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Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 da Florence Barbin avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin / Parlamento

(causa T-228/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento, che respinge il ricorso della ricorrente;

statuendo ex novo:

annullare la decisione 10 novembre 2008 di non promuovere la ricorrente al grado AD12 a titolo dell'esercizio di promozione 2006;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 febbraio 2011, causa F-68/09, Barbin/Parlamento, con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 novembre 2008 di non promuovere la ricorrente al grado AD12 a titolo dell'esercizio di promozione 2006.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti:

su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente ritenuto che il Parlamento non avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel decidere, da un lato, che quest'ultimo non fosse tenuto a rispettare le norme interne relative alla valutazione e alla promozione e, dall'altro, che potesse legittimamente promuovere funzionari in possesso di un numero inferiore di punti di merito rispetto alla ricorrente sulla base di motivi contrari al sistema di comparazione dei meriti rispettivi dei funzionari promuovibili come attuato dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale del Parlamento europeo;

sulla violazione del principio della parità di trattamento nonché dell'obbligo del Parlamento di produrre la prova dell'assenza di qualsivoglia discriminazione subita dalla ricorrente in conseguenza dell'esercizio del suo diritto a congedo parentale.

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