Language of document : ECLI:EU:T:2004:311

Causa T‑193/04 R

Hans-Martin Tillack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione dell’insieme degli interessi in causa

(Artt. 242 CE et 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Persone interessate — Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicarli — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

3.      Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Mancanza di pertinenza — Limiti

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

4.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori

(Art. 230 CE)

1.      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda diretta a ottenere provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

(v. punto 21)

2.      Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, è ammesso l’intervento di associazioni di categoria che abbiano la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicarli. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio con ripercussioni sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza ovvero ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri.

Inoltre, il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che potrebbero compromettere l’efficacia e il buon funzionamento del procedimento.

Soddisfa i menzionati presupposti un’organizzazione sindacale internazionale che rappresenti più di 500 000 aderenti presenti in 109 Stati, il cui scopo sia la tutela e il rafforzamento dei diritti e delle libertà dei giornalisti, nonché il rispetto e la difesa della libertà di informazione, della libertà dei mezzi di comunicazione e di informazione e dell’indipendenza del giornalismo, considerato che la posizione che il giudice del procedimento sommario potrebbe adottare in merito alle questioni che gli sono sottoposte riguarda, potenzialmente, la portata del principio della tutela delle fonti giornalistiche.

(v. punti 24-25, 28-30)

3.      Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito, in linea di principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare il giudizio della causa principale. Ciò nondimeno, può risultare necessario, quando è eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare se sussistano elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso.

(v. punto 32)

4.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

(v. punto 38)