Language of document : ECLI:EU:T:2012:133

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 marzo 2012

Cause riunite da T‑441/10 P a T‑443/10 P

Christian Kurrer e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’assunzione – Articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto – Principio della parità di trattamento»

Oggetto: Impugnazioni dirette all’annullamento delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 luglio 2010, Magazzu/Commissione (F‑126/06), Sotgia/Commissione (F‑130/06) e Kurrer/Commissione (F‑139/06).

Decisione: Le impugnazioni sono respinte. I sigg. Christian Kurrer, Salvatore Magazzu e Stefano Sotgia sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31, § 1; allegato XIII, art. 5, § 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 5, § 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1.      In forza delle disposizioni espresse e chiare dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto, sia il concorso per il passaggio a un’altra categoria sia il concorso interno devono comportare la possibilità per il vincitore di siffatto concorso di cambiare categoria, ciò che non è consentito, di norma, dal superamento di un concorso generale.

Infatti, una rigorosa interpretazione letterale della suddetta disposizione impone proprio di considerare che, da un lato, tale norma non riguarda gli agenti temporanei vincitori di un concorso generale, in quanto siffatto concorso non può sfociare, di norma, in un’assunzione con passaggio ad un’altra categoria, e che, dall’altro, la sua formulazione letterale non lascia alcun margine di discrezionalità all’amministrazione per interpretarla e applicarla in modo diverso.

Peraltro, un’interpretazione teleologica e contestuale della suddetta disposizione non consente di inficiare tale valutazione. Infatti, se il beneficio di tale norma transitoria eccezionale è stato riservato agli agenti temporanei vincitori di un concorso per il passaggio a un’altra categoria o di un concorso interno, ciò è avvenuto con l’obiettivo di incoraggiare tali agenti a partecipare a siffatto concorso per ottenere la nomina in ruolo in qualità di funzionari combinata con il passaggio a un’altra categoria. Per contro, il concorso generale è aperto a tutti gli interessati, anche esterni alle istituzioni, e non è quindi inteso a combinare l’assunzione e la nomina in ruolo con siffatto passaggio ad altra categoria.

In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio del regime di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto agli agenti temporanei vincitori di un concorso generale.

(v. punti 46, 48 e 49)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1974, Van Belle/Consiglio (176/73, Racc. pag. 1361, punto 8)

Tribunale di primo grado: 8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento (T‑237/00, RaccFP pag. I‑A‑385 e II‑1731, punto 101)

2.      Sussiste una disparità di trattamento quando a due categorie di soggetti, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico. Pertanto, agenti posti in situazioni identiche devono essere assoggettati alle stesse norme e il legislatore dell’Unione deve tener conto delle differenze obiettive di condizioni o di situazioni in cui sono posti gli interessati. Inoltre, in una materia rientrante nell’esercizio di un potere discrezionale, quale l’adozione di norme transitorie volte a garantire l’equa transizione da un vecchio a un nuovo regime statutario, il principio della parità di trattamento è violato quando l’istituzione interessata procede a una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi.

Del resto, il controllo del rispetto del principio generale della parità di trattamento riguarda una questione di diritto, il che implica la competenza del Tribunale per verificare la comparabilità delle diverse situazioni in questione. A tale proposito, per stabilire correttamente la comparabilità delle suddette situazioni, occorre tener conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa pertinente.

Al riguardo, gli agenti temporanei candidati a un concorso generale indetto per coprire posti della categoria cui essi già appartenevano non si trovavano nella stessa situazione dei vincitori di un concorso avente per oggetto o per effetto di consentire il passaggio a una categoria superiore e quindi un avanzamento decisivo nella loro carriera. La circostanza che il legislatore, adottando l’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto, abbia fatto sì che questi ultimi agenti possano eccezionalmente essere nominati, in qualità di funzionari in prova, nel grado in cui essi erano inquadrati nella categoria precedente non aveva come risultato di operare una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata, alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore, rispetto agli agenti temporanei assunti come funzionari, in esito ad un concorso generale, nella categoria cui essi appartenevano.

(v. punti da54 a 56)

Riferimento:

Corte: 11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio (C‑227/04 P, Racc. pag. I‑6767, punto 64); 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (C‑127/07, Racc. pag. I‑9895, punto 26); 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (C‑176/09, Racc. pag. I‑3727, punto 32)

Tribunale di primo grado: 20 febbraio 2009, Commissione/Bertolete e a. (da T‑359/07 P a T‑361/07 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑21, punto 38, e giurisprudenza ivi citata, 39, 43 e segg.)

3.      L’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le sue sentenze in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale. Infatti, tale obbligo non può essere interpretato nel senso di implicare che il Tribunale della funzione pubblica fosse tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se essi non erano sufficientemente chiari e precisi né fondati su elementi di prova circostanziati.

(v. punto 72)

Riferimento:

Corte: 21 gennaio 2010, Iride e Iride Energia/Commissione (C‑150/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42); 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 78)

Tribunale di primo grado: 8 giugno 2009, Krcova/Corte di giustizia (T‑498/07 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑197, punto 34)

Tribunale dell’Unione europea: 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio (T‑248/08 P, punto 64, e giurisprudenza ivi citata)