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Ricorso proposto l’8 settembre 2022 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-587/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 10, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane 1 , nel non garantire che gli agglomerati di Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány e Szentes siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e siano connessi ai medesimi o che sistemi individuali o altri sistemi adeguati offrano lo stesso livello di protezione ambientale garantito dalle reti fognarie e di trattamento, e altresì che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 10, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nel non garantire che, riguardo agli agglomerati di Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely e Zalakaros, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto rispetto al trattamento secondario;

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nel non garantire controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane riguardo agli agglomerati di Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely, Szentendre, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány e Szentes;

condannare Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’oggetto della causa consiste nell’inadeguata attuazione da parte dell’Ungheria della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue, in relazione a taluni settori industriali e agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000.

Secondo la Commissione, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva in relazione a un totale di 22 agglomerati (Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalakaros, Soltvadkert, Pilisvörösvár, Szécsény, Tolna, Köröm, Nagykőrös, Veresegyház, Kiskunhalas, Tököl, Szigetszentmiklós, Szentendre Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Békés, Dabas, Dunavarsány e Szentes) soggetti ai due termini intermedi stabiliti nel Trattato di adesione (31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2010).

La principale ragione dell’illegittimità consiste nel fatto che, in detti agglomerati, la percentuale di connessione alle reti fognarie già esistenti è esigua. In secondo luogo, rappresenta un problema il fatto che in tali agglomerati si utilizzino ingiustificatamente e in misura eccessiva sistemi individuali o altri sistemi adeguati che non raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale previsto dalla direttiva.

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1 GU 1991, L 135, pag. 40.