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Ricorso proposto il 30 novembre 2023 - Goodwill M + G /Commissione

(Causa T-1125/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Goodwill M + G (Kontich, Belgio) (rappresentante: I. Van Giel e T. Toremans, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU 2023, L 238, pag. 67; in prosieguo: il «regolamento impugnato»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: violazione del principio di proporzionalità

Il regolamento impugnato avrebbe lo scopo di limitare l'uso di polimeri sintetici, insolubili in acqua, di dimensioni pari o inferiori a 5 mm («microparticelle di polimeri sintetici» o «microplastiche») presenti nei prodotti al fine di conferire una caratteristica ricercata («presente intenzionalmente»), per affrontare il rischio che tali microparticelle possono presentare per l’ambiente acquatico. Secondo la ricorrente, tale regolamento ha l'effetto di vietare immediatamente l'uso del glitter sulla decorazione natalizia da essa immessa sul mercato. Tuttavia, tale divieto non è idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Commissione e gli inconvenienti causati non sarebbero proporzionati allo scopo perseguito. La Commissione non avrebbe neppure scelto la misura meno restrittiva.

Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza

Il regolamento impugnato prevede periodi transitori diversi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Esisterebbe una disparità di trattamento in quanto è previsto un periodo transitorio per taluni settori analoghi, come quello dei cosmetici, ma ciò non avviene per il settore della decorazione, nel quale opera la ricorrente.

3.    Terzo motivo: violazione del principio della certezza del diritto.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che l'assenza di un periodo transitorio impedisce alle imprese di adeguarsi alla nuova normativa e di limitare così i rischi economici e finanziari. In secondo luogo, il divieto del glitter non è né chiaro né preciso. Infatti, il divieto si applicherebbe solo qualora il glitter si liberi durante «utilizzazione normale» dei prodotti interessati, nella fattispecie la decorazione natalizia, ma vi sarebbero incertezze riguardo a tale nozione. Di conseguenza, la ricorrente non sarebbe in grado di determinare se e in quale misura il divieto si applichi ai suoi prodotti e qualsiasi legittimo affidamento quanto all'applicazione del divieto sarebbe impossibile.

4.    Quarto motivo: violazione del dovere di diligenza

Non risulta da alcun documento che la decisione di non prevedere un periodo transitorio per il glitter, che si libera durante la normale utilizzazione di un prodotto quale la decorazione natalizia, si basi su ricerche scientifiche o su altri fatti accertati. La Commissione sembra aver erroneamente ritenuto, al momento dell'adozione del regolamento, che i settori che non hanno beneficiato di un periodo transitorio non ne avessero bisogno in quanto disponevano di alternative valide alle microparticelle vietate. Non suffragando tali elementi, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe così violato il suo dovere di diligenza.

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