Language of document : ECLI:EU:C:2024:400

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

4 maggio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2062/92 – Articolo 3, paragrafo 3 – Validità – Organizzazione comune dei mercati – Tabacco greggio – Premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia – Riduzione di tali premi in funzione della quantità di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistata – Principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑99/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 30 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2022, nel procedimento

Kapniki A. Michailidis A.E.

contro

Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE),

Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Kapniki A. Michailidis AE, da P. Yatagantzidis, dikigoros;

–        per il governo ellenico, da E. Leftheriotou, M. Tassopoulou e A.-E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Balta, A. Nowak-Salles e A. Tamás, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e B. Rechena, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d’obiettivo, i prezzi d’intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d’intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione (GU 1992, L 215, pag. 22).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la società Kapniki A. Michaïlidis AE e, dall’altro, l’Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE) (organismo di pagamento e di controllo degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia, Grecia) e l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro per lo Sviluppo agricolo e l’Alimentazione, Grecia) in ordine all’annullamento di una decisione dell’Ethnikos Organismos Kapnou (Ente Nazionale Tabacchi, Grecia) adottata in applicazione del regolamento n. 2062/92, che richiedeva la restituzione, da parte di tale società, di un premio che detto ente le avrebbe versato indebitamente.

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 727/70

3        Il sesto considerando del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU 1970, L 94, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 860/92 del Consiglio, del 30 marzo 1992 (GU 1992, L 91, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 727/70»), era così formulato:

«considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti mediante un regime d’intervento basato su un sistema di prezzi d’obiettivo e d’intervento che implichi, da un lato, l’obbligo d’acquisto al prezzo d’intervento e, dall’altro, la concessione di premi agli utilizzatori che acquistano il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari; che tale regime deve essere applicato in modo da incoraggiare il miglioramento della qualità e l’adeguamento della produzione in particolare nel senso della riconversione delle colture verso varietà più richieste o più competitive».

4        L’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento enunciava quanto segue:

«3.      I prezzi d’obiettivo e d’intervento sono fissati:

a)      per il tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b)      per ciascuna varietà della produzione comunitaria coltivata in zone di produzione riconosciute;

c)      per una qualità di riferimento di ogni varietà definita nelle sue caratteristiche e sufficientemente rappresentativa della qualità di un raccolto normale.

Possono tuttavia essere fissati prezzi differenziati per la medesima varietà, nel caso di zone specifiche di produzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5».

5        L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento recitava:

«1.      È concesso un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

Il premio è concesso solo agli acquirenti:

i)      che hanno concluso con i produttori un contratto di coltura europeo entro la data che sarà fissata a norma del disposto del paragrafo 3;

(...)

3.      Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo vengono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 17.

Queste modalità fissano le clausole che devono figurare obbligatoriamente nei contratti, fra cui quella relativa alla menzione del prezzo consentito al produttore e dell’importo del premio cui il contratto dà diritto».

6        Ai termini dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento:

«3.      L’importo del premio è fissato:

(…)

b)      per ciascuna varietà della produzione comunitaria proveniente da zone di produzione riconosciute e per la qualità di riferimento corrispondente.

L’importo del premio così fissato è valido per tutti i tabacchi della varietà in questione. Tuttavia, qualora per una determinata varietà la concessione di un premio dello stesso importo ai tabacchi delle varie qualità di tale varietà rischi di ostacolare il buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati e l’adeguamento qualitativo della produzione al fabbisogno degli utilizzatori, l’importo del premio può essere fissato, eccezionalmente, per qualità diverse da quella adottata come qualità di riferimento, in un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all’insieme dei tabacchi della varietà.

Questo importo può tuttavia essere differenziato per la medesima varietà, nel caso di zone specifiche di produzione ai sensi del paragrafo 5.

(…)

4.      Ogni anno, anteriormente al 1° novembre, l’importo del premio per varietà, valido per il raccolto dell’anno civile successivo, è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2 del trattato [CEE]».

7        Per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nell’Unione europea e disincentivare nel contempo la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, il regolamento (CEE) n. 1114/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU 1988, L 110, pag. 35), ha aggiunto un paragrafo 5 all’articolo 4 di quest’ultimo regolamento. Tale disposizione così prevedeva:

«Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista all’articolo 43, paragrafo 2 del trattato [CEE], per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità è stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.

(...)».

 Regolamento n. 1726/70

8        Le condizioni e i requisiti relativi ai contratti di coltivazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 727/70 sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU 1970, L 191, pag. 1).

