Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 ottobre 2006 – Freixenet / UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca)
(Causa T-190/04)
«Marchio comunitario - Forma di una bottiglia smerigliata bianca - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Assenza di carattere distintivo - Violazione dei diritti della difesa - Art. 73 del regolamento n. 40/94»
1. Marchio comunitario - Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 6) (v. punti 15-18, 44-47)
2. Marchio comunitario - Decisioni dell’Ufficio - Rispetto dei diritti della difesa (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 28-30, 41-42)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2004 (procedimento R 97/2001‑4), relativa alla registrazione di un marchio consistente nella forma di una bottiglia smerigliata bianca come marchio comunitario. |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Freixenet, SA |
Marchio comunitario di cui trattasi: | marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia bianca di vetro smerigliato, per prodotti della classe 33 (domanda n. 32532) |
Decisione dell’esaminatore: | diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 febbraio 2004 (procedimento R 97/2001‑4) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
3) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |