Language of document : ECLI:EU:C:2012:484

Causa C‑44/11

Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

contro

Deutsche Bank AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)

«Direttiva 2006/112/CE — Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) — Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) — Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio)»

Massime della sentenza

1.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica — Gestione patrimoniale tramite valori mobiliari

2.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni riguardanti i titoli — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozioni — Gestione patrimoniale tramite valori mobiliari — Esclusione

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, f) e g)]

3.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione — Nozione — Gestione patrimoniale tramite valori mobiliari — Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 56, § 1, e)]

1.        Una prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli, vale a dire un’attività remunerata in occasione della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli, si compone di due elementi che sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica.

(v. punto 29, dispositivo 1)

2.        L’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) o g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la gestione patrimoniale tramite titoli non è esente da imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

Le operazioni coperte dall’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 sono quelle che attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo. Concretamente, si tratta di fondi comuni nei quali sono raggruppati numerosi investimenti e che comprendono una serie di titoli che possono essere amministrati in modo efficace per ottimizzare i risultati e all’interno dei quali gli investimenti individuali possono essere relativamente modesti. Tali fondi gestiscono i loro investimenti in proprio nome e per proprio conto, mentre ogni investitore detiene una partecipazione nel fondo, ma non gli investimenti del fondo in quanto tali. Per contro, la prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli riguarda generalmente gli attivi di una singola persona, che devono avere un valore complessivo relativamente elevato per poter essere gestiti in modo redditizio. Il gestore del portafoglio acquista e vende prodotti di investimento in nome e per conto dell’investitore, che resta proprietario dei singoli titoli per tutta la durata del contratto e dopo la sua conclusione.

Quanto alla portata dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, le operazioni relative alle azioni e agli altri titoli sono operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari e la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti. I termini «operazioni relative a titoli», ai sensi della medesima disposizione, riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli. La prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli si compone essenzialmente di due elementi, vale a dire una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore, da un lato, e una prestazione di acquisto e di vendita di titoli propriamente detta, dall’altro. Le prestazioni di analisi e di custodia del patrimonio non presuppongono necessariamente la realizzazione di operazioni idonee a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli. A causa del fatto che la suddetta prestazione può essere presa in considerazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, solamente nel suo complesso, essa non è idonea a rientrare nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112.

(v. punti 31, 33-34, 36-39, 43, 46, dispositivo 2)

3.        L’articolo 56, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non solo alle prestazioni elencate all’articolo 135, paragrafo 1, lettere a)‑g), della suddetta direttiva, ma anche alle prestazioni di gestione patrimoniale tramite titoli.

(v. punto 55, dispositivo 3)