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Ricorso proposto il 23 novembre 2023 – Vivendi / Commissione

(Causa T-1097/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vivendi SE (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Gassenbach, P. Wilhelm, E. Dumur, O. Thomas, S. Schrameck, F. de Bure e Y. Boubacir, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

prima di pronunciarsi, ordinare alla Commissione, ai sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre tutti i documenti, gli atti e le altre informazioni in base ai quali essa, alla data della decisione C(2023) 6428 final della Commissione europea del 19 settembre 2023, riteneva di disporre di indizi sufficientemente gravi da giustificare l’invio di una richiesta di informazioni alla ricorrente;

dichiarare inapplicabile al caso di specie, ai sensi dell’articolo 277 del TFUE, l’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 139/2004 per violazione dell’articolo 10 della CEDU e della tutela dovuta alle fonti giornalistiche, in assenza di un mezzo di impugnazione ex ante idoneo ad assicurare l’effettività di tale tutela; e, di conseguenza, annullare la decisione;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2023) 6428 final della Commissione europea del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione C(2023) 7463 final della Commissione europea del 27 ottobre 2023;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata si fonda su una base giuridica erronea, ossia l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, e costituisce uno sviamento di potere

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata si basa su una motivazione lacunosa e, in ogni caso, erronea.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di tutela nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri e del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio, in quanto la decisione impugnata è stata emessa senza che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente gravi.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio impossibilium nulla obligatio est e del principio di divieto di sviamento di potere, in quanto la decisione impugnata ha imposto alla Vivendi SE di raccogliere e comunicare alla Commissione delle informazioni appartenenti al Groupe Bolloré, uno dei suoi azionisti, sul quale la Vivendi SE non esercita alcun controllo tale da obbligarla a consegnarle dei documenti a esso appartenenti.

Quinto motivo, secondo il quale la decisione lede il principio di proporzionalità, poiché impone alla Vivendi, da un lato, la consegna di documenti estranei all’oggetto dell’indagine e, dall’altro, di sostenere un onere eccessivo rispetto alle esigenze di tale indagine.

Sesto motivo, secondo il quale la decisione impugnata è illegittima, in quanto lede la protezione che l’articolo 10 CEDU garantisce alle fonti giornalistiche, poiché:

la decisione si basa sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, che è una disposizione illegittima e non applicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, al caso di specie, in quanto non prevede alcun mezzo effettivo di impugnazione ex ante tale da assicurare una protezione effettiva alle fonti giornalistiche;

in ogni caso, la decisione è in contrasto con la protezione dovuta alle fonti giornalistiche in quanto impone la consegna di un numero considerevole di documenti che rivelano le fonti impiegate dai giornalisti oggetto della decisione impugnata.

Settimo motivo, secondo il quale la decisione è priva di qualsiasi garanzia atta a proteggere il rispetto della vita privata delle persone oggetto dell’ingiunzione disposta con la decisione, e di fatto viola tale rispetto della vita privata, imponendo la consegna alla Commissione europea di documenti che godono di tale protezione.

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