9        L’articolo 2 ter, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 1726/70, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1413/91 della Commissione, del 29 maggio 1991 (GU 1991, L 135, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1726/70»), prevedeva quanto segue:

«1.      Il contratto di coltivazione (…), che deve contenere almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 12 dell’allegato, è concluso tra i seguenti contraenti:

a)      un acquirente del tabacco in foglia che sottopone tale tabacco alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, denominato in appresso “l’acquirente”

e

b)      un produttore di tabacco o più produttori associati, denominati in appresso “il venditore”.

(…)

3.      Il contratto di coltivazione può essere annuale o pluriennale e deve essere concluso, salvo forza maggiore, anteriormente al 1° giugno dell'anno in cui viene applicato per la prima volta. (…)

4.      Nel contratto di coltivazione devono essere obbligatoriamente indicati:

a)      il prezzo contrattuale di base,

b)      i criteri utilizzati per stabilire il prezzo d’acquisto finale, in particolare:

–        il prezzo d’obiettivo fissato per il raccolto in questione,

–        l’importo del premio corrispondente.

(…)».

10      L’allegato del regolamento n. 1726/70 conteneva un contratto di coltivazione europeo tipo, i cui punti 1, 4, 5 e 8 erano così formulati:

«1.      Per il raccolto (i raccolti) 19 …, il venditore s’impegna a coltivare tabacco secondo le seguenti modalità:

(...)

Resa massima: kg/ha

e a procedere all’essiccazione secondo i requisiti previsti per la varietà di cui trattasi.

(...)

4.      Il venditore s’impegna a fornire all’acquirente nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel contratto.

5.      L’acquirente s’impegna ad acquistare nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel presente contratto e rispondente alle caratteristiche qualitative minime di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del [regolamento (CEE) n. 1727/70, della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (GU 1970, L 191, pag. 5)].

(...)

8.      Il prezzo contrattuale della qualità di riferimento, di cui alla normativa comunitaria, ammonta a ... /kg.

(…)

Senza pregiudizio della disposizione di cui al comma precedente, qualora con regolamento comunitario fossero modificati i prezzi o i premi relativi alla varietà di tabacco indicata al punto 1 del presente contratto, l’acquirente e il venditore negoziano nuovamente il prezzo contrattuale. Se i prezzi o i premi sono modificati tramite l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5 del [regolamento n. 727/70], le parti concordano un riaggiustamento del prezzo contrattuale in funzione alla modifica dei prezzi o dei premi».

 Regolamento n. 2062/92

11      Il primo, il terzo e il settimo considerando del regolamento n. 2062/92 erano formulati come segue:

«considerando che la Commissione [europea] ha proposto una riforma dell’organizzazione comune del mercato del tabacco che sarà applicabile a partire dal raccolto 1993; che è pertanto opportuno mantenere invariate, per il raccolto 1992, le disposizioni applicabili al raccolto precedente, fatte salve le modifiche indispensabili per garantire la transizione verso il nuovo regime; che pertanto, per il raccolto 1993, non è necessario fissare il quantitativo massimo garantito per varietà o gruppi di varietà, previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, primo comma del [regolamento n. 727/70];

(...)

considerando che i prezzi d’obiettivo e i prezzi d’intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del [regolamento n. 727/70], per promuovere l’orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute;

(...)

considerando che il premio è identico per tutti i tabacchi di una data varietà, indipendentemente dalla qualità del tabacco consegnato; che questo induce i produttori a produrre tabacchi di bassa qualità; che è quindi necessario ridurre il premio applicabile ai quantitativi di tabacco di bassa qualità acquistati da un trasformatore oltre una percentuale corrispondente alla quota normale di tabacco di bassa qualità sul totale di un dato raccolto».

12      L’articolo 3 di tale regolamento così recitava:

«1.      Per il raccolto 1992, i prezzi d’obiettivo e d’intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia, di cui agli articoli 2 e 3 del [regolamento n. 727/70], nonché i prezzi d’intervento derivati del tabacco in colli, di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento, sono indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

(...)

3.      Qualora il quantitativo totale di tabacco di classe, categorie o qualità inferiori, acquistato da un trasformatore, superi la percentuale massima indicata nell’allegato IV per la varietà di cui trattasi, il premio è ridotto del 30% per il quantitativo che supera detta percentuale».

13      L’allegato IV di detto regolamento prevedeva, con il numero d’ordine 18, che, per quanto riguardava il grado IV della varietà «Katerini e varietà simili», la percentuale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento fosse del 20%.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      La ricorrente nel procedimento principale stipulava, anteriormente al 1º giugno 1992, contratti di acquisto di tabacco della varietà Katerini con produttori di tabacco per il raccolto dell’anno 1992. Essa ha poi percepito, a titolo di anticipo, il premio previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 727/70.

