Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco)
(Causa T‑188/04)
«Marchio comunitario – Forma di una bottiglia smerigliata nero opaco – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Assenza di carattere distintivo – Violazione dei diritti della difesa – Art. 73 del regolamento n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 6) (v. punti 15‑18, 44‑47)
2. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 28‑30, 41‑42)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2201‑4) concernente la registrazione quale marchio comunitario di un marchio che si presenta sotto forma di bottiglia smerigliata nero opaco. |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario | Freixenet, SA |
Marchio comunitario richiesto | Marchio tridimensionale sotto forma di una bottiglia smerigliata nero opaco, per prodotti della classe 33 – domanda n. 32540 |
Decisione dell’esaminatore | Rifiuto della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 febbraio 2004 (procedimento R 104/2001‑4) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
3) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |