punto 96, e sentenza del Tribunale del 3 marzo 2010, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑102/07 e T‑120/07, Racc. pag. II‑585, punto 180).

39      Dalla giurisprudenza emerge infine che è pur vero che una decisione della Commissione rientrante nell’ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente, in particolare mediante un richiamo a tale prassi, ma, nell’ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti, la Commissione è tenuta a sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito (sentenze della Corte del 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, 73/74, Racc. pag. 1491, punto 31; dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret, C‑295/07 P, Racc. pag. I‑9363, punto 44, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 155).

40      È alla luce di tali principi che occorre esaminare il motivo relativo all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

41      Nel caso di specie, risulta dalla decisione impugnata che la Commissione era chiamata ad esaminare per la prima volta la questione se delle misure finanziate contemporaneamente mediante contributi statali e mediante contributi volontari di operatori professionisti di un settore potessero costituire aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. La Commissione era dunque tenuta a rispondere in modo circostanziato agli argomenti sollevati dalla Repubblica francese nel corso del procedimento amministrativo e relativi alla qualificazione delle quote degli operatori come risorse statali.

42      Ai punti 24‑28 della decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto esaminato in modo particolareggiato il meccanismo di finanziamento delle misure controverse. Essa ha così constatato che queste ultime venivano finanziate a partire da un fondo gestito dai comitati economici agricoli registrati, il quale veniva alimentato secondo gli stessi principi applicabili agli aiuti comunitari previsti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), vale a dire, contemporaneamente, mediante un aiuto pubblico e mediante contributi finanziari dei produttori basati sui quantitativi o sul valore dei prodotti ortofrutticoli commercializzati, là dove tali contributi rappresentavano una percentuale compresa tra il 30 e il 50% del totale delle somme di tale fondo. Tuttavia, le quote di contribuzione venivano versate dalle organizzazioni di produttori solo su base volontaria e non erano state rese obbligatorie dall’autorità amministrativa. Il mancato pagamento di tali contributi aveva l’effetto di privare dell’aiuto pubblico le organizzazioni di produttori interessate.

43      Inoltre, dal punto 40 della decisione impugnata emerge che la Repubblica francese, nella lettera del 4 ottobre 2005 contenente le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ha sottolineato che i contributi versati dagli operatori e destinati al finanziamento dei piani di campagna non potevano essere assimilati a risorse statali, dato che venivano versati su base volontaria, che non erano stati estesi in modo obbligatorio dai poteri pubblici all’insieme delle organizzazioni di produttori interessate, e che i comitati economici agricoli registrati potevano disporne liberamente.

44      La Commissione ha esaminato, ai punti 43‑62 della decisione impugnata, se le misure controverse potessero essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Così, ai punti 52‑56 della decisione impugnata, essa ha rilevato che la giurisprudenza della Corte (sentenze della Corte del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Racc. pag. 595, e dell’11 novembre 1987, Francia/Commissione, 259/85, Racc. pag. 4393, punto 23) le imponeva di soffermarsi sulle modalità e sugli effetti del regime di aiuti per stabilire se esso costituisse un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e che il carattere obbligatorio o volontario dei contributi in questione non aveva alcun ruolo nell’applicazione di tale principio. La Commissione ha inoltre esaminato, ai punti 57‑61 della decisione impugnata, la giurisprudenza relativa alla nozione di risorse statali (sentenza della Corte del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, Racc. pag. I‑7139, e sentenza del Tribunale del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T‑136/05, Racc. pag. II‑4063) e ha ritenuto che quest’ultima non rimettesse in discussione detto principio. Infine, al punto 61 della decisione impugnata, essa ha sottolineato che, nella fattispecie, sebbene le contribuzioni fossero volontarie, esisteva un forte incentivo pubblico ad aderirvi. La Commissione ha così concluso, al punto 62 della decisione impugnata, che le misure controverse costituivano aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

