Language of document : ECLI:EU:T:2013:648





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 dicembre 2013 – Forgital Italy / Consiglio

(Causa T‑438/10)

«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Modifica della designazione di talune sospensioni – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione – Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Esclusione (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 59, § 1, e n. 566/2010) (v. punti 37-41, 52-54)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Rispetto del diritto del ricorrente al contraddittorio – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punti 59, 60)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.