Language of document : ECLI:EU:T:2019:578

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

11 settembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 con effetto al 1o gennaio 2017 – Articolo 45 dello Statuto – Articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto – Sviamento di potere – Sanzione disciplinare»

Nella causa T‑545/18,

YL, funzionario della Commissione europea, rappresentato da P. Yon e B. de Lapasse, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Radu Bouyon e R. Striani, successivamente da L. Radu Bouyon e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Commissione, comunicata al personale di tale istituzione il 13 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, in secondo luogo, alla promozione del ricorrente al grado AD 7 con effetto dal 1o gennaio 2017 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, YL, è un funzionario assegnato alla direzione generale (DG) [riservato] (1) della Commissione europea dal 16 maggio 2010. Egli è inquadrato nel grado AD 6 dal 1o gennaio 2012.

2        Dal 6 gennaio 2014 al 15 gennaio 2016, il ricorrente ha beneficiato di un’aspettativa per motivi personali.

3        Con decisione del 23 marzo 2016 (in prosieguo: la «decisione del 23 marzo 2016»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione ha inflitto al ricorrente una sanzione di retrocessione di scatto per il motivo che questi aveva, in primo luogo, ottenuto irregolarmente un giorno di congedo di malattia il 18 giugno 2013 durante il quale egli aveva partecipato a un’attività politica, in secondo luogo, pubblicato sul suo sito Internet personale, il 6 febbraio 2014, un articolo «polemico» relativo all’Unione europea senza averne previamente informato l’APN, in terzo luogo, riferito, tra l’11 aprile e il 1o maggio 2014, osservazioni a taluni giornalisti idonee a creare un rischio per la reputazione della Commissione, in quarto luogo, omesso, sebbene fosse in aspettativa per motivi personali, di informare l’APN della sua elezione, il 30 marzo 2014, a funzioni pubbliche e, in quinto luogo, esercitato un’attività esterna tra il 25 febbraio e il 15 aprile 2014, senza aver preliminarmente chiesto l’autorizzazione all’APN.

4        Il ricorrente non ha contestato la decisione del 23 marzo 2016.

5        Con lettera del novembre 2017, il direttore generale della DG [riservato] ha informato il ricorrente che, conformemente alle raccomandazioni del comitato paritetico di promozione, lo stesso sarebbe stato promosso al grado AD 7 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2017.

6        Il 13 novembre 2017, l’APN ha pubblicato l’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017. Tale elenco non comprendeva il nome del ricorrente.

7        Il 12 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione dell’APN di non promuoverlo. In particolare, egli ha sostenuto che l’APN non poteva tenere conto della decisione del 23 marzo 2016 a tal fine.

8        L’APN ha respinto il reclamo del ricorrente l’8 giugno 2018, per il motivo che l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») non conteneva un elenco tassativo dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell’esame comparativo dei meriti previsto da tale articolo, di modo che la decisione del 23 marzo 2016 poteva essere presa in considerazione ai fini di tale esame. Inoltre, essa ha indicato che anche la nozione di «condotta in servizio» poteva costituire uno di tali criteri.

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il 14 dicembre 2018 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso.

10      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di non promuoverlo al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017;

–        annullare la decisione che respinge il suo reclamo;

–        promuoverlo al grado AD 7 con effetto al 1o gennaio 2017;

–        risarcirlo del danno subito, stimato in EUR 100 000, derivante dall’adozione della decisione di non promuoverlo al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017;

–        condannare la Commissione alle spese, stimate in EUR 10 000.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

12      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il reclamo di un agente e il suo rigetto da parte dell’autorità competente sono parte integrante di un procedimento complesso, con la conseguenza che il ricorso, anche se formalmente rivolto contro il rigetto del reclamo dell’agente, ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto lesivo contro il quale è stato presentato il reclamo (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 25 ottobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 115).

13      Ne consegue che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione dell’APN che respinge il reclamo del ricorrente deve essere considerato come diretto all’annullamento della decisione di non promuovere quest’ultimo al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14      Sebbene il ricorrente sollevi, formalmente, due motivi distinti, vertenti, il primo, su una violazione manifesta della norma giuridica e, il secondo, su uno sviamento di potere e di procedura, occorre ritenere che tali motivi costituiscono, in sostanza, un motivo unico vertente sulla circostanza che la presa in considerazione della decisione del 23 marzo 2016 nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto ha avuto l’effetto di sanzionarlo una seconda volta per gli stessi fatti. Il ricorrente sostiene pertanto che l’APN ha violato sia l’articolo 45 dello Statuto, sia l’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, sia il principio del ne bis in idem, ed è incorsa in uno sviamento di potere e di procedura.