45      Il semplice fatto che la giurisprudenza cui si è riferita la Commissione nella decisione impugnata riguardasse unicamente contribuzioni obbligatorie non può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un difetto di motivazione di tale decisione. Anzitutto, va ricordato che il giudice dell’Unione non aveva mai esaminato la questione se le misure finanziate contemporaneamente mediante contributi statali e mediante contributi volontari di operatori di un settore potessero costituire aiuti di Stato a norma delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre, la Commissione, nella decisione impugnata, ha precisato di ritenere che la giurisprudenza relativa ai contributi obbligatori fosse applicabile alle misure controverse di cui trattasi, poiché il carattere facoltativo delle contribuzioni aveva natura essenzialmente formale nella fattispecie, essendo i produttori fortemente incentivati a partecipare al meccanismo. Per di più, il fatto che tale precisazione sia stata fornita dalla Commissione al punto 61 della decisione impugnata, e non a seguito del punto 55, non può compromettere, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, il carattere esplicito dell’iter logico sviluppato dalla Commissione.

46      Pertanto, la decisione impugnata fa apparire in modo sufficientemente chiaro, esplicito ed inequivocabile l’iter logico seguito dalla Commissione per stabilire se delle misure finanziate contemporaneamente mediante contributi statali e mediante contributi volontari di operatori di un settore potessero, a suo parere, costituire aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in modo da consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo di legittimità e agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di poter difendere i loro diritti e di verificare se la decisione è fondata.

47      Da quanto precede risulta che occorre respingere il primo motivo concernente un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

 Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto derivante dal fatto che la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, misure finanziate mediante contributi volontari del settore interessato

48      La Repubblica francese ritiene che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto qualificando come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, misure finanziate mediante contributi volontari del settore interessato.

 Ricevibilità degli argomenti relativi ad elementi di fatto non contestati nella fase amministrativa

49      In via preliminare, la Commissione sostiene che la Repubblica francese non può contestare dinanzi al Tribunale i rilievi formulati dalla Fedecom nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005, relativi ai rispettivi ruoli degli operatori professionisti e dell’Oniflhor nella definizione dell’importo della quota dovuta dagli operatori stessi e delle misure controverse nonché nell’attuazione di tali misure.

50      Essa rileva, in primo luogo, che la Repubblica francese avrebbe dovuto sollevare tale motivo – in quanto vertente su un errore di fatto, o addirittura su un manifesto errore di valutazione – in modo autonomo rispetto a quello concernente un errore di diritto. Tuttavia, dagli scritti difensivi della Repubblica francese risulta che quest’ultima ha inteso utilizzare tali elementi come argomenti a sostegno del motivo attinente all’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione qualificando come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, misure finanziate mediante contributi volontari del settore interessato.

51      La Commissione ritiene, in secondo luogo, che detti argomenti siano irricevibili, poiché durante il procedimento di indagine formale la Repubblica francese non ha formulato alcuna obiezione contro i rilievi espressi dalla Fedecom nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005.

52      Secondo una giurisprudenza consolidata, lo Stato membro che ha concesso, o intende concedere, aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione nell’ambito del procedimento cui esso partecipa, in forza del quale è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (sentenza della Corte del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C‑364/90, Racc. pag. I‑2097, punto 20; sentenze del Tribunale del 15 dicembre 1999, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑132/96 e T‑143/96, Racc. pag. II‑3663, punto 140, e dell’11 febbraio 2009, Iride e Iride Energia/Commissione, T‑25/07, Racc. pag. II‑245, punto 100). La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere quindi valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza della Corte dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P, Racc. pag. I‑8461, punto 86; v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, Racc. pag. 2263, punto 16). Ne discende, in particolare, che, poiché il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione oggettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni compiute a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto (sentenza Chronopost e La Poste/UFEX e a., cit., punto 144). Pertanto, in mancanza di informazioni contrarie provenienti dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione definitiva, nella misura in cui gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione da essa rivolta nei confronti dello Stato membro di fornirle le informazioni necessarie (sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2005, Freistaat Thüringen/Commissione, T‑318/00, Racc. pag. II‑4179, punto 88).

53      Anche dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), risulta che, in esito al procedimento di indagine formale relativo ad un aiuto illegittimo, la decisione è adottata dalla Commissione in base alle informazioni disponibili, e segnatamente a quelle fornite dallo Stato membro in risposta alle richieste di informazioni della Commissione.

54      Nel caso di specie, risulta dalla decisione impugnata che la Fedecom, in data 20 ottobre 2005, ha presentato le proprie osservazioni in qualità di terzo interessato, descrivendo in particolare la composizione, le modalità di finanziamento nonché il ruolo dei comitati economici agricoli registrati nell’attribuzione degli aiuti di cui trattasi, e che tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità francesi il 1° dicembre 2005, comunicando loro che disponevano di un termine di un mese per presentare le proprie osservazioni. Le autorità francesi non hanno contestato tali informazioni nella loro lettera del 28 dicembre 2005, con la quale hanno inoltre autorizzato l’invio alla Fedecom delle loro lettere del 26 dicembre 2002 e del 22 luglio 2003 e hanno apportato una correzione relativa all’importo degli aiuti versati nel 2002.

55      Orbene, dai principi ricordati supra ai punti 52 e 53 risulta che la Repubblica francese non può rimettere in discussione per la prima volta nella fase giurisdizionale il contenuto di osservazioni di fatto formulate da un terzo interessato durante il procedimento amministrativo, sebbene tali osservazioni le fossero state trasmesse. La semplice circostanza che essa non avrebbe replicato a questi elementi di fatto in quanto condivideva le conclusioni della Fedecom non può essere sufficiente per eludere il principio dell’effetto utile del procedimento amministrativo.

56      Si devono pertanto respingere in quanto irricevibili gli argomenti con cui la Repubblica francese rimette in discussione i rilievi formulati dalla Fedecom nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005, relativi ai rispettivi ruoli degli operatori professionisti e dell’Oniflhor nella definizione dell’importo della quota dovuta dagli operatori stessi e delle misure controverse nonché nell’attuazione di tali misure.

 Principi generali relativi alla nozione di risorse statali

57      Va ricordato che l’articolo 87, paragrafo 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

58      Affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi di detto articolo, è necessario che essi, da un lato, vengano concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, siano imputabili allo Stato (sentenze della Corte del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C‑303/88, Racc. pag. I‑1433, punto 11; del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, Racc. pag. I‑4397, punto 24, e del 20 novembre 2003, GEMO, C‑126/01, Racc. pag. I‑13769, punto 24).

59      Risulta inoltre dal testo dell’articolo 87, paragrafo 1, CE che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali sono considerati aiuti. Infatti, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscono aiuti indipendentemente dal fatto che siano finanziati o no mediante risorse statali, ma è solo intesa a ricomprendere in tale nozione i vantaggi che sono concessi direttamente dallo Stato e quelli concessi per il tramite di un organismo pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato (sentenza della Corte del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Racc. pag. I‑2099, punto 58).

60      Occorre inoltre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 87, paragrafo 1, CE comprende tutti i mezzi pecuniari che le autorità pubbliche possono effettivamente utilizzare per sostenere degli operatori economici, a prescindere dal fatto che tali mezzi appartengano o no in modo permanente al patrimonio di dette autorità pubbliche. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v., in tal senso, sentenze della Corte del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C‑83/98 P, Racc. pag. I‑3271, punto 50, e del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, cit., punto 37). Del pari, la natura inizialmente privata delle risorse non impedisce che esse siano considerate risorse statali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione, T‑358/94, Racc. pag. II‑2109, punti 63‑65).

