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Ricorso proposto il 20 novembre 2023 – Evroins inshurans grup / EIOPA

(Causa T-1049/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evroins inshurans grup AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: H. Drăghici, A. Morogai e F. Giurgea, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, del 19 settembre 2023 (EIOPA-23-719) (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e, di conseguenza,

condannare l’EIOPA a riesaminare la domanda della convenuta di avviare un’indagine in merito ad una potenziale violazione del diritto dell’Unione europea da parte della Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorità di vigilanza finanziaria della Romania).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EIOPA del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 .

L’EIOPA ha commesso un errore di diritto rifiutandosi, senza fornire una motivazione esaustiva nella decisione impugnata, di avviare un’indagine su una potenziale violazione del diritto dell’Unione europea da parte della Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Secondo motivo, vertente sulla sul fatto che l’EIOPA, adottando la decisione impugnata, ha ecceduto la sua competenza ai sensi del regolamento 1094/2010.

L’EIOPA ha commesso un errore di diritto decidendo, da un lato, che non sussiste alcuna violazione della legislazione dell’UE e, dall’altro, di non indagare se vi sia stata una violazione della normativa UE. Il ragionamento dell’EIOPA risulta piuttosto circolare, in quanto è stato deciso che non sussiste alcuna violazione, senza aver in realtà effettivamente indagato se una tale violazione si sia verificata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 2009/138 da parte dell’EIOPA.

L’EIOPA ha commesso un errore di diritto non agendo conformemente ai suoi doveri ai sensi della direttiva 2009/138 e, di conseguenza, non ripristinando l’ordine nel caso di cui trattasi. Adottando la decisione impugnata in violazione della direttiva 2009/138, l’EIOPA ha omesso di verificare se l’Autoritatea de Supraveghere Financiară abbia agito nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32, paragrafo 1, e 250, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138.

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1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).

1 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU 2009, L 335, pag. 1).