15      Con decisione del 22 settembre 1995, l’Ethnikos Organismos Kapnou (Ente Nazionale Tabacchi) ha invitato la ricorrente nel procedimento principale a restituire, in quanto somma indebitamente percepita e in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92, una parte del premio per un importo pari a 51 564 843 dracme greche (GRD) (circa EUR 151 327) che le era stato concesso, in quanto l’anticipo da essa percepito a titolo di tale premio era superiore a quello cui aveva diritto. Infatti, secondo l’Ethnikos Organismos Kapnou (Ente Nazionale Tabacchi), il quantitativo di tabacco di categoria inferiore acquistato dalla ricorrente nel procedimento principale rappresentava una percentuale superiore al 20% dei suoi acquisti totali.

16      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), giudice del rinvio, che ha rimesso tale ricorso al Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene, Grecia), affinché esso fosse giudicato come un ricorso giurisdizionale. Dinanzi a quest’ultimo giudice, la ricorrente nel procedimento principale ha dedotto, in particolare, l’invalidità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92, a causa del carattere retroattivo di tale disposizione e di una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Con sentenza, il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene) respingeva il ricorso in quanto infondato.

17      La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte d’appello amministrativa di Atene, Grecia), che l’ha respinto, con sentenza, rilevando che, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92 era privo di effetto retroattivo, giacché tale disposizione si riferiva non alla data di conclusione dei contratti di coltivazione di cui trattasi, bensì alla qualità del tabacco, e che, dall’altro, tale regolamento non violava il principio di tutela del legittimo affidamento.

18      La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato). Quest’ultimo si interroga sulla validità di detta disposizione, in quanto essa potrebbe essere contraria ai principi di irretroattività delle norme giuridiche e di tutela del legittimo affidamento.

19      Più in particolare, tale giudice ritiene che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92 avesse effetto retroattivo, dato che tale regolamento era stato pubblicato il 30 luglio 1992, vale a dire dopo la data di scadenza del termine previsto dal regolamento n. 1726/70 per la conclusione di contratti di coltivazione tra i produttori e i trasformatori, relativi al raccolto dell’anno 1992. A tal riguardo, detto giudice ritiene che, sebbene la riduzione del premio prevista da tale articolo 3, paragrafo 3, mirasse a migliorare la qualità delle varietà di tabacco coltivate e, quindi, la loro competitività, un siffatto obiettivo, che era conforme agli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, non potesse essere raggiunto alla data di entrata in vigore del regolamento n. 2062/92, giacché, a tale data, tale termine era scaduto e gli operatori del mercato interessati avevano già deciso l’orientamento della produzione, senza che fosse possibile raggiungere tale obiettivo al momento del raccolto dell’anno 1992. Il giudice del rinvio si pone, di conseguenza, la questione della validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92.

20      Peraltro, il giudice del rinvio considera che, prevedendo una riduzione del premio per il tabacco di qualità inferiore, il regolamento n. 2062/92 può violare il principio di tutela del legittimo affidamento, dal momento che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 727/70, l’importo del premio che era valido per il raccolto dell’anno in questione doveva essere fissato anteriormente al 1º novembre dell’anno precedente e che, in ogni caso, i contratti di coltivazione dovevano essere conclusi anteriormente al 1º giugno di ogni anno.

21      Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 3, del [regolamento n. 2062/92], il quale stabilisce che, qualora il quantitativo di tabacco in foglia di minor qualità acquistato da un trasformatore superi, rispetto al totale degli acquisti della varietà di cui trattasi, la percentuale di cui all’allegato IV [di tale regolamento], il premio è ridotto del 30% per il quantitativo che supera tale percentuale, violi il principio di irretroattività delle norme giuridiche e il principio di tutela del legittimo affidamento».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92 sia valido in riferimento ai principi di irretroattività delle norme giuridiche e di tutela del legittimo affidamento.

23      Occorre ricordare, in limine, che, anche se, per regola generale, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dell’atto stesso, tale regola può, in via eccezionale, essere disattesa qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata].

24      Ciò posto, occorre, in un primo tempo, determinare se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92, secondo il quale, qualora il quantitativo di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistato da un trasformatore superi, rispetto ai suoi acquisti totali della varietà di cui trattasi, la percentuale indicata all’allegato IV di tale regolamento, il premio è diminuito del 30% per il quantitativo che supera la percentuale in questione, sia dotato di effetto retroattivo. In caso affermativo, occorrerà verificare, in un secondo tempo, se l’applicazione retroattiva di tale disposizione possa essere ammessa, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione dell’effetto retroattivo dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92, occorre constatare che tale regolamento è stato pubblicato il 30 luglio 1992. Orbene, dall’articolo 2 ter, paragrafo 3, del regolamento n. 1726/70 risulta che, per avere diritto, a titolo del raccolto 1992, al premio previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 727/70, le persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia dai coltivatori dovevano concludere con questi ultimi contratti di coltivazione anteriormente al 1° giugno 1992, salvo forza maggiore.