61      Secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che un regime di sovvenzioni rivolto a beneficio di taluni operatori economici di un determinato settore sia finanziato in tutto o in parte mediante contributi imposti dall’autorità pubblica e riscossi presso gli operatori economici interessati, non è sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere di aiuto concesso dallo Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (sentenze della Corte Steinike & Weinlig, cit., punto 22, e dell’11 novembre 1987, Francia/Commissione, cit., punto 23; v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc. pag. 709, punto 27 e 35).

62      Al contrario, la Corte ha rifiutato di qualificare come risorse statali i fondi raccolti da un organismo pubblico mediante contributi riscossi unicamente presso gli operatori economici beneficiari della misura in oggetto, ma che non sono mai stati lasciati a disposizione delle autorità nazionali e sono serviti a finanziare azioni stabilite dai soli operatori interessati (v., in tal senso, sentenza Pearle e a., cit., punti 36‑39).

63      Pertanto, il criterio pertinente al fine di valutare l’esistenza di risorse pubbliche, qualunque sia la loro origine iniziale, è quello del livello di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento.

64      La sola circostanza che i contributi degli operatori economici interessati destinati al finanziamento parziale delle misure in oggetto abbiano carattere meramente facoltativo, e non obbligatorio, non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale principio. Infatti, il livello di intervento dell’autorità pubblica su tali contributi può essere notevole, anche quando essi non abbiano carattere obbligatorio.

65      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che, per stabilire se la Commissione sia incorsa in un errore di diritto qualificando le misure controverse come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, si deve esaminare il ruolo dell’autorità pubblica nella definizione di queste misure e delle loro modalità di finanziamento.

66      Per quanto concerne la valutazione del ruolo dell’autorità pubblica nella definizione delle misure controverse, il Tribunale è tenuto ad effettuarla in modo globale, senza che sia possibile operare una distinzione in base al modo di finanziamento delle misure stesse, dato che i contributi pubblici e privati sono stati fatti confluire in modo fungibile in un fondo operativo.

 Esame delle modalità del regime dei piani di campagna

67      In via principale, occorre esaminare le modalità del regime delle misure controverse, in particolare la determinazione dell’importo dei contributi pubblici e privati destinati al finanziamento delle misure stesse e la definizione delle loro condizioni di utilizzo.

68      Per quanto concerne, in primo luogo, la determinazione dell’importo dei contributi pubblici e privati destinati al finanziamento delle misure controverse, dagli atti del fascicolo, in particolare dalla lettera della Fedecom del 20 ottobre 2005, risulta che l’Oniflhor, ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato, decideva unilateralmente in merito agli importi assegnati ai piani di campagna nonché all’importo dei contributi che i comitati economici agricoli registrati dovevano fornire ai piani di campagna. Tali contributi erano stabiliti dall’Oniflhor, il quale fissava una percentuale sul quantitativo o sul valore dei prodotti ortofrutticoli effettivamente commercializzati dai produttori beneficiari, e venivano riscossi dai comitati economici agricoli registrati presso le sezioni nazionali di ciascun prodotto, che li trasferivano poi all’Oniflhor. A questo punto tale organismo integrava le somme suddette con un aiuto pubblico che rappresentava il 50‑70% dell’aiuto totale. In caso di mancato pagamento, da parte dei produttori, delle quote di spettanza degli operatori, gli aiuti concessi dall’Oniflhor non venivano versati a detti produttori e rimanevano bloccati presso i comitati economici agricoli registrati, i quali erano tenuti a rimborsarli all’Oniflhor.

69      Contrariamente ad altri contributi percepiti dai comitati economici agricoli registrati, detti contributi non avevano carattere obbligatorio, come attesta il fatto che talune organizzazioni di produttori hanno rifiutato di procedere al loro versamento. Tali contributi non potevano pertanto essere disciplinati dalle disposizioni del codice rurale relative ai contributi obbligatori.