15      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

16      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, che riprende il principio generale del diritto dell’Unione del ne bis in idem, una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

17      Inoltre, dagli articoli 44 e 45 dello Statuto risulta che, a differenza dell’avanzamento, con il quale i funzionari accedono, in linea di principio, automaticamente allo scatto superiore dopo un certo periodo di tempo, la promozione è conferita soltanto previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per tale promozione.

18      Ne consegue che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, la sospensione dall’avanzamento di scatto, come pure, a fortiori, la retrocessione di scatto, costituiscono una sanzione. Tuttavia, il diniego di promozione, che, peraltro non è menzionato in tale disposizione, non può, in linea di principio, essere assimilabile a una sanzione, in quanto si basa su un esame comparativo dei meriti dei funzionari che hanno i requisiti per la promozione di cui trattasi.

19      A tale riguardo, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto «l’[APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita (…) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

20      Con l’impiego dell’espressione «in particolare», l’articolo 45 dello Statuto specifica i tre criteri principali che devono essere obbligatoriamente presi in considerazione nell’esame comparativo dei meriti. Tuttavia, esso non esclude la presa in considerazione di altri criteri che possano parimenti fornire un’indicazione dei meriti dei funzionari promuovibili (sentenze del 28 settembre 2011, AC/Consiglio, F‑9/10, EU:F:2011:160, punto 25, e del 14 novembre 2012, Bouillez/Consiglio, F‑75/11, EU:F:2012:152, punto 57).

21      Così, un comportamento scorretto, in quanto costituisce una mancanza agli obblighi cui il funzionario è soggetto ai sensi dello Statuto, può essere preso in considerazione dall’APN per escludere, eventualmente, la candidatura dell’interessato alla promozione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 220). Infatti, è nell’interesse dell’istituzione che solo persone di condotta professionale irreprensibile siano nominate a posizioni di responsabilità (sentenza del 2 aprile 1998, Apostolidis/Corte di giustizia, T‑86/97, EU:T:1998:71, punto 58).

22      Infine, occorre ricordare che, sebbene, conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto, il comitato paritetico di promozione sottopone all’attenzione dell’APN l’elenco dei funzionari che raccomanda di promuovere, soltanto l’APN ha la responsabilità delle decisioni sulla promozione e dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, HL/Commissione, T‑668/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:802, punto 30).

23      In tali circostanze, in primo luogo, occorre rilevare, che l’APN, da un lato, non era vincolata dalle raccomandazioni del comitato paritetico di promozione e, dall’altro, era legittimata, per negare la promozione al ricorrente, a tenere conto della decisione del 23 marzo 2016 nell’ambito dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto.

24      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente con cui egli critica l’APN per aver ritenuto, nella decisione di rigetto del suo reclamo, che la nozione di «condotta in servizio» potesse includere la decisione del 23 marzo 2016 o i fatti sanzionati da tale decisione.

25      Infatti, da un lato, nei limiti in cui tale argomento potrebbe fondarsi sulla nozione di «condotta in servizio» di cui all’articolo 43 dello Statuto, va rilevato che tale nozione si riferisce al contenuto dei rapporti informativi dei funzionari, i quali, come ricordato al precedente punto 20, costituiscono soltanto uno dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto.

26      Dall’altro lato, nonostante la circostanza invocata dal ricorrente secondo cui i fatti sanzionati dalla decisione del 23 marzo 2016 non erano, ai sensi di quest’ultima, «non connessi alle sue funzioni e [alle sue] responsabilità all’interno della DG [riservato]» o, a fortiori, si erano svolti durante la sua aspettativa per motivi personali, è sufficiente constatare che tali fatti riguardavano tuttavia mancanze agli obblighi cui egli era soggetto a causa della sua qualità di funzionario e, pertanto, costituivano un’indicazione dei suoi meriti ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 20. Pertanto, neppure la circostanza che una parte di tali fatti si sia svolta durante l’aspettativa per motivi personali del ricorrente ostava, di per sé, alla loro presa in considerazione ai fini dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto.

27      In secondo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non fornisce alcun elemento che possa dimostrare che la decisione impugnata sia stata adottata non già sulla base dell’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto, bensì allo scopo di sanzionarlo una seconda volta per i fatti che hanno dato luogo alla decisione del 23 marzo 2016.

