Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 –
J / Parlamento
(causa T‑160/10)
«Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione senza seguito – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione»
1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 17-18)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento (Artt. 227 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 20-22, 26-28)
3. Atti delle istituzioni – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione vertente su una pretesa violazione, da parte di uno Stato membro, del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali – Petizione senza alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione – Fondatezza della decisione di archiviazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 51) (v. punti 30-32)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009). |
Dispositivo
2) | | Il sig. J. è condannato alle spese. |