26      In tali circostanze si deve concludere che il regolamento n. 2062/92, ivi compreso l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultimo, era dotato di effetto retroattivo, in quanto è stato adottato in una data in cui le persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia presso i coltivatori avevano già dovuto assumere, nei confronti di questi ultimi, impegni contrattuali vincolanti quanto all’acquisto della loro produzione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 1991, Crispoltoni, C‑368/89, EU:C:1991:307, punti da 14 a 16).

27      Tale effetto retroattivo risultava inoltre dal fatto che, in forza di tale disposizione, la fissazione annuale dell’importo del premio per il raccolto del 1992 era avvenuta nel mese di giugno 1992, mentre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 727/70, essa avrebbe dovuto intervenire anteriormente al 1º novembre 1991.

28      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’applicazione retroattiva dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92 possa essere giustificata da una finalità di interesse generale che la richiederebbe, occorre rilevare che l’applicazione retroattiva di tale regolamento, ivi compreso l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultimo, deriva imperativamente dalla necessità di raggiungere l’obiettivo fondamentale perseguito dall’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco per il 1992, ossia fornire un sostegno finanziario ai produttori e ai trasformatori di tabacco.

29      Occorre, pertanto, in terzo luogo, verificare se il principio di tutela del legittimo affidamento sia stato debitamente rispettato. A tal riguardo, occorre ricordare che, anche se tale principio è uno dei principi fondamentali dell’Unione, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione. Ciò vale in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adeguamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1994, Crispoltoni e a., C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, EU:C:1994:364, punto 57; del 17 settembre 1998, Pontillo, C‑372/96, EU:C:1998:412, punto 22, nonché del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, punto 180 e giurisprudenza citata).

30      Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall’istituzione dell’organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (sentenze del 5 ottobre 1994, Crispoltoni e a., C‑133/93, C‑300/93 e C‑362/93, EU:C:1994:364, punto 58, e del 17 settembre 1998, Pontillo, C‑372/96, EU:C:1998:412, punto 23 e giurisprudenza citata).

31      Ciò vale a maggior ragione quando, come avviene nel procedimento principale, la normativa dell’Unione applicabile, nella fattispecie il regolamento n. 727/70, obbligava il Consiglio a determinare ogni anno, in funzione, in particolare, dell’evoluzione dei mercati e della nocività delle diverse varietà di tabacco, i prezzi nonché i premi per queste ultime, e prevedeva espressamente l’eventualità di una riduzione di tali prezzi e di tali premi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 1998, Pontillo, C‑372/96, EU:C:1998:412, punto 24).

32      Infatti, dopo la pubblicazione del regolamento n. 1114/88, tutti gli operatori interessati erano consapevoli della situazione di incertezza derivante dal fatto che la fissazione annuale dei prezzi e dei premi non aveva ancora avuto luogo. In particolare, fintantoché il legislatore dell’Unione non avesse fissato i prezzi e i premi relativi al raccolto di tabacco del 1992, tali operatori non potevano legittimamente confidare nel mantenimento di un certo livello dei prezzi e dei premi in questione.

33      Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 727/70, l’importo del premio poteva essere fissato, in via eccezionale, per qualità diverse da quella considerata come qualità di riferimento, ad un importo superiore o inferiore a quello normalmente applicabile a tutti i tabacchi della varietà in questione. In più, come risultava dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92, letto alla luce del primo, del terzo e del settimo considerando di quest’ultimo, tale regolamento mirava a disincentivare la produzione di classi, categorie o qualità inferiori delle varietà di tabacco che presentavano difficoltà di smaltimento, al fine di limitare la produzione di tabacco all’interno dell’Unione in generale.

34      Del resto, occorre ricordare che dall’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento n. 1726/70, in combinato disposto con il punto 8 dell’allegato di tale regolamento, risulta che i contratti di coltivazione conclusi tra gli acquirenti e i produttori contenevano una clausola che prevedeva una rinegoziazione del prezzo contrattuale in caso di modifica, in particolare, del premio versato agli acquirenti.

35      Si deve pertanto constatare che il legittimo affidamento degli operatori interessati non è stato violato dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92.

36      Considerato quanto sopra, si deve concludere che l’esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92 in riferimento ai principi di irretroattività delle norme giuridiche e di tutela del legittimo affidamento.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d’obiettivo, i prezzi d’intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d’intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione, in riferimento ai principi di irretroattività delle norme giuridiche e di tutela del legittimo affidamento.

Firme


*      Lingua processuale: il greco.