70      Risulta infatti dalle disposizioni degli articoli R*553‑2 e R*553‑6 del codice rurale che esse riguardano solamente i diritti di iscrizione e i contributi di funzionamento versati obbligatoriamente dai produttori ai raggruppamenti di produttori riconosciuti e ai comitati economici agricoli registrati. La Repubblica francese non può pertanto avvalersi delle norme relative all’adozione di tali diritti di iscrizione e di questi contributi da parte dei raggruppamenti di produttori riconosciuti, quali definite all’articolo R*553‑5 del codice rurale.

71      Del pari, ai contributi diretti al finanziamento dei piani di campagna non era applicabile l’articolo R*553‑7 del codice rurale, il quale prevede che, qualora un comitato economico agricolo registrato abbia ottenuto l’estensione all’insieme dei produttori della sua circoscrizione di una norma dettata per i produttori e per i raggruppamenti appartenenti al comitato stesso, i suddetti produttori per i quali tale norma è divenuta obbligatoria sono debitori, in forza di un decreto ministeriale, di tutti o di parte dei contributi basati sul valore della produzione commercializzata. Va rammentato, al riguardo, che la giurisprudenza ritiene illegittimo qualunque obbligo imposto ai produttori non iscritti di partecipare al finanziamento dei fondi istituiti da un’organizzazione di produttori, qualora esso serva a finanziare attività che sono esse stesse ritenute in contrasto con il diritto comunitario (sentenza della Corte del 25 novembre 1986, Cerafel, 218/85, Racc. pag. 3513, punto 22).

72      Inoltre, la Repubblica francese non può avvalersi delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento n. 2200/96, relative all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti ortofrutticoli. Infatti, sebbene i programmi operativi attuati nell’ambito di questa disposizione avessero in comune con i piani di campagna il semplice fatto di essere cofinanziati da un’autorità pubblica e mediante contributi dei produttori associati basati sui quantitativi o sul valore dei prodotti ortofrutticoli commercializzati, è pacifico che dette disposizioni non erano applicabili alle misure controverse, bensì unicamente alle misure adottate nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

73      Infine, la Repubblica francese non ha comunque fornito alcun altro elemento di prova che consenta di ritenere che l’importo del contributo versato dai produttori fosse definito da questi ultimi.

74      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che è l’Oniflhor il soggetto che decideva unilateralmente in merito all’importo dei contributi versati dai comitati economici agricoli registrati, nonché alle somme totali assegnate ai piani di campagna.

75      Per quanto concerne, in secondo luogo, la definizione del contenuto delle misure controverse e delle modalità della loro attuazione, emerge dagli atti, segnatamente dalle informazioni trasmesse dalla Fedecom il 20 ottobre 2005, che le misure controverse erano determinate dall’Oniflhor mediante decisioni recanti il timbro del suo direttore e del controllore dello Stato e che i comitati economici agricoli registrati non partecipavano alla loro definizione e non disponevano di alcun margine di manovra nella loro applicazione.

76      La Repubblica francese rileva tuttavia che le decisioni dell’Oniflhor avevano come unico scopo quello di prendere atto delle quote che gli operatori e le autorità pubbliche si impegnavano a versare.

77      Essa sostiene infatti che le misure controverse erano definite e attuate dai soli operatori e che l’intervento dell’Oniflhor consisteva solamente nell’applicare le decisioni adottate da questi ultimi e nel partecipare al loro finanziamento. Essa basa la propria argomentazione su due documenti, prodotti per la prima volta in fase di replica, diretti a stabilire il ruolo di iniziativa svolto dai comitati economici agricoli nei piani di campagna. Dal punto 55 di cui sopra emerge tuttavia che la Repubblica francese non può rimettere in discussione per la prima volta nella fase giurisdizionale la veridicità di osservazioni formulate da un terzo interessato nel corso del procedimento amministrativo, sebbene tali osservazioni le fossero state trasmesse ed essa non ne avesse contestato il tenore.