28      Infatti, a tale riguardo, il ricorrente si limita a far valere, da un lato, che l’APN gli ha negato la promozione senza averne preventivamente informato la DG [riservato] e, dall’altro, che la DG «Risorse umane» applica una politica di diniego di promozione dei funzionari ai quali è stata applicata una sanzione, e ciò nonostante le raccomandazioni formulate dal comitato paritario di promozione.

29      Tuttavia, da un lato, occorre rilevare che il fatto che la DG [riservato] si aspettava che il ricorrente venisse promosso, di modo che il direttore generale della stessa gli aveva erroneamente annunciato che sarebbe stato promosso nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, non è idoneo a dimostrare che la decisione impugnata sia stata adottata allo scopo di sanzionarlo, e non in esito all’esame comparativo dei meriti, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto.

30      Dall’altro lato, occorre osservare che, per stabilire l’esistenza della politica di diniego di promozione invocata dal ricorrente, quest’ultimo si limita a produrre un progetto di resoconto di una riunione tra, in particolare, i rappresentanti di organizzazioni sindacali e il direttore generale della DG «Risorse umane» e una nota indirizzata da alcune di queste organizzazioni sindacali al direttore generale. Orbene, da tali documenti risulta che alcune organizzazioni sindacali ritengono che la decisione di non promuovere funzionari ai quali è stata applicata una sanzione «possa portare» a sanzionare due volte tali funzionari, cosicché dovrebbe essere negoziato tra loro e la Commissione un «quadro giuridico chiaro». Tuttavia, la circostanza che l’APN abbia negato la promozione ad altri funzionari ai quali era stata in precedenza applicata una sanzione e che dette organizzazioni sindacali ritengano, senza ulteriori precisazioni, che le disposizioni relative all’esame dei meriti di tali funzionari non siano sufficientemente chiare non può dimostrare di per sé, che, nel caso di specie, la decisione impugnata sia stata adottata al fine di sanzionarlo, e non in esito all’esame comparativo dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto.

31      In terzo luogo, sebbene il ricorrente affermi di aver fornito «un numero sufficiente di indizi pertinenti e concordanti» al fine di dimostrare che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’ambito dell’esame dei meriti previsto dall’articolo 45 dello Statuto, è sufficiente rilevare che tale affermazione non è accompagnata da alcuna precisazione che consenta di valutarne la fondatezza.

32      Ne consegue che né la violazione dell’articolo 45 dello Statuto, né quella dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX e del principio del ne bis in idem, né lo sviamento di potere, di cui lo sviamento di procedura non è che una forma (sentenza del 2 aprile 1998, caso T‑86/97, Apostolidis/Corte di giustizia, EU:T:1998:71, punto 84) sono dimostrati nel caso di specie.

33      Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli ulteriori argomenti del ricorrente. Il ricorrente sostiene, infatti, che il fatto che l’APN lo sanzioni negandogli la promozione, da un lato, consente alla stessa di non «porre fine al blocco della [sua] carriera» in violazione del principio di certezza del diritto e, dall’altro, l’ha privato del suo diritto a un ricorso effettivo in quanto non ha potuto contestare «la piena efficacia che [l’APN] intendeva far produrre» alla decisione del 23 marzo 2016.

34      Tuttavia, è sufficiente rilevare che gli argomenti menzionati al precedente punto 33 si basano su una premessa errata, vale a dire che la decisione impugnata costituisca una sanzione, circostanza che, com’è stato rilevato al precedente punto 27, non è dimostrata nel caso di specie.

35      Inoltre, non si può ritenere che la decisione impugnata abbia l’effetto di comportare un blocco illimitato e arbitrario della carriera del ricorrente in violazione del principio di certezza del diritto. Da un lato, infatti, l’APN ha tenuto conto di una decisione sanzionatoria pronunciata il 23 marzo 2016, ossia nel corso dell’anno immediatamente precedente l’esercizio di promozione 2017. Dall’altro lato, la decisione impugnata non osta a che il ricorrente possa, eventualmente, beneficiare di una promozione in occasione di un esercizio di promozione successivo, come d’altronde è avvenuto nell’ambito dell’esercizio di promozione 2018.

36      Conseguentemente, il motivo unico deve essere respinto in quanto infondato. Pertanto, occorre respingere le domande del ricorrente volte all’annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, occorre respingere le sue domande volte, da un lato, a promuoverlo al grado AD 7 con effetto dal 1o gennaio 2017 e, dall’altro, a risarcirlo del danno asseritamente subito derivante dall’adozione di tale decisione.

 Sulle spese

37      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      YL è condannato alle spese.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.


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