78      Va comunque sottolineato che tali lettere, inviate all’Oniflhor nel 2001 da alcune sezioni nazionali di prodotto di due comitati economici agricoli registrati, consentono solamente di concludere che, per due volte durante il periodo dell’infrazione, alcuni comitati economici agricoli registrati hanno presentato all’Oniflhor delle proposte di misure da adottare nell’ambito dei piani di campagna. Tuttavia, esse non sono sufficienti a rimettere in discussione le informazioni trasmesse dalla Fedecom il 20 ottobre 2005, in base alle quali i comitati economici agricoli registrati non erano competenti a definire le misure adottate nell’ambito dei piani di campagna, compito questo che spettava esclusivamente all’Oniflhor.

79      Inoltre, occorre sottolineare che la Repubblica francese ha riconosciuto nelle proprie memorie difensive che i comitati economici agricoli registrati avevano l’obbligo di applicare le misure previste nell’ambito dei piani di campagna quali definite dalla decisione del direttore dell’Oniflhor. Il fatto che tale circostanza troverebbe spiegazione nella partecipazione dell’Oniflhor al finanziamento di dette misure non incide sulla valutazione del livello di controllo esercitato dall’autorità pubblica sull’attuazione di tali misure.

80      La Repubblica francese rileva infine che, contrariamente alla situazione esaminata nella causa all’origine della sentenza Air France/Commissione, cit. (punto 65), l’Oniflhor non poteva disporre liberamente dei fondi versati dagli operatori, poiché tali fondi erano gestiti dai comitati economici agricoli registrati. Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte illustrata supra al punto 60 che, anche se delle somme non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali.

81      Orbene, nel caso di specie, lo Stato era perfettamente in grado, mediante l’esercizio della sua influenza dominante sulla definizione e sull’attuazione delle misure controverse, di orientare l’utilizzo delle risorse destinate ai comitati economici agricoli registrati per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di determinati produttori.

82      È stato infatti dimostrato che i comitati economici agricoli registrati non disponevano di alcun margine di manovra nell’applicazione delle misure definite dall’Oniflhor.

83      Inoltre, da varie disposizioni del codice rurale risulta che l’autorità amministrativa disponeva di un potere di controllo approfondito e costante sulle somme di cui trattasi. Infatti, a norma dell’articolo R*553‑10 del codice rurale, il controllo del Ministro dell’Agricoltura sui comitati economici registrati verte in particolare sulla contabilità e sulla regolarità delle operazioni di tali organismi nonché sull’utilizzo degli aiuti pubblici ricevuti. A tal fine, l’articolo R*553‑13 prevede che funzionari autorizzati del Ministero dell’Agricoltura beneficino di un accesso a tutti i servizi dei comitati economici agricoli registrati e possano ivi prendere conoscenza di tutti gli atti, le lettere o i documenti contabili o amministrativi.

84      Si deve infine sottolineare il ruolo preponderante svolto dallo Stato nei comitati economici agricoli registrati, in seno ai quali esso è rappresentato dal prefetto della regione. Risulta infatti dalle disposizioni del codice rurale che la richiesta di registrazione di qualunque comitato economico agricolo presentata a norma dell’articolo R*552‑1 di tale codice al Ministro dell’Agricoltura al fine di beneficiare di aiuti pubblici deve essere corredata, ai sensi dell’articolo R*552‑2 del medesimo codice, di taluni documenti, tra cui lo «[s]tatuto del comitato», il quale deve contenere clausole che prevedano che «[l]e norme dettate dal comitato siano applicabili solo dopo l’approvazione del Ministro dell’[A]gricoltura», una «[d]ichiarazione che precisa la natura e le forme dell’aiuto che può essere fornito, se del caso, agli aderenti da parte del comitato» e i «[t]esti delle norme dettate dal comitato conformemente alle disposizioni dell’articolo L.552‑1». In base all’articolo R.552‑10 del codice rurale, un comitato economico agricolo registrato può dettare nuove norme o modificare norme già approvate solo con l’approvazione esplicita del Ministro dell’Agricoltura. Inoltre, l’articolo R.552‑11 del codice rurale prevede che il Ministro dell’Agricoltura nomini un delegato presso ciascun comitato economico agricolo registrato, il quale riveste presso quest’ultimo un ruolo di consigliere tecnico, che assiste o, alle condizioni fissate dal Ministro dell’Agricoltura, può farsi rappresentare alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea generale e che può consultare in loco od ottenere qualunque atto e documento concernente l’attività del comitato o degli organismi che ne fanno parte, e che è tenuto regolarmente al corrente di tutte le decisioni prese dal consiglio di amministrazione e delle risoluzioni adottate dall’assemblea generale. Del pari, l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Agricoltura del 30 ottobre 2000, relativo alle modalità della rappresentanza dello Stato presso i comitati economici agricoli nel settore dei prodotti ortofrutticoli (JORF del 15 novembre 2000, pag. 18079), dispone che il prefetto della regione, o il suo rappresentante, assiste di diritto a tutte le riunioni decisionali degli organi dirigenti dei comitati economici agricoli registrati ed è destinatario di tutte le delibere e i verbali redatti in tale ambito. L’articolo 2 del medesimo decreto conferisce al rappresentante dello Stato – che a tal fine beneficia, se necessario, della collaborazione dell’Oniflhor – l’incarico di assicurarsi che i compiti attribuiti a tali comitati siano svolti in conformità con gli orientamenti fissati dai testi legislativi e regolamentari, e prevede che, a questo scopo, egli sottoponga obbligatoriamente a visto prima della loro attuazione le delibere degli organi dirigenti dei comitati, nella fattispecie dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione, nonché le convenzioni stipulate, qualora esse siano intese a imporre obblighi nei confronti degli aderenti al comitato o quando stabiliscano le modalità di utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali – in materia di funzionamento o di investimenti nel settore della produzione – o comunitari. Le delibere di cui trattasi sono esecutive solo se munite di tale visto.

85      La Repubblica francese ha riconosciuto questo ruolo importante dello Stato nel funzionamento dei comitati economici agricoli registrati. Il fatto che tale ruolo troverebbe spiegazione nella possibilità per detti comitati di rendere obbligatorie le loro norme nei confronti dell’insieme dei produttori della regione interessata non incide sulla valutazione della presenza dello Stato nel loro ambito.

86      La Repubblica francese sostiene inoltre che, sebbene il rappresentante del prefetto della regione assista alle riunioni degli organi dirigenti del comitato economico agricolo, egli però non prende parte alle deliberazioni adottate da detti organi. Ciononostante, dalle citate disposizioni dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Agricoltura del 30 ottobre 2000 risulta che le deliberazioni degli organi dirigenti dei comitati nonché le convenzioni relative alle modalità di utilizzo di finanziamenti pubblici erano esecutive solo se munite del visto del prefetto della regione o del suo rappresentante.

87      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che è l’Oniflhor il soggetto che decideva unilateralmente in merito alle misure finanziate mediante i piani di campagna nonché alle modalità della loro attuazione, e che, sebbene i comitati economici agricoli registrati fossero incaricati di gestire i fondi operativi destinati al finanziamento di dette misure, essi non disponevano tuttavia di alcun margine di manovra nella loro applicazione.

88      In conclusione, occorre constatare che la definizione delle misure controverse e delle loro modalità di finanziamento spettava all’Oniflhor, ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela dello Stato. Per contro, i beneficiari delle misure disponevano unicamente del potere di partecipare o no al sistema così definito dall’Oniflhor, accettando o rifiutando di versare le quote degli operatori fissate da tale ente. Si deve quindi affermare che le misure controverse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

89      Pertanto, occorre respingere il secondo motivo relativo ad un errore di diritto riguardo alla nozione di risorse statali, e dunque il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

91      La Repubblica francese, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012.

Firme


* Lingua processuale